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Document 62009TA0169

Causa T-169/09: Sentenza del Tribunale 25 novembre 2010 — Vidieffe/UAMI — Ellis International Group (GOTHA) [ Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GOTHA — Marchio comunitario figurativo anteriore gotcha — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] ]

GU C 30 del 29.1.2011, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/37


Sentenza del Tribunale 25 novembre 2010 — Vidieffe/UAMI — Ellis International Group (GOTHA)

(Causa T-169/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GOTHA - Marchio comunitario figurativo anteriore gotcha - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2011/C 30/65

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vidieffe Srl (Bologna, Italia) (rappresentanti: avv.ti M. Lamandini, D. De Pasquale e M. Pappalardo)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Perry Ellis International Group Holdings, Ltd (Nassau, Bahamas)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 febbraio 2009 (procedimento R 657/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Perry Ellis International Group Holdings, Ltd, e la Vidieffe Srl

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 febbraio 2009 (procedimento R 657/2008-1) è annullata nella parte in cui annulla la decisione della divisione d’opposizione che respinge l’opposizione, da un lato, per «articoli in [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni, [bastoni] e bastoni da passeggio» compresi nella classe 18 e, dall’altro, per tutti i prodotti compresi nella classe 25.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Vidieffe Srl.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


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