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Document 62009CO0334

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 2 dicembre 2010.
Frank Scheffler contro Landkreis Wartburgkreis.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Meiningen - Germania.
Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura.
Causa C-334/09.

Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-12379

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:731

Causa C‑334/09

Frank Scheffler

contro

Landkreis Wartburgkreis

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Meiningen)

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Rinuncia alla patente di guida nazionale dopo aver esaurito il limite massimo di punti per varie infrazioni — Patente di guida rilasciata in un altro Stato membro — Perizia medico‑psicologica negativa ottenuta nello Stato membro di residenza dopo il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato membro — Revoca del diritto di guidare nel territorio del primo Stato membro — Facoltà per lo Stato membro di residenza del titolare della patente rilasciata da un altro Stato membro di applicare a tale patente le proprie disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare — Presupposti — Interpretazione della nozione di “comportamento successivo all’ottenimento della nuova patente di guida”»

Massime dell’ordinanza

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Patente di guida — Direttiva 91/439 — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida

(Direttiva del Consiglio 91/439, come modificata dalla direttiva 2006/103, artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4)

Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva 2006/103, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, avvalendosi della facoltà conferitagli dal citato art. 8, n. 2, di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare, rifiuti di riconoscere, nel proprio territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida valida rilasciata in un altro Stato membro, a motivo dell’esistenza di una perizia in merito all’idoneità alla guida presentata dal titolare di tale patente, qualora questa perizia, pur essendo stata approntata dopo la data di rilascio della patente di cui sopra e sulla base di un esame dell’interessato realizzato successivamente a questa stessa data, non presenti alcun nesso, neppure parziale, con un comportamento dell’interessato constatato dopo il rilascio di detta patente di guida e si riferisca esclusivamente a circostanze verificatesi prima della data summenzionata.

Difatti, affinché lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro possa esercitare la facoltà, conferitagli dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, di applicare al titolare di detta patente di guida le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare, occorre la presenza di elementi che consentano di mettere in dubbio l’idoneità alla guida di tale titolare sulla base di circostanze che devono essere correlate ad un suo comportamento successivo all’ottenimento della sua patente di guida in un altro Stato membro e tale da rimettere in discussione la sua idoneità a guidare un veicolo. Detta necessità non deve per forza essere intesa come riferita unicamente ad una violazione delle norme sulla circolazione stradale. Ciò non toglie però che tale necessità impone che si constati, in un dato momento, un comportamento del titolare di tale patente successivo al rilascio di quest’ultima, il quale consenta di rimettere in discussione l’idoneità di tale persona a guidare un veicolo o, addirittura, di concludere per una sua mancanza di idoneità alla guida.

(v. punti 72, 75, 77 e dispositivo)







ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

2 dicembre 2010 (*)

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Direttiva 91/439/CEE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rinuncia alla patente di guida nazionale dopo aver esaurito il limite massimo di punti per varie infrazioni – Patente di guida rilasciata in un altro Stato membro – Perizia medico‑psicologica negativa ottenuta nello Stato membro di residenza dopo il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato membro – Revoca del diritto di guidare nel territorio del primo Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di residenza del titolare della patente rilasciata da un altro Stato membro di applicare a tale patente le proprie disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare – Presupposti – Interpretazione della nozione di “comportamento successivo all’ottenimento della nuova patente di guida”»

Nel procedimento C‑334/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Meiningen (Germania) con decisione 12 agosto 2009, pervenuta in cancelleria il 24 agosto 2009, nella causa

Frank Scheffler

contro

Landkreis Wartburgkreis,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. A. Arabadjiev, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas (relatore) e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/103/CE (GU L 363, pag. 344; in prosieguo: la «direttiva 91/439»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia insorta tra il sig. Scheffler, cittadino tedesco titolare di una patente di guida di categoria B rilasciata in Polonia, ed il Landkreis Wartburgkreis (in prosieguo: il «Landkreis»), avente ad oggetto la decisione con cui tale ente ha negato alla persona suddetta il diritto di utilizzare la sua patente di guida nel territorio della Repubblica federale di Germania.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        Il primo ‘considerando’ della direttiva 91/439 – la quale ha abrogato, a partire dal 1° luglio 1996, la prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1) – è così formulato:

«(…) ai fini della politica comune dei trasporti e nell’intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario, riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri senza obbligo di sostituzione».

4        Il quarto ‘considerando’ della medesima direttiva enuncia quanto segue:

«(...) per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è necessario fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida».

5        L’ultimo ‘considerando’ della direttiva 91/439 precisa quanto segue:

«(...) per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio».

6        L’art. 1 di detta direttiva stabilisce quanto segue:

«1.      Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell’allegato I o I bis. (...)

2.      Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

3.      Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima».

7        L’art. 7, n. 1, della direttiva 91/439 così dispone:

«Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre:

a)      al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

b)      alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida».

8        L’art. 7, n. 5, della medesima direttiva così recita:

«Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro».

9        L’art. 8, nn. 2‑4, della direttiva 91/439 ha il seguente tenore:

«2.      Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

(...)

4.      Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro».

10      L’art. 9, primo comma, della direttiva 91/439 precisa che per «residenza normale» deve intendersi «il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita».

11      L’art. 12, n. 3, della direttiva suddetta è così formulato:

«Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’applicazione della presente direttiva e si scambiano, se occorre, le informazioni sulle patenti che essi hanno registrato».

