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Document 62009CJ0196
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 14 June 2011.#Paul Miles and Others v Écoles européennes.#Reference for a preliminary ruling: Chambre de recours des écoles européennes.#Reference for a preliminary ruling - Concept of ‘court or tribunal of a Member State’ within the meaning of Article 267 TFEU - Complaints Board of the European Schools - System of remuneration of teachers seconded to the European Schools - No adjustment of remuneration following depreciation in sterling - Compatibility with Articles 18 TFEU and 45 TFEU.#Case C-196/09.
Sentenza della Corte (grande sezione) del 14 giugno 2011.
Paul Miles e a. contro Écoles européennes.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Chambre de recours des écoles européennes.
Rinvio pregiudiziale - Nozione di "giurisdizione di uno degli Stati membri" ai sensi dell’art. 267 TFUE - Camera di ricorso delle scuole europee - Sistema di retribuzione degli insegnanti comandati presso le scuole europee - Mancato adeguamento degli stipendi a seguito della svalutazione della sterlina - Compatibilità con gli artt. 18 TFUE e 45 TFUE.
Causa C-196/09.
Sentenza della Corte (grande sezione) del 14 giugno 2011.
Paul Miles e a. contro Écoles européennes.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Chambre de recours des écoles européennes.
Rinvio pregiudiziale - Nozione di "giurisdizione di uno degli Stati membri" ai sensi dell’art. 267 TFUE - Camera di ricorso delle scuole europee - Sistema di retribuzione degli insegnanti comandati presso le scuole europee - Mancato adeguamento degli stipendi a seguito della svalutazione della sterlina - Compatibilità con gli artt. 18 TFUE e 45 TFUE.
Causa C-196/09.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-05105
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:388
Causa C‑196/09
Paul Miles e altri
contro
Scuole europee
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Camera di ricorso delle Scuole europee)
«Rinvio pregiudiziale — Nozione di “giurisdizione di uno degli Stati membri” ai sensi dell’art. 267 TFUE — Camera di ricorso delle Scuole europee — Sistema di retribuzione degli insegnanti comandati presso le Scuole europee — Mancato adeguamento degli stipendi a seguito della svalutazione della sterlina — Compatibilità con gli artt. 18 TFUE e 45 TFUE»
Massime della sentenza
Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE
(Art. 267 TFUE)
La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere ad una domanda di pronuncia pregiudiziale sottopostale dalla Camera di ricorso delle scuole europee.
Per valutare se l’organo del rinvio possegga le caratteristiche di una giurisdizione ai sensi dell’art. 267 TFUE, questione che è esclusivamente di diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente.
Orbene, anche se la citata Camera di ricorso soddisfa tutti i citati requisiti e deve, di conseguenza, essere qualificata come giurisdizione ai sensi dell’art. 267 TFUE, essa non promana tuttavia, come richiesto da tale articolo, da uno degli Stati membri, bensì dalle Scuole europee, le quali costituiscono, come enunciato nei considerando primo e terzo della Convenzione sulle Scuole europee, un sistema sui generis che attua, mediante un accordo internazionale, una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e l’Unione. Essa costituisce quindi un organo di un’organizzazione internazionale la quale, nonostante i legami funzionali che essa intrattiene con l’Unione, resta formalmente distinta da quest’ultima e dai suoi Stati membri. Pertanto, la mera circostanza che la Camera di ricorso debba applicare i principi generali del diritto dell’Unione qualora sia adita di una controversia non è sufficiente a ricondurla alla nozione di giurisdizione di uno degli Stati membri e dunque all’ambito di applicazione dell’art. 267 TFUE.
