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Document 62009CJ0054
Judgment of the Court (First Chamber) of 29 July 2010. # Hellenic Republic v European Commission. # Appeals - Agriculture - Common organisation of the market in wine - Aid for the restructuring and conversion of vineyards - Regulation (EC) No 1493/1999 - Fixing of the definitive financial allocations made to Member States - Regulation (EC) No 1227/2000 - Article 16(1) - Time-limit - Binding nature. # Case C-54/09 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2010.
Repubblica ellenica contro Commissione europea.
Impugnazione - Agricoltura - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti - Regolamento (CE) n. 1493/1999 - Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri - Regolamento (CE) n. 1227/2000 - Art. 16, n. 1 - Termine - Natura cogente.
Causa C-54/09 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2010.
Repubblica ellenica contro Commissione europea.
Impugnazione - Agricoltura - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti - Regolamento (CE) n. 1493/1999 - Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri - Regolamento (CE) n. 1227/2000 - Art. 16, n. 1 - Termine - Natura cogente.
Causa C-54/09 P.
Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-07537
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:451
Causa C‑54/09 P
Repubblica ellenica
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Agricoltura — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti — Regolamento (CE) n. 1493/1999 — Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri — Regolamento (CE) n. 1227/2000 — Art. 16, n. 1 — Termine — Natura cogente»
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione nel settore vitivinicolo — Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive accordate agli Stati membri
(Regolamento del Consiglio n. 1493/1999, art. 14, n. 1; regolamento della Commissione n. 1227/2000, artt. 16, nn. 1 e 2, e 17, n. 1)
Non vi è dubbio alcuno che la formulazione dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, attribuisca al termine previsto da detto articolo carattere perentorio. Tale interpretazione è confermata tanto dall’economia del regolamento n. 1227/2000 quanto dalla finalità dell’art. 16, n. 1, del regolamento stesso.
La perentorietà di tale termine è confermata dal tenore letterale dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, che mira appunto a indurre gli Stati membri a rispettare i loro obblighi di dichiarazione risultanti dal n. 1 del medesimo articolo.
Nel tenore dell’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 non si riscontra alcun elemento da cui emerga che la Commissione sia tenuta a fondarsi sui dati reali e, quindi, a tener conto delle rettifiche effettuate dagli Stati membri successivamente alla scadenza del termine previsto dall’art. 16, n. 1, del suddetto regolamento. Al contrario, dall’art. 17, n. 4, di detto regolamento emerge che la Commissione è tenuta a fondarsi, ai fini dell’emanazione della decisione che fissa le dotazioni finanziarie definitive, non sulla superficie totale reale, bensì unicamente su quella notificatale entro il termine previsto dal menzionato art. 16, n. 1.
Dall’obiettivo perseguito dalla dichiarazione prevista dall’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 emerge, inoltre, che la data del 10 luglio di cui a tale disposizione è destinata a consentire alla Commissione di adottare in tempo utile la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, ragion per cui l’istituzione non può essere tenuta, nell’emanazione della decisione stessa, a fondarsi su dati modificati comunicati successivamente alla suddetta data. Solo un’interpretazione restrittiva del termine previsto all’art. 16, n. 1, consente di garantire che le dotazioni finanziarie assegnate agli Stati membri, inizialmente attribuite solo a titolo provvisorio ex art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999, possano essere adeguate in tempo utile dalla Commissione in funzione delle spese effettive. Infatti, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare, prima della fine dell’esercizio finanziario in corso, gli ultimi pagamenti relativi alle spese dichiarate ex art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 e di ottenerne il rimborso dalla Commissione, prima della fine dell’esercizio di bilancio, sulle linee di bilancio disponibili per tale esercizio finanziario, occorre che la decisione che fissa le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri per l’esercizio finanziario di cui trattasi venga emanata prima della fine del medesimo, vale a dire prima del 15 ottobre. Affinché la Commissione sia in grado di emanare e di pubblicare la decisione che fissa dette dotazioni finanziarie definitive prima di tale data, occorre, tenuto conto dei vincoli procedurali su di essa gravanti, che essa disponga delle informazioni relative a tutti gli Stati membri entro il 10 luglio dell’esercizio interessato.
(v. punti 46-47, 48, 54, 57, 59-60, 63, 65-66)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
29 luglio 2010 (*)
«Impugnazione – Agricoltura – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti – Regolamento (CE) n. 1493/1999 – Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri – Regolamento (CE) n. 1227/2000 – Art. 16, n. 1 – Termine – Natura cogente»
Nel procedimento C‑54/09 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 6 febbraio 2009,
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra M. Tassopoulou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra H. Tserepa-Lacombe e dal sig. F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di Sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore), M. Ilešič, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 marzo 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la presente impugnazione la Repubblica ellenica chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 dicembre 2008, causa T‑339/06, Grecia/Commissione (Racc. 2008, pag. II‑3525, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stato respinto il ricorso della Repubblica ellenica diretto all’annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2006, 2006/669/CE, recante fissazione per l’esercizio finanziario 2006 delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 275, pag. 62, in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 1493/1999
2 L’articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1) così dispone:
«1.La Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell’obiettivo del regime.
