Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0245

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 dicembre 2010.
    Omalet NV contro Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbeidshof te Brussel - Belgio.
    Libera prestazione dei servizi - Art. 49 CE - Imprenditore stabilito in uno Stato membro - Ricorso a controparti commerciali stabilite nello stesso Stato membro - Situazione puramente interna - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
    Causa C-245/09.

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-13771

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:808

    Causa C-245/09

    Omalet NV

    contro

    Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’arbeidshof te Brussel)

    «Libera prestazione dei servizi — Art. 49 CE — Imprenditore stabilito in uno Stato membro — Ricorso a controparti commerciali stabilite nello stesso Stato membro — Situazione puramente interna — Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»

    Massime della sentenza

    Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Domanda di interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione manifestamente inapplicabili nella causa principale

    (Artt. 49 CE e 267 TFUE)

    La competenza della Corte è esclusa quando è manifesto che la disposizione di diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non può essere applicata. Pertanto, la Corte non è competente a rispondere a una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione delle disposizioni del Trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi nell'ambito di una controversia in cui tutti gli elementi si collocano in un solo Stato membro, come nel caso di una controversia riguardante un imprenditore principale ed un subappaltatore entrambi stabiliti nello stesso Stato membro e nella quale tutti i fatti si sono svolti sul territorio di questo stesso Stato.

    (v. punti 10, 11,13)








    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    22 dicembre 2010 (*)

    «Libera prestazione dei servizi – Art. 49 CE – Imprenditore stabilito in uno Stato membro – Ricorso a controparti commerciali stabilite nello stesso Stato membro – Situazione puramente interna – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»

    Nel procedimento C‑245/09,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’arbeidshof te Brussel (Belgio), con decisione 25 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 6 luglio 2009, nella causa

    Omalet NV

    contro

    Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, E. Levits (relatore) e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

    avvocato generale: sig. Y. Bot

    cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 ottobre 2010,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per la Omalet NV, dagli avv.ti D. Van Der Mosen e H. Van de Cauter, advocaten,

    –        per il Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, dall’avv. P. Derveaux, advocaat,

    –        per il governo belga, dalle sig.re L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti,

    –        per il governo danese, dalla sig.ra V. Pasternak Jørgensen, nonché dai sigg. R. Holdgaard e C. Vang, in qualità di agenti,

    –        per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di agenti,

    –        per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente,

    –        per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente,

    –        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra H. Walker, in qualità di agente, assistita dal sig. T. de la Mare, barrister,

    –        per il governo norvegese, dai sigg. Ø. Andersen e K. B. Moen, in qualità di agenti,

    –        per la Commissione europea, dai sigg. M. van Beek e V. Kreuschitz, in qualità di agenti,

    –        vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’applicabilità e l’interpretazione dell’art. 49 CE.

    2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede la Omalet NV (in prosieguo: la «Omalet») contrapposta al Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Ufficio nazionale di previdenza e assistenza sociale; in prosieguo: il «Rijksdienst») con riferimento, da una parte, alla responsabilità in solido della Omalet, in quanto imprenditore principale, per una parte dei debiti sociali di un subappaltatore non registrato, stabilito in Belgio, e, dall’altra, all’obbligo per tale società di procedere ad una trattenuta sui pagamenti effettuati a favore di detto subappaltatore.

     Contesto normativo

    3        L’art. 30 bis della legge 27 giugno 1969, che modifica il decreto legge 28 dicembre 1944 riguardante la tutela previdenziale e assistenziale dei lavoratori, nella sua versione in vigore alla data dei fatti di cui alla causa principale (in prosieguo: la «legge del 1969»), era formulato nel modo seguente:

    «(...)

    3)      Il committente che, per i lavori di cui al n. 1), ricorre ad un operatore non registrato al momento della conclusione del contratto è solidalmente responsabile del pagamento dei debiti previdenziali di quest’ultimo.

    L’imprenditore che, per i lavori di cui al n. 1), ricorre ad un subappaltatore non registrato al momento della conclusione del contratto è solidalmente responsabile del pagamento dei debiti fiscali di quest’ultimo.

    (...)

    La responsabilità solidale è limitata al 50 % del prezzo totale, IVA esclusa, dei lavori commissionati all’operatore o al subappaltatore non registrato.

    (...)

    4)      Il committente che effettua il pagamento di tutto o parte del prezzo dei lavori di cui al n. 1, ad un operatore che, al momento del pagamento, non è registrato deve, in tale occasione, trattenere e versare il 15% dell’importo da lui fatturato, IVA esclusa, [al Rijksdienst], secondo le modalità stabilite dal Re.

