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Document 62009TA0396

    Causa T-396/09: Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2012 — Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione [ «Ambiente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Obbligo degli Stati membri di proteggere e migliorare la qualità dell’aria ambiente — Deroga temporanea concessa ad uno Stato membro — Domanda di riesame interno — Diniego — Provvedimenti di portata individuale — Validità — Convenzione di Aarhus» ]

    GU C 217 del 21.7.2012, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.7.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 217/17


    Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2012 — Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione

    (Causa T-396/09) (1)

    (Ambiente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Obbligo degli Stati membri di proteggere e migliorare la qualità dell’aria ambiente - Deroga temporanea concessa ad uno Stato membro - Domanda di riesame interno - Diniego - Provvedimenti di portata individuale - Validità - Convenzione di Aarhus)

    2012/C 217/35

    Lingua processuale: l’olandese

    Parti

    Ricorrenti: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Paesi Bassi); e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: A. van den Biesen, avocat)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver, W. Roels e A. Alcover San Pedro, successivamente P. Oliver, A. Alcover San Pedro e E. Manhaeve, e infine P. Oliver, A. Alcover San Pedro e B. Burggraaf, agenti)

    Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer e M. de Ree, agenti); Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente L. Visaggio e A. Baas, successivamente L. Visaggio e G. Corstens, agenti); e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e F. Naert, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione C(2009) 6121 della Commissione, del 28 luglio 2009, che rigetta in quanto irricevibile la domanda delle ricorrenti affinché la Commissione riesamini la sua decisione C(2009) 2560 def., del 7 aprile 2009, con la quale concede al Regno dei Paesi Bassi una deroga temporanea agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1)

    Dispositivo

    1)

    La decisione C(2009) 6121 della Commissione, del 28 luglio 2009, è annullata.

    2)

    La Commissione europea è condannata a sopportare oltre alle proprie spese, quelle esposte dalla Vereniging Milieudefensie e dalla Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, comprese quelle relative al procedimento sommario.

    3)

    Il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 297 del 5.12.2009.


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