2. La dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili.
3. Le dotazioni finanziarie ripartite tra gli Stati membri tengono debitamente conto della proporzione della superficie viticola comunitaria esistente nello Stato membro interessato.
(...)»
Il regolamento (CE) n. 1227/2000
3 A termini dell’art. 16 del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2000, n. 1227, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (GU L 143, pag. 1), nel testo applicabile all’esercizio finanziario 2006 (in prosieguo: il «regolamento n. 1227/2000»):
«1.Entro il 10 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione in relazione al regime di ristrutturazione e riconversione:
a) la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso e l’indicazione della superficie totale di cui trattasi;
b) la dichiarazione delle spese liquidate al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso e l’indicazione della superficie totale di cui trattasi;
c) eventuali richieste di ulteriori finanziamenti per le spese dell’esercizio in corso che risultano superiori alla dotazione assegnata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l’indicazione della superficie totale di cui trattasi in ogni caso;
d) le previsioni di spesa modificate e le superfici totali in questione per gli esercizi successivi sino alla fine del periodo previsto per l’attuazione dei piani di ristrutturazione e di riconversione, conformemente alla dotazione di ciascuno Stato membro.
2. Fatte salve le norme generali della disciplina di bilancio, qualora le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione a norma del paragrafo 1 siano incomplete o il termine non sia rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole su base temporanea e forfettaria».
4 L’articolo 17 del regolamento n. 1227/2000 così recita:
«1. Per ciascuno Stato membro, le spese effettivamente sostenute e liquidate, dichiarate per un dato esercizio, sono finanziate nel limite degli importi notificati alla Commissione conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), purché detti importi non superino complessivamente l’importo assegnato allo Stato membro a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 1493/1999.
(…)
3. Le richieste presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), sono accettate su una base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, del totale degli importi notificati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a) e degli importi dichiarati ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, lettera b), dalla dotazione complessiva assegnata agli Stati membri in applicazione dell’articolo 14 del regolamento (...) n. 1493/1999. La Commissione notifica agli Stati membri quanto prima possibile, dopo il 30 giugno, in quale misura le richieste possano essere accolte.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se la superficie totale notificata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), è inferiore al numero di ettari indicato nell’assegnazione fatta allo Stato membro per tale esercizio a norma dell’articolo14, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 1493/1999, la spesa dichiarata per l’esercizio di cui trattasi è finanziata soltanto entro un limite calcolato moltiplicando la superficie totale notificata per l’importo medio dell’aiuto per ettaro, ottenuto dividendo l’importo assegnato allo Stato membro a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 1493/1999, per il numero di ettari previsti.
In nessun caso tale importo può essere superiore alla spesa dichiarata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a).
Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo si considera una tolleranza del 5% sulla superficie totale notificata rispetto a quella che figura nella dotazione dell’esercizio finanziario di cui trattasi.
Gli importi non finanziati ai sensi del presente paragrafo non sono disponibili ai fini dell’applicazione del paragrafo 3.
(…)
8. I riferimenti a un determinato esercizio si intendono fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre successivo.
(…)»
Il regolamento (CE) n. 1258/1999
5 L’art. 5, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), dispone quanto segue:
«La Commissione mette a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui agli articoli 2 e 3 mediante anticipi sul computo degli esborsi effettuati in un periodo di riferimento.
(…)»
6 A termini dell’art. 7, n. 2, del regolamento medesimo:
«La Commissione decide gli anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti.
Le spese di ottobre sono imputate al mese di ottobre, se eseguite dal 1° al 15, ed al mese di novembre, se eseguite dal 16 al 31. Gli anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell’esecuzione delle spese.
(…)».
Fatti
7 I fatti all’origine della controversia sono stati così riassunti dal Tribunale:
«6 Per l’esercizio finanziario 2006 (16 ottobre 2005 – 15 ottobre 2006), la ripartizione indicativa degli stanziamenti assegnati in forza del regolamento n. 1493/1999 per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti è stata stabilita con la decisione della Commissione 10 ottobre 2005, n. 716, che fissa, per la campagna 2005/2006, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 271, pag. 45). Nell’allegato della detta decisione l’importo della dotazione finanziaria indicativa per la Repubblica ellenica è stato fissato a EUR 8 574 504 per una superficie di 1 249 ha.
7 Il 10 luglio 2006, a norma dell’art. 14 del regolamento n. 1493/1999 e dell’art. 16, del regolamento n. 1227/2000, le autorità greche comunicavano alla Commissione la situazione delle spese legate alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti in Grecia nel corso dell’esercizio finanziario 2006, al fine di ottenere dotazioni finanziarie. In base a tale comunicazione, dette spese ammontavano complessivamente a EUR 6 829 204,46 e la superficie corrispondente era di 788,002 ha.
8 Il 22 settembre 2006 le autorità greche inviavano una lettera alla Commissione al fine di comunicarle un errore nella raccolta dei dati informatici, in quanto la superficie da prendere in considerazione ammontava a 1 102,271 ha. Esse precisavano che tale superficie corrispondeva alla somma della superficie complessiva indicata nella tabella allegata alla lettera 10 luglio 2006, che riportava le spese di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti in Grecia effettivamente sostenute al 30 giugno 2006, vale a dire 1 085,391 ha, e della superficie totale indicata nella tabella allegata alla lettera 10 luglio 2006, che riportava le spese di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti in Grecia liquidate al 30 giugno 2006, vale a dire 16,88 ha. Esse hanno del pari ricordato che le spese complessive ammontavano a EUR 6 829 204,46.