    L’imprenditore che effettua il pagamento di tutto o parte del prezzo dei lavori di cui al n. 1) ad un subappaltatore deve, in tale occasione, trattenere e versare il 35 % dell’importo fatturato, IVA esclusa, [al Rijksdienst], secondo le modalità stabilite dal Re.

    L’imprenditore è tuttavia dispensato dall’obbligo di trattenuta e versamento di cui al comma precedente qualora, al momento del pagamento, secondo le modalità da determinarsi dal Re, il subappaltatore non sia debitore presso [il Rijksdienstest] o presso uno dei fondi previdenziali e assistenziali esistenti o abbia ottenuto per le somme dovute termini di pagamento senza procedura giudiziaria o con una decisione giudiziaria passata in giudicato, faccia prova di un rigoroso rispetto dei termini imposti e sia registrato come imprenditore. A tal fine, il [Rijksdienst] crea una banca dati accessibile al pubblico, che ha efficacia probatoria ai fini dell’applicazione del presente comma.

    Qualora l’imprenditore non registrato sia un datore di lavoro non stabilito in Belgio, che non ha debiti previdenziali in Belgio e i cui lavoratori sono tutti in possesso di un valido certificato di distacco, le trattenute di cui al presente articolo non si applicano al pagamento che gli è dovuto».

     Causa principale e questioni pregiudiziali

    4        Nella sua qualità di promotore immobiliare, la Omalet si è rivolta ad un subappaltatore che era stabilito ma non era registrato in Belgio. Detto subappaltatore ha emesso due fatture, la prima il 2 aprile 2003, per un importo di EUR 4 136,10, e la seconda il 29 aprile 2003, per un importo di EUR 4 493,69. Queste due fatture sono state pagate.

    5        Detto subappaltatore, dichiarato fallito il 25 settembre 2003, aveva a tale data un debito di EUR 57 593,87 nei confronti del Rijksdienst. In applicazione dell’art. 30 bis, n. 3, della legge del 1969, il Rijksdienst ha reclamato alla Omalet un importo di EUR 4 314,90, a titolo della responsabilità in solido per il debito previdenziale dello stesso subappaltatore, limitata al 50 % dell’importo totale dei lavori. In applicazione dell’art. 30 bis, n. 4, di detta legge, è stato reclamato alla Omalet un importo supplementare di EUR 6 040,85, poiché quest’ultima non aveva effettuato le trattenute previste da detto articolo.

    6        In assenza di accordo stragiudiziale, il Rijksdienst ha convenuto la Omalet, con citazione del 25 aprile 2007, dinanzi all’arbeidsrechtbank te Brussel (Tribunale del lavoro di Bruxelles). Con sentenza 25 aprile 2008, detto giudice ha dichiarato fondata la domanda del Rijksdienst e ha condannato la Omalet al pagamento di una somma di EUR 10 355,75, aumentata degli interessi legali di mora a partire dal 1° febbraio 2006 e degli interessi giudiziali.

    7        Con atto introduttivo del 23 maggio 2008, la Omalet ha impugnato tale sentenza dinanzi all’arbeidshof te Brussel (Corte del lavoro di Bruxelles), facendo valere, segnatamente, l’incompatibilità dell’art. 30 bis della legge del 1969 con gli artt. 49 CE e 50 CE.

    8        In tali circostanze, l’arbeidshof te Brussel ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se il giudice nazionale debba applicare l’art. 49 del Trattato ad una controversia tra [il Rjiksdienst] ed un imprenditore principale stabilito nel Belgio, quando viene richiesta la condanna di siffatto imprenditore principale, ai sensi dell’art. 30 bis, n. 3, della [legge del 1969] (nel testo applicabile prima della modifica di questo articolo con l’art. 55 della legge programmatica 27 aprile 2007), come responsabile in solido per una parte dei debiti del subappaltatore non registrato, stabilito in Belgio, o allorché si chiede la condanna di tale imprenditore in quanto non ha adempiuto all’obbligo di trattenuta, previsto dall’art. 30, n. 4, della legge.

    2)      (In subordine) Se l’art. 49 del Trattato osti ad un regime, come quello previsto all’art. 30 bis, nn. 3 e 4, della [legge del 1969] (nel testo applicabile prima della modifica di questo articolo con l’art. 55 della legge programmatica 27 aprile 2007)».