(v. punti 37-39, 42-43, 46 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
14 giugno 2011 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Nozione di “giurisdizione di uno degli Stati membri” ai sensi dell’art. 267 TFUE – Camera di ricorso delle scuole europee – Sistema di retribuzione degli insegnanti comandati presso le scuole europee – Mancato adeguamento degli stipendi a seguito della svalutazione della sterlina – Compatibilità con gli artt. 18 TFUE e 45 TFUE»
Nel procedimento C‑196/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Camera di ricorso delle scuole europee, con decisione 25 maggio 2009, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2009, nella causa
Paul Miles e altri
contro
Scuole europee,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore), J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 giugno 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Miles e a., dagli avv.ti S. Orlandi e J.-N. Louis, avocats;
– per le scuole europee, dall’avv. M. Gillet, avocat;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra B. Eggers e dal sig. J.‑P. Keppenne, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 18 TFUE, 45 TFUE e 267 TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra 137 insegnanti, comandati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord presso le scuole europee, e le scuole stesse, in merito, da un lato, alla decisione di queste ultime di non procedere all’adeguamento dei loro stipendi per il periodo precedente il 1° luglio 2008 a seguito della svalutazione della sterlina e, dall’altro, al metodo di calcolo applicabile a decorrere da tale data per l’adeguamento degli stipendi alle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute diverse dall’euro.
Contesto normativo
La Convenzione recante Statuto delle scuole europee
3 La creazione delle scuole europee si fondava in origine su due strumenti, vale a dire, da un lato, lo Statuto della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 443, pag. 129), e, dall’altro, il Protocollo relativo alla creazione di scuole europee, stabilito con riferimento allo Statuto della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962 (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 752, pag. 267).
4 Tali strumenti sono stati sostituiti dalla Convenzione recante statuto delle scuole europeefirmata a Lussemburgo il 21 giugno 1994 (GU L 212, pag. 3, in prosieguo: la «Convenzione sulle scuole europee»), la quale è entrata in vigore il 1° ottobre 2002 e costituisce lo strumento attualmente applicabile. Contrariamente agli strumenti originali, dei quali erano parti unicamente gli Stati membri, la Convenzione sulle scuole europee è stata conclusa anche dalle Comunità europee, legittimate a tal fine dalla decisione del Consiglio 17 giugno 1994, 94/557/CE, Euratom, che autorizza la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica a firmare e concludere la convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212, pag. 1).
5 I ‘considerando’ 1-4 della Convenzione sulle scuole europee prevedono quanto segue:
«considerando che ai fini dell’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee, onde garantire il buon funzionamento delle Istituzioni europee, sono stati creati, fin dal 1957, istituti d’istruzione denominati “scuole europee”;
considerando che le Comunità europee si preoccupano di assicurare l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti e contribuiscono a tale scopo al bilancio delle scuole europee;
considerando che le scuole europee costituiscono un sistema “sui generis”; che detto sistema attua una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e le Comunità europee nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di contenuti dell’insegnamento e di organizzazione del loro sistema scolastico, nonché della loro diversità culturale e linguistica;
considerando che occorre:
(...)
– garantire un’adeguata tutela giuridica del personale docente e delle altre persone contemplate dal presente statuto contro gli atti del consiglio superiore o del consiglio di amministrazione; istituire a tal fine una camera dei ricorsi ed attribuire a quest’ultima competenze rigorosamente definite;
– che la competenza della camera dei ricorsi lasci impregiudicata la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda la responsabilità civile e penale».
6 Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione sulle scuole europee, la Camera di ricorso delle scuole europee (in prosieguo: la «Camera di ricorso») costituisce, unitamente al consiglio superiore, al segretario generale e ai consigli d’ispezione, uno degli organi comuni a tutte le scuole europee.
7 A tenore dell’art. 26 della Convenzione sulle scuole europee, la «Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a conoscere delle controversie tra le parti contraenti relative all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione che non siano state risolte in sede di consiglio superiore».
8 L’art. 27 della Convenzione sulle scuole europee prevede quanto segue:
«1. È istituita una camera dei ricorsi.
2. La camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie relative all’applicazione della presente convenzione alle persone in essa menzionate, esclusione fatta per il personale amministrativo e tecnico, e relative alla legalità di un atto contestato che è basato sulla convenzione o su regole stabilite in base ad essa e che lede tali persone, adottato nei loro confronti dal Consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola nell’esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla presente convenzione. Qualora una siffatta controversia sia di carattere pecuniario, la camera dei ricorsi ha competenza di piena giurisdizione.
Le condizioni e le modalità relative a queste procedure sono determinate, a seconda dei casi, dallo statuto del personale docente o dal regime applicabile ai docenti a orario ridotto, oppure dal regolamento generale delle scuole europee.
3. La camera dei ricorsi è composta di personalità che offrono le massime garanzie di indipendenza e sono in possesso di spiccate competenze in materia giuridica.
