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Document 62009CJ0260

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 febbraio 2011.
Activision Blizzard Germany GmbH contro Commissione europea.
Impugnazione - Artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE - Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi Nintendo - Restrizioni alle esportazioni parallele su tale mercato - Accordo tra fabbricante e distributore esclusivo - Accordo di distribuzione che permette le vendite passive - Dimostrazione di un concorso di volontà in mancanza di prova documentale diretta di una restrizione a tali vendite - Quantum probatorio richiesto per la dimostrazione di un accordo verticale.
Causa C-260/09 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00419

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:62

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 febbraio 2011 (*)

«Impugnazione – Artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE – Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi Nintendo – Restrizioni alle esportazioni parallele su tale mercato – Accordo tra fabbricante e distributore esclusivo – Accordo di distribuzione che permette le vendite passive – Dimostrazione di un concorso di volontà in mancanza di prova documentale diretta di una restrizione a tali vendite – Quantum probatorio richiesto per la dimostrazione di un accordo verticale»

Nel procedimento C‑260/09 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 10 luglio 2009,

Activision Blizzard Germany GmbH, già CD‑Contact Data GmbH, con sede in Burglengenfeld (Germania), rappresentata dagli avv.ti J.K. de Pree ed E.N.M. Raedts, advocaten,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dai sigg. S. Noë e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.‑J. Kasel, M. Ilešič (relatore), E. Levits e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la propria impugnazione, l’Activision Blizzard Germany GmbH (in prosieguo: l’«Activision Blizzard»), che agisce in qualità di avente causa della CD‑Contact Data GmbH (in prosieguo: la «CD‑Contact Data»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 aprile 2009, causa T‑18/03, CD‑Contact Data/Commissione (Racc. pag. II‑1021; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale esso ha ridotto l’ammenda inflitta alla CD‑Contact Data e ha respinto, quanto al resto, il ricorso di quest’ultima diretto all’annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega – Nintendo) (GU 2003, L 255, pag. 33; in prosieguo: la «decisione controversa»). Tale decisione riguardava una serie di accordi e di pratiche concordate volte a limitare le esportazioni parallele sul mercato delle console per videogiochi di marca Nintendo e di cartucce giochi da utilizzare con tali console.

 Fatti

2        La Nintendo Co. Ltd (in prosieguo: la «Nintendo»), società quotata in borsa con sede in Kyoto (Giappone), è la capogruppo delle società Nintendo, specializzate nella produzione e distribuzione di console per videogiochi e di cartucce giochi da utilizzare con tali console. Le attività della Nintendo nello Spazio economico europeo (SEE) sono svolte, in taluni territori, da sue controllate al 100%, la principale delle quali è la Nintendo of Europe GmbH (in prosieguo: la «NOE»). All’epoca dei fatti la NOE coordinava una parte delle attività commerciali della Nintendo in Europa ed era suo distributore esclusivo in Germania. Per altri territori di vendita la Nintendo aveva designato distributori esclusivi indipendenti.

3        La CD-Contact Data GmbH è stata il distributore esclusivo della Nintendo per il Belgio e il Lussemburgo almeno dall’aprile 1997 al 31 dicembre 1997.

4        Nel marzo 1995 la Commissione delle Comunità europee ha avviato un’indagine relativa al settore dei videogiochi. Sulla scorta dei risultati preliminari della medesima la Commissione ha avviato, nel settembre 1995, un’indagine supplementare specifica sul sistema di distribuzione della Nintendo. A seguito di una denuncia presentata da una società attiva nel settore dell’importazione e della vendita di giochi elettronici, secondo la quale la Nintendo ostacolava il commercio parallelo e applicava un sistema di prezzi imposti nei Paesi Bassi, la Commissione ha esteso la propria indagine. Nella sua risposta del 16 maggio 1997 a una richiesta di informazioni della Commissione, la Nintendo ha ammesso che taluni suoi accordi di distribuzione e condizioni generali di vendita contenevano restrizioni al commercio parallelo all’interno dello Spazio economico europeo. Con lettera del 23 dicembre 1997 la Nintendo ha informato la Commissione di aver preso coscienza di «un problema grave per il commercio parallelo all’interno della Comunità» ed ha espresso l’intenzione di cooperare con la Commissione. Dopo la sua ammissione di colpevolezza, la Nintendo ha adottato misure per garantire l’osservanza del diritto dell’Unione in futuro ed ha offerto un indennizzo ai terzi danneggiati finanziariamente dal suo comportamento.

5        Con lettera del 9 giugno 1999 la Commissione ha chiesto alla CD‑Contact Data se i documenti che la riguardavano, acquisiti agli atti dalla Commissione, contenessero informazioni riservate. Nella medesima lettera la Commissione ha dichiarato, poi, di voler aprire un procedimento formale nei confronti di determinate società, compresa la CD‑Contact Data. Il 26 aprile 2000 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alla Nintendo e alle altre imprese interessate, fra cui la CD‑Contact Data, per violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3). La Nintendo non ha contestato la materialità dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti.

6        Il 30 ottobre 2002 la Commissione ha adottato la decisione controversa, il cui art. 1 enuncia quanto segue:

«Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo [sullo Spazio economico europeo] partecipando, nei periodi indicati in appresso, a un complesso di accordi e di pratiche concordate sui mercati delle console e delle cartucce per videogiochi compatibili con le console Nintendo, aventi l’oggetto e l’effetto di limitare le esportazioni parallele di console e cartucce Nintendo:

(...)

–      [la CD‑Contact Data], dal 28 ottobre 1997 alla fine del dicembre 1997».