 La normativa nazionale

12      Nel caso di specie, le norme nazionali applicabili sono quelle contenute nel regolamento disciplinante l’abilitazione dei singoli alla guida di veicoli su strada (regolamento sui permessi di guida) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis‑Verordnung)], del 18 agosto 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 2214), come modificato dal regolamento 14 giugno 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 1329; in prosieguo: la «FeV»), nonché quelle di cui alla legge per la disciplina della circolazione stradale (Straßenverkehrsgesetz), nel testo applicabile ai fatti oggetto della causa principale (BGBl. 2006 I, pag. 1958; in prosieguo: il «StVG»).

 La normativa in materia di riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri

13      Per quanto riguarda il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri, l’art. 28, nn. 1, 4 e 5, della FeV dispone quanto segue:

«(1)      I titolari di un valido permesso di guida dell’[Unione europea] o del SEE [Spazio economico europeo], aventi la propria residenza normale in Germania ai sensi dell’art. 7, nn. 1 o 2, sono autorizzati – fatte salve le restrizioni di cui ai nn. 2-4 del presente articolo – a condurre autoveicoli nel territorio tedesco nei limiti della legittimazione conferitagli dal titolo in loro possesso. Le prescrizioni correlate ai permessi di guida rilasciati all’estero devono essere rispettate anche in Germania. A tali permessi si applicano le disposizioni del presente regolamento, salvo che sia diversamente disposto.

(…)

(4)      Per i titolari di un permesso di guida dell’[Unione] o del SEE, la legittimazione alla guida riconosciuta ai sensi del n. 1 del presente articolo non sussiste nei seguenti casi:

(…)

3.      se il permesso di guida dell’interessato è stato oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice oppure di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa, oppure se al predetto è stato negato il rilascio del permesso di guida con una decisione definitiva, oppure se il permesso di guida non gli è stato revocato soltanto perché nel frattempo egli vi ha rinunciato;

         (...)

(5)      Il diritto di far uso in Germania di un permesso di guida [dell’Unione] o del SEE successivamente all’adozione di uno dei provvedimenti menzionati nel n. 4, punti 3 e 4, del presente articolo viene concesso, su domanda dell’interessato, se i motivi della revoca o del divieto temporaneo sono venuti meno. (...)».

 La normativa relativa alla revoca del diritto di far uso della patente di guida

14      L’art. 3, nn. 1 e 2, del StVG prevede quanto segue:

«1.      Se una persona si dimostra inidonea alla guida di veicoli, l’autorità competente per i permessi di guida deve procedere alla revoca del suo permesso. Nel caso di un permesso di guida straniero, la revoca – anche se effettuata ai sensi di altre disposizioni – comporta l’effetto di una decadenza del diritto di utilizzare tale permesso in Germania. (...)

2.      La revoca determina l’estinzione del permesso di guida. Nel caso di un permesso di guida straniero, si estingue il diritto di condurre autoveicoli in Germania. (...)».

15      Ai sensi dell’art. 46, n. 1, della FeV – norma che dà attuazione all’art. 3 del StVG – l’autorità competente per i permessi di guida deve revocare il permesso al titolare nel caso in cui questi si dimostri inidoneo alla guida di autoveicoli. A norma dell’art. 46, n. 5, del medesimo regolamento, «nel caso di un permesso di guida straniero la revoca comporta la decadenza del diritto di utilizzare tale permesso in Germania».

 La normativa in materia di idoneità alla guida

16      Riguardo all’idoneità alla guida, l’art. 11 della FeV, intitolato «Idoneità», precisa quanto segue:

«(1)      Le persone che fanno domanda per un permesso di guida debbono essere in possesso dei requisiti fisici e psichici a tal fine necessari. Tali requisiti non sono soddisfatti, in particolare, qualora sussistano malattie o carenze quali contemplate agli allegati 4 o 5, per effetto delle quali sia esclusa l’idoneità piena o limitata a guidare autoveicoli. (...)

(2)      Ove emergano circostanze che facciano dubitare dell’idoneità fisica o psichica del richiedente, l’autorità competente per i permessi di guida può prescrivere che l’interessato presenti una perizia medica ai fini dell’istruttoria intesa all’adozione di decisioni riguardanti il rilascio o la proroga del permesso oppure l’imposizione di restrizioni o di obblighi. (...)

(3)      Al fine di risolvere eventuali dubbi circa l’idoneità alla guida dell’interessato, può essere ordinata, per gli scopi previsti dal n. 2 del presente articolo, la presentazione di una perizia predisposta da un organismo ufficialmente riconosciuto specializzato nella certificazione dell’idoneità alla guida (perizia medico‑psicologica), e ciò [in particolare] nei seguenti casi:

(...)

4.      in caso di infrazioni gravi o ripetute alle norme disciplinanti la circolazione stradale, oppure in caso di reati correlati alla circolazione stradale o connessi con l’idoneità alla guida (...)

         o

5.      in caso di nuovo rilascio del permesso di guida, se

         (...)

b)      la revoca del permesso di guida era fondata su uno dei motivi contemplati al punto 4.

(...)

(8)      Qualora l’interessato rifiuti di lasciarsi esaminare oppure non presenti all’autorità competente per i permessi di guida entro i termini stabiliti la perizia da questa richiestagli, tale autorità può nella sua decisione concludere per la non idoneità di tale persona. (...)».

