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Document 62009TA0520

    Causa T-520/09: Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2012 — TF1 e a./Commissione ( «Aiuti di Stato — Servizio pubblico della radiotelevisione — Aiuto previsto dalla Repubblica francese a favore della France Télévisions — Sovvenzione di bilancio per il 2009 — Decisione di non sollevare obiezioni — Servizio di interesse economico generale — Criterio di proporzionalità — Assenza di difficoltà serie» )

    GU C 250 del 18.8.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 250/12


    Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2012 — TF1 e a./Commissione

    (Causa T-520/09) (1)

    (Aiuti di Stato - Servizio pubblico della radiotelevisione - Aiuto previsto dalla Repubblica francese a favore della France Télévisions - Sovvenzione di bilancio per il 2009 - Decisione di non sollevare obiezioni - Servizio di interesse economico generale - Criterio di proporzionalità - Assenza di difficoltà serie)

    2012/C 250/21

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia), Métropole télévision (M6) (Neuilly-sur-Seine, Francia) e Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avocats)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

    Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti) e France Télévisions (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e A. Giraud, avocats)

    Oggetto

    Domanda diretta ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione del 1o settembre 2009, relativa ad una sovvenzione di bilancio in favore della France Télévisions, nella parte in cui la Commissione, con detta decisione, non solleva obiezioni a proposito di una sovvenzione di bilancio per un importo massimo di EUR 450 milioni per il 2009.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto infondato.

    2)

    La Télévision française 1 (TF1), la Métropole télévision (M6) e la Canal + sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla France Télévisions.

    3)

    La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 80 del 27.3.2010.


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