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Document 62009CO0150

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 gennaio 2010.
Iride SpA e Iride Energia SpA contro Commissione europea.
Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuto dichiarato compatibile con il mercato comune a condizione che il suo beneficiario restituisca un aiuto precedente dichiarato illegale - Compatibilità con l'art. 87, n. 1, CE - 32847 / Errori di diritto - Snaturamento degli argomenti delle ricorrenti - Carenze di motivazione - Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
Causa C-150/09 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-00005*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:34





Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 21 gennaio 2010 – Iride e Iride Energia / Commissione

(causa C‑150/09 P)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto dichiarato compatibile con il mercato comune a condizione che il suo beneficiario restituisca un aiuto precedente dichiarato illegale – Compatibilità con l’art. 87, n. 1, CE – Errori di diritto – Snaturamento degli argomenti delle ricorrenti – Carenze di motivazione – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione adottata in un contesto noto al destinatario (Art. 253 CE) (v. punti 21-24)

2.                     Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (v. punto 32)

3.                     Impugnazione – Motivi di ricorso – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma) (v. punto 42)

4.                     Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale – Ricevibilità [Art. 225 CE; statuto della Corte, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 65-67)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Decisione della Commissione che subordina l’autorizzazione a versare un aiuto alla previa restituzione da parte dell’impresa interessata di un aiuto illegale precedentemente percepito (v. punti 70-71)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 11 febbraio 2009, causa T‑25/07, Iride SpA e Iride Energia SpA, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 novembre 2006, 2006/941/CE, relativa all’aiuto di Stato C 11/06 (ex N 127/05) al quale l’Italia intende dare esecuzione a favore dell’AEM Torino (GU L 366, pag. 62), in forma di sovvenzioni destinate alla reintegrazione dei costi non recuperabili nel settore dell’energia, da un lato, nella parte in cui viene concluso che si tratta di un aiuto di Stato e, dall’altro, nella parte in cui la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune viene subordinata alla condizione che l’AEM Torino restituisca gli aiuti illegali anteriori concessi nell’ambito del regime a favore delle aziende dette «municipalizzate».

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Iride SpA e la Iride Energia SpA sono condannate alle spese.

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