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Document 62009TB0508

    Causa T-508/09: Ordinanza del Tribunale del 26 marzo 2012 — Cañas/Commisione ( «Concorrenza — Regole anti-doping — Decisione di rigetto di una denuncia — Cessazione di attività professionale — Venir meno dell’interesse ad agire — Non luogo a statuire» )

    GU C 151 del 26.5.2012, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 151/28


    Ordinanza del Tribunale del 26 marzo 2012 — Cañas/Commisione

    (Causa T-508/09) (1)

    (Concorrenza - Regole anti-doping - Decisione di rigetto di una denuncia - Cessazione di attività professionale - Venir meno dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire)

    2012/C 151/45

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Guillermo Cañas (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: inizialmente F. Laboulfie e C. Aguet, successivamente Y. Bonnard, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da J. Derenne, avvocato)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia mondiale anti-doping (Losanna, Svizzera) (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, D. Cooper, solicitor, e N. Chesaites, barrister); e ATP Tour, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: B. van de Walle de Ghelcke e J. Marchandise, avvocati)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 ottobre 2009, C(2009) 7809, nel caso COMP/39471, che respinge, per difetto di interesse comunitario una denuncia relativa ad una violazione degli articoli 81 Ce e 82 CE nella quale sono assertivamente incorse l'Agenzia mondiale anti-doping (AMA), l'ATP Tour Inc. (ATP) e la Fondazione Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Sportivo (CIAS)

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

    2)

    Guillermo Cañas sopporterà le sue proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

    3)

    L'Agenzia mondiale anti-doping e la ATP Tour Inc. sosterrano le loro proprie spese.

    4)

    Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della European Elite Athletes Association.


    (1)  GU C 80 del 27.3.2010.


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