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Document 62009CJ0377

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 luglio 2010.
    Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch contro Comunità europea.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgio.
    Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE - Competenza della Corte a conoscere di un’azione di responsabilità extracontrattuale intentata contro la Comunità europea - Azione di ripianamento di passivo ai sensi dell’art. 530, n. 1, del code des sociétés belga - Azione intentata da un curatore fallimentare di una società per azioni contro la Comunità europea - Competenza dei giudici nazionali a conoscere di tale azione.
    Causa C-377/09.

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-07751

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:459

    Causa C‑377/09

    Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch, in qualità di curatrice fallimentare dell’Agenor SA

    contro

    Comunità europea

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal

    tribunal de commerce di Bruxelles)

    «Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE — Competenza della Corte a conoscere di un’azione di responsabilità extracontrattuale intentata contro la Comunità europea — Azione di ripianamento di passivo ai sensi dell’art. 530, n. 1, del code des sociétés belga — Azione intentata da un curatore fallimentare di una società per azioni contro la Comunità europea — Competenza dei giudici nazionali a conoscere di tale azione»

    Massime della sentenza

    Ricorso per risarcimento danni — Oggetto — Domanda di risarcimento di un danno imputabile alla Comunità

    (Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE)

    Un’azione di responsabilità extracontrattuale diretta contro la Comunità europea, anche se si basa su una normativa nazionale che istituisce un particolare regime giuridico divergente dal regime comune dello Stato membro considerato in materia di responsabilità civile, non rientra, in forza dell’art. 235 CE, in combinato disposto con l’art. 288, secondo comma, CE, nella competenza dei giudici nazionali.

    La circostanza che una simile azione di responsabilità rientri in particolari condizioni di applicazione, in particolare in quanto soltanto una colpa grave e manifesta può far sorgere la responsabilità della persona interessata, non può nascondere il fatto che tale azione riveste le caratteristiche generali di un’azione diretta al risarcimento dei danni in materia di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, che, conformemente all’art. 235 CE, rientra nella competenza esclusiva dei giudici comunitari.

    (v. punti 17, 22, 26 e dispositivo)







    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    29 luglio 2010 (*)

    «Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE – Competenza della Corte a conoscere di un’azione di responsabilità extracontrattuale intentata contro la Comunità europea – Azione di ripianamento di passivo ai sensi dell’art. 530, n. 1, del code des sociétés belga – Azione intentata da un curatore fallimentare di una società per azioni contro la Comunità europea – Competenza dei giudici nazionali a conoscere di tale azione»

    Nel procedimento C‑377/09,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal tribunal de commerce di Bruxelles (Belgio), con decisione 14 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2009, nella causa

    Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch, in qualità di curatrice fallimentare dell’Agenor SA,

    contro

    Comunità europea,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, T. von Danwitz (relatore) e D. Šváby, giudici,

    avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

    cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 maggio 2010,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per l’avv. F.-E. Hanssens-Ensch, in qualità di curatrice fallimentare della Agenor SA, dagli avv.ti J.P. Renard e M. Elvinger, avocats;

    –        per il governo belga, dai sigg. J.-C. Halleux e T. Materne, in qualità di agenti;

    –        per la Commissione europea, dal sig. J.-P. Keppenne e dalla sig.ra M. Owsiany‑Hornung, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.

    2        Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una causa che oppone l’avv. Hanssens-Ensch, in qualità di curatrice fallimentare dell’Agenor SA (in prosieguo: l’«Agenor»), alla Comunità europea, avente ad oggetto il reclamo presentato a quest’ultima di un importo di EUR 2 milioni, a causa del suo comportamento assertivamente illecito che avrebbe contribuito al fallimento di detta società.

     Contesto normativo

    3        Ai sensi dell’art. 530, n. 1, del code des sociétés belga:

    «In caso di fallimento della società e di insufficienza dell’attivo e se si prova che una loro colpa grave e manifesta ha contribuito al fallimento, ciascun amministratore o ex amministratore, nonché ogni altra persona che abbia effettivamente detenuto il potere di gestione della società, possono essere dichiarati personalmente debitori, solidalmente o meno, della totalità o di parte dei debiti della società sino a concorrenza dell’insufficienza dell’attivo (…)»

     Causa principale e questione pregiudiziale

    4        L’Agenor ha come scopo sociale la consulenza, la perizia, gli studi, la formazione e ogni altra prestazione intellettuale ivi collegata. A seguito di un procedimento d’appalto realizzato alla fine del 1994, le sono state affidate le funzioni del Bureau d’assistance technique (in prosieguo: il «BAT») nell’ambito del programma europeo «Leonardo da Vinci». A tale scopo, essa ha concluso, il 13 giugno 1995, un primo contratto di dodici mesi con le Comunità europee.

    5        Ai sensi del suo art. 3, tale contratto poteva essere rinnovato a condizione che la Commissione delle Comunità europee fosse soddisfatta dei servizi prestati dall’Agenor e secondo le disponibilità di bilancio delle Comunità. In esecuzione di detta disposizione, venivano successivamente stipulati contratti per i periodi 1º giugno 1996 ‑ 31 maggio 1997 e 1º giugno 1997 ‑ 31 maggio 1998.