7        Ai sensi dell’art. 3 di tale decisione, è stata inflitta un’ammenda di un milione di euro alla CD‑Contact Data.

8        Ai punti 195 e 196 della decisione controversa, con riguardo alle esportazioni parallele provenienti dal Belgio e dal Lussemburgo, la Commissione osserva, in particolare, che «[e]ra chiaro a[lla CD‑Contact Data] che era tenut[a] a garantire che i suoi clienti non avrebbero effettuato esportazioni parallele». Ciò risulterebbe da un fax inviato dalla CD‑Contact Data alla NOE il 28 ottobre 1997, con il quale essa avrebbe assicurato di non volere che si verificasse alcuna esportazione. Al punto 317 di detta decisione, la Commissione osserva che tale comunicazione mostrerebbe che la Cd‑Contact Data e la Nintendo «avevano raggiunto un “concorso di volontà” mirante a impedire esportazioni dal territorio [della CD‑Contact Data] e che [la CD‑Contact Data] avrebbe tenuto sotto controllo le forniture ai clienti (…) che si riteneva potessero effettuare esportazioni». Al punto 319 della suddetta decisione, la Commissione rileva che la «[CD‑Contact Data] ha inoltre presentato prove per dimostrare di non aver aderito all’accordo mirante a restringere il commercio parallelo» e che detta società sosteneva «di aver esportato essa stessa i prodotti e/o di aver venduto i prodotti a imprese di cui sapeva che esportavano gli stessi prodotti». La Commissione conclude tuttavia, al punto 326 della medesima decisione, che il fatto che la CD‑Contact Data GmbH abbia consentito, in concreto, a che venissero effettuate importazioni parallele dimostrerebbe unicamente che essa stessa ha «imbrogliato».

9        Quanto alle importazioni parallele in Belgio, la Commissione fa riferimento, al punto 197 della decisione controversa, alla circostanza che, dal settembre al dicembre 1997, la CD‑Contact Data avrebbe avuto uno scambio di corrispondenza con la NOE in merito alle importazioni parallele nel suo territorio, nella speranza che tale «problema» sarebbe stato risolto. Essa cita al riguardo tre lettere datate rispettivamente 4 settembre, 3 novembre e 4 dicembre 1997.

 La sentenza impugnata

10      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha riformato la decisione controversa laddove questa aveva negato alla CD‑Contact Data il beneficio della circostanza attenuante per il suo ruolo puramente passivo nell’infrazione, e ha conseguentemente ridotto l’ammenda inflitta a detta società ad EUR 500 000. Quanto al resto, il ricorso diretto all’annullamento della menzionata decisione è stato respinto.

11      Per quanto riguarda, in particolare, la prima parte del primo motivo del ricorso, vertente su una violazione dell’art. 81 CE, il cui esame da parte del Tribunale è censurato dall’Activision Blizzard nell’ambito della presente impugnazione, essa è stata respinta ai punti 46‑70 della sentenza impugnata.

12      Al punto 52 di detta sentenza, il Tribunale ha osservato che per ravvisare l’esistenza di un accordo contrario all’art. 81, n. 1, CE, la Commissione non si è riferita al tenore letterale dell’accordo di distribuzione intercorso tra la Nintendo e la CD‑Contact Data. Secondo il Tribunale, la Commissione a tal riguardo ha osservato, al punto 196 della decisione controversa, che «[i]l testo dell’accordo di distribuzione tra [la CD‑Contact Data] e la Nintendo consentiva a[lla prima] di esportare passivamente». In tale contesto, il Tribunale ha sottolineato che infatti, a differenza di quanto era stato constatato nei confronti di taluni distributori menzionati nella suddetta decisione, detto accordo di distribuzione, concluso circa due anni dopo l’avvio delle indagini da parte della Commissione e vertente sul sistema di distribuzione controverso, non conteneva, di per sé, nessuna clausola vietata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.

13      Dopo aver precisato, al punto 53 della sentenza impugnata, che, riguardo alla CD‑Contact Data, la Commissione si era riferita solamente alla conclusione di un accordo, il Tribunale, al punto 54 di detta sentenza, ha rilevato che in mancanza di prove documentali dirette della conclusione di un accordo scritto tra la Nintendo e la CD‑Contact Data al fine di limitare le esportazioni passive, la Commissione aveva ritenuto che la partecipazione di quest’ultima società ad un accordo contrario all’art. 81, n. 1, CE risultasse dal comportamento della stessa, quale rivelato dalla sua corrispondenza.

14      Al punto 55 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, alla luce di tali presupposti, occorresse esaminare se, tenuto conto del tenore di questo scambio epistolare, la Commissione avesse dimostrato adeguatamente in diritto l’esistenza di un concorso di volontà tra la CD‑Contact Data e la Nintendo volto a limitare il commercio parallelo. Esso ha in proposito rilevato, al punto 56 della suddetta sentenza, che la Commissione si era riferita, nella decisione controversa, ad una serie di prove scritte, in particolare un fax indirizzato dalla CD‑Contact Data alla NOE il 28 ottobre 1997.

15      Al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che in tale fax la CD‑Contact Data aveva spiegato di non essere stata in grado di fornire un certo quantitativo di prodotto alla BEM, un grossista residente in Belgio potenzialmente dedito al commercio parallelo. Al punto 59 di detta sentenza, esso ha osservato che, contrariamente a quanto sosteneva la Commissione, non risultava chiaramente dal tenore di questo fax che la CD‑Contact Data fosse consapevole di essere ritenuta responsabile di impedire le esportazioni parallele e che intendesse difendersi dalle allegazioni della Nintendo France relative ad esportazioni parallele a partire dal Belgio. In particolare, secondo il Tribunale, non si poteva dedurre con la dovuta certezza che la «prudenza» di cui dava prova la CD‑Contact Data nei confronti dei clienti dediti in genere alle esportazioni attestasse che quest’ultima avesse approvato la politica di limitazione del commercio parallelo. Inoltre, il Tribunale ha considerato che non poteva essere esclusa a priori l’interpretazione difesa dalla CD‑Contact Data secondo cui il riferimento ai quantitativi limitati di prodotti di cui essa disponeva doveva essere analizzato come un’informazione circa la sua impossibilità materiale di procedere a vendite attive con l’intermediazione di un grossista residente in Belgio.

