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Document 62009CJ0518

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 luglio 2011.
Commissione europea contro Repubblica portoghese.
Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi - Esercizio delle attività di intermediazione immobiliare.
Causa C-518/09.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00105*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:501





Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 luglio 2011 – Commissione / Portogallo

(causa C‑518/09)

«Inadempimento di uno Stato – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Esercizio delle attività di intermediazione immobiliare»

1.                     Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che non differenzia la libertà di stabilimento dalla libera prestazione dei servizi per le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari – Obbligo imposto alle società di intermediazione immobiliare e agli agenti immobiliari stabiliti in un altro Stato membro di creare un’agenzia immobiliare nello Stato membro di cui trattasi al fine di potervi esercitare la loro attività – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE) (v. punti 61‑75, 87 e dispositivo)

2.                     Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che impone, da un lato, alle società di intermediazione immobiliare e agli agenti immobiliari l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione conforme alla legislazione di tale Stato membro e di disporre di capitali propri positivi e, dall’altro, di assoggettare siffatte società al pieno controllo disciplinare dell’organismo nazionale incaricato del settore delle costruzioni – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza (Art. 56 TFUE) (v. punti 76‑84, 87 e dispositivo)

3.                     Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che impone alle società di intermediazione immobiliare l’obbligo di esercitare la loro attività, ad eccezione della gestione di beni per conto terzi, in via esclusiva, e agli agenti immobiliari l’obbligo di esercitare la propria attività in via esclusiva – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza (Art. 56 TFUE) (v. punti 64‑66, 85‑87 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Esercizio delle attività di intermediazione immobiliare.

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese,

–        consentendo l’esercizio di attività di intermediazione immobiliare solamente nell’ambito di un’agenzia immobiliare;

–        assoggettando le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari stabiliti in altri Stati membri all’obbligo di coprire la loro responsabilità professionale mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa conforme alla normativa portoghese;

–        assoggettando le società di intermediazione immobiliare stabilite in altri Stati membri all’obbligo di disporre di capitali propri positivi ai sensi di detta normativa, e

–        assoggettando le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari stabiliti in altri Stati membri al pieno controllo disciplinare da parte dell’Instituto de Construção e do Imobiliário IP (Istituto per l’edilizia ed il settore immobiliare),

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 TFUE, e

–        assoggettando le società di intermediazione immobiliare all’obbligo di esercitare in via esclusiva l’attività di intermediazione immobiliare, ad eccezione della gestione di beni immobili per conto terzi, e

–        assoggettando gli agenti immobiliari all’obbligo di esercitare in via esclusiva l’attività di agente immobiliare,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

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