Possono essere nominati membri della camera dei ricorsi soltanto le persone che figurano in un elenco predisposto a tale scopo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.
4. Il consiglio superiore, deliberando all’unanimità, adotta lo statuto della camera dei ricorsi.
Lo statuto della camera dei ricorsi stabilisce il numero dei suoi membri, la procedura di nomina degli stessi da parte del consiglio superiore, nonché la durata del loro mandato e il regime pecuniario loro applicabile. Detto statuto organizza il funzionamento della camera.
5. La camera dei ricorsi stabilisce il suo regolamento di procedura che contiene qualsiasi disposizione necessaria per l’applicazione dello statuto.
Il regolamento in questione richiede l’approvazione unanime del consiglio superiore.
6. I verdetti della camera dei ricorsi sono vincolanti per le parti e, qualora queste non provvedano alla loro esecuzione, essi sono resi esecutivi dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
7. Le altre controversie di cui le scuole sono parte dipendono dalla competenza delle giurisdizioni nazionali. Il presente articolo non pregiudica, in particolare, la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda questioni di responsabilità civile e penale».
Lo statuto della Camera di ricorso delle scuole europee
9 L’art. 1 dello statuto della Camera di ricorso delle scuole europee così recita:
«1. La Camera di ricorso (...) è composta da sei membri nominati per un periodo di cinque anni.
2. Il Consiglio superiore, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, li designa sulla lista stabilita a tale scopo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. Il loro mandato è rinnovabile per tacita proroga per un periodo della stessa durata, salvo decisione espressa del Consiglio superiore, adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
(...)».
10 A tenore dell’art. 3 di tale statuto, i «membri della Camera di ricorso non possono esercitare, durante il loro mandato, alcuna attività politica o amministrativa né alcuna attività professionale incompatibile con il loro dovere di indipendenza e di imparzialità».
11 L’art. 5 del citato statuto dispone che un «membro della Camera di ricorso può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri membri, riuniti in sessione plenaria, decidono a maggioranza dei due terzi dei membri in funzione che egli non soddisfa più le condizioni richieste».
12 L’art. 15 del medesimo statuto prevede quanto segue:
«(...)
2. Nessun membro può partecipare all’esame di un caso nel quale ha un interesse personale o è intervenuto precedentemente sia come agente o consigliere di una parte o di una persona che ha un interesse nel caso, sia come membro di un tribunale o di una commissione d’inchiesta o a qualsiasi altro titolo.
3. Se un membro si astiene per una di queste ragioni o per una ragione speciale, ne informa il presidente della Camera di ricorso che lo dispensa dalla seduta e, se necessario, lo sostituisce con un altro membro.
4. Se il presidente della Camera di ricorso o della sezione considera che vi sia un motivo di astensione da parte di un membro, confronta il suo punto di vista con quello dell’interessato; in caso di disaccordo, decide la Camera o la Sezione. Dopo aver ascoltato il membro interessato, la camera o la sezione delibera e vota senza la sua presenza. Nel caso in cui la camera o la sezione decida per l’astensione del membro in questione, il presidente della Camera di ricorso procede alla sua eventuale sostituzione».
Lo statuto del personale comandato delle scuole europee
13 Lo statuto del personale comandato delle scuole europee (in prosieguo: lo «statuto del personale comandato») è stato adottato dal consiglio superiore in forza della competenza ad esso attribuita a tal fine dalla Convenzione sulle scuole europee.
14 Nella sua versione applicabile dal mese di ottobre 2004 al 30 giugno 2008, l’art. 49 dello statuto del personale comandato prevedeva quanto segue:
«1. Nelle condizioni stabilite nel presente capitolo, e salvo eventuali disposizioni contrarie espresse, il membro del personale ha diritto al trattamento economico attinente alla sua funzione ed al suo scatto del livello retributivo della funzione, così com’è stabilito nell’Allegato III del presente Statuto.
2. a) Le autorità nazionali competenti versano gli emolumenti nazionali al membro del personale e comunicano al Direttore della Scuola gli importi versati, precisando tutti gli elementi presi in considerazione per il computo, ivi comprese le trattenute sociali obbligatorie e le tasse.
b) La Scuola versa la differenza tra, da una parte, la retribuzione prevista dal presente Statuto e, dall’altra parte, il controvalore dell’insieme degli emolumenti nazionali, tolte le ritenute sociali obbligatorie.