     Sulla competenza della Corte

    9        Va anzitutto constatato che la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione delle disposizioni del trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi in una situazione in cui, come del resto rileva lo stesso giudice del rinvio, tutti gli elementi della causa principale si collocano in un solo Stato membro.

    10      In tali circostanze, occorre che la Corte verifichi la propria competenza a pronunciarsi sull’interpretazione di dette disposizioni (v., in questo senso, sentenze 31 gennaio 2008, causa C–380/05, Centro Europa 7, Racc. pag. I‑349, punto 64, e 11 marzo 2010, causa C–384/08, Attanasio Group, Racc. pag. I‑2055, punto 22).

    11      Così, occorre ricordare che la Corte ha escluso la sua competenza quando è manifesto che la disposizione di diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non può essere applicata (sentenza 1° ottobre 2009, causa C–567/07, Woningstichting Sint Servatius, Racc. pag. I‑9021, punto 43).

    12      Deriva infatti da costante giurisprudenza che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi non sono applicabili ad attività i cui elementi rilevanti, nel loro complesso, si collocano all’interno di un solo Stato membro (v., in particolare, sentenze 9 settembre 1999, causa C–108/98, RI.SAN., Racc. pag. I‑5219, punto 23, e 21 ottobre 1999, causa C–97/98, Jägerskiöld, Racc. pag. I–7319, punto 42).

    13      Orbene, nella fattispecie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che tutti gli elementi della causa principale si collocano effettivamente all’interno di un solo Stato membro, in quanto sia l’imprenditore principale sia il subappaltatore sono stabiliti in Belgio e tutti i fatti si sono svolti sul territorio di tale Stato membro.

    14      È pertanto evidente che la causa principale non contempla nessuno degli elementi di collegamento previsti all’art. 49 CE. Ne consegue che tale disposizione non è applicabile.

    15      Certo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, anche in una situazione di tal genere, puramente interna, la soluzione da essa fornita può tuttavia essere utile al giudice del rinvio, segnatamente nell’ipotesi in cui il diritto nazionale gli imponga di riconoscere al cittadino di un dato Stato membro gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenze 5 dicembre 2000, causa C‑448/98, Guimont, Racc. pag. I‑10663, punto 23; 30 marzo 2006, causa C‑451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I‑2941, punto 29; 5 dicembre 2006, cause riunite C‑94/04 e C‑202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I‑11421, punto 30, nonché 1° giugno 2010, cause riunite C‑570/07 e C‑571/07, Blanco Pérez e Chao Gómez, Racc. pag. I‑4629, punto 36).

    16      Tuttavia, ciò non si verifica nel caso di specie. Infatti, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, lo stesso giudice del rinvio ha fatto riferimento ad una sentenza del Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio), in cui detta Corte considerava che l’art. 49 CE non era applicabile allorché la controversia pendente dinanzi al giudice era interamente rientrante nell’ordinamento giuridico interno. Posta dinanzi alla questione se l’art. 30 bis, n. 1, della legge del 1969 fosse in contrasto con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dalla Costituzione belga nei limiti in cui prevedeva una differenza di trattamento tra i committenti e gli appaltanti di lavori stabiliti in Belgio, che si rivolgono ad una controparte contrattuale straniera non registrata in Belgio, i quali possono avvalersi degli artt. 49 CE e 50 CE, da una parte, e quei committenti ed appaltanti che si rivolgono ad un prestatore di servizi stabilito in Belgio, che non possono invocare gli stessi articoli, dall’altra, tale Corte aveva considerato che non era possibile paragonare situazioni appartenenti esclusivamente all’ordinamento giuridico interno con quelle disciplinate dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

    17      Conseguentemente, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che, in circostanze come quelle della causa principale, il giudice del rinvio abbia l’obbligo di riconoscere alle imprese stabilite in Belgio gli stessi diritti di cui le imprese stabilite in un altro Stato membro beneficerebbero in forza del diritto dell’Unione nella stessa situazione.

    18      Ne deriva che, in circostanze come quelle della causa principale, in cui tutti gli elementi si collocano all’interno dello Stato membro interessato, la Corte non è competente a risolvere le questioni pregiudiziali che le vengono sottoposte dall’arbeidshof te Brussel.

    19      Pertanto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’arbeidshof te Brussel deve essere considerata irricevibile.

     Sulle spese

    20      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:

    La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’arbeidshof te Brussel (Belgio), con decisione 25 giugno 2009, è irricevibile.

    Firme


    * Lingua processuale: l’olandese.

    Top