    6        A partire dal 1º giugno 1998, il contratto scaduto il 31 maggio 1998 veniva prorogato con una clausola addizionale fino al 30 settembre 1998. Un altro contratto veniva successivamente concluso per un nuovo periodo con scadenza 31 gennaio 1999.

    7        Il 6 gennaio 1999, la Commissione ha inviato all’Agenor una relazione d’audit che era stata effettuata a partire dal marzo 1998. Tale relazione avrebbe evidenziato un certo numero di punti deboli e di carenze nella gestione del BAT. Veniva altresì precisato che, nella prospettiva di un proseguimento del rapporto contrattuale, era indispensabile apportare sensibili miglioramenti al funzionamento del BAT e che, nell’ipotesi di un rinnovo del contratto oltre il 31 gennaio 1999, sarebbe stata necessaria una ristrutturazione del BAT stesso. Veniva indicato un elenco di miglioramenti ritenuti necessari.

    8        Il 29 gennaio 1999 la Commissione europea proponeva all’Agenor una clausola addizionale al contratto in corso, che prolungava quest’ultimo sino al successivo 15 febbraio; tale proposta non veniva tuttavia accettata dall’Agenor. L’11 febbraio 1999 la Commissione constatava pertanto l’avvenuta scadenza del contratto a decorrere dal 31 gennaio 1999. Sempre l’11 febbraio 1999, l’Agenor le comunicava di contestare la sua posizione.

    9        Il 3 marzo 1999, l’Agenor dichiarava fallimento.

    10      Il 30 gennaio 2004, la ricorrente nella causa principale, agendo in qualità di curatrice fallimentare dell’Agenor, proponeva dinanzi al tribunal de commerce di Bruxelles un’azione di responsabilità contro la Comunità europea basata, in via principale, sull’art. 530, n. 1, del code des sociétés belga, e con cui si addebitava alla Commissione di avere, da una parte, imposto all’Agenor vincoli di gestione tali da rendere inevitabile il fallimento e, dall’altro, di aver «abbandonato» e «linciato» l’Agenor, in particolare rifiutando di rinnovare il contratto che univa le parti.

    11      La Commissione contestava la competenza del giudice del rinvio, sostenendo che, in forza degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, la Corte di giustizia era l’unica competente a statuire su domande come quella proposta dalla ricorrente nella causa principale.

    12      Secondo il giudice del rinvio, sussiste un dubbio quanto alla questione se, in forza dell’art. 288, secondo comma, CE, la Corte debba conoscere delle azioni di responsabilità extracontrattuale soggette ad un regime giuridico particolare quale quello dell’art. 530 del code des sociétés belga.

    13      Il tribunal de commerce di Bruxelles ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’art. 288, [secondo comma, CE] debba essere interpretato nel senso che costituisce un’azione in materia di responsabilità extracontrattuale ai sensi di detta disposizione l’azione in materia di responsabilità fondata sull’art. 530 del code des sociétés belga e intentata da un curatore fallimentare, diretta a far condannare la Comunità europea a colmare il passivo sociale del fallimento, in ragione del fatto che quest’ultima avrebbe de facto detenuto il potere di gestire una società commerciale e avrebbe commesso nella gestione di tale società una colpa grave e manifesta che ha contribuito al fallimento».

     Sulla questione pregiudiziale

    14      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’azione di responsabilità diretta contro la Comunità e basata su una normativa nazionale che istituisce un particolare regime giuridico divergente dal regime comune dello Stato membro considerato in materia di responsabilità civile costituisca un’azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE che, conformemente all’art. 235 CE, non rientra nella competenza dei giudici nazionali.

    15      La ricorrente nella causa principale sostiene che, tenuto conto del riferimento ai «principi generali comuni ai diritti degli Stati membri» di cui all’art. 288, secondo comma, CE, tale disposizione riguarda soltanto l’attuazione della responsabilità extracontrattuale di diritto comune della Comunità, quale risulta, per esempio, in diritto belga, dall’art. 1382 del code civil. Per contro, un’azione basata su qualsiasi altra disposizione rientrerebbe nella competenza dei giudici nazionali, anche se non si tratta di un’azione avente un fondamento contrattuale. Così, un’azione basata sull’art. 530 del code des sociétés belga, che costituisce la base giuridica dell’azione nella causa principale, non può essere considerata un’azione di responsabilità extracontrattuale di diritto comune, benché tale azione non abbia un fondamento contrattuale.

    16      Il Trattato CE prevede una ripartizione delle competenze fra i giudici comunitari e i giudici nazionali per quanto concerne le azioni giudiziarie dirette contro la Comunità mediante le quali è coinvolta la responsabilità di questa in tema di risarcimento di un danno.