9 Il 26 settembre 2006, in occasione della 890ª riunione del Comitato di gestione vitivinicolo, le autorità greche reiteravano la loro domanda presso la Commissione al fine di prendere in considerazione i dati rettificati. La Commissione respingeva oralmente la domanda delle autorità greche, rilevando la tardività del deposito degli elementi modificati.
10 Il 4 ottobre 2006 la Commissione adottava la decisione [controversa]. Alla stessa data un rappresentante della Commissione incontrava rappresentanti delle autorità greche cui spiegava che era impossibile, dati i termini, accogliere la loro domanda di prendere in considerazione i dati rettificati comunicati il 22 settembre 2006.
11. Il 16 ottobre 2006 le autorità greche inviavano una lettera alla Commissione chiedendole che venisse modificato l’allegato della decisione [controversa]. La Commissione non accoglieva tale domanda».
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
8 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 30 novembre 2006 la Repubblica ellenica proponeva ricorso diretto all’annullamento o alla riforma della decisione controversa nella parte relativa allo stanziamento di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione di vigneti in Grecia, affinché venissero presi in considerazione gli elementi rettificati trasmessi alla Commissione il 22 settembre 2006 e le venissero assegnati i fondi corrispondenti.
9 A sostegno del ricorso dinanzi al Tribunale la Repubblica ellenica deduceva cinque motivi, attinenti, rispettivamente, al carattere indicativo del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, alla violazione del principio di leale cooperazione, alla violazione dei principi di buona fede e di buona amministrazione, alla violazione del principio di proporzionalità nonché alla violazione del principio dell’effetto utile.
10 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso.
11 Per quanto attiene al primo motivo, il Tribunale ha rilevato, al punto 25 della sentenza impugnata, che dal tenore dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, nonché dall’economia generale e dalla finalità della normativa in cui esso si inserisce emerge che il termine previsto dal detto articolo è un termine perentorio.
12 A tal riguardo, il Tribunale ha osservato, al punto successivo della sentenza medesima, che l’aggiunta delle parole «termine improrogabile» non era necessaria per conferire carattere vincolante al termine de quo.
13 Il Tribunale ha considerato, inoltre, che la circostanza che tre versioni linguistiche dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 dispongano che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, «entro» il 10 luglio di ciascun anno, i dati previsti da tale disposizione, non conferisce loro un senso diverso da quello delle altre versioni linguistiche.
14 Il Tribunale ha, poi, ritenuto che il carattere vincolante di tale termine risultasse confermato dalla funzione da esso svolta nell’ambito del sistema di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti nonché dall’obiettivo perseguito dalla dichiarazione delle spese e delle superfici considerate, menzionate all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, per la quale tale termine è previsto nell’ambito di detto sistema.
15 A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 29 della sentenza impugnata, che il termine previsto dall’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 è volto a consentire un’applicazione efficace della determinazione delle dotazioni previste all’art. 14, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1493/1999, ragion per cui la data alla quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente le informazioni alla Commissione deve essere rispettata affinché le dotazioni finanziarie indicative, di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999, siano adattate, in particolare in funzione delle spese reali, ai sensi dell’art. 14, nn. 1 e 2, del regolamento stesso.
16 Il Tribunale ha parimenti rilevato, ai successivi punti 30‑32, che la data del 10 luglio, connessa a quella del 15 ottobre, è stata stabilita al fine di consentire alla Commissione di disporre del tempo necessario per adottare e pubblicare la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive di cui all’art. 14, n. 2, del regolamento n. 1493/1999 prima della fine dell’esercizio finanziario.
17 Il Tribunale ha osservato, quindi, ai punti 33‑35 della sentenza impugnata, che, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare gli ultimi pagamenti, relativi alle spese dichiarate ai sensi dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, prima della fine dell’esercizio finanziario in corso e di ottenerne il rimborso dalla Commissione prima della fine dell’esercizio di bilancio, sulla base delle linee di bilancio disponibili per tale esercizio finanziario, l’effetto utile delle disposizioni di cui trattasi implica che la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive agli Stati membri per l’esercizio finanziario debba essere adottata prima della fine del medesimo, vale a dire il 15 ottobre.
18 Al successivo punto 39 il Tribunale ha inoltre rilevato che nessun argomento relativo al carattere vincolante o meno del termine previsto all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 può essere ricavato dal successivo n. 2, atteso che quest’ultima disposizione riguarda le conseguenze derivanti da un’eventuale trasmissione, da parte dello Stato membro interessato, di dati incompleti o da un’eventuale inosservanza, ad opera dello stesso Stato, del termine previsto per tale trasmissione.
19 Al successivo punto 41 il Tribunale ha poi respinto l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui l’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, stabilendo il principio secondo cui la Commissione è tenuta a finanziare le spese effettivamente sostenute dagli Stati membri, il che implicherebbe la possibilità per gli Stati membri stessi di rettificare i loro errori successivamente alla data del 10 luglio di ciascun anno, confermerebbe il carattere indicativo del termine fissato. A tal riguardo, il Tribunale ha osservato, dopo aver rilevato che l’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 riguarda il finanziamento delle spese effettivamente sostenute e liquidate, dichiarate per un determinato esercizio finanziario, e non soltanto delle spese effettivamente sostenute, che tale argomento è inoperante, in quanto fondato su un’incompleta citazione della menzionata disposizione.