17      L’art. 13 della FeV, intitolato «Idoneità in caso di problemi correlati all’alcool», attribuisce alle autorità nazionali competenti il potere di ordinare, in determinate circostanze, la presentazione di una perizia medico‑psicologica ai fini dell’istruttoria di decisioni riguardanti il rilascio o la proroga di un permesso di guida oppure l’imposizione di restrizioni o di obblighi in relazione al diritto di guidare. Ciò si verifica in particolare quando, in base ad un parere medico o a motivo di determinati fatti, sussistano elementi per presumere un abuso di sostanze alcoliche, oppure quando siano state commesse sotto l’influsso dell’acool ripetute infrazioni alle norme sulla circolazione stradale.

 Causa principale e questione pregiudiziale

18      Il sig. Scheffler ha costituito l’oggetto di svariate iscrizioni nel registro centrale della circolazione a motivo di diversi reati, tra i quali figura quello, commesso l’11 marzo 2000, di guida senza patente e in stato di ubriachezza con un tasso alcolico di 1,94 grammi per litro di sangue.

19      Avendo esaurito a motivo di tali infrazioni il limite massimo di 18 punti attribuiti ad ogni patente di guida in Germania, il sig. Scheffler ha rinunciato, il 29 febbraio 2000, alla patente di guida tedesca che gli era stata rilasciata il 28 febbraio 1986.

20      Il 5 agosto 2004 il sig. Scheffler ha depositato una domanda di rilascio di una nuova patente di guida, che è stata rigettata con decisione in data 17 febbraio 2005, a motivo del fatto che egli non aveva ottemperato all’invito del Landkreis a presentare una perizia medico‑psicologica riguardante la sua idoneità alla guida di veicoli.

21      Il 15 ottobre 2004 il sig. Scheffler ha ottenuto una patente di guida polacca, nella quale è annotato un luogo di residenza in Polonia. Il suo passaporto contiene un’attestazione di residenza nel territorio polacco per un periodo di sei mesi.

22      Il Landkreis è venuto a conoscenza del rilascio al sig. Scheffler di una patente di guida polacca nel mese di marzo 2006, in occasione di un controllo stradale.

23      Il 13 aprile 2006 il sig. Scheffler ha chiesto al Landkreis il riconoscimento del diritto di utilizzare la propria patente di guida polacca nel territorio tedesco. Il 26 aprile 2006 egli ha presentato una perizia riguardante la sua idoneità alla guida, redatta dal TÜV Thüringen eV, recante la data del 1° novembre 2004 e fondata su un esame realizzato il 18 ottobre 2004.

24      Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, tale perizia formulava una prognosi negativa riguardo all’idoneità alla guida del sig. Scheffler a motivo dei suoi precedenti per guida in stato di ubriachezza, facendo leva essenzialmente sul fatto che il tasso di alcol di 1,94 grammi per litro di sangue accertato l’11 marzo 2000 costituiva la prova di un abuso di sostanze alcoliche e che il sig. Scheffler non era riuscito a superare le proprie passate abitudini in materia di consumo di bevande alcoliche.

25      Con lettera 23 maggio 2006, il Landkreis ha ingiunto al sig. Scheffler di presentare, entro e non oltre il 1° agosto 2006, una nuova perizia ai fini della verifica della sua idoneità alla guida.

26      Con lettera datata 3 agosto 2006, l’autorità polacca competente in materia di circolazione stradale, che aveva rilasciato al sig. Scheffler una patente di guida il 15 ottobre 2004, ha comunicato che quest’ultimo aveva dichiarato, previa informativa sulle possibili sanzioni penali in caso di mendacio, di non aver subito in Germania un ritiro della patente di guida né la revoca del diritto di guidare.

27      Con lettere in data 24 aprile e 30 maggio 2007, il Landkreis ha rinnovato la propria ingiunzione del 23 maggio 2006 affinché il sig. Scheffler presentasse una perizia in merito alla sua idoneità alla guida. L’ente suddetto affermava che, tenuto conto della perizia del 18 ottobre 2004, dopo il rilascio, in data 15 ottobre 2004, della patente di guida polacca erano emersi fatti nuovi, idonei a far sorgere dubbi riguardo all’idoneità alla guida dell’interessato. A quest’ultimo veniva inoltre contestato di aver reso false dichiarazioni alle autorità polacche.

28      Avendo il sig. Scheffler rifiutato di presentare una nuova perizia in merito alla sua idoneità alla guida, il Landkreis ha dichiarato, con decisione in data 15 agosto 2007 (in prosieguo: la «decisione di revoca»), decaduto il suo diritto di far uso della patente di guida polacca nel territorio tedesco, ha ordinato l’immediata esecuzione di tale punto della propria decisione, ed ha respinto la domanda intesa al riconoscimento del diritto suddetto.

29      Tale provvedimento era in sostanza motivato sulla base del fatto che l’11 marzo 2000 il sig. Scheffler aveva guidato in stato di ubriachezza con un tasso di alcol pari a 1,94 grammi per litro di sangue, il quale aveva fatto sorgere dei dubbi quanto alla sua idoneità alla guida di veicoli, dubbi che non erano stati eliminati mediante la presentazione di una perizia. Bisognava tener conto del fatto che la perizia del 18 ottobre 2004 era giunta a conoscenza dell’amministrazione soltanto nel corso del mese di aprile 2006 e che il sig. Scheffler aveva nascosto tali circostanze all’autorità polacca competente. Già da tale perizia del 18 ottobre 2004 sarebbe emersa l’inidoneità dell’interessato alla guida di veicoli. La medesima decisione concludeva affermando la necessità di un’immediata esecuzione del provvedimento nell’interesse pubblico, in quanto vi sarebbe stato il rischio che il sig. Scheffler incorresse nuovamente in comportamenti anomali alla guida di veicoli per motivi legati al consumo di alcol.