16      Il Tribunale ha osservato, al punto 60 della sentenza impugnata, che il fax inviato dalla CD‑Contact Data alla NOE il 28 ottobre 1997 faceva tuttavia direttamente seguito all’invio della lettera del 24 ottobre 1997 con la quale la Nintendo France, da un lato, si era lamentata delle esportazioni parallele dal Belgio, che costituiva allora il territorio per il quale la CD‑Contact Data era distributore esclusivo dei prodotti in questione e, dall’altro, aveva chiesto alla NOE di prendere le misure necessarie per porre rimedio ai «problemi» che tali esportazioni le procuravano. Secondo il Tribunale, la CD‑Contact Data aveva così ritenuto necessario giustificarsi sul quantitativo di cui disponeva e sulle condizioni in cui esportava i prodotti in causa a seguito della denuncia concernente le suddette esportazioni parallele.

17      Al punto 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che, quanto ai documenti relativi alle importazioni parallele in Belgio e in Lussemburgo, la Commissione si è riferita alla circostanza che era stato messo in atto un sistema di cooperazione pratica e di scambio di informazioni sul commercio parallelo tra la Nintendo e alcuni dei suoi distributori autorizzati, tra i quali la CD‑Contact Data. Relativamente a quest’ultima, la sua partecipazione al sistema di scambio di informazioni risultava, secondo il Tribunale, da varie lettere citate al punto 197 della decisione controversa.

18      Il Tribunale ha considerato, al punto 62 di tale sentenza, che il tenore di queste diverse lettere permetteva, sviluppando le considerazioni esposte ai precedenti punti della medesima sentenza, di concludere che esse intendevano denunciare le importazioni parallele di prodotti Nintendo in Belgio e che si iscrivevano nel sistema di scambio di informazioni attuato dalla Nintendo. A tale riguardo esso ha citato, ai punti 63‑66 della suddetta sentenza, due lettere inviate dalla CD‑Contact Data alla NOE rispettivamente il 4 settembre ed il 3 novembre 1997, un fax della CD‑Contact Data alla Nintendo France del 12 novembre 1997 nonché un documento del 4 dicembre 1997 inviato dalla NOE alla CD‑Contact Data.

19      Al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la circostanza che la CD‑Contact Data abbia, in pratica, partecipato al commercio parallelo esportando prodotti a clienti stabiliti fuori dal Belgio o dal Lussemburgo non era idonea a rimettere in discussione tale conclusione. Esso ha ritenuto, a tale proposito, che il fatto che un’impresa, della quale era stata dimostrata la partecipazione ad una concertazione illegale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, non si fosse comportata sul mercato in maniera conforme a quella concordata con i suoi concorrenti non costituiva necessariamente un elemento che doveva essere preso in considerazione. Infatti, secondo il Tribunale, un’impresa che perseguiva, nonostante l’accordo con i propri concorrenti, una politica in deroga a quella convenuta poteva semplicemente tentare di utilizzare l’intesa a proprio profitto.

20      Per quanto riguarda le prove del divieto di importazioni parallele verso il Belgio e il Lussemburgo, il Tribunale ha affermato, al punto 68 della sentenza impugnata, che la CD‑Contact Data non poteva sostenere che le lettere citate dalla Commissione fossero state mal interpretate in quanto, per loro tramite, essa intendeva semplicemente assicurarsi che il prezzo che pagava alla Nintendo per i prodotti in causa non fosse troppo elevato. Così, secondo il Tribunale, dalla lettura dell’intera corrispondenza, in particolare del fax del 12 novembre 1997 inviato dalla CD‑Contact Data alla Nintendo France, risultava che la suddetta corrispondenza affrontava la questione del prezzo dei prodotti in causa avendo riguardo più o meno diretto all’esistenza di importazioni parallele.

21      Ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dedotto da queste considerazioni che la Commissione non era incorsa in errore allorché aveva concluso per la partecipazione della CD‑Contact Data ad un accordo finalizzato a limitare il commercio parallelo ed ha, di conseguenza, respinto la prima parte del primo motivo dedotto da tale società nel suo ricorso.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

22      L’Activision Blizzard chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso di annullamento proposto contro la decisione controversa;

–        annullare la decisione controversa, almeno nella parte che la riguarda;

–        in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso di annullamento proposto contro la decisione controversa e rinviare la causa al Tribunale;

–        condannare la Commissione alle spese dei due procedimenti.

23      La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

24      A sostegno della propria impugnazione, l’Activision Blizzard deduce tre motivi che censurano l’esame da parte del Tribunale, ai punti 46‑70 della sentenza impugnata, della prima parte del primo motivo del ricorso, vertente su una violazione dell’art. 81, n. 1, CE.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

25      Con il primo motivo d’impugnazione, l’Activision Blizzard fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo proceduto ad un’errata qualificazione giuridica dei fatti per dichiarare l’esistenza di un accordo illegale, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, tra la NOE e la CD‑Contact Data. Tale errore risulterebbe dalla circostanza che il Tribunale, nell’esaminare gli elementi di prova invocati dalla Commissione, non avrebbe tenuto conto della differenza esistente, dal punto di vista degli effetti giuridici, tra una restrizione al commercio parallelo attivo ed una restrizione al commercio parallelo passivo.

26      L’Activision Blizzard sottolinea, a tale riguardo, che l’accordo di distribuzione tra la Nintendo e la CD‑Contact Data vietava il commercio parallelo attivo, ma autorizzava quello passivo. Come il Tribunale avrebbe confermato al punto 52 della sentenza impugnata, tale accordo sarebbe perfettamente legale alla luce dell’art. 81, n. 1, CE.

27      Considerato il divieto di praticare il commercio parallelo attivo stipulato nell’accordo di distribuzione, non sorprenderebbe che la CD‑Contact Data abbia scambiato informazioni con la NOE sulle importazioni parallele effettuate in Belgio, così come testimonierebbe il fax inviato dalla CD‑Contact Data alla Nintendo il 28 ottobre 1997, letto congiuntamente alle lettere menzionate al punto 197 della decisione controversa.

