This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009TN0106
Case T-106/09: Action brought on 13 March 2009 — adp Gauselmann v OHIM — Maclean (Archer Maclean’s Mercury)
Causa T-106/09: Ricorso proposto il 13 marzo 2009 — adp Gauselmann/UAMI — Maclean (Archer Maclean’s Mercury)
Causa T-106/09: Ricorso proposto il 13 marzo 2009 — adp Gauselmann/UAMI — Maclean (Archer Maclean’s Mercury)
GU C 113 del 16.5.2009, p. 40–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/40 |
Ricorso proposto il 13 marzo 2009 — adp Gauselmann/UAMI — Maclean (Archer Maclean’s Mercury)
(Causa T-106/09)
2009/C 113/80
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Archer Maclean (Banbury, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2009, caso R 1266/2007-1, contrasta con il regolamento del Consiglio n. 40/94; |
— |
dichiarare che la domanda di marchio comunitario n. 4 290 227 per le classi 9 e 28 rientra nel divieto di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94; |
— |
condannare l’UAMI, e, ove occorra, l’interveniente nel procedimento, alle spese; |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Archer Maclean’s Mercury» per prodotti delle classi 9, 16 e 28 — domanda n. 4 290 227.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca del marchio denominativo «Merkur» per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 28, 35, 37, 41 e 42.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non sussistessero somiglianze visive, fonetiche o concettuali tra i marchi in questione ed altresì che non vi fosse identità di prodotti relativamente alle classi 9 e 28 e che pertanto non vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.