30      Il sig. Scheffler, al quale la decisione di revoca è stata notificata il 17 agosto 2007, ha presentato, il 26 agosto successivo, un ricorso in opposizione avverso tale decisione dinanzi al Thüringer Landesverwaltungsamt. Egli ha presentato parallelamente una domanda di sospensione dell’esecuzione dinanzi al Verwaltungsgericht Meiningen (tribunale amministrativo di Meiningen).

31      Con decisione 13 dicembre 2007, il Thüringer Landesverwaltungsamt ha rigettato il ricorso in opposizione proposto dal sig. Scheffler contro la decisione di revoca. Il 1° febbraio 2008 quest’ultimo ha presentato dinanzi al Verwaltungsgericht Meiningen un ricorso di annullamento contro tale decisione di rigetto. Egli chiede l’annullamento della decisione di revoca, nella forma da questa acquisita a seguito della decisione emessa il 13 dicembre 2007 sul ricorso in opposizione.

32      La questione pregiudiziale viene sollevata nell’ambito di tale procedura di ricorso per annullamento.

  La domanda di provvedimenti provvisori

33      La domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di revoca è stata respinta con ordinanza pronunciata dal Verwaltungsgericht Meiningen in data 1° ottobre 2007. Tale giudice ha altresì respinto, con ordinanza 21 novembre 2008, la domanda presentata dal sig. Scheffler intesa ad ottenere la riforma della citata ordinanza del 1° ottobre 2007 ed il ripristino dell’effetto sospensivo del suo ricorso.

34      Il 15 dicembre 2008 il sig. Scheffler ha proposto appello contro l’ordinanza 21 novembre 2008 dinanzi al Thüringer Oberverwaltungsgericht (corte amministrativa di appello della Turingia), facendo valere che la recente giurisprudenza della Corte, vale a dire le sentenze 26 giugno 2008, cause riunite C‑329/06 e C‑343/06, Wiedemann e Funk (Racc. pag. I‑4635), e cause riunite da C‑334/06 a C‑336/06, Zerche e a. (Racc. pag. I‑4691), aveva portato ad una modifica della disciplina giuridica applicabile nel caso di specie. Secondo il sig. Scheffler, poiché egli soddisfaceva il requisito della residenza al momento del rilascio della patente di guida polacca, il Landkreis non era legittimato a verificare la sua idoneità alla guida. Il detto ricorrente sosteneva altresì che la perizia relativa alla sua idoneità alla guida non costituiva un comportamento successivo al rilascio di detta patente suscettibile di essere preso in considerazione ai sensi del diritto dell’Unione, e che la perizia in questione si riferiva ad un comportamento che era cronologicamente precedente alla data di ottenimento della patente di guida polacca.

35      Con ordinanza 26 marzo 2009, il Thüringer Oberverwaltungsgericht ha infine attribuito effetto sospensivo al ricorso proposto contro la decisione di revoca.

36      Nella sua ordinanza, il Thüringer Oberverwaltungsgericht afferma che la perizia del 1° novembre 2004 non può costituire un fatto idoneo a esonerare a posteriori lo Stato membro ospitante dall’obbligo di riconoscimento che gli incombe. Secondo il detto giudice, la Corte ha chiaramente indicato, nell’ordinanza 6 aprile 2006, causa C‑227/05, Halbritter, che constatazioni attuali in merito all’idoneità alla guida fondate su avvenimenti antecedenti al rilascio di una patente di guida sono contrarie al diritto dell’Unione, in quanto il possesso della patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato quale prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva, alla data di rilascio di quest’ultima, i presupposti stabiliti dalla direttiva 91/439 per il rilascio stesso, ivi compreso quello dell’idoneità alla guida. Soluzione diversa si imporrebbe soltanto nel caso in cui la perizia riguardante l’idoneità alla guida si riferisse ad un «comportamento» dell’interessato successivo al rilascio della patente di guida nell’altro Stato membro (ordinanza Halbritter, cit., punto 38). Risulterebbe chiaramente che con il termine di cui sopra si intende non la presentazione della perizia in sé stessa, bensì una violazione delle regole della circolazione stradale da parte dell’interessato.

 Il ricorso contro la decisione di revoca

37      Nella sua decisione di rinvio, il Verwaltungsgericht Meiningen constata anzitutto che la Corte ha ammesso soltanto in determinati casi la possibilità di introdurre eccezioni al principio del reciproco riconoscimento incondizionato delle patenti di guida a norma della direttiva 91/439.

38      Un’eccezione sarebbe in particolare consentita soltanto nel caso in cui sia dimostrato, sulla base delle annotazioni figuranti sulla patente di guida o di altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro di rilascio, che, quando detta patente è stata rilasciata, il suo titolare, che è stato oggetto, nel territorio dello Stato membro ospitante, di un provvedimento di revoca di una patente precedente, non aveva la propria residenza normale nel territorio del suddetto Stato membro di rilascio (sentenza Zerche e a., cit., punto 70).