Questo controvalore è calcolato nella valuta del Paese in cui il membro del personale presta servizio, sulla base del tasso di cambio applicato per gli stipendi dei funzionari delle Comunità europee.
Se questo controvalore è superiore alla retribuzione prevista dal presente Statuto per un anno civile, la differenza tra le due somme spetta al membro del personale interessato.
(...)».
15 Il commento all’art. 49, n. 2, lett. b), dello statuto del personale comandato precisava quanto segue:
«Le disposizioni dello statuto dei funzionari comunitari prevedono l’adozione di un tasso di riferimento, per le valute diverse dall’euro, sulla base dei tassi di cambio per l’esecuzione del bilancio in vigore il 1° luglio dell’anno di cui trattasi. È questo il tasso di riferimento che viene utilizzato per la conversione in euro delle retribuzioni».
16 Nel mese di ottobre 2008, il Consiglio superiore ha deciso di modificare l’art. 49, n. 2, lett. b), dello statuto del personale comandato, con effetto a partire dal 1º luglio 2008, inserendo, tra il secondo e terzo comma di tale disposizione, il comma seguente:
«Tali tassi di cambio sono comparati ai tassi di cambio mensili applicati per l’esecuzione del bilancio. In caso di scarto, uguale o superiore al 5% registrato per una o più valute rispetto ai tassi del cambio in vigore fino a quel momento, si procederà ad un adeguamento a decorrere da tale mese. Se la soglia di scarto non è stata raggiunta, i tassi di cambio sono attualizzati, al più tardi, dopo sei mesi».
17 In forza dell’art. 79 dello statuto del personale comandato, le decisioni in materia amministrativa e pecuniaria possono essere oggetto di un ricorso amministrativo davanti al Segretario generale. Avverso la decisione esplicita o implicita di rigetto adottata da quest’ultimo può essere presentato un ricorso contenzioso in applicazione dell’articolo 80 del citato statuto, il cui n. 1 prevede quanto segue:
«La Camera di Ricorso ha competenza esclusiva di prima e ultima istanza per statuire su qualsiasi litigio fra gli organi di direzione delle Scuole e i membri del personale in merito alla legalità di un atto arrecante loro pregiudizi. Qualora il litigio presenti un carattere pecunario, la Camera di Ricorso ha competenza di piena giurisdizione».
18 Ai sensi dell’art. 86 dello statuto del personale comandato, l’«interpretazione degli articoli del presente Statuto, analoghi agli articoli previsti nello Statuto dei funzionari comunitari, si farà secondo i criteri applicati dalla Commissione».
Causa principale e questioni pregiudiziali
19 Il sig. Miles e gli altri 136 ricorrenti nella causa principale sono insegnanti comandati dal Regno Unito presso una delle scuole europee. Conformemente all’art. 49 dello statuto del personale comandato, essi percepiscono, da un lato, gli emolumenti nazionali versati dalle autorità del Regno Unito e, dall’altro, un supplemento, pari alla differenza tra lo stipendio previsto da tale statuto e il controvalore degli emolumenti nazionali al netto delle ritenute sociali obbligatorie, il quale viene versato dalla scuola europea (in prosieguo: «il supplemento europeo»).
20 Per il periodo tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, il supplemento europeo è stato calcolato – in applicazione dell’art. 49, n. 2, lett. b), dello statuto del personale comandato, nella versione applicabile in tale periodo – sottraendo dallo stipendio previsto da tale statuto il controvalore dell’insieme degli emolumenti nazionali espressi in sterline e convertiti in base al tasso di cambio applicato dalla Comunità europea il 1° luglio 2007.
21 A partire dall’ottobre 2007 la sterlina ha subito un’ingente svalutazione. Quest’ultima non è stata tuttavia presa in considerazione nel calcolo del supplemento europeo per i ricorrenti nella causa principale prima del 1° luglio 2008, dal momento che il tasso di cambio applicato agli stipendi dei funzionari delle Comunità europee cui rinvia la citata disposizione viene adeguato una sola volta l’anno.
