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Document 62009CO0457

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 1 marzo 2011.
Claude Chartry contro Stato belga.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Liège - Belgio.
Rinvio pregiudiziale - Art. 234 CE - Esame della conformità di una norma nazionale sia con il diritto dell’Unione che con la Costituzione nazionale - Normativa nazionale che prevede il carattere prioritario di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Necessità di un collegamento con il diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte.
Causa C-457/09.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00819

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:101

Causa C‑457/09

Claude Chartry

contro

État belge

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal

Tribunal de première instance de Liège)

«Rinvio pregiudiziale — Art. 234 CE — Esame della conformità di una norma nazionale sia con il diritto dell’Unione che con la Costituzione nazionale — Normativa nazionale che prevede il carattere prioritario di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Necessità di un collegamento con il diritto dell’Unione — Manifesta incompetenza della Corte»

Massime dell’ordinanza

1.        Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Competenza dei giudici nazionali — Normativa nazionale che conferma carattere prioritario ad un procedimento incidentale nazionale di legittimità costituzionale — Inammissibilità — Presupposto

(Art. 234 CE)

2.        Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Domanda d’interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione — Decisione nazionale che non presenta alcun elemento di collegamento con il diritto dell’Unione — Incompetenza della Corte

(Art. 234 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, n. 1)

1.        L’art. 234 CE osta ad una normativa di uno Stato membro che instauri un procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale delle leggi nazionali, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia l’effetto di impedire, tanto prima della trasmissione di una questione di legittimità costituzionale all’organo giurisdizionale nazionale incaricato di esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi quanto, eventualmente, dopo la decisione di tale organo giurisdizionale su detta questione, a tutti gli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.

(v. punto 20)

2.        La Corte di giustizia, adita in forza dell’art. 234 CE, è competente a pronunciarsi sull’interpretazione del Trattato nonché sulla validità e sull’interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea. In tale ambito, la competenza della Corte è circoscritta all’esame delle sole disposizioni del diritto dell’Unione.

L’art. 51, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce che le disposizioni della stessa si rivolgono agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Tale limitazione non è stata del resto modificata a seguito dell’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, a partire dalla quale, in forza del nuovo art. 6, n. 1, UE, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Tale articolo precisa, infatti, che le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei Trattati.

Di conseguenza, la competenza della Corte per rispondere ad una domanda d’interpretazione dell’art. 6, n. 1, UE, nella sua versione precedente al Trattato di Lisbona, non risulta dimostrata, allorché la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che l’oggetto della controversia presenti un collegamento con il diritto dell’Unione.

(v. punti 21, 23-26)







ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

1° marzo 2011 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Art. 234 CE – Esame della conformità di una norma nazionale sia con il diritto dell’Unione che con la Costituzione nazionale – Normativa nazionale che prevede il carattere prioritario di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Necessità di un collegamento con il diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte»

Nel procedimento C‑457/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) con decisione 29 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 23 novembre 2009, nella causa

Claude Chartry

contro

État belge,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. J.‑J. Kasel, presidente di sezione, dal sig. M. Ilešič e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6 UE, nella versione precedente al Trattato di Lisbona, nonché dell’art. 234 CE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Chartry e lo Stato belga in materia fiscale.

 Contesto normativo

3        L’art. 26 della legge speciale 6 gennaio 1989 sulla Cour d’arbitrage (Corte costituzionale) (Moniteur belge del 7 gennaio 1989), nel testo di cui, in particolare, alla legge speciale 12 luglio 2009 (Moniteur belge del 31 luglio 2009), ha il seguente tenore:

«§1. La Cour d’arbitrage statuisce, in via pregiudiziale, con sentenza sulle questioni concernenti:

(...)

3° la violazione da parte di una legge, di un decreto o di una norma contemplata dall’art. 134 della Costituzione, degli articoli del titolo II “Sui Belgi e sui loro diritti” e degli artt. 170, 172 e 191 della Costituzione,

(...)

§ 2. Quando una questione di tal genere viene sollevata dinanzi ad un giudice, questi deve chiedere alla Cour d’arbitrage di pronunciarsi su tale questione.

Tuttavia, tale obbligo del giudice non sussiste:

(…)

2° qualora la Cour d’arbitrage si sia già pronunciata su una questione o un ricorso avente identico oggetto.

(…)

§ 4. Qualora dinanzi ad un giudice venga fatto valere che una legge, un decreto o una norma contemplata dall’art. 134 della Costituzione violi un diritto fondamentale garantito in modo totalmente o parzialmente analogo da una disposizione del titolo II della Costituzione nonché da una disposizione di diritto europeo o di diritto internazionale, il giudice deve anzitutto sottoporre alla Cour d’arbitrage la questione pregiudiziale della compatibilità con la disposizione del titolo II della Costituzione.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, l’obbligo di sottoporre alla Cour d’arbitrage una questione pregiudiziale non sussiste:

1° nei casi previsti ai nn. 2 e 3;

(…)».