39      Secondo il giudice del rinvio, tale ipotesi non sussiste nel caso di specie. La residenza in Polonia del sig. Scheffler è annotata sulla patente di guida polacca di quest’ultimo e non esisterebbe alcuna informazione incontestabile proveniente dallo Stato membro di rilascio che possa smentire il fatto che l’interessato aveva la propria residenza in Polonia alla data di rilascio di tale patente.

40      Oltre a ciò, lo Stato membro di residenza normale può essere liberato dall’obbligo di reciproco riconoscimento delle patenti di guida, nonché esercitare la facoltà conferitagli dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare, soltanto a seguito di un comportamento dell’interessato successivo all’ottenimento di tale patente (ordinanza Halbritter, cit., punto 38, e sentenza Zerche e a., cit., punto 56) od anche a causa di «circostanze» che si verifichino dopo il conseguimento della patente stessa (ordinanza Halbritter, cit., punto 38).

41      Per il giudice del rinvio, la giurisprudenza menzionata al punto precedente implica che gli Stati membri sono comunque legittimati, in forza dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, ad applicare le proprie disposizioni nazionali in materia di verifica dell’idoneità alla guida e di revoca della patente ai conducenti di veicoli che, successivamente all’ottenimento di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, si facciano nuovamente notare sul territorio nazionale o facciano sorgere dubbi quanto alla loro idoneità a guidare autoveicoli.

42      Il giudice del rinvio rileva tuttavia che, se certo la sussistenza di un «comportamento» idoneo a giustificare l’applicazione, nello Stato membro di residenza normale, di misure di restrizione, sospensione, revoca o annullamento ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 con riguardo ad una patente ottenuta in un altro Stato membro appare indiscutibile nel caso in cui il titolare di tale patente, successivamente al suo ottenimento, si sia nuovamente reso colpevole di un’azione o di un’omissione in materia di circolazione stradale che consenta di concludere per la sua mancanza di idoneità alla guida, è altrettanto vero che, nella causa principale, il sig. Scheffler non ha commesso, dopo il 15 ottobre 2004, alcuna infrazione al codice della strada che possa configurare un «comportamento» siffatto, del quale potrebbe eventualmente tenersi conto ai sensi del diritto dell’Unione. Esisterebbe unicamente la perizia in merito all’idoneità alla guida recante la data del 1° novembre 2004, realizzata sulla base dell’esame del 18 ottobre 2004.

43      Il giudice del rinvio non riesce a ricavare dalla giurisprudenza della Corte, e segnatamente dalla citata ordinanza Halbritter, alcuna indicazione che consenta di stabilire se, successivamente al rilascio di una patente di guida in un altro Stato membro, soltanto una violazione commessa dall’interessato in materia di circolazione stradale conferisca allo Stato membro di residenza normale il diritto di adottare misure a carico del titolare di tale patente, a norma dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439.

44      Il detto giudice non esclude che la perizia presentata nel caso di specie possa essere considerata come un fatto nuovo che attribuisce allo Stato membro di residenza normale il diritto di adottare misure a norma dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 nei confronti del titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. Tale perizia fornisce invero elementi che riguardano fatti pregressi, ma formula un giudizio prognostico riguardo all’idoneità alla guida del sig. Scheffler, che è stato elaborato successivamente alla data di rilascio della patente di guida polacca ed è fondato su un esame effettuato dopo tale data.

45      Alla luce di tali circostanze, il Verwaltungsgericht Meiningen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se uno Stato membro possa, conformemente agli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 (...), esercitare il potere ad esso conferito dall’art. 8, n. 2, della medesima direttiva – ossia quello di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare – facendo riferimento ad una perizia sull’idoneità alla guida presentata dal titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora tale perizia sia stata sì redatta in un momento successivo al rilascio della patente suddetta e si basi inoltre su un esame dell’interessato effettuato successivamente a tale rilascio, ma si riferisca a circostanze cronologicamente antecedenti al rilascio della patente stessa».

 Sulla questione pregiudiziale

46      A norma dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la soluzione di una questione sollevata in via pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla giurisprudenza pertinente.

47      Tale norma deve essere applicata nel caso di specie.

 Osservazioni preliminari

48      Occorre ricordare, in primo luogo, che la Corte è già stata chiamata ad esaminare le disposizioni della FeV in connessione con gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 2, della direttiva 91/439 nelle ordinanze Halbritter, cit., e 28 settembre 2006, causa C‑340/05, Kremer, ma anche nelle citate sentenze Wiedemann e Funk, nonché Zerche e a., come pure nelle sentenze 20 novembre 2008, causa C‑1/07, Weber (Racc. pag. I‑8571), e 19 febbraio 2009, causa C‑321/07, Schwarz (Racc. pag. I‑1113), od anche nell’ordinanza 9 luglio 2009, causa C‑445/08, Wierer.

49      In secondo luogo, dal primo ‘considerando’ della direttiva 91/439 risulta che il principio generale del riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, enunciato all’art. 1, n. 2, di tale direttiva, è stato introdotto, in particolare, al fine di facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale esse hanno sostenuto un esame di guida (v. sentenza Schwarz, cit., punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

50      Secondo una giurisprudenza consolidata, il detto art. 1, n. 2, prevede il riconoscimento reciproco, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Tale disposizione impone a questi ultimi un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (sentenza Schwarz, cit., punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

51      La Corte ne ha inferito che spetta allo Stato membro di rilascio verificare se i requisiti minimi imposti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli relativi alla residenza e all’idoneità a guidare, siano soddisfatti e, pertanto, se il rilascio di una patente di guida – eventualmente di una nuova patente – sia giustificato (citate sentenze Wiedemann e Funk, punto 52, nonché Zerche e a., punto 49).

