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Document 62009CO0029

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 1 luglio 2009.
Daniela Marinova contro Université Libre de Bruxelles e Commissione delle Comunità europee.
Impugnazione - Contratto di finanziamento comunitario di un progetto di ricerca - Clausola compromissoria - Ricorso proposto da una persona che non è parte contrattuale - Incompetenza del Tribunale.
Causa C-29/09 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-00115*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:414





Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 1° luglio 2009 – Marinova / Université Libre de Bruxelles e Commissione

(causa C‑29/09 P)

«Impugnazione – Contratto di finanziamento comunitario di un progetto di ricerca – Clausola compromissoria – Ricorso proposto da una persona che non è parte contrattuale – Incompetenza del Tribunale»

Impugnazione – Motivi di ricorso – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; Regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 17, 20)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 5 novembre 2008, cause riunite T‑213/08 e T‑213/08 AJ, Marinova/Commissione e Université libre de Bruxelles, mediante la quale il Tribunale si è dichiarato incompetente ad esaminare il ricorso proposto dalla sig.ra Marinova sulla base di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di finanziamento comunitario di un progetto di ricerca concluso tra la Commissione e l’Université libre de Bruxelles (ULB) – Obblighi derivanti da un contratto di lavoro concluso dalla ricorrente con l’ULB nel contesto di tale progetto di ricerca – Incompetenza del Tribunale.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Marinova sopporta le proprie spese.

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