28      Per compiere una corretta analisi giuridica dei fatti, il Tribunale avrebbe dovuto, una volta appurato che la CD‑Contact Data partecipava ad uno scambio di informazioni sulle importazioni parallele, determinare se il comportamento di cui trattasi riguardasse una restrizione delle vendite parallele attive, conformemente all’accordo di distribuzione, o se vertesse altresì su una limitazione illegale delle vendite parallele passive. Secondo la ricorrente, il Tribunale non poteva giungere alla conclusione che la CD‑Contact Data era parte di un accordo contrario all’art. 81, n. 1, CE senza dimostrare l’esistenza di un accordo diretto ad andare al di là di una restrizione delle vendite attive.

29      L’Activision Blizzard ne trae la conclusione che il Tribunale, avendo omesso di effettuare tale analisi, non poteva, senza incorrere in un errore di diritto, dichiarare che la Commissione aveva adeguatamente dimostrato che il comportamento della CD‑Contact Data era inteso a limitare le vendite passive.

30      In subordine, la ricorrente sostiene che il Tribunale, quanto meno, ha violato l’obbligo di motivazione al quale è tenuto, dal momento che la sentenza impugnata non espone minimamente le ragioni per cui la distinzione tra commercio parallelo attivo e commercio parallelo passivo non doveva essere presa in considerazione nelle circostanze del caso di specie.

31      La Commissione riconosce che il regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1983, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU L 173, pag. 1), applicabile ratione temporis ai fatti di causa, consente di vietare al distributore esclusivo di cercare attivamente clienti al di fuori del proprio territorio, e che l’accordo di distribuzione stipulato tra la CD‑Contact Data e la Nintendo conteneva un simile divieto di vendite attive che, di per sé, non era contrario all’art. 81, n. 1, CE. Essa sottolinea, tuttavia, che il suddetto regolamento non trova applicazione qualora le parti si accordino per creare una situazione di protezione territoriale assoluta, nell’ambito della quale viga il divieto assoluto per i distributori esclusivi di vendere al di fuori del loro territorio o a clienti intenzionati ad effettuare esportazioni. Orbene, tale circostanza ricorrerebbe nel caso di specie.

32      La Commissione ritiene che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nel confermare la decisione controversa su tale punto. Essa rileva, in particolare, che poiché il Tribunale aveva accertato l’esistenza dell’accordo concluso tra la CD‑Contact Data e la Nintendo per limitare il commercio parallelo in quanto tale, era inutile che approfondisse la motivazione della propria sentenza con riguardo alla distinzione tra vendite attive e vendite passive dei distributori.

 Giudizio della Corte

33      Con il primo motivo, la ricorrente addebita, in sostanza, al Tribunale di avere commesso un errore di diritto per non aver esaminato se il comportamento della CD‑Contact Data, come rivelato dalla corrispondenza su cui si basa la decisione controversa, avesse ad oggetto solamente la limitazione delle vendite parallele attive, conformemente all’accordo di distribuzione concluso tra la CD‑Contact Data e la Nintendo, o se tale comportamento riguardasse altresì una limitazione delle vendite parallele passive.

34      Orbene, si deve rilevare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale, al contrario di quanto dedotto dalla ricorrente, ha compiuto siffatto esame e che, conseguentemente, il suddetto motivo è erroneo in fatto.

35      Infatti, il Tribunale ha anzitutto osservato, al punto 52 della sentenza impugnata, che il suddetto accordo di distribuzione non conteneva, di per sé e a differenza degli accordi di distribuzione conclusi precedentemente con taluni altri distributori della Nintendo, alcuna clausola vietata dall’art. 81, n. 1, CE, dato che esso permetteva alla CD‑Contact Data di esportare passivamente.

36      Successivamente, ai punti 54 e 55 di tale sentenza, esso ha rilevato che in mancanza di prova documentale diretta della conclusione di un accordo scritto relativo alla limitazione delle esportazioni passive, era necessario esaminare se la Commissione, basandosi sulla corrispondenza intercorsa tra la CD‑Contact Data, la NOE e la Nintendo France, citata nella decisione controversa, avesse adeguatamente dimostrato in diritto la partecipazione della CD‑Contact Data ad un accordo contrario all’art. 81, n. 1, CE.

37      Infine, il Tribunale ha espressamente riconosciuto, al punto 59 della sentenza impugnata, che non poteva essere esclusa a priori l’interpretazione, difesa dalla ricorrente, del fax inviato dalla CD‑Contact Data alla Noe il 28 ottobre 1997, secondo cui il riferimento ai quantitativi limitati di prodotto di cui essa disponeva doveva essere analizzato come un’informazione circa la sua impossibilità materiale di procedere a vendite attive con l’intermediazione di un grossista residente in Belgio.

38      Ne risulta che il Tribunale ha valutato gli elementi di prova forniti dalla Commissione alla luce del fatto che l’accordo di distribuzione concluso tra la CD‑Contact Data e la Nintendo prevedeva il divieto, prima facie legale, di vendite parallele attive, e tenendo conto dell’argomento della CD‑Contact Data secondo cui il contenuto del suddetto fax si spiegava con tale circostanza.

39      Se il Tribunale, al punto 69 della sentenza impugnata, ha nondimeno dichiarato che la CD‑Contact Data aveva preso parte ad un accordo illegale, ciò è dovuto al fatto che, sulla base di un’analisi globale della corrispondenza richiamata dalla Commissione effettuata ai punti 60‑68 di detta sentenza, esso è pervenuto alla conclusione che questa dimostrava l’esistenza di un concorso di volontà tra la CD‑Contact Data e la Nintendo avente ad oggetto la limitazione non solo delle vendite attive, ma del commercio parallelo in generale.