52      Pertanto, qualora le autorità di uno Stato membro abbiano rilasciato una patente di guida a norma dell’art. 1, n. 1, della direttiva 91/439, gli altri Stati membri non possono verificare il rispetto dei requisiti per il rilascio previsti da tale direttiva. Infatti, il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova del fatto che, alla data di rilascio di tale patente, il titolare della stessa soddisfaceva i suddetti requisiti (citate sentenze Wiedemann e Funk, punto 53, nonché Zerche e a., punto 50), ivi compresa l’idoneità alla guida.

53      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la questione sollevata dal giudice del rinvio.

54      Con il suo quesito, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 osti a che uno Stato membro, avvalendosi della facoltà conferitagli dall’art. 8, n. 2, di tale direttiva di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare, rifiuti di riconoscere, nel proprio territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida valida rilasciata in un altro Stato membro, a motivo dell’esistenza di una perizia in merito all’idoneità alla guida presentata dal titolare di tale patente, qualora questa perizia, pur essendo stata approntata dopo la data di rilascio della patente suddetta e sulla base di un esame dell’interessato realizzato successivamente a tale data, si riferisca essenzialmente a circostanze verificatesi prima di quest’ultima.

 Osservazioni presentate alla Corte

55      Il sig. Scheffler sostiene che una perizia in merito all’idoneità alla guida non può costituire, in linea di principio, un comportamento successivo al rilascio della patente di guida in un altro Stato membro tale da giustificare l’applicazione delle disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare, ai sensi della giurisprudenza della Corte. Soltanto una violazione delle norme sulla circolazione stradale verificatasi dopo tale rilascio potrebbe configurare un comportamento del tipo suddetto.

56      Per contro, la Commissione europea fa valere che la nozione di circostanza o di comportamento successivi al rilascio della patente non deve necessariamente consistere in una violazione delle norme sulla circolazione stradale. Essa ritiene che non sia escluso che una perizia riguardante l’idoneità alla guida possa consentire ad uno Stato membro di rifiutare il diritto di far uso, nel suo territorio, di una patente rilasciata in un altro Stato membro, a condizione però che tale perizia, predisposta dopo il rilascio della patente in un altro Stato membro, riguardi almeno in parte un comportamento del guidatore successivo a tale rilascio e rispecchi una pericolosità costituente un indizio dell’inidoneità dell’interessato alla guida sulle strade pubbliche.

 Risposta della Corte

57      È importante osservare, in primo luogo, che la questione pregiudiziale non verte sulla validità, in rapporto all’art. 7, n. 1, della direttiva 91/439, della patente di guida rilasciata il 15 ottobre 2004 al ricorrente nella causa principale. Risulta infatti dalla decisione di rinvio che il Verwaltungsgericht Meiningen ritiene che la patente di guida sia stata rilasciata in Polonia nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva 91/439, e che il detto giudice mira, con il suo quesito, soltanto a stabilire se uno Stato membro possa applicare al titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare sulla base di una perizia relativa all’idoneità alla guida, qualora tale perizia sia stata approntata dopo la data di rilascio della patente suddetta ma riguardi esclusivamente fatti verificatisi prima di tale data.

58      In secondo luogo, occorre rilevare che la Corte, nella sua giurisprudenza in merito alla direttiva 91/439, ha più volte avuto modo di pronunciarsi sulle conseguenze giuridiche del principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri e di precisare così, sulla base di fatti diversi, i diritti e gli obblighi dello Stato membro di rilascio e dello Stato membro ospitante in ordine alle verifiche dell’idoneità alla guida e del luogo di residenza del titolare della patente.

59      Risulta così dalla giurisprudenza menzionata al punto 48 della presente ordinanza che gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano in tutti i casi a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere nel proprio territorio il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro (ordinanza Wierer, cit., punto 50).

60      In particolare, come emerge dall’ultimo ‘considerando’ della direttiva 91/439, l’art. 8, nn. 2 e 4, di quest’ultima riconosce agli Stati membri, per ragioni di sicurezza della circolazione, la facoltà di applicare in talune circostanze le loro disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare di una patente che abbia la sua residenza normale nel loro territorio (sentenza Zerche e a., cit., punto 55).

61      La Corte ha però ripetutamente ricordato che questa facoltà, quale risultante dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, può essere esercitata soltanto a seguito di un comportamento dell’interessato successivo all’ottenimento della patente di guida rilasciata in un altro Stato membro (v. citate ordinanze Halbritter, punto 38, e Kremer, punto 35; v. altresì citate sentenze Zerche e a., punto 56, e Weber, punto 34), e non in ragione di circostanze antecedenti al rilascio della patente suddetta.

62      Quanto al n. 4, primo comma, del citato art. 8, che autorizza uno Stato membro a rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro da una persona che, nel territorio del primo Stato, è oggetto di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente, è importante ricordare che tale norma costituisce una deroga al principio generale del riconoscimento reciproco delle patenti di guida e va dunque interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenza Schwarz, cit., punto 84 e giurisprudenza ivi citata).

