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Document 62009TJ0162

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2012.
Adolf Würth GmbH & Co. KG e Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento — Dumping — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità.
Causa T‑162/09.

Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:187





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2012 —
Würth e Fasteners (Shenyang) / Consiglio

(causa T‑162/09)

«Ricorso di annullamento — Dumping — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce un dazio antidumping — Ricorso dei produttori, esportatori o importatori dei prodotti in questione, o del produttore delle attrezzature originarie — Ricevibilità — Presupposti (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 21-28, 49, 54, 62)

2.                     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce un dazio antidumping — Impresa che può avvalersi unicamente della sua partecipazione al procedimento amministrativo — Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 33-36, 58)

3.                     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione contra legem del requisito dell’incidenza individuale — Inammissibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 47, 65)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

L’Adolf Würth GmbH & Co. KG e l’Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dall’European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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