20 Ai punti 50‑60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui la Repubblica ellenica aveva dedotto, sostanzialmente, che la pretesa erroneità dei dati da essa comunicati alla Commissione prima della scadenza del termine previsto all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, era manifesta e che la Commissione era conseguentemente tenuta, in virtù dei principi di leale cooperazione, di buona fede e di corretta amministrazione, a tener conto dei dati rettificati comunicati successivamente alla scadenza di detto termine.
21 Dopo aver rilevato che l’erroneità dei dati comunicati dalle autorità greche alla Commisione il 10 luglio 2006 non era affatto evidente, il Tribunale ne ha dedotto, al punto 57 della sentenza impugnata, che l’argomento della Repubblica ellenica era basato su una premessa di fatto errata.
22 Al successivo punto 58 il Tribunale ha inoltre dichiarato che, tenuto conto del carattere vincolante del termine previsto all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, uno Stato membro non ha il diritto di esigere dalla Commissione che essa prenda in considerazione i dati comunicati successivamente alla scadenza di detto termine. Il Tribunale ha quindi precisato, al successivo punto 59, che, se è pur vero che non è affatto escluso che possano essere presi in esame dati comunicati tardivamente da uno Stato membro, la Commissione può rifiutare di prendere in considerazione tali dati quando ciò possa impedire l’adozione, in tempo utile, della decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive agli Stati membri per l’esercizio finanziario interessato. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che la Commissione, decidendo di non tener conto dei dati rettificati, non aveva violato i principi invocati, considerato che la Repubblica ellenica li aveva comunicati soltanto il 22 settembre 2006, vale a dire oltre due mesi dopo la comunicazione dei dati iniziali asseritamente errati e solamente tre settimane prima del termine per l’adozione della decisione, vale a dire il 15 ottobre 2006.
23 IL Tribunale a parimenti respinto il quarto motivo dedotto dalla Repubblica ellenica, relativo alla violazione del principio di proporzionalità.
24 Al punto 66 della sentenza impugnata il Tribunale ha anzitutto rilevato che, contrariamente all’argomento della Repubblica ellenica, secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità infliggendole una doppia sanzione, per effetto dell’applicazione cumulativa dell’art. 16, n. 2, e dell’art. 17, n. 4, del regolamento n. 1227/2000, così violando il principio del ne bis in idem, dalla decisione controversa non emerge che la Commissione abbia applicato al detto Stato membro l’art. 16, n. 2, di tale regolamento.
25 Ai punti 69‑75 della sentenza impugnata il Tribunale ha quindi respinto l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui la Commissione, infliggendole una sanzione sproporzionata rispetto all’errore informatico delle autorità greche, avrebbe violato il principio di proporzionalità.
26 Il Tribunale ha parimenti respinto il quinto motivo, relativo alla violazione del principio dell’effetto utile.
27 Dopo aver rammentato che la fissazione di un termine tassativo si impone per consentire l’adozione della decisione della Commissione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri prima della fine dell’esercizio finanziario considerato, il Tribunale ne ha dedotto, al punto 79 della sentenza impugnata, che l’effetto utile degli artt. 11, 13 e 14 del regolamento n. 1493/1999 nonché degli artt. 16 e 17 del regolamento n. 1227/2000 non osta all’applicazione di un termine tassativo e al rifiuto di prendere in considerazione i dati comunicati da uno Stato membro successivamente a tale termine, anche qualora ciò comporti la riduzione degli aiuti accordati allo Stato membro interessato.
Conclusioni delle parti
28 La Repubblica ellenica chiede alla Corte:
– di dichiarare l’impugnazione ricevibile;
– di annullare la sentenza impugnata;
– di accogliere la domanda formulata nel ricorso;
– di condannare la Commissione alle spese, tanto del procedimento di impugnazione quanto di quello dinanzi al Tribunale.
29 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– dichiarare l’impugnazione irricevibile e respingerla in quanto infondata;
– condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Sull’impugnazione
30 A sostegno della propria impugnazione, la Repubblica ellenica deduce tre motivi attinenti, rispettivamente, all’erronea interpretazione degli artt. 16, nn. 1 e 2, e 17 del regolamento n. 1227/2000, al mancato riconoscimento da parte del Tribunale della portata di una serie di principi generali di diritto, e alla contraddittorietà della motivazione.
Sul primo motivo, relativo all’erronea interpretazione degli artt. 16, nn. 1 e 2, e 17 del regolamento n. 1227/2000
Argomenti delle parti
31 La Repubblica ellenica contesta al Tribunale di aver proceduto ad una erronea interpretazione degli artt. 16, nn. 1 e 2, e 17 del regolamento n. 1227/2000, l’interpretazione del cui combinato disposto dimostrerebbe, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che il termine previsto al n. 1 di detto art. 16 è indicativo.