22 Il sig. Miles e gli altri ricorrenti nella causa principale hanno presentato, tra il 15 aprile e il 20 maggio 2008, ricorsi amministrativi dinanzi al Segretario generale delle scuole europee chiedendo che il tasso di conversione della sterlina fosse rivisto e che i supplementi europei fossero ricalcolati a decorrere dal mese di novembre 2007. Poiché tali ricorsi sono stati tacitamente respinti dal citato Segretario generale, i ricorrenti nella causa principale hanno proposto, rispettivamente, il 15 dicembre 2008 e il 9 gennaio 2009, una serie di ricorsi di annullamento dinanzi alla Camera di ricorso chiedendo, tra l’altro, un indennizzo per il periodo compreso tra il mese di novembre 2007 e il mese di giugno 2008. In tale contesto, i ricorrenti nella causa principale hanno eccepito, in particolare, l’illegittimità dell’art. 49, n. 2, lett. b), dello statuto del personale comandato con riguardo agli artt. 12 CE e 39 CE.
23 Nel mese di ottobre 2008, il Consiglio superiore delle scuole europee ha modificato l’art. 49, n. 2, lett. b), dello statuto del personale comandato al fine di consentire che il tasso di conversione fosse ricalcolato in modo più flessibile in caso di forti variazioni dei cambi delle valute degli Stati membri che si trovano al di fuori della zona euro. L’entrata in vigore di tale modifica è stata fissata al 1° luglio 2008 in quanto un’applicazione retroattiva avrebbe causato costi rilevanti e avrebbe implicato un obbligo di rimborso dell’importo di supplemento europeo percepito in eccesso a carico dei membri del personale comandato da Stati membri la cui moneta era stata rivalutata.
24 La Camera di ricorso rileva che il sistema giuridico delle scuole europee è un sistema sui generis, che si distingue sia da quello delle Comunità e dell’Unione europea, sia da quello degli Stati membri, pur realizzando una forma di cooperazione tra essi. Essa precisa che da ciò si evince che, sebbene gli strumenti nazionali o internazionali di cui le scuole europee non sono direttamente parti non possano impegnare sul piano giuridico dette scuole in quanto tali, i principi fondamentali che vi sono contenuti o ai quali essi si riferiscono – in quanto comunemente ammessi sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione che in quello degli Stati membri – devono servire almeno come riferimento per l’azione degli organi di tali scuole. Inoltre, le norme di diritto dell’Unione alle quali rinviano precisamente i testi adottati in applicazione della Convenzione sulle scuole europee sarebbero direttamente applicabili nel sistema di tali scuole.
25 La Camera di ricorso constata che, pertanto, i ricorrenti nella causa principale possono invocare, in via di eccezione, l’illegittimità dell’art. 49, n. 2, lett. b), dello statuto del personale comandato con riguardo agli artt. 12 CE e 39 CE.
26 La Camera di ricorso fa osservare che la Convenzione sulle scuole europee prevede espressamente solo che la Corte è competente a conoscere delle controversie tra le parti contraenti. Tuttavia, si porrebbe la questione se, ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione dei principi di diritto dell’Unione che possono essere sollevati dinanzi a detta Camera, nonché delle norme di tale diritto cui rinviano le disposizioni adottate in applicazione della Convenzione in parola, la Camera di ricorso possa essere considerata alla stessa stregua di un giudice rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 234 CE, sebbene essa appartenga a un sistema sui generis diverso sia da quello della Comunità sia da quello degli Stati membri.
27 La Camera di ricorso sottolinea, in tale contesto, che essa è stata istituita da una convenzione che riguarda esclusivamente la Comunità e i suoi Stati membri allo scopo di garantire una tutela giurisdizionale uniforme nell’ambito delle competenze ad essa conferite. Detta convenzione prevederebbe, peraltro, che i suoi verdetti debbano, se necessario, essere resi esecutivi dalle autorità competenti degli Stati membri e che le controversie che non rientrano nella sua competenza siano soggette a quella dei giudici nazionali. Sarebbe pertanto paradossale che solo questi ultimi potessero rivolgersi alla Corte nell’ambito di una controversia riguardante le scuole europee. Infine, la possibilità per la Camera di ricorso di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte corrisponderebbe all’obiettivo previsto dall’art. 234 CE, che è quello di salvaguardare l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione.
