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Document 62009TN0106

Causa T-106/09: Ricorso proposto il 13 marzo 2009 — adp Gauselmann/UAMI — Maclean (Archer Maclean’s Mercury)

GU C 113 del 16.5.2009, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/40


Ricorso proposto il 13 marzo 2009 — adp Gauselmann/UAMI — Maclean (Archer Maclean’s Mercury)

(Causa T-106/09)

2009/C 113/80

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Archer Maclean (Banbury, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2009, caso R 1266/2007-1, contrasta con il regolamento del Consiglio n. 40/94;

dichiarare che la domanda di marchio comunitario n. 4 290 227 per le classi 9 e 28 rientra nel divieto di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94;

condannare l’UAMI, e, ove occorra, l’interveniente nel procedimento, alle spese;

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Archer Maclean’s Mercury» per prodotti delle classi 9, 16 e 28 — domanda n. 4 290 227.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca del marchio denominativo «Merkur» per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 28, 35, 37, 41 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non sussistessero somiglianze visive, fonetiche o concettuali tra i marchi in questione ed altresì che non vi fosse identità di prodotti relativamente alle classi 9 e 28 e che pertanto non vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.


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