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Document 62009TN0016

    Causa T-16/09 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 19 gennaio 2009 avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-87/07, Marcuccio/Commissione

    GU C 55 del 7.3.2009, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/48


    Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 19 gennaio 2009 avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-87/07, Marcuccio/Commissione

    (Causa T-16/09 P)

    (2009/C 55/86)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    In ogni caso:

    (A.1)

    annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

    (A.2)

    dichiarare che il ricorso in primo grado era perfettamente ricevibile.

    In via principale:

    (B.1)

    accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado;

    (B.2)

    condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore di tutte le spese, diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio di primo grado che il giudizio di appello;

    ovvero in via subordinata:

    (B.3)

    rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

    Motivi e principali argomenti

    La decisione impugnata nella presente causa è l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica, del 4 novembre 2008, adottata nella causa T-87/07 L. Marcuccio/Commissione.

    I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-9/09 L. Marcuccio/Commissione.

    Il ricorrente fa valere in particolare che il Tribunale della funzione pubblica non si sarebbe pronunciato su di un punto fondamentale della controversia, ovvero l'autorizzazione a produrre una nota firmata da un dottore. Viene anche invocato il difetto assoluto di motivazione e l'illogicità delle statuizioni riguardanti la presunta irricevibilità della domanda di risarcimento del danno, della domanda che il Tribunale dichiari «l'esistenza degli atti, fatti e comportamenti in causa nonché, quantomeno incidentalmente, la loro illiceità», e del ricorso in primo grado nel suo complesso.


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