28 In merito alla questione se l’art. 49, n. 2, lett. b), dello statuto del personale comandato sia compatibile con gli artt. 12 CE e 39 CE, la Camera di ricorso considera che la sua soluzione presenti una certa difficoltà. Essa rileva che, poiché la disposizione controversa è stata modificata solo a partire dal 1° luglio 2008, vale a dire otto mesi dopo la forte svalutazione constatata della sterlina, gli insegnanti comandati dal Regno Unito sarebbero stati sfavoriti nel calcolo del loro stipendio anteriore a tale data. Tanto meno potrebbe giustificare la posizione delle scuole europee la circostanza che insegnanti comandati da altri Stati membri siano stati favoriti dal mancato adeguamento degli stipendi prima di tale data a causa della rivalutazione delle monete di tali Stati, circostanza che ha avuto l’effetto di accentuare la disparità di trattamento tra gli insegnanti. Secondo la Camera di ricorso, una siffatta situazione sembrerebbe non solo contraria al principio di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza, ma altresì tale da costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.
29 Ciò considerato, la Camera di ricorso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 234 [CE] debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale come la Camera di ricorso, istituita dall’art. 27 della [Convenzione sulle scuole europee], rientri nel suo campo di applicazione e, giacché essa statuisce in ultimo grado, se sia tenuta ad adire la Corte di giustizia;
2) qualora la prima questione sia risolta positivamente, se gli artt. 12 CE e 39 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di un sistema di retribuzione come quello in vigore all’interno delle scuole europee, in quanto detto sistema, anche se si riferisce espressamente a quello dei funzionari comunitari, non consente di prendere pienamente in considerazione, anche retroattivamente, la svalutazione di una valuta che comporta una perdita di potere d’acquisto per gli insegnanti distaccati dalle autorità dello Stato membro interessato;
3) qualora la seconda questione sia risolta positivamente, se una differenza come quella accertata tra, da un lato, la situazione degli insegnanti distaccati presso le scuole europee – alla cui retribuzione provvedono sia le rispettive autorità nazionali, sia la scuola europea presso la quale insegnano – e, dall’altro, la situazione dei funzionari della Comunità europea – alla cui retribuzione provvede unicamente quest’ultima – possa giustificare, alla luce dei principi contenuti negli articoli sopra citati e anche se lo statuto di cui trattasi si riferisce espressamente a quello dei funzionari comunitari, la diversità dei tassi di cambio applicati per garantire il mantenimento di un potere d’acquisto equivalente».
Sulla competenza della Corte
Osservazioni presentate alla Corte
30 I ricorrenti nella causa principale nonché la Commissione ritengono che la Corte sia competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale sottopostale dalla Camera di ricorso e che quest’ultima non solo sia legittimata ad adire la Corte in via pregiudiziale in applicazione dell’art. 234, terzo comma, CE, ma vi sia anche tenuta. Le scuole europee sostengono invece la tesi opposta e propongono, di conseguenza, di risolvere negativamente la prima questione.
31 I ricorrenti nella causa principale e la Commissione affermano che la Camera di ricorso soddisfa tutti i requisiti per essere considerata una «giurisdizione» ai sensi dell’art. 234 CE, come stabiliti dalla giurisprudenza della Corte. La Camera di ricorso sarebbe infatti legalmente istituita, avrebbe carattere permanente, i suoi membri offrirebbero tutte le garanzie di indipendenza, le sue decisioni sarebbero vincolanti, essa applicherebbe norme giuridiche nonché un procedimento analogo a quello seguito dinanzi ai tribunali ordinari, il quale soddisfarebbe il principio del contraddittorio. La Commissione aggiunge che la Camera di ricorso esercita, nella specie, una funzione giurisdizionale in quanto deve risolvere una controversia tra i ricorrenti nella causa principale e le scuole europee in qualità di datore di lavoro.