32 Il carattere indicativo di tale termine risulterebbe, in particolare, dall’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000. A tal riguardo, la Repubblica ellenica deduce che dal tenore di tale disposizione emerge che la trasmissione di informazioni lacunose o fuori termine implica unicamente l’applicazione di una riduzione temporanea e forfettaria degli anticipi. A parere di detto Stato membro, ne consegue che tale sanzione potrà essere esclusa a posteriori nel momento in cui lo Stato membro interessato avrà integrato e trasmesso le informazioni prima dell’adozione della decisione che fissa le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, in modo da non subire alcuna sanzione né riduzione degli importi spettantigli.
33 A parere della Repubblica ellenica, è inconcepibile che il legislatore dell’Unione abbia previsto, nei confronti degli Stati membri che trasmettano informazioni errate entro i termini, una disposizione più repressiva rispetto a quella applicabile a coloro che non abbiano trasmesso informazione alcuna ovvero abbiano trasmesso informazioni lacunose.
34 Il carattere indicativo del termine di cui trattasi emergerebbe parimenti dal tenore letterale dell’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, a termini del quale vengono finanziate le spese effettivamente sostenute e non quelle sostenute e dichiarate, come invece affermato dal Tribunale. La Repubblica ellenica ne deduce la possibilità per gli Stati membri di rettificare gli errori materiali manifesti, e ciò anche successivamente alla data del 10 luglio.
35 Essa sostiene inoltre che l’assenza, nel testo greco dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, della locuzione «entro», che figura nelle altre versioni linguistiche, confermi il carattere indicativo del termine previsto da tale disposizione.
36 Il fatto che la Commissione stessa abbia ammesso di aver accettato informazioni trasmesse successivamente alla scadenza del termine de quo deporrebbe parimenti in tal senso.
37 La Commissione afferma che il primo motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto ripeterebbe argomenti dedotti in primo grado.
38 In particolare, l’istituzione fa valere che l’argomento della Repubblica ellenica, secondo cui il carattere indicativo del termine previsto dall’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 risulterebbe confermato dal successivo art. 17, n. 1, deve essere dichiarato irricevibile, in quanto mira ad ottenere un riesame dei fatti.
39 La Commissione sostiene, inoltre, che dall’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000 non possa dedursi che il termine previsto al n. 1 del medesimo articolo possieda carattere indicativo, considerato che la funzione e la ratio di tali disposizioni sono diverse. Così, il disposto del n. 2 si applicherebbe solo in caso di trasmissione di informazioni lacunose o tardive, il che non ricorrerebbe nella specie.
40 Quanto all’argomento della Repubblica ellenica relativo all’assenza della locuzione «entro» nella versione greca dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, la Commissione deduce la sua irricevibilità, considerato che mirerebbe ad ottenere un riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale. Quanto al merito, l’istituzione fa valere che l’assenza di tale locuzione nella versione greca del regolamento non costituisce un elemento di interpretazione essenziale ai fini della valutazione del carattere del termine controverso e che, in ogni caso, tale assenza non dimostrerebbe la natura indicativa del termine.
41 Infine, in risposta all’argomento secondo cui il carattere indicativo del termine previsto dall’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 sarebbe avvalorato dal fatto che la Commissione avrebbe dichiarato di accettare informazioni trasmesse fuori termine, l’istituzione stessa sostiene che correttamente il Tribunale ha rilevato che uno Stato membro non può esigere che vengano presi in considerazione elementi trasmessi fuori termine e che essa può legittimamente respingere una richiesta di tal genere nel caso in cui l’adozione in tempo utile della decisione che fissa le dotazioni finanziarie definitive per gli Stati membri risultasse impossibile.
Giudizio della Corte
– Sulla ricevibilità
42 Certamente, secondo costante giurisprudenza, a termini degli artt. 256, n. 1, secondo comma, TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura di quest’ultima, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Pertanto, un’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti da tali disposizioni (v., in particolare, sentenza 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Erste Group Bank e a./Commissione, Racc. pag. I‑8681, punto 131).
43 Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso dell’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v. sentenza 23 aprile 2009, causa C‑425/07 P, AEPI/Commissione, Racc. pag. I‑3205, punto 24).
44 Orbene, il primo motivo dedotto dalla Repubblica ellenica è volto appunto a mettere in discussione l’interpretazione degli artt. 16 e 17 del regolamento n. 1227/2000 accolta dal Tribunale. Il motivo dev’essere quindi dichiarato ricevibile.
– Sul merito
45 L’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 dispone, nella maggior parte delle versioni linguistiche, che gli Stati membri trasmettano alla Commissione «entro» il 10 luglio di ogni anno le informazioni indicate in tale disposizione.
46 Non vi è dubbio alcuno che tale formulazione attribuisca a detto termine carattere perentorio. La circostanza che tre versioni linguistiche, tra le quali quella greca, dispongano che gli Stati membri devono trasmettere tali informazioni alla Commissione «sino al» 10 luglio di ogni anno non conferisce al detto articolo un senso diverso rispetto alle altre versioni linguistiche.
47 Tale interpretazione è confermata tanto dall’economia del regolamento n. 1227/2000 quanto dalla finalità dell’art. 16, n. 1, del regolamento stesso.