63      Infatti, le eccezioni all’obbligo di riconoscimento senza formalità delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri – eccezioni che realizzano un bilanciamento di tale principio con quello della sicurezza stradale – non possono essere intese in senso ampio senza privare di qualsiasi significato il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri a norma della direttiva 91/439 (v., in tal senso, ordinanza Wierer, cit., punto 52).

64      La Corte ha in particolare esaminato nell’ambito delle citate ordinanze Halbritter e Kremer le condizioni alle quali gli Stati membri possono esercitare la facoltà, loro conferita dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, di rifiutare al titolare di una patente rilasciata in un altro Stato membro, che abbia però stabilito la propria residenza normale nel loro territorio, il diritto di utilizzare in quest’ultimo la patente suddetta.

65      La vicenda sulla quale si è pronunciata la citata ordinanza Halbritter riguardava una persona che, essendo stata oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca della patente di guida accompagnato da un periodo di divieto di ottenere un nuovo permesso, aveva successivamente ottenuto una patente di guida in Austria, dopo che il suddetto periodo di divieto era scaduto. Le autorità tedesche avevano respinto la domanda di conversione della patente austriaca in una patente tedesca, interpretandola come intesa ad ottenere il diritto di utilizzare la patente di guida austriaca nel territorio tedesco. Esse avevano ritenuto che la patente austriaca non potesse essere riconosciuta nel territorio della Repubblica federale di Germania a motivo del fatto che il sig. Halbritter aveva costituito l’oggetto, in tale Stato membro, di un provvedimento di revoca della sua patente di guida e che i dubbi in merito alla sua idoneità alla guida insorti a seguito di tale provvedimento di revoca potevano essere cancellati soltanto da una perizia medico‑psicologica con prognosi positiva, realizzata in conformità alle norme applicabili in Germania. La perizia eseguita in Austria prima del rilascio della patente austriaca non era considerata come equivalente ad una perizia conforme alle norme nazionali.

66      Al punto 37 della citata ordinanza, la Corte ha affermato che, qualora il titolare di una patente di guida valida, rilasciata in uno Stato membro dopo la scadenza del periodo di divieto di ottenere un nuovo permesso disposto a carico dell’interessato in un altro Stato membro, risieda in quest’ultimo Stato, tale Stato non può esigere una nuova verifica dell’idoneità alla guida dell’interessato, quand’anche un simile esame sia imposto dalla propria normativa nazionale a motivo di circostanze che avevano portato alla revoca di una precedente patente, qualora tali circostanze siano antecedenti al rilascio della nuova patente.

67      Al punto 38 della citata ordinanza Halbritter, la Corte ha statuito che la possibilità per la Repubblica federale di Germania di applicare, a norma dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, al titolare della patente rilasciata in un altro Stato membro – nel caso di specie, la Repubblica austriaca –, che aveva stabilito la sua residenza normale in Germania, le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare, avrebbe potuto essere esercitata soltanto a seguito di un comportamento dell’interessato successivo all’ottenimento della patente di guida in un altro Stato membro. Tuttavia, nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva indicato che nessun elemento consentiva di mettere in dubbio l’idoneità alla guida del sig. Halbritter sulla base di circostanze che si sarebbero verificate dopo l’ottenimento della sua patente di guida austriaca.

68      Quanto alla vicenda all’origine della citata ordinanza Kremer, essa riguardava un cittadino tedesco residente in Germania, al quale era stata revocata la patente di guida tedesca a seguito di ripetute infrazioni al codice della strada. Il sig. Kremer aveva ottenuto una nuova patente in Belgio, mentre a suo carico non pendeva alcun divieto di richiedere un nuovo permesso di guida. Successivamente, il sig. Kremer aveva costituito l’oggetto, in Germania, di condanne per guida senza patente ed il suo permesso di guida belga gli era stato ritirato, in quanto le autorità tedesche reputavano che egli non fosse più legittimato a guidare nel territorio tedesco dopo la revoca della sua patente tedesca e rifiutavano di riconoscere la validità della patente successivamente rilasciata in Belgio fintanto che il sig. Kremer non avesse rispettato le condizioni stabilite dalla normativa tedesca per il conseguimento di una nuova patente dopo la revoca di una patente precedente.

69      Nella causa Kremer il quesito posto alla Corte era se gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 ostino a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, nel proprio territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro e, di conseguenza, la validità di tale patente fintanto che il titolare della stessa, assoggettato nel territorio del primo Stato membro ad un provvedimento di revoca di una patente ottenuta in precedenza, non accompagnato da una misura di divieto temporaneo di ottenere una nuova patente di guida, non soddisfi le condizioni richieste dalla normativa di tale Stato per il rilascio di una nuova patente dopo la revoca di una patente precedente, ivi compreso l’esame di idoneità alla guida attestante il venir meno delle ragioni che avevano giustificato tale revoca.

70      Così come avvenuto nella citata ordinanza Halbritter, la Corte ha statuito che uno Stato membro non può pretendere dal titolare di una patente valida rilasciata in un altro Stato membro il soddisfacimento delle condizioni imposte dalla propria normativa nazionale ai fini dell’ottenimento di una nuova patente di guida dopo la revoca di una patente precedente. In particolare, le autorità dello Stato membro ospitante non possono subordinare il riconoscimento del diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro al requisito di una nuova verifica dell’idoneità alla guida del titolare, quand’anche tale esame sia richiesto dalla normativa nazionale in circostanze identiche a quelle che hanno portato alla revoca di una precedente patente di guida, qualora tali circostanze siano antecedenti al rilascio della nuova patente (ordinanza Kremer, cit., punti 32 e 33).

