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Document 62009TN0004
Case T-4/09: Action brought on 5 January 2009 — UniCredit v OHIM — Union Investment Privatfonds (UniCredit)
Causa T-4/09: Ricorso presentato il 5 gennaio 2009 — UniCredit/UAMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit)
Causa T-4/09: Ricorso presentato il 5 gennaio 2009 — UniCredit/UAMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit)
GU C 55 del 7.3.2009, p. 46–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/46 |
Ricorso presentato il 5 gennaio 2009 — UniCredit/UAMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit)
(Causa T-4/09)
(2009/C 55/82)
Lingua di deposito del ricorso: l'italiano
Parti
Ricorrente: UniCredit SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Floridia, avvocato, R. Floridia, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main, Germania)
Conclusioni del ricorrente
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Annullamento della decisione della Seconda Camera dei Ricorsi dell'UAMI resa in data 3.11.2008, nel procedimento R1449/2006-2, relativa al procedimento di opposizione n. B699.746. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.
Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo a colori «1 (traversando obliquamente un circolo) UniCredit» (richiesta di registrazione n. 2.911.105), per contraddistinguere prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42.
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Union Investment Privatfonds GmbH.
Marchio o segno fatto valere: Marchi verbali tedeschi «UniSECTOR», «UniDynamicFonds» e «UniGarant», per servizi nelle classi 35 e 36.
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione per quanto riguarda i servizi nella classe 36.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Falsa applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha tenuto conto né della capacità di percezione del pubblico al quale si rivolgono i servizi contraddistinti né della nulla o scarsa distintività del prefisso «Uni».