48 In primo luogo, si deve rilevare che l’argomento della Repubblica ellenica, secondo cui il carattere indicativo del termine previsto da tale disposizione risulterebbe dall’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, si fonda sull’erronea premessa che tale disposizione disciplini parimenti il caso di uno Stato membro che abbia omesso di trasmettere alla Commissione una dichiarazione ex art. 16, n. 1, del regolamento stesso, laddove dal tenore di quest’ultima disposizione emerge chiaramente che sono ivi contemplate unicamente le dichiarazioni lacunose che non siano state integrate alla data del 10 luglio di ogni anno.
49 Infatti, a termini dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole qualora le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione stessa, ai sensi del n. 1 di detto art. 16, siano incomplete o il termine non sia stato rispettato.
50 Ne consegue che l’argomento della Repubblica ellenica non può trovare accoglimento sotto tale profilo.
51 Si deve d’altronde rilevare che l’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000 riguarda gli anticipi sulla presa a carico delle spese agricole ex art. 5, n. 1, del regolamento n. 1258/1999 e non le dotazioni finanziarie definitive.
52 A termini di tale articolo, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, sotto forma di anticipi sulla presa a carico delle spese effettuate nel corso di un periodo di riferimento, i mezzi finanziari necessari per coprire le spese di cui agli artt. 2 e 3 del regolamento medesimo. Ai sensi del successivo art. 7, n. 2, la Commissione decide gli anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti. Tali anticipi vengono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell’esecuzione delle spese.
53 È in tale contesto che l’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000 prevede che, qualora le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione ai sensi del n. 1 dello stesso articolo siano incomplete e la data ultima non sia stata rispettata, la Commissione riduce gli anticipi sulla presa a carico delle spese agricole, su base temporanea e forfettaria.
54 Conseguentemente, l’art. 16, n. 2, del regolamento n. 1227/2000 mira appunto a indurre gli Stati membri a rispettare i loro obblighi di dichiarazione risultanti dal n. 1 del medesimo articolo.
55 In secondo luogo, l’argomento della Repubblica ellenica, secondo cui il tenore dell’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 confermerebbe il carattere indicativo del termine previsto dal precedente art. 16, n. 1, non può essere accolto.
56 A termini di tale articolo, vengono finanziate, a concorrenza degli importi notificati alla Commissione ex art. 16, n. 1, del regolamento medesimo, le spese effettivamente sostenute, liquidate e dichiarate.
57 Contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica ellenica, nel tenore di tale disposizione non si riscontra alcun elemento da cui emerga che la Commissione sia tenuta a fondarsi sui dati reali e, quindi, a tener conto delle rettifiche effettuate dagli Stati membri successivamente alla scadenza del termine previsto dall’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000.
58 Per contro, dall’art. 17, n. 4, di detto regolamento risulta espressamente che, in deroga al precedente n. 1, viene applicata una penalità qualora la superficie totale, notificata ex art. 16, n. 1, lett. a), del regolamento medesimo, risulti inferiore al numero di ettari indicato nella dotazione dell’esercizio finanziario in questione assegnata allo Stato membro ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999.
59 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica ellenica, la Commissione è tenuta a fondarsi, ai fini dell’emanazione della decisione che fissa le dotazioni finanziarie definitive, non sulla superficie totale reale, bensì unicamente su quella notificatale entro il termine previsto dall’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000.
60 In terzo luogo, dall’obiettivo perseguito dalla dichiarazione prevista dall’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, emerge che la data del 10 luglio è destinata a consentire alla Commissione di adottare in tempo utile la decisione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, ragion per cui l’istituzione non può essere tenuta, nell’emanazione della decisione stessa, a fondarsi su dati modificati comunicati successivamente alla detta scadenza.
61 A tal riguardo, si deve rammentare che, a termini dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999, la Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell’obiettivo del regime. Ai sensi del successivo n. 2, la dotazione iniziale viene, in una seconda fase, modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili.
62 Ciò premesso, l’obbligo previsto all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 è volto a consentire alla Commissione di disporre degli elementi necessari per fissare in termini definitivi le dotazioni finanziarie, ai sensi dell’art. 14, n. 2, del regolamento n. 1493/1999.
63 Orbene, solo un’interpretazione restrittiva del termine previsto all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 consente di garantire che le dotazioni finanziarie assegnate agli Stati membri, inizialmente attribuite solo a titolo provvisorio ex art. 14, n. 1, del regolamento n. 1493/1999, possano essere adeguate in tempo utile dalla Commissione in funzione delle spese effettive.
64 A tal riguardo, si deve rilevare, da un lato, che, a termini dell’art. 17, n. 8, del regolamento n. 1227/2000, i riferimenti ad un determinato esercizio finanziario vengono rapportati ai pagamenti effettivamente compiuti dagli Stati membri nel periodo compreso tra il 16 ottobre di un determinato anno ed il 15 ottobre dell’anno seguente e, dall’altro, che ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1258/1999, la Commissione decide in merito agli anticipi mensili sulla presa a carico delle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti, ove le spese del mese di ottobre vengono imputate a tale mese qualora siano state effettuate nel periodo compreso tra il 1° e il 15 ottobre e dal mese di novembre qualora siano state effettuate nel periodo compreso tra il 16 e il 31 ottobre. Detti anticipi vengono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di effettuazione delle spese.
