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Document 62009TN0023

    Causa T-23/09: Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — CNOP e CCG/Commissione

    GU C 55 del 7.3.2009, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/49


    Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — CNOP e CCG/Commissione

    (Causa T-23/09)

    (2009/C 55/88)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (CNOP) (Parigi, Francia), Conseil Central de la Section G de l'Ordre National des Pharmaciens (CCG) (Parigi, Francia) (rappresentanti: Y.-R. Guillou, H. Speyart e T. Verstraeten, avocats)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione controversa e

    condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle esposte alle ricorrenti.

    Motivi e principali argomenti

    Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione 29 ottobre 2008, C(2008) 6494 con la quale la Commissione aveva ordinato, a norma dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 alle ricorrenti di assoggettarsi ad una ispezione avente ad oggetto la loro partecipazione all'accordo o a pratiche concertate in contrasto con gli artt. 81 CE e/o 82 CE e/o la loro eventuale attuazione.

    Tale comportamento si sarebbe manifestato sotto forma di decisioni intese ad impedire ai farmacisti e/o a persone giuridiche di accedere al mercato dei servizi di analisi di biologia medica, a restringere la loro attività su tale mercato o a escluderli da tale mercato, in particolare non iscrivendo farmacisti o persone giuridiche che desiderano prestare servizi di analisi di biologia medica, all'Albo della Sezione G e non aggiornando la loro iscrizione a tale Albo.

    A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti tre motivi:

    violazione del principio secondo cui le decisioni delle istituzioni comunitarie devono essere indirizzate a entità dotate di personalità giuridica, mentre l'ordine nazionale dei farmacisti, pur essendo destinatario della decisione impugnata, non è dotato di una siffatta personalità;

    violazione dell'obbligo di motivazione, poiché la Commissione non identifica chiaramente l'entità idonea a costituire un'impresa o un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 e non indica le ragioni che giustificano una siffatta qualifica;

    violazione dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 in quanto né le ricorrenti né l'ordine nazionale dei farmacisti i) sarebbero imprese, dato che non esercitano alcuna attività economica o ii) potrebbero essere qualificate associazioni di imprese, dal momento che raggruppano un insieme di membri che non esercitano tutti un'attività economica e non soddisfano i criteri di identificazione di un'associazione di imprese sviluppata dalla Corte nel caso di associazioni professionali incaricate di pubbliche missioni.


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