71      È importante rilevare che, al punto 36 della citata ordinanza Kremer, la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio non avesse indicato alcun elemento idoneo a mettere in dubbio l’idoneità alla guida del sig. Kremer sulla base di circostanze successive all’ottenimento della patente di guida valida rilasciata in Belgio. Infatti, le sole infrazioni che venivano contestate all’interessato, commesse successivamente all’ottenimento di tale patente, consistevano nell’aver circolato nel territorio tedesco senza essere titolare di una patente di guida valida, stante che la patente ottenuta in Belgio non veniva riconosciuta come tale in quanto non risultavano rispettate le condizioni fissate dalla normativa tedesca per il conseguimento di una nuova patente di guida dopo la revoca di una patente precedente.

72      Da tale giurisprudenza risulta che, affinché lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro possa esercitare la facoltà, conferitagli dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, di applicare a costui le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare, occorre la presenza di elementi che consentano di mettere in dubbio l’idoneità alla guida di tale titolare sulla base di circostanze che devono essere correlate ad un suo comportamento successivo all’ottenimento della sua patente di guida in un altro Stato membro e tale da rimettere in discussione la sua idoneità a guidare un veicolo.

73      Alla luce delle considerazioni che precedono, nella causa principale, al fine di stabilire se una perizia quale quella realizzata il 1° novembre 2004 possa consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di rifiutare, ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, al titolare di una patente rilasciata in un altro Stato membro il diritto di far uso di tale patente nel territorio del primo Stato, il giudice del rinvio deve verificare se la perizia suddetta possa costituire un elemento idoneo a mettere in dubbio l’idoneità alla guida del sig. Scheffler sulla base di circostanze successive all’ottenimento della patente di cui sopra.

74      Nel caso di specie, come rilevato dal sig. Scheffler e dalla Commissione, sembra che non esista alcun elemento che consenta di mettere in dubbio l’idoneità alla guida del sig. Scheffler sulla base di circostanze verificatesi dopo l’ottenimento della sua patente di guida polacca. Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che la valutazione dell’idoneità alla guida effettuata dopo la data di rilascio di detta patente di guida si riferisce esclusivamente a fatti verificatisi prima di tale data. Il giudice del rinvio segnala in particolare che al sig. Scheffler non può essere addebitata alcuna violazione delle norme sulla circolazione stradale successivamente al rilascio della patente suddetta.

75      Occorre far presente che la necessità di un comportamento del titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, che sia successivo al rilascio di tale patente e idoneo a giustificare l’applicazione delle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare, non deve per forza essere intesa come riferita unicamente ad una violazione delle norme sulla circolazione stradale. Ciò non toglie però che tale necessità impone che si constati, in un dato momento, un comportamento del titolare di tale patente successivo al rilascio di quest’ultima, il quale consenta di rimettere in discussione l’idoneità di tale persona a guidare un veicolo o, addirittura, di concludere per una sua mancanza di idoneità alla guida.

76      Spetta in ogni caso al giudice del rinvio, che è l’unico ad avere una conoscenza approfondita della controversia sottoposta alla sua cognizione, verificare se una perizia in merito all’idoneità alla guida quale quella in questione nella causa principale soddisfi le condizioni ricordate ai punti 72, 73 e 75 di questa ordinanza e presenti un nesso, anche parziale, con un comportamento dell’interessato constatato successivamente al rilascio della patente di guida polacca. Ove così non fosse, lo Stato membro di residenza normale non può, sulla base di tale perizia, rifiutare di riconoscere nel proprio territorio, ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, il diritto di guidare derivante da una patente di guida valida rilasciata in un altro Stato membro.

77      Alla luce di tali circostanze, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro – avvalendosi della facoltà conferitagli dal citato art. 8, n. 2, di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare – rifiuti di riconoscere, nel proprio territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida valida rilasciata in un altro Stato membro, a motivo dell’esistenza di una perizia in merito all’idoneità alla guida presentata dal titolare di tale patente, qualora questa perizia, pur essendo stata approntata dopo la data di rilascio della patente di cui sopra e sulla base di un esame dell’interessato realizzato successivamente a questa stessa data, non presenti alcun nesso, neppure parziale, con un comportamento dell’interessato constatato dopo il rilascio di detta patente di guida e si riferisca esclusivamente a circostanze verificatesi prima della data summenzionata.

 Sulle spese

78      Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/103/CE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro – avvalendosi della facoltà conferitagli dal citato art. 8, n. 2, di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare – rifiuti di riconoscere, nel proprio territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida valida rilasciata in un altro Stato membro, a motivo dell’esistenza di una perizia in merito all’idoneità alla guida presentata dal titolare di tale patente, qualora questa perizia, pur essendo stata approntata dopo la data di rilascio della patente di cui sopra e sulla base di un esame dell’interessato realizzato successivamente a questa stessa data, non presenti alcun nesso, neppure parziale, con un comportamento dell’interessato constatato dopo il rilascio di detta patente di guida e si riferisca esclusivamente a circostanze verificatesi prima della data summenzionata.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.

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