Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0107

Causa T-107/09: Ricorso proposto il 12 marzo 2009 — Regno Unito/Commissione

GU C 113 del 16.5.2009, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/40


Ricorso proposto il 12 marzo 2009 — Regno Unito/Commissione

(Causa T-107/09)

2009/C 113/81

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, agente, assistito da T. Eicke, Barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare parzialmente la decisione della Commissione 8 dicembre 2008, 2008/960/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (1), segnatamente nella parte in cui ha per effetto l’applicazione di un correttivo al programma di aiuto agli ortofrutticoli nei confronti del Regno Unito in ragione di presunte carenze nel sistema di controllo riguardo alle organizzazioni di produttori istituite prima del 2002 (mancanza di mezzi tecnici) e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Attraverso il presente ricorso, il ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 8 dicembre 2008, 2008/960/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), e a tal fine esso deduce l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 11, n. 2, lett. d), del regolamento del Consiglio n. 2200/96 (2) operata dalla Commissione, allorché quest’ultima ha dichiarato che il governo del Regno Unito non aveva osservato le condizioni previste da tale disposizione per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Il ricorrente afferma che l’interpretazione restrittiva dell’art. 11, n. 2, lett. d), del regolamento del Consiglio n. 2200/96 operata dalla Commissione, e posta alla base delle parti in questione della decisione impugnata, è incompatibile sia con la formulazione, sia con l’oggetto e con lo scopo, di tale disposizione.


(1)  Notificata con il numero C(2008) 7820 (GU 2008 L 340, pag. 99).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU 1996 L 297, pag. 1).


Top