    17      Per quanto attiene alla responsabilità extracontrattuale della Comunità, siffatte liti rientrano nella competenza della Corte. Infatti, l’art. 235 CE prevede che questa è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’art. 288, secondo comma, CE, il quale ha ad oggetto detta responsabilità extracontrattuale. Tale competenza dei giudici comunitari è esclusiva (v., in tal senso, in particolare, sentenze 13 marzo 1992, causa C‑282/90, Vreugdenhil/Commissione, Racc. pag. I‑1937, punto 14, nonché 26 novembre 2002, causa C‑275/00, First e Franex, Racc. pag. I‑10943, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

    18      Per quanto riguarda, invece, le liti relative alla responsabilità contrattuale della Comunità, il Trattato conferisce alla Corte una competenza a conoscere di tali liti soltanto all’art. 238 CE, vale a dire in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dalla Comunità o per conto di questa (v., in tal senso, sentenze 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubek, Racc. pag. 4057, punto 11, nonché 9 ottobre 2001, cause riunite da C‑80/99 a C‑82/99, Flemmer e a., Racc. pag. I‑7211, punto 42).

    19      Poiché l’art. 235 CE si riferisce solamente al secondo comma dell’art. 288 CE, che riguarda soltanto la responsabilità extracontrattuale della Comunità, mentre la responsabilità contrattuale della stessa è menzionata al primo comma del detto art. 288 CE, una competenza della Corte a conoscere di un’azione basata su quest’ultima responsabilità non può essere dedotta dall’art. 235 CE (v., in tal senso, sentenza Flemmer e a., cit., punto 42). Ne consegue che, tenuto conto dell’art. 240 CE, le controversie relative alla responsabilità contrattuale della Comunità rientrano, in mancanza di una clausola compromissoria, nella competenza dei giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza 20 maggio 2009, causa C‑214/08 P, Guigard/Commissione, punto 41).

    20      Da quanto precede discende che, al fine di determinare quale sia il giudice competente a conoscere di una particolare azione giudiziaria diretta contro la Comunità affinché questa risponda di un danno, occorre esaminare se tale azione abbia ad oggetto la responsabilità contrattuale della Comunità o la responsabilità extracontrattuale della stessa.

    21      A questo proposito, si deve prendere in considerazione il fatto che il rinvio operato dall’art. 235 CE all’art. 288, secondo comma, CE riguarda solo la nozione di danni ai sensi di quest’ultima disposizione, cioè i danni causati dalle istituzioni della Comunità o dagli agenti di quest’ultima nell’esercizio delle loro funzioni, in materia di responsabilità extracontrattuale. Per contro, il riferimento di cui all’art. 288, secondo comma, CE ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri non fa parte di detta nozione. Tale riferimento, dal canto suo, mira a determinare le condizioni che devono essere soddisfatte perché la Comunità sia tenuta a risarcire siffatti danni.

    22      Peraltro, quanto all’azione di cui trattasi nella causa principale, occorre rilevare che, come ammette la stessa ricorrente nella causa principale, tale azione non ha fondamento contrattuale. Inoltre, il fatto che l’azione rientri in particolari condizioni di applicazione, in particolare in quanto soltanto una «colpa grave e manifesta» può far sorgere la responsabilità della persona interessata, non può nascondere il fatto che tale azione riveste le caratteristiche generali di un’azione diretta al risarcimento dei danni in materia di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE.

    23      Ciò premesso, il fatto che la normativa nazionale sulla quale è basata un’azione di responsabilità extracontrattuale diretta contro la Comunità costituisca un particolare regime giuridico divergente dal regime comune dello Stato membro considerato in materia di responsabilità civile non può avere l’effetto di escludere detta azione dalla sfera di applicazione dell’art. 235 CE.

    24      La sentenza 5 marzo 1991, causa C‑330/88, Grifoni/CEEA (Racc. pag. I‑1045, punto 20), invocata dalla ricorrente nella causa principale, non può inficiare la precedente conclusione, poiché il ricorso che ha dato luogo a detta sentenza si basava sulla responsabilità contrattuale della Comunità.

    25      Pertanto, è infondata la tesi della ricorrente nella causa principale a favore dell’esistenza, oltre alla responsabilità contrattuale e alla responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, di una terza categoria di responsabilità che rientrerebbe, in forza dell’art. 240 CE, nella competenza dei giudici nazionali.

    26      Di conseguenza, occorre risolvere la questione nel senso che un’azione di responsabilità extracontrattuale diretta contro la Comunità, anche se si basa su una normativa nazionale che istituisce un particolare regime giuridico divergente dal regime comune dello Stato membro considerato in materia di responsabilità civile, non rientra, in forza dell’art. 235 CE, in combinato disposto con l’art. 288, secondo comma, CE, nella competenza dei giudici nazionali.

     Sulle spese

    27      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

    Un’azione di responsabilità extracontrattuale diretta contro la Comunità europea, anche se si basa su una normativa nazionale che istituisce un particolare regime giuridico divergente dal regime comune dello Stato membro considerato in materia di responsabilità civile, non rientra, in forza dell’art. 235 CE, in combinato disposto con l’art. 288, secondo comma, CE, nella competenza dei giudici nazionali.

    Firme


    * Lingua processuale: il francese.

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