65 Ciò premesso, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare, prima della fine dell’esercizio finanziario in corso, gli ultimi pagamenti relativi alle spese dichiarate ex art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 e di ottenerne il rimborso dalla Commissione, prima della fine dell’esercizio di bilancio, sulle linee di bilancio disponibili per tale esercizio finanziario, occorre che la decisione che fissa le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri per l’esercizio finanziario di cui trattasi venga emanata prima della fine del medesimo, vale a dire prima del 15 ottobre.
66 Affinché la Commissione sia in grado di emanare e di pubblicare la decisione che fissa dette dotazioni finanziarie definitive prima di tale data, occorre, tenuto conto dei vincoli procedurali su di essa gravanti, che essa disponga delle informazioni relative a tutti gli Stati membri entro il 10 luglio dell’esercizio interessato.
67 A tal riguardo, si deve rammentare che, come emerge dall’art. 17, n. 3, del regolamento n. 1227/2000, resta esclusa qualsiasi modificazione isolata della dotazione finanziaria assegnata ad uno Stato membro. Infatti, in virtù di tale disposizione, le ulteriori richieste di finanziamento delle spese dell’esercizio in corso, di cui all’art. 16, n. 1, lett. c), del regolamento medesimo, possono essere accettate solamente a condizione che risultino disponibili stanziamenti previa detrazione dalla dotazione complessiva assegnata agli Stati membri del totale, per tutti gli Stati membri, degli importi notificati ai sensi dell’art. 16, n. 1, lett. a), nonché degli importi dichiarati a norma della lett. b) della disposizione medesima.
68 Dalle suesposte considerazioni emerge che la Commissione non può essere tenuta ad accettare dati che le siano stati trasmessi fuori termine, tenuto conto che ciò potrebbe impedire l’adozione in tempo utile della decisione che fissa le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri.
69 Tale interpretazione non è rimessa in discussione dal fatto che la Commissione abbia riconosciuto che non sia totalmente escluso che essa possa prendere in considerazione dati comunicati tardivamente, sempreché si tratti di un breve superamento del termine previsto e resti possibile l’emanazione, prima del 15 ottobre, della decisione che fissa le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri per l’esercizio finanziario di cui trattasi.
70 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il primo motivo non è fondato. Esso dev’essere quindi respinto.
Sul secondo motivo, relativo all’erronea valutazione di una serie di principi generali di diritto
71 Tale motivo si articola su due capi.
Sul primo capo del secondo motivo, relativo alla violazione dei principi generali di leale cooperazione, di buona fede e di corretta amministrazione
– Argomenti delle parti
72 La Repubblica ellenica sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la Commissione, non tenendo conto dei dati rettificati trasmessile dalle autorità greche e assumendo dati manifestamente errati, pur disponendo di tempo sufficiente per far confluire nella propria decisione i dati rettificati, non abbia violato i principi di leale cooperazione, di corretta amministrazione e di buona fede.
73 Dal canto suo, la Commissione sostiene che tale argomento debba essere dichiarato irricevibile, considerato che reitera argomenti già dedotti in primo grado senza dimostrare sotto quale profilo il giudizio del Tribunale sarebbe erroneo.
– Giudizio della Corte
74 Con il primo capo del secondo motivo, la Repubblica ellenica deduce, sostanzialmente, che i principi di leale cooperazione, di corretta amministrazione e di buona fede avrebbero dovuto indurre la Commissione, da un lato, a non tener conto dei dati manifestamente errati trasmessile e, dall’altro, a prendere in considerazione i dati rettificati, considerato che essa disponeva del tempo necessario per farli confluire nella decisione controversa.
75 Si deve anzitutto rilevare che, in tal modo, la Repubblica ellenica cerca, sostanzialmente, di rimettere in discussione le valutazioni in fatto effettuate dal Tribunale ai punti 57 e 59 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha infatti ritenuto, da un lato, al punto 57 della sentenza impugnata, che l’erroneità dei dati comunicati il 10 luglio 2006 dalle autorità greche non fosse affatto evidente. Dall’altro, al punto 59, ha sostanzialmente osservato che, nel momento in cui i dati rettificati sono stati trasmessi alla Commissione, quest’ultima non disponeva più del tempo necessario per tenerne conto ai fini dell’emanazione in tempo utile della decisione controversa.
76 A tal riguardo, si deve rammentare che, ai sensi degli artt. 225, n. 1, CE, e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto, ove il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di loro snaturamento (v., in particolare, sentenze 19 settembre 2002, causa C‑104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I‑7561, punto 22; 12 gennaio 2006, causa C‑173/04 P, Deutsche SiSi‑Werke/UAMI, Racc. pag. I‑551, punto 35, nonché 15 aprile 2010, causa C‑38/09 P, Ralf Schräder/UCVV, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 69).
77 Orbene, nella specie, la Repubblica ellenica non ha dimostrato e nemmeno dedotto un qualsivoglia snaturamento dei fatti o degli elementi di prova presentati al Tribunale. Conseguentemente, il primo capo del secondo motivo dev’essere dichiarato irricevibile.
