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Document 62009CN0073

    Causa C-73/09 P: Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 dal Hotel Cipriani Srl avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione ampliata), del 28 novembre 2008 nelle cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commissione

    GU C 113 del 16.5.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 113/21


    Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 dal Hotel Cipriani Srl avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione ampliata), del 28 novembre 2008 nelle cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commissione

    (Causa C-73/09 P)

    2009/C 113/42

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Hotel Cipriani SpA (rappresentante: A. Bianchini, avvocato)

    Altre parti nel procedimento: Società Italiana per il gas SpA (Italgas), Repubblica italiana, Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Comitato «Venezia vuole vivere», Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni

    Le ricorrente chiede a la Corte:

    a)

    di annulare la sentenza del Tribunale impugnata;

    b)

    di accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente:

    annulare la decisione della Commissione CE (1) oggetto di impugnazione in primo grado;

    in subordine, annullare l'art. 5 della decisione, nella misura in cui l'ordine di restituzione previsto da tale disposizione fosse interpretato dalla Commissione come comprensivo anche degli aiuti consentiti sulla base del principio de minimis e/o di annullare l'art. 5 nella parte in cui prevede la corresponsione di un tasso di interesse superiore al tasso effettivamente corrisposto dall'azienda sul proprio indebitamento;

    c)

    di condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relativa ad entrambi i gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Con il primo motivo di diritto, Hotel Cipriani lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 87, n. 1, CE, anche sotto il profilo della carenza/contraddittorietà della motivazione della sentenza del Tribunale. Le disposizioni legislative e regolamentari ritenute incompatibili con l'art. 87 CE, non determinano alcuna distorsione o minaccia di distorsione della concorrenza nel mercato comune alberghiero e della ristorazione (ove opera appunto Hotel Cipriani), e ciò sia perché il contesto della città di Venezia è talmente peculiare da non incidere in alcun modo sul mercato comune, sia perché gli sgravi in questione sono meramente compensativi degli extra-oneri per le imprese determinati dalla difficoltà di operare nel mercato geografico di riferimento alle stesse condizioni delle restanti parti del mercato comune europeo. Di tali specificità il Tribunale non ha tenuto conto in modo adeguato, limitandosi a sostenere — senza adeguato approfondimento — che i vantaggi conseguiti dalla imprese veneziane sarebbero stati più che compensativi degli svantaggi ambientali, donde la denunciata carenza/contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

    2.

    Con il secondo motivo di diritto, Hotel Cipriani lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE, anche sotto il profilo della illogicità della motivazione della sentenza del Tribunale. La Commissione prima ed il Tribunale poi hanno erroneamente ritenuto inapplicabile la deroga regionale prevista dall'art. 97, n. 3, lett. c), CE, perché, come ampiamente documentato nel giudizio avanti il Tribunale, il mercato geografico di riferimento legittimava gli sgravi contributivi concessi dalla legislazione statale, poiché volti unicamente a preservare il tessuto socio-economico della città di Venezia senza produrre — come evidenziato anche nel motivo precedente — alcuna alterazione anti-concorrenziale degli scambi nel mercato comune.

    3.

    Con il terzo motivo di diritto, Hotel Cipriani lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 87, n. 3, lett. d), CE, anche sotto il profilo della illogicità della motivazione della sentenza del Tribunale. Nella specie gli sgravi contributivi erano stati chiaramente concessi per agevolare la conservazione dell'indiscutibile patrimonio culturale ed artistico della città di Venezia, che rappresenta un costo notevole da sopportare per le imprese lagunari e che altre imprese in contesti territoriali differenti non sopportano. La decisione del Tribunale, nella parte in cui ha respinto questi rilievi mossi anche da Hotel Cipriani, afferma erroneamente che non sarebbero state adeguatamente documentate le ragioni per le quali caso per caso i costi connessi alla conservazione del patrimonio culturale ed artistico veneziano sarebbero state sopportate dalle imprese ricorrenti. L'affermazione è sotto vari profili errata, specialmente perché era stata ampiamente documentata anche avanti la Commissione la circostanza che tutto il centro storico veneziano in quanto tale è soggetto a vincoli indiscriminati a tutela del patrimonio immobiliare.

    4.

    Con il quarto motivo di diritto, Hotel Cipriani lamenta l'illegittimità della previsione del recupero forzato dei benefici concessi per violazione dell'art. 14, n. 1, del Regolamento CE n. 659/1999 (2) del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. [88] CE. La previsione del recupero degli sgravi di cui all'art. 14 menzionato è inapplicabile versando nella specie nell'ipotesi di contrasto con un principio generale del diritto comunitario, individuato anche avanti il Tribunale nei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di certezza del diritto.

    5.

    Con il quinto motivo di diritto, Hotel Cipriani lamenta la violazione dell'art. 15 del Regolamento n. 659/1999. Rispetto alla decisione adottata dalla Commissione in data 25 novembre 1999 era già scaduto il periodo limite di dieci anni previsto dal citato art. 15 (certamente applicabile ratione temporis al caso di specie), dovendo far risalire gli effetti dei presunti aiuti di stato alla legge n. 171/1973, la c.d. «Legge speciale per Venezia».


    (1)  Decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/19997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

    (2)  GU L 83, p. 1


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