4        L’art. 28 della legge speciale 6 gennaio 1989 sulla Cour d’arbitrage dispone quanto segue:

«Ai fini della soluzione della controversia nell’ambito della quale sono state sollevate le questioni di cui all’art. 26, il giudice che ha posto la questione pregiudiziale nonché qualunque altro giudice chiamato a pronunciarsi nella stessa causa devono conformarsi alla sentenza resa dalla Cour d’arbitrage».

 Fatti e questione pregiudiziale

5        Il sig. Chartry, residente in Belgio, ha lavorato come informatore presso una società stabilita in Belgio, specializzata nella difesa degli assicurati.

6        A seguito di una verifica, l’amministrazione finanziaria belga rettificava i redditi dichiarati dal sig. Chartry per gli esercizi d’imposta 1994, 1995 e 1996 ricalcolando l’importo delle imposte dirette dovute dal sig. Chartry relativamente agli esercizi medesimi. Il supplemento d’imposta per l’esercizio 1994 doveva essere versato entro il 18 febbraio 1997, quello per l’esercizio 1995 entro il 18 settembre 1997 e quello per l’esercizio 1996 entro il 25 agosto 1997.

7        L’11 febbraio e il 9 ottobre 1997 il sig. Chartry proponeva reclami avverso le decisioni con cui erano stati accertati detti supplementi d’imposta.

8        Il 30 novembre ed il 7 dicembre 2001 venivano notificate al sig. Chartry ingiunzioni interruttive della prescrizione.

9        I reclami del sig. Chartry venivano per lo più respinti con decisione dell’amministrazione finanziaria 17 ottobre 2007.

10      Il 17 gennaio 2008 il sig. Chartry ha quindi adito il Tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi). Egli sostiene che, in base alla normativa fiscale belga, le imposte dirette si prescrivono entro cinque anni a partire dalla data fissata per il loro pagamento e che non vi è stato alcun atto interruttivo di prescrizione ai sensi dell’art. 2244 del Code civil belga nei cinque anni successivi alla data stabilita per il pagamento dei supplementi d’imposta addebitatigli. Per quanto riguarda le due ingiunzioni notificategli nel 2001, egli invoca la giurisprudenza della Cour de cassation belga, secondo cui un’ingiunzione notificata per un debito d’imposta contestato non ha effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2244 del predetto Code civil.

11      Lo Stato belga replica che, in forza dell’art. 49 della legge-programma 9 luglio 2004 (Moniteur belge del 15 luglio 2004), anche se il debito d’imposta viene contestato, un’ingiunzione deve essere intesa nel senso che configura un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2244 del Code civil belga.

12      Il giudice del rinvio precisa che, con sentenze 7 dicembre 2005 e 1° febbraio 2006, la Cour d’arbitrage ha dichiarato che l’art. 49 della legge-programma 9 luglio 2004 ha effetti retroattivi pregiudizievoli per le garanzie giurisdizionali di cui beneficiano i cittadini, ma che tale norma risulta giustificata da circostanze eccezionali ed è stata sancita per motivi imperativi di interesse generale.

13      Il giudice del rinvio ritiene che l’art. 49 della legge-programma 9 luglio 2004, in considerazione del suo carattere retroattivo, costituisca un intervento del legislatore in un procedimento giurisdizionale in corso che, nella particolare situazione del sig. Chartry, non risulterebbe giustificato da un equo bilanciamento tra le esigenze dell’interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell’interessato.

14      Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che gli sia precluso trarre le conseguenze da tale constatazione in forza dell’art. 26 della legge speciale 6 gennaio 1989 sulla Cour d’arbitrage il quale, in via di principio, impone al giudice, dinanzi al quale detta disposizione venga invocata a fronte di una norma che violi un diritto fondamentale contemporaneamente garantito da una disposizione della Costituzione belga e da una disposizione di diritto europeo o di diritto internazionale, di sollevare anzitutto dinanzi alla Cour d’arbitrage la questione pregiudiziale della costituzionalità della norma di cui trattasi. È ben vero che, in applicazione dei nn. 4, secondo comma, punto 1), e 2, secondo comma, punto 2), di detto articolo, nel caso di specie esso giudice non avrebbe tale obbligo, dato che la Cour d’arbitrage ha già avuto modo di affermare, in due occasioni, la conformità dell’art. 49 della legge-programma 9 luglio 2004 con la Costituzione belga. Tali decisioni della Cour d’arbitrage, tuttavia, gli impedirebbero di esercitare un sindacato specifico, individualizzato rispetto alle circostanze peculiari della fattispecie sottoposta al suo esame.