Sul secondo capo del secondo motivo, relativo alla violazione del principio generale di parità di trattamento
– Argomenti delle parti
78 Con il secondo capo del secondo motivo la Repubblica ellenica sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la Commissione, rifiutando di prendere in considerazione i dati rettificati trasmessile tardivamente, non abbia violato il principio generale di parità di trattamento.
79 A parere di detto Stato membro, il comportamento della Commissione sarebbe contrario al principio di parità di trattamento tra Stati membri, considerato che l’istituzione ammetterebbe arbitrariamente elementi trasmessi fuori termine da altri Stati membri.
80 Dal canto suo, la Commissione deduce che tale argomento dev’essere dichiarato irricevibile, essendo stato dedotto per la prima volta in sede di impugnazione senza menzione degli elementi di diritto e di fatto fondamentali sui quali tale censura si fonda. In subordine, l’istituzione sostiene che tale argomento non sia fondato.
– Giudizio della Corte
81 Si deve rammentare, in limine, che, secondo costante giurisprudenza, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in tal senso, sentenze 1°giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I‑1981, punti 58 e 59, 30 marzo 2000, causa C‑266/97 P, VBA/VGB e a., Racc. pag. I‑2135, punto 79, 29 aprile 2004, cause riunite C‑456/01 P e C‑457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I‑5089, punto 50, nonché 18 dicembre 2008, causa C‑16/06 P, Les Éditions Albert René/UAMI, Racc. pag. I‑10053, punto 126).
82 Orbene, si deve necessariamente rilevare che la censura della Repubblica ellenica secondo cui la Commissione sarebbe venuta meno al principio di parità di trattamento accettando fuori termine dati provenienti da altri Stati membri, non è stato dedotto dinanzi al Tribunale.
83 Ciò premesso, il secondo capo del secondo motivo dev’essere dichiarato irricevibile.
84 Conseguentemente, il secondo motivo dev’essere dichiarato irricevibile in toto.
Sul terzo motivo, relativo alla contraddittorietà della motivazione
Argomenti delle parti
85 Secondo la Repubblica ellenica, il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione affermando, da un lato, ai punti 25, 36 e 43 della sentenza impugnata, che il termine previsto all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 possiede carattere perentorio e ritenendo, dall’altro, al punto 59 della sentenza medesima, che dati comunicati tardivamente alla Commissione possano essere presi in considerazione da quest’ultima qualora si tratti di un breve superamento del termine e ciò non impedisca l’emanazione della decisione che fissa le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri.
86 A parere della Commissione, la motivazione della sentenza impugnata non è contraddittoria, bensì si colloca in un’unica e stessa logica, vale a dire quella della corretta applicazione della normativa e, al tempo stesso, del rispetto del principio di leale cooperazione con lo Stato interessato.
Giudizio della Corte
87 Si deve ricordare, in limine, che, secondo costante giurisprudenza, la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria costituisce una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (v., in particolare, sentenze 9 settembre 2008, cause riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑6513, punto 90, nonché 16 luglio 2009, causa C‑385/07 P, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, Racc. pag. I‑6155, punto 71).
88 Nella specie, il Tribunale ha affermato, ai punti 25, 36 e 43 della sentenza impugnata, che il termine previsto dall’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 ha carattere vincolante.
89 La Repubblica ellenica deduce che il Tribunale è caduto in contraddizione ritenendo inoltre, al punto 59 della sentenza impugnata, che la presa in considerazione di dati comunicati tardivamente da uno Stato membro alla Commissione, ai sensi dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, non sia totalmente esclusa.
90 Tale argomento non può tuttavia trovare accoglimento.
91 Si deve infatti rilevare che, ai punti 31 e 32 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la data del 10 luglio, prevista dall’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, è stata fissata al fine di consentire alla Commissione di disporre del tempo necessario per emanare e pubblicare la decisione che fissa le dotazioni finanziarie definitive prima del 15 ottobre. Il detto giudice ha parimenti rilevato, al punto 43 della sentenza impugnata, che tale termine possiede carattere vincolante per gli Stati membri, nel senso che questi non hanno il diritto di esigere dalla Commissione che essa prenda in considerazione i dati che le sarebbero stati comunicati successivamente alla scadenza di detto termine.
92 Inoltre, senza cadere in contraddizione il Tribunale ha potuto affermare, al punto 59 della sentenza impugnata, che la presa in considerazione di dati comunicati fuori termine è ipotizzabile solamente nel caso in cui si tratti di un breve superamento del termine de quo e non risulti compromessa l’adozione, prima del 15 ottobre, della decisione che fissa le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri per l’esercizio finanziario interessato. Infatti, se gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, entro il 10 luglio di ogni anno, gli elementi di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, la Commissione dispone, dal canto suo, della facoltà di tener conto dei dati eventualmente trasmessile successivamente a tale data, e ciò al fine di non escludere dalla decisione finale gli Stati membri che abbiano superato tale termine solo di qualche giorno.
93 Pertanto, la contraddittorietà della motivazione invocata dalla Repubblica ellenica non può essere considerata fondata. Il terzo motivo d’impugnazione dev’essere pertanto respinto.
94 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che nessuno dei motivi dedotti dalla Repubblica ellenica a sostegno dell’impugnazione può trovare accoglimento e che questa dev’essere conseguentemente respinta.
Sulle spese
95 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
96 Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il greco.