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Document 62009TA0236

    Causa T-236/09: Sentenza del Tribunale 15 marzo 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione ( «Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici — Rigetto delle offerte di un offerente — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Trasparenza — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale» )

    GU C 126 del 28.4.2012, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 126/13


    Sentenza del Tribunale 15 marzo 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

    (Causa T-236/09) (1)

    (Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici - Rigetto delle offerte di un offerente - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Trasparenza - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità extracontrattuale)

    2012/C 126/26

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Bambara, poi E. Manhaeve, agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)

    Oggetto

    Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 27 marzo 2009, che respingono le offerte presentate dalla ricorrente, rispettivamente, per il lotto n. 1, intitolato «Consulenza relativa allo sviluppo in loco (intra muros)», e per il lotto n. 2, intitolato «Progetti di sviluppo non in loco (extra muros)», nell’ambito della gara d’appalto RTD–R4–2007–001, relativa a prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici per la Commissione (GU 2007, S 238), nonché delle decisioni di attribuire tali lotti ad altri offerenti e, dall’altro lato, domanda di risarcimento danni

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    L’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


    (1)  GU C 193 del 15.8.2009.


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