40      Ciò premesso, il primo motivo dedotto dall’Activision Blizzard deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

41      Con il secondo motivo, l’Activision Blizzard sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova dichiarando che i documenti menzionati ai punti 56‑68 della sentenza impugnata rivelavano il perseguimento di un obiettivo illegale. Essa fa riferimento segnatamente ai fax del 4 settembre 1997 e del 3 e 12 novembre dello stesso anno, nei quali la CD‑Contact Data si sarebbe lamentata delle esportazioni effettuate verso il Belgio in violazione dei diritti esclusivi che le erano stati concessi su questo territorio dall’accordo di distribuzione, utilizzando le informazioni relative ai prezzi dei prodotti importati come mezzo di negoziazione per ottenere un miglior prezzo di acquisto da parte della NOE. Concludere da ciò che tali documenti si riferissero a qualcosa di diverso da una restrizione legale delle vendite attive sul territorio concesso in esclusiva alla CD‑Contact Data, o al modo in cui quest’ultima faceva pressione sul suo fornitore per diminuire il proprio prezzo di acquisto, sarebbe in contraddizione con il tenore di tali documenti.

42      La ricorrente sostiene, in tale contesto, che dal fax del 3 novembre 1997 risulta che la CD‑Contact Data intendeva segnalare un probabile caso di vendite attive sul mercato belga provenienti dalla Germania.

43      Per quanto riguarda il fax del 12 novembre 1997 alla Nintendo France, il suo contenuto non indicherebbe affatto che la CD‑Contact Data esercitava pressioni per limitare le importazioni parallele passive. Il riferimento a «importazioni parallele» implicherebbe segnatamente che queste erano legali. Peraltro, ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21), anche il fatto di ostacolare le vendite passive della Nintendo France sarebbe stato autorizzato, dato che quest’ultima era una controllata del fornitore.

44      Il fax del 4 settembre 1997, per quanto possa costituire una prova nonostante il fatto che sia stato inviato prima del periodo in cui ha avuto luogo la presunta infrazione, non conterrebbe alcuna prova di un’intenzione di ostacolare il commercio parallelo passivo. Al contrario, da tale fax emergerebbe che la CD‑Contact Data aveva tentato di utilizzare le informazioni relative ai prezzi dei prodotti importati come mezzo di negoziazione per ottenere un prezzo migliore da parte della NOE.

45      La ricorrente ritiene che la Commissione tenti di invertire l’onere della prova sostenendo che tali documenti non dimostrano che i loro autori operavano una distinzione tra vendite attive e vendite passive, come se spettasse alla CD‑Contact Data provare che essa aveva agito conformemente all’art. 81 CE. Tuttavia, la Corte avrebbe chiaramente indicato, nella sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione (Racc. pag. 458), che a tale riguardo non era ammessa un’inversione dell’onere della prova.

46      La ricorrente rammenta, inoltre, che contrariamente ai precedenti contratti conclusi tra la Nintendo e altre parti che hanno effettivamente riconosciuto di avere partecipato al sistema illegale, l’accordo di distribuzione firmato dalla CD‑Contact Data era conforme ai risultati delle discussioni avvenute tra la Nintendo e la Commissione e vietava solamente le vendite attive. Dati tali presupposti e in mancanza di prova contraria, non si potrebbe supporre che la CD‑Contact Data avesse interpretato tale accordo in un senso diverso da quello secondo cui esso vietava di offrire attivamente prodotti nei territori concessi ad altri distributori e viceversa. Inoltre, la condotta tenuta dalla CD‑Contact Data sarebbe stata conforme a tale interpretazione. Così, la CD‑Contact Data avrebbe facilitato vendite passive in Francia informando nel contempo la NOE dell’esistenza di violazioni al divieto di vendite attive previsto nell’accordo di distribuzione.

47      La Commissione afferma che il secondo motivo è irricevibile o, in subordine, privo di fondamento, dato che la ricorrente non ha fatto valere alcun elemento che dimostri che il Tribunale aveva snaturato il senso manifesto delle prove fornite.

48      La Commissione sostiene in particolare che nessuno dei tre documenti menzionati dalla ricorrente, vale a dire i fax del 4 settembre 1997 e del 3 e 12 novembre dello stesso anno, contengono elementi che dimostrino che i loro autori operavano una distinzione tra vendite attive e passive. Inoltre, il Tribunale non avrebbe letto detti documenti isolandoli dal loro contesto, ma avrebbe considerato le prove congiuntamente. Esaminata congiuntamente, la corrispondenza in questione mostrerebbe che la CD‑Contact Data aveva preso parte ad un sistema di informazioni destinato a denunciare tutte le importazioni parallele, e confermerebbe quindi che tale società aveva aderito ad un accordo diretto a limitare il commercio parallelo in quanto tale.

49      Secondo la Commissione, occorre tenere conto del contesto nel quale si inserisce lo scambio di informazioni messo in atto tra la CD‑Contact Data e la Nintendo. Già prima dell’adesione della CD‑Contact Data alla rete di distribuzione della Nintendo, quest’ultima e taluni suoi distributori avevano attuato un sistema volto a migliorare la protezione riconosciuta ai distributori esclusivi per conseguire un livello di protezione territoriale assoluta, di cui il sistema di scambio di informazioni sul commercio parallelo sarebbe stato un elemento essenziale. Inoltre, la Nintendo avrebbe mantenuto lo stesso comportamento illegale pur essendo venuta a conoscenza dell’indagine condotta dalla Commissione.

 Giudizio della Corte

50      Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, segnatamente dei fax del 4 settembre 1997 e del 3 e 12 novembre dello stesso anno, inviati dalla CD‑Contact Data rispettivamente alla NOE o alla Nintendo France.

51      In limine si deve ricordare che dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che quest’ultima non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, detta valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenza 18 marzo 2010, causa C‑419/08 P, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑2259, punti 30 e 31 e giurisprudenza ivi citata).

52      Nel caso di specie, la ricorrente sostiene in maniera sufficientemente circostanziata che la valutazione dei fax menzionati compiuta dal Tribunale è in contraddizione con il tenore di tali documenti. Pertanto il secondo motivo, contrariamente a quanto dedotto dalla Commissione, è ricevibile.

53      Quanto alla fondatezza di questo motivo, si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v. sentenze 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I‑3173, punto 54; Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, cit., punto 32, e 2 settembre 2010, causa C‑399/08 P, Commissione/Deutsche Post, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64).