15      Ciò premesso, il Tribunal de première instance de Liège ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 6 [UE] e l’art. 234 [CE] ostino a che una legge nazionale come quella del 12 luglio 2009, recante modifica dell’art. 26 della legge speciale 6 gennaio 1989 sulla Cour d’arbitrage, imponga di adire in via preliminare la Corte costituzionale a un giudice nazionale il quale constati che un contribuente è stato privato da un’altra legge nazionale, ossia l’art. 49 della legge-programma 9 luglio 2004, della tutela giurisdizionale effettiva garantita dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [, firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la “CEDU”], integrato nel diritto comunitario, senza che tale giudice possa assicurare immediatamente l’effetto diretto del diritto comunitario nella controversia di cui è investito né esercitare un controllo di convenzionalità nel caso in cui la Corte costituzionale abbia riconosciuto la compatibilità della legge nazionale con i diritti fondamentali garantiti dal titolo II della Costituzione».

 Sulla competenza della Corte

16      I governi belga e francese nonché la Commissione europea, che hanno presentato osservazioni scritte, sostengono che la Corte non sia competente per risolvere la questione sollevata.

17      Per verificare la competenza della Corte occorre esaminare l’oggetto della questione posta.

18      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 234 CE osti ad una normativa di uno Stato membro che, da un lato, imponga ai giudici di tale Stato membro di sottoporre in via preliminare al giudice nazionale incaricato di esercitare il sindacato di costituzionalità delle leggi la questione relativa alla conformità di una disposizione di diritto interno con un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione quando sia in discussione, al contempo, la contrarietà di tale disposizione con un diritto fondamentale garantito, in modo totale o parziale, dal diritto dell’Unione e che, dall’altro, vincoli i giudici di detto Stato membro quanto alla valutazione giuridica operata dal giudice nazionale incaricato dell’esercizio del controllo di costituzionalità delle leggi.

19      A questo riguardo va rammentato che, in ossequio ad una giurisprudenza costante della Corte, al fine di garantire il primato del diritto dell’Unione, il funzionamento del sistema di cooperazione tra la Corte di giustizia ed i giudici nazionali instaurato dall’art. 234 CE esige che il giudice nazionale sia libero, in ogni fase del procedimento che reputi appropriata, di sottoporre alla Corte di giustizia qualsiasi questione che ritenga necessaria (v. sentenza 22 giugno 2010, cause riunite C‑188/10 e C‑189/10, Melki e Abdeli, Racc. pag. I‑5667, punto 52).

20      Più in particolare, la Corte ha dichiarato che l’art. 234 CE osta ad una normativa di uno Stato membro che instauri un procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale delle leggi nazionali, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia l’effetto di impedire – tanto prima della trasmissione di una questione di legittimità costituzionale all’organo giurisdizionale nazionale incaricato di esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi quanto, eventualmente, dopo la decisione di tale organo giurisdizionale su detta questione – a tutti gli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte (sentenza Melki e Abdeli, cit., punto 57).

21      Tuttavia, va altresì rammentato che la Corte, adita in forza dell’art. 234 CE, è competente a pronunciarsi sull’interpretazione del Trattato CE nonché sulla validità e sull’interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea. In tale ambito, la competenza della Corte è circoscritta all’esame delle sole disposizioni del diritto dell’Unione (v., in particolare, ordinanze 16 gennaio 2008, causa C‑361/07, Polier, punto 9, nonché 12 novembre 2010, causa C‑339/10, Asparuhov Estov e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 11).

22      Per quanto riguarda le esigenze derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali, in base a giurisprudenza costante esse vincolano gli Stati membri in tutti i casi in cui sono chiamati ad applicare il diritto dell’Unione (v. ordinanza Estov e a., cit., punto 13).

23      Parimenti, l’art. 51, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») sancisce che le disposizioni della stessa si rivolgono «agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione».

24      Tale limitazione non è stata del resto modificata a seguito dell’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, a partire dalla quale, in forza del nuovo art. 6, n. 1, UE, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Tale articolo precisa, infatti, che le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei Trattati.

25      Orbene, sebbene il diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall’art. 6, n. 1, della CEDU, cui fa riferimento il giudice del rinvio, costituisca un principio generale del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza 16 luglio 2009, causa C‑385/07 P, Der Grüne Punkt Duales System Deutschland/Commissione, Racc. pag. I‑6155, punti 177 e 178) e sia stato riaffermato dall’art. 47 della Carta, nondimeno la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che l’oggetto della causa principale presenti una connessione con il diritto dell’Unione. La causa principale, in cui un cittadino belga si oppone allo Stato belga in merito alla tassazione di attività esercitate nel territorio di tale Stato membro, non presenta alcun elemento di collegamento con una qualsivoglia delle situazioni previste dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone, dei servizi o dei capitali. Inoltre, detta controversia non verte sull’applicazione di misure nazionali mediante le quali lo Stato membro interessato dia attuazione al diritto dell’Unione.

26      Ne consegue che la competenza della Corte per risolvere la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta dimostrata.

27      Ciò premesso, si deve dichiarare, ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, che la Corte è manifestamente incompetente a risolvere la questione sottopostale dal Tribunal de première instance de Liège.

 Sulle spese

28      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere la questione sottopostale dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio).

Firme


* Lingua processuale: il francese.

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