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Document 62009TN0004

    Causa T-4/09: Ricorso presentato il 5 gennaio 2009 — UniCredit/UAMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit)

    GU C 55 del 7.3.2009, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/46


    Ricorso presentato il 5 gennaio 2009 — UniCredit/UAMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit)

    (Causa T-4/09)

    (2009/C 55/82)

    Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: UniCredit SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Floridia, avvocato, R. Floridia, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main, Germania)

    Conclusioni del ricorrente

    Annullamento della decisione della Seconda Camera dei Ricorsi dell'UAMI resa in data 3.11.2008, nel procedimento R1449/2006-2, relativa al procedimento di opposizione n. B699.746.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

    Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo a colori «1 (traversando obliquamente un circolo) UniCredit» (richiesta di registrazione n. 2.911.105), per contraddistinguere prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42.

    Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Union Investment Privatfonds GmbH.

    Marchio o segno fatto valere: Marchi verbali tedeschi «UniSECTOR», «UniDynamicFonds» e «UniGarant», per servizi nelle classi 35 e 36.

    Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione per quanto riguarda i servizi nella classe 36.

    Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: Falsa applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha tenuto conto né della capacità di percezione del pubblico al quale si rivolgono i servizi contraddistinti né della nulla o scarsa distintività del prefisso «Uni».


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