32 I ricorrenti nella causa principale e la Commissione considerano che, anche se la Camera di ricorso non promana direttamente da uno Stato membro in particolare, essa deve essere assimilata ad «una giurisdizione di uno degli Stati membri» ai sensi dell’art. 234 CE. La Corte avrebbe infatti già ammesso, nella sentenza 4 novembre 1997, causa C‑337/95, Parfums Christian Dior (Racc. pag. I‑6013, punti 20‑26), che ad una giurisdizione comune a vari Stati membri è consentito sottoporle questioni pregiudiziali. Essa avrebbe basato tale soluzione su un’interpretazione teleologica dell’art. 234 CE, alla luce dell’obiettivo di salvaguardare l’uniformità di interpretazione del diritto dell’Unione sotteso a tale disposizione. Tale soluzione dovrebbe parimenti applicarsi alla Camera di ricorso, la quale dovrebbe essere considerata una giurisdizione comune al complesso degli Stati membri e all’Unione e che, alla stregua dei giudici nazionali, sarebbe chiamata ad applicare il diritto dell’Unione. Il fatto di consentire alla Camera di ricorso, qualora essa debba interpretare norme giuridiche dell’Unione, di sottoporre alla Corte un rinvio pregiudiziale sarebbe conforme, in particolare, all’obiettivo di salvaguardare l’interpretazione uniforme di tale diritto.
33 La Commissione ammette che, certamente, non tutti i giudici internazionali possono adire la Corte con un rinvio pregiudiziale per il solo motivo che applicano norme giuridiche dell’Unione. Nel caso di specie, tuttavia, si tratterebbe del caso particolare di una giurisdizione comune al complesso degli Stati membri, la quale si sostituisce ai giudici nazionali, che sarebbero stati altrimenti competenti. I ricorrenti nella causa principale fanno valere che è inaccettabile che gli Stati membri eludano gli obblighi ad essi incombenti in forza dei trattati per aver concluso la Convenzione sulle scuole europee la quale, peraltro, manifestamente non sarebbe volta a ridurre l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
34 La Commissione e i ricorrenti nella causa principale considerano che, poiché l’Unione è parte alla Convenzione sulle scuole europee, quest’ultima nonché il diritto da essa derivato costituiscono parte integrante del diritto dell’Unione. Detti ricorrenti ne deducono che la Corte è competente a decidere in via pregiudiziale sia su tale Convenzione sia sullo statuto del personale comandato.
35 Le scuole europee ritengono che emerga dall’art. 27 della Convenzione sulle scuole europee che la Camera di ricorso è un organo giurisdizionale. Tuttavia, non si tratterebbe, manifestamente, di un giudice nazionale. A loro giudizio la Corte ha potuto estendere, in particolare nella citata sentenza Parfums Christian Dior, la nozione di giudice nazionale alla Corte di giustizia del Benelux unicamente in quanto esiste, in materia di proprietà intellettuale, una normativa dell’Unione. Orbene, lo statuto del personale comandato potrebbe essere considerato non come una materia per la quale esiste una normativa dell’Unione, bensì semplicemente come l’espressione dell’abbandono delle competenze degli Stati membri in favore degli organi delle scuole europee affinché queste ultime organizzino le proprie relazioni con gli insegnanti posti a loro disposizione. Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia del Benelux in materia di marchi costituirebbe un incidente nell’ambito delle cause pendenti dinanzi ai giudici nazionali, mentre non esiste alcun collegamento tra la funzione giurisdizionale esercitata dalla Camera di ricorso e quella esercitata dai tribunali nazionali. La mera circostanza che dinanzi ai giudici nazionali possa essere richiesto l’exequatur delle decisioni della Camera di ricorso sarebbe, a tale proposito, priva di pertinenza.
36 Le scuole europee ritengono che i legami, sicuramente stretti, che esse stabiliscono con l’Unione non siano sufficienti perché si consideri che lo statuto del personale comandato rientri nel diritto dell’Unione. Anche se emerge dalla giurisprudenza della Camera di ricorso che i principi di parità di trattamento e di libera circolazione dei lavoratori sono principi fondamentali ai quali devono conformarsi gli organi delle scuole europee, inclusa la Camera di ricorso, non si può tuttavia desumerne che i testi regolamentari adottati dal Consiglio superiore delle scuole europee debbano essere assimilati al diritto dell’Unione. Le questioni che si pongono interesserebbero unicamente le relazioni tra le scuole europee e il loro personale comandato, senza che vi sia un collegamento diretto con il diritto dell’Unione. La Corte non sarebbe, pertanto, competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dalla Camera di ricorso in assenza di un collegamento sufficiente con tale diritto.