54      Orbene, anche se sarebbe legittimo interpretare i fax di cui trattasi nel senso proposto dalla ricorrente, occorre tuttavia osservare che l’interpretazione da questa suggerita non è la sola che possa fornirsi al testo di detti fax e che la valutazione divergente di questi ultimi effettuata dal Tribunale non fa apparire alcuno snaturamento del loro contenuto. In particolare, l’argomentazione sviluppata dalla ricorrente a sostegno del suo secondo motivo non mette in evidenza alcuna inesattezza materiale nella lettura di tali fax compiuta dal Tribunale.

55      A tale riguardo, si deve in particolare rilevare che, al contrario di quel che sembra suggerire la ricorrente, dal fax del 3 novembre 1997 non risulta affatto in maniera manifesta che, con quest’ultimo, la CD‑Contact Data intendeva solamente segnalare un caso di vendite attive effettuate da un altro distributore della Nintendo in violazione dell’accordo di distribuzione.

56      Quanto ai fax del 4 settembre e del 12 novembre 1997, la ricorrente contesta, in sostanza, la loro efficacia probatoria, sostenendo che da essi non emerge in maniera sufficientemente chiara che il loro oggetto era illegale, senza tuttavia riuscire a dimostrare che il senso attribuito dal Tribunale a detti fax sarebbe in evidente contraddizione con il loro contenuto.

57      Occorre ricordare, in tale contesto, che il controllo effettuato dalla Corte per valutare il presente motivo, vertente su uno snaturamento dei suddetti fax, si limita a verificare che il Tribunale, dichiarando sulla base di questi che la CD‑Contact Data aveva partecipato ad un accordo illegale volto a restringere il commercio parallelo in generale, non abbia ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole di detti fax. Nel caso di specie non spetta quindi alla Corte valutare autonomamente se la Commissione abbia adeguatamente dimostrato in diritto una simile partecipazione ed abbia così assolto l’onere probatorio gravante su di essa per dimostrare l’esistenza di una violazione delle norme del diritto della concorrenza, bensì determinare se il Tribunale, nel dichiarare l’effettiva esistenza di una simile violazione, abbia effettuato una lettura dei suddetti fax manifestamente contraria al loro tenore letterale, il che non si è verificato.

58      Da quanto precede discende che il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo

 Argomenti delle parti

59      Con il terzo motivo, l’Activision Blizzard sostiene che se anche la Corte dichiarasse che i documenti citati ai punti 56‑68 della sentenza impugnata vanno al di là di una restrizione legale del commercio attivo, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione concludendo che tali documenti costituivano una prova sufficiente dell’esistenza di un accordo ex art. 81, n. 1, CE concluso tra la CD‑Contact Data e la NOE. Infatti, dalla giurisprudenza del Tribunale e della Corte emergerebbe che un simile accordo richiede, in primo luogo, una politica unilaterale adottata dalla NOE con finalità anticoncorrenziale, che assuma la forma di un invito implicito o espresso al perseguimento comune di una tale finalità rivolto alla CD‑Contact Data e, in secondo luogo, quanto meno, l’acquiescenza tacita di quest’ultima. Orbene, nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe applicato tali criteri in modo erroneo o, per lo meno, avrebbe violato l’obbligo di motivazione a cui era tenuto a tale riguardo.

60      Per quanto riguarda il primo criterio richiamato, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha basato la propria conclusione, secondo cui la Nintendo aveva unilateralmente adottato una politica diretta ad imporre alla CD‑Contact Data l’obbligo di ostacolare le vendite parallele, sulla semplice circostanza che la Nintendo aveva sviluppato nel corso dell’anno 1991 un sistema di scambio di informazioni al fine di controllare le importazioni parallele passive. La ricorrente fa valere, in particolare, che il Tribunale non ha chiarito come la Nintendo avrebbe imposto tale politica illegale alla CD‑Contact Data invitando quest’ultima a parteciparvi.

61      Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare questioni rilevanti quali l’assenza di prove chiare dell’imposizione di tale politica da parte della Nintendo alla CD‑Contact Data, la mancanza di un sistema di sorveglianza e di ammende inflitte alla CD‑Contact Data, la differenza tra la formulazione dell’accordo di distribuzione concluso tra la Nintendo e la CD‑Contact Data e gli accordi anteriori stipulati con altri distributori e, infine, il fatto che le relazioni tra la Nintendo ed i suoi distributori esclusivi erano già strettamente sorvegliate dalla Commissione da due anni nel momento in cui la CD‑Contact Data è divenuta distributore della Nintendo. Tali fattori renderebbero altamente improbabile che la Nintendo abbia invitato la CD‑Contact Data a partecipare al sistema illegale di scambio di informazioni e che abbia applicato tale sistema in maniera identica a quella adottata nelle sue relazioni con gli altri distributori.

62      Per quanto riguarda il secondo criterio indicato, l’Activision Blizzard ritiene che il Tribunale non abbia correttamente dimostrato che la CD‑Contact Data aveva dato acquiescenza alla politica adottata unilateralmente dalla Nintendo.

63      La ricorrente ritiene, in particolare, che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato, al punto 67 della sentenza impugnata, che la circostanza che la CD‑Contact Data avesse, in pratica, partecipato al commercio parallelo passivo mediante esportazioni di prodotti destinati a clienti situati al di fuori del Belgio e del Lussemburgo non era idonea a rimettere in discussione l’esistenza di un concorso di volontà. Richiamandosi, a tale riguardo, alla propria giurisprudenza relativa agli accordi orizzontali, vale a dire la sentenza 29 novembre 2005, causa T‑62/02, Union Pigments/Commissione (Racc. pag. II‑5057), il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che da consolidata giurisprudenza emerge che, nel caso di accordi verticali, simili esportazioni possono rimettere in discussione l’acquiescenza del distributore a una politica illegale del fornitore volta ad ostacolare il commercio parallelo.

64      La ricorrente sostiene, inoltre, che fattori costituenti prove sufficienti dell’esistenza di un accordo orizzontale non possono essere considerati, in ogni caso, parimenti costitutivi di prove sufficienti della partecipazione di un’impresa ad un accordo verticale, in particolare qualora il concorso di volontà debba essere fondato su una tacita acquiescenza ad una politica adottata unilateralmente.

