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Document 62009TA0020

Causa T-20/09 P: Sentenza del Tribunale 8 giugno 2011 — Commissione/Marcuccio ( «Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Pensione d’invalidità — Ricorso dichiarato parzialmente fondato in primo grado per difetto di motivazione della decisione impugnata — Art. 78 dello Statuto — Collocamento a riposo per invalidità — Commissione di invalidità» )

GU C 219 del 23.7.2011, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/14


Sentenza del Tribunale 8 giugno 2011 — Commissione/Marcuccio

(Causa T-20/09 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Pensione d’invalidità - Ricorso dichiarato parzialmente fondato in primo grado per difetto di motivazione della decisione impugnata - Art. 78 dello Statuto - Collocamento a riposo per invalidità - Commissione di invalidità)

2011/C 219/17

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Altra parte nel procedimento: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: avv. G. Cipressa)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-41/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-41/06, Marcuccio/Commissione, è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione della Commissione 30 maggio 2005 che collocava a riposo per invalidità il sig. Marcuccio e gli concedeva il beneficio di un’indennità d’invalidità, ha condannato la Commissione a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 3 000 e ha ripartito le spese in funzione del suddetto annullamento e della suddetta condanna (punti 1, 2, 4 e 5 del dispositivo di tale sentenza).

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


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