Giudizio della Corte
37 Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, per valutare se l’organo del rinvio possegga le caratteristiche di «giurisdizione» ai sensi dell’art. 267 TFUE, questione che è esclusivamente di diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C‑54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I‑4961, punto 23, 31 maggio 2005, causa C‑53/03, Syfait e a., Racc. pag. I‑4609, punto 29; 14 giugno 2007, causa C‑246/05, Häupl, Racc. pag. I‑4673, punto 16, nonché 22 dicembre 2010, causa C‑118/09, Koller, Racc. pag. I‑13627, punto 22).
38 Anche se la Camera di ricorso soddisfa, come osservano tutti gli interessati intervenuti nella presente causa, tutti i citati requisiti e deve, di conseguenza, essere qualificata come «giurisdizione» ai sensi dell’art. 267 TFUE, si deve tuttavia rilevare che la formulazione di tale disposizione fa riferimento ad «una giurisdizione di uno degli Stati membri».
39 Orbene, occorre constatare che la Camera di ricorso non promana da «uno degli Stati membri», bensì dalle scuole europee, le quali costituiscono, come enunciato nei ‘considerando’ primo e terzo della Convenzione sulle scuole europee, un sistema «sui generis», che attua, mediante un accordo internazionale, una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e l’Unione onde garantire, per il buon funzionamento delle istituzioni europee, l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti di tali istituzioni.
40 Vero è che la Corte ha deciso, al punto 21 della citata sentenza Parfums Christian Dior, richiamata dai ricorrenti e dalla Commissione, che non vi è alcun motivo valido che possa giustificare che ad una giurisdizione comune a vari Stati membri, come quella della Corte di giustizia del Benelux, non sia consentito di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte alla stessa stregua degli organi giurisdizionali propri a ciascuno di tali Stati membri.
41 Nondimeno, la Camera di ricorso non costituisce una siffatta giurisdizione comune a vari Stati membri, paragonabile alla Corte di giustizia del Benelux. Infatti, mentre, da un lato, quest’ultima è incaricata di assicurare l’uniformità nell’applicazione delle norme giuridiche comuni ai tre Stati del Benelux e, dall’altro, il procedimento instaurato dinanzi ad essa costituisce un incidente nell’ambito delle cause pendenti dinanzi ai giudici nazionali, in esito al quale viene fissata l’interpretazione definitiva delle norme giuridiche comuni al Benelux (v. sentenza Parfums Christian Dior, cit., punto 22), la Camera di ricorso non presenta un simile collegamento rispetto ai sistemi giurisdizionali degli Stati membri.
42 Inoltre, se è vero che la Camera di ricorso è stata creata da tutti gli Stati membri nonché dall’Unione, essa costituisce pur sempre un organo di un’organizzazione internazionale la quale, nonostante i legami funzionali che essa intrattiene con l’Unione, resta formalmente distinta da quest’ultima e dagli Stati membri.
43 Pertanto, la mera circostanza che la Camera di ricorso debba applicare i principi generali del diritto dell’Unione qualora sia investita di una controversia non è sufficiente a ricondurla alla nozione di «giurisdizione di uno degli Stati membri» e dunque all’ambito di applicazione dell’art. 267 TFUE.
44 I ricorrenti nella causa principale e la Commissione ritengono tuttavia che la facoltà, o persino l’obbligo, in capo alla Camera di ricorso di adire la Corte nell’ambito di una siffatta controversia è indispensabile al fine di assicurare l’interpretazione uniforme dei citati principi nonché il rispetto effettivo dei diritti che gli insegnanti comandati ne traggono.
45 A tale proposito si deve rilevare che, anche se è certamente ipotizzabile un’evoluzione, nel senso illustrato nel punto precedente, del sistema di tutela giurisdizionale stabilito dalla Convenzione sulle scuole europee, spetta comunque agli Stati membri riformare il sistema attualmente in vigore (v., per analogia, sentenza 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punti 44 e 45).
46 Da tutto quanto precede consegue che la Corte non è competente a risolvere una questione pregiudiziale sottopostale dalla Camera di ricorso delle scuole europee.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a risolvere una questione pregiudiziale sottopostale dalla Camera di ricorso delle scuole europee.
Firme
* Lingua processuale: il francese.