65      In primo luogo, al contrario dei contatti tra concorrenti, i contatti tra fornitori e distributori relativi alle pratiche commerciali sarebbero normali e persino necessari, in particolare nell’ambito di sistemi di distribuzione esclusiva. In secondo luogo, nel contesto di relazioni verticali, gli accordi volti a restringere la concorrenza non sarebbero necessariamente stipulati nell’interesse del distributore. In terzo luogo, a differenza di una relazione tra concorrenti, in una relazione verticale i distributori dipenderebbero dalle consegne del loro fornitore e sarebbero, conseguentemente, in una posizione di debolezza rispetto a quest’ultimo, il che renderebbe più difficoltoso per tali distributori dissociarsi apertamente dalla politica adottata dal loro fornitore.

66      Tanto premesso, il fatto che un distributore non si dissoci apertamente dalla politica condotta dal suo fornitore non dovrebbe essere considerato troppo rapidamente un’acquiescenza del primo ad un accordo, in particolare se è possibile provare che detto distributore non ha concretamente agito in modo conforme alla volontà di tale fornitore.

67      La Commissione ritiene che nulla, né nel Trattato CE né nella giurisprudenza, supporti l’argomento secondo cui le controversie riguardanti accordi verticali richiederebbero, al fine di dimostrare un concorso di volontà, un quantum probatorio diverso da quello richiesto nelle controversie vertenti su accordi orizzontali. La distinzione tra accordi orizzontali ed accordi verticali sarebbe rilevante per valutare gli effetti restrittivi sulla concorrenza, ma sarebbe priva di interesse al fine di determinare gli elementi costitutivi di un concorso di volontà.

68      Secondo la Commissione, nessuna delle tre ragioni illustrate dalla ricorrente per giustificare che il Tribunale avrebbe dovuto operare la distinzione da essa proposta sarebbe convincente. In primo luogo, il Tribunale avrebbe concluso che esisteva un accordo non già a causa del fatto che la CD‑Contact Data e la Nintendo intrattenevano contatti, ma perché il contenuto dei documenti di cui agli artt. 56‑66 della sentenza impugnata rivelava un concorso di volontà volto a restringere il commercio parallelo. In secondo luogo, gli accordi anticoncorrenziali verticali che restringono il commercio parallelo potrebbero, alla pari degli accordi anticoncorrenziali orizzontali, avvantaggiare i partecipanti a tale accordo, anche qualora tutti questi partecipanti non li rispettino. In terzo luogo, non sarebbe agevole concepire come sia più difficile dissociarsi da un comportamento anticoncorrenziale nell’ambito di una relazione verticale che in quello di una relazione orizzontale.

69      La Commissione ne trae la conclusione che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto ed ha sufficientemente motivato la propria sentenza laddove ha dichiarato che la Commissione aveva adeguatamente dimostrato l’esistenza di un accordo tra la CD‑Contact Data e la Nintendo volto a restringere il commercio parallelo. Essa ritiene che, quanto al resto, la ricorrente esponga un’argomentazione che invita la Corte a compiere una nuova valutazione di accertamenti di fatto, che è irricevibile.

 Giudizio della Corte

70      Con il terzo motivo, l’Activision Blizzard sostiene, in via principale, che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che i documenti richiamati dalla Commissione costituissero una prova sufficiente dell’esistenza di un accordo contrario all’art. 81, n. 1, CE tra la CD‑Contact Data e la Nintendo. Essa addebita in particolare al Tribunale di non avere applicato correttamente al presente contesto, rappresentato da una relazione verticale, la giurisprudenza secondo cui la conclusione di un simile accordo implica, da un lato, l’invito implicito o espresso rivolto da una delle parti a perseguire in comune una finalità anticoncorrenziale e, dall’altro, l’acquiescenza, per lo meno tacita, dell’altra parte. In subordine, essa deduce che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la sentenza impugnata.

71      Anzitutto, si deve osservare che, al contrario di ciò che sembra suggerire la ricorrente, il quantum probatorio richiesto per dimostrare l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale nell’ambito di una relazione verticale non è, in linea di principio, più elevato di quello necessario nell’ambito di una relazione orizzontale.

72      Certamente, è pur vero che elementi eventualmente idonei a consentire di ravvisare l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale tra concorrenti nell’ambito di una relazione orizzontale possono rivelarsi inadeguati per accertare l’esistenza di un simile accordo nell’ambito di una relazione verticale tra fabbricante e distributore, dato che in una simile relazione determinati scambi sono legittimi. Tuttavia, resta il fatto che l’esistenza di un accordo illegale deve essere valutata alla luce dell’insieme dei fattori rilevanti nonché del contesto economico e giuridico proprio di ogni caso concreto. Non è dunque possibile risolvere la questione dell’idoneità o meno di un elemento di prova a dimostrare la conclusione di un accordo contrario all’art. 81, n. 1, CE in maniera astratta, a seconda che si tratti di una relazione verticale ovvero orizzontale, isolando tale elemento dal contesto e dagli altri fattori che caratterizzano il caso specifico.

73      Nel caso di specie, emerge segnatamente dal punto 55 della sentenza impugnata che il Tribunale ha analizzato la corrispondenza sulla quale si fonda la decisione controversa, al fine di determinare se questa dimostrasse l’esistenza di un concorso di volontà tra la CD‑Contact e la Nintendo finalizzato a limitare il commercio parallelo. È sulla base di una valutazione complessiva di tale corrispondenza e del contesto in cui la medesima si inseriva che il Tribunale è giunto alla conclusione che siffatto concorso di volontà era effettivamente esistente.

74      Orbene, l’esame degli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo terzo motivo non fa emergere alcun errore di diritto in tale valutazione.

