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Document 62009FJ0016
Judgment of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 30 November 2009. # Jorge de Britto Patrício-Dias v Commission of the European Communities. # Public service - Officials - Statement of reasons. # Case F-16/09.
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 30 novembre 2009.
Jorge de Britto Patrício-Dias contro Commissione delle Comunità europee.
Pubblico impiego - Dipendenti - Motivazione.
Causa F-16/09.
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 30 novembre 2009.
Jorge de Britto Patrício-Dias contro Commissione delle Comunità europee.
Pubblico impiego - Dipendenti - Motivazione.
Causa F-16/09.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2009 I-A-1-00497; II-A-1-02701
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:164
SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)
30 novembre 2009
Causa F‑16/09
Jorge de Britto Patrício-Dias
contro
Commissione delle Comunità europee
«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2007 – Violazione dell’art. 43 dello Statuto – Motivazione – Errore manifesto di valutazione – Valutazione del rendimento su una parte del periodo di riferimento»
Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. de Britto Patrício-Dias chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera relativo al periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2007 e della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 21 novembre 2008, recante rigetto del suo reclamo diretto contro il detto rapporto di evoluzione della carriera.
Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alle spese.
Massime
1. Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Abbassamento della valutazione rispetto a quella anteriore – Obbligo di motivazione
(Statuto dei funzionari, artt. 25 e 43)
2. Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Obbligo di far vertere la valutazione su tutto il periodo di riferimento
(Statuto dei funzionari, art. 43)
1. I rapporti di evoluzione della carriera, che non costituiscono decisioni ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, sono disciplinati dalle disposizioni speciali di cui all’art. 43 di quest’ultimo. Tuttavia, l’amministrazione ha l’obbligo di motivare ogni rapporto di evoluzione della carriera in maniera sufficiente e circostanziata e di mettere in grado l’interessato di formulare le sue osservazioni su tale motivazione, dato che il rispetto di tali obblighi riveste un’importanza maggiore quando il punteggio è più basso di quello precedente. Qualora l’abbassamento del punteggio sia limitato, l’amministrazione può assolvere al proprio obbligo di motivazione giustificando tale abbassamento in maniera concisa, ad esempio introducendo sfumature nei giudizi analitici delle prestazioni fornite dall’interessato rispetto ai giudizi figuranti nel precedente rapporto di evoluzione della carriera.
(v. punto 45)
Riferimento:
Corte: 25 novembre 1976, causa 122/75, Küster/Parlamento (Racc. pag. 1685, punti 24 e 25)
Tribunale di primo grado: 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑81 e II‑389, punto 27 e giurisprudenza ivi citata); 30 settembre 2004, causa T‑16/03, Ferrer de Moncada/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑261 e II‑1163, punto 56), e 25 ottobre 2005, causa T‑50/04, Micha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑1499, punto 36)
Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑65/05, Sequeira Wandschneider/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 96), e 10 novembre 2009, causa F‑93/08, N/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 82)
2. Risulta dalle disposizioni dell’art. 1 delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione che il rapporto di evoluzione della carriera, che ha lo scopo di valutare il rendimento, le competenze e il comportamento in servizio di un funzionario, deve vertere su tutto il periodo di valutazione e non soltanto su una parte di esso. Tuttavia, anche supponendo che il valutatore abbia commesso un errore manifesto limitando la sua valutazione del rendimento del funzionario ad una parte del periodo di valutazione, detta irregolarità sarebbe tale da comportare l’annullamento del rapporto di evoluzione della carriera solo qualora non sia stata rettificata dal vidimatore o dal valutatore d’appello, dato che questi ultimi sono valutatori sull’intero esercizio.
(v. punti 52 e 56)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 5 novembre 2003, causa T‑326/01, Lebedef/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑273 e II‑1317, punto 61), e 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465, punto 90)
Tribunale della funzione pubblica: 25 aprile 2007, causa F‑71/06, Lebedef‑Caponi/Commissione (non ancora pubblica nella Raccolta, punto 48); 13 dicembre 2007, causa F‑28/06, Sequeira Wandschneider/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 43 e 48), e 15 dicembre 2008, causa F‑34/07, Skareby/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑91/09 P)