75      Riguardo, in primo luogo, alla valutazione della sussistenza di un invito esplicito o implicito della Nintendo alla CD‑Contact Data a collaborare al fine di ostacolare il commercio parallelo, occorre rilevare che il Tribunale si è basato a tale proposito, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, non solo sulla circostanza che la Nintendo aveva sviluppato negli anni 1990 un sistema di scambio di informazioni per limitare il commercio parallelo, ma principalmente sul fatto che la corrispondenza intercorsa tra la NOE, la Nintendo France e la CD‑Contact Data dimostrava che quest’ultima società aveva integrato il suddetto sistema, il che presuppone necessariamente un invito in tal senso proveniente dalla Nintendo.

76      La ricorrente non può neppure validamente addebitare al Tribunale di avere omesso di esaminare fatture pertinenti nella propria valutazione dell’esistenza di un simile invito.

77      Anzitutto, la Corte ha già dichiarato che la verifica dell’esistenza di un sistema di sorveglianza e di sanzioni non è sempre necessaria per poter ritenere che sia stato concluso un accordo in contrasto con l’art. 81, n. 1, CE (v. in tal senso, in particolare, sentenza 6 gennaio 2004, cause riunite C‑2/01 P e C‑3/01 P, BAI e Commissione/Bayer, Racc. pag. I‑23, punto 84).

78      Inoltre, dal punto 52 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha tenuto conto del fatto che, contrariamente agli accordi di distribuzione precedenti stipulati dalla Nintendo con altri distributori, l’accordo di distribuzione concluso con la CD‑Contact Data non conteneva clausole vietate.

79      Infine, riguardo alle affermazioni della ricorrente secondo cui la corrispondenza analizzata dal Tribunale non costituisce una prova sufficientemente chiara e che l’assenza di sistema di sorveglianza, la differenza tra gli accordi di distribuzione della CD‑Contact Data e quelli conclusi anteriormente, nonché la vigilanza della Commissione sulle relazioni tra la Nintendo ed i suoi distributori dall’anno 1995 rendono altamente improbabile il fatto che la Nintendo abbia invitato la CD‑Contact Data a partecipare ad un sistema illegale di scambio di informazioni, è sufficiente rilevare che, con tale argomentazione, la ricorrente si limita ad invitare la Corte a sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale e che tale argomentazione è quindi irricevibile, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 51 della presente sentenza.

80      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la valutazione della questione se la CD‑Contact Data abbia dato acquiescenza, almeno tacitamente, all’invito rivoltole dalla Nintendo a partecipare ad un accordo volto a restringere il commercio parallelo, si deve anzitutto rilevare che risulta, in particolare, dai punti 59‑66 della sentenza impugnata che, al contrario di quanto sembra suggerire la ricorrente, il Tribunale non ha dedotto l’esistenza di una simile acquiescenza dalla mancanza di proteste della CD‑Contact Data nei confronti della politica anticoncorrenziale della Nintendo, ma dalla corrispondenza richiamata dalla Commissione e in particolare dal fatto che i fax del 4 settembre 1997 e del 3 e 12 novembre dello stesso anno, inviati dalla CD‑Contact Data rispettivamente alla NOE o alla Nintendo France, avevano ad oggetto la denuncia delle importazioni parallele realizzate in Belgio, territorio concesso alla CD‑Contact Data.

81      È inoltre importante dichiarare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto concludendo, al punto 67 della sentenza impugnata, che la circostanza che la CD‑Contact Data avesse, in pratica, partecipato al commercio parallelo passivo esportando prodotti a clienti situati al di fuori del Belgio e del Lussemburgo non era idonea a rimettere in discussione l’esistenza di un concorso di volontà.

82      Infatti, sebbene tale circostanza costituisca indubbiamente uno dei fattori rilevanti da prendere in considerazione per valutare l’eventuale acquiescenza della CD‑Contact Data all’invito della Nintendo, resta il fatto che questa non è, di per sé, decisiva e che non può immediatamente escludere l’esistenza di una simile acquiescenza. Quindi, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, un distributore esclusivo può avere interesse non solo ad accordarsi col fabbricante per limitare il commercio parallelo al fine di proteggere maggiormente il proprio territorio di distribuzione, ma altresì a dedicarsi segretamente a vendite contrarie a detto accordo per tentare di utilizzare quest’ultimo a suo esclusivo profitto. Di conseguenza, il Tribunale ha potuto, senza incorrere in errori di diritto, concludere che da una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti e in particolare della corrispondenza richiamata dalla Commissione, letta nel contesto specifico del caso concreto, emergeva che la CD‑Contact Data aveva effettivamente accettato l’invito della Nintendo a collaborare al fine di limitare il commercio parallelo.

83      Infine, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale, alla luce dell’ambiguità della suddetta corrispondenza e del fatto che la CD‑Contact Data aveva effettuato esportazioni significative, sarebbe dovuto giungere alla conclusione che non era stata dimostrata un’acquiescenza della CD‑Contact Data alla politica anticoncorrenziale della Nintendo, è sufficiente constatare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 51 della presente sentenza, tale argomento è irricevibile, dato che invita la Corte a sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale.

84      Per la parte in cui la ricorrente lamenta, in subordine, una carenza di motivazione della sentenza impugnata, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione in capo al Tribunale non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione del Tribunale può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato (v., in particolare, sentenze 22 maggio 2008, causa C‑266/06 P, Evonik Degussa/Commissione, punto 103, nonché 20 maggio 2010, causa C‑583/08 P, Gogos/Commissione, Racc. pag. I‑4469, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

85      Orbene, dalle argomentazioni precedenti risulta che la sentenza impugnata è stata sufficientemente motivata per consentire, da un lato, alla Corte di esercitare un sindacato di legittimità della medesima e, dall’altro, alla ricorrente di conoscere le ragioni che hanno condotto il Tribunale alla conclusione che essa aveva partecipato ad un accordo avente ad oggetto la limitazione del commercio parallelo.

86      Pertanto, il terzo motivo di impugnazione dev’essere respinto perché in parte irricevibile e in parte infondato.

87      Poiché nessuno dei tre motivi esposti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima va integralmente respinta.

 Sulle spese

88      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna dell’Activision Blizzard, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      L’Activision Blizzard Germany GmbH è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.

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