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Document 62009CJ0014

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 febbraio 2010.
Hava Genc contro Land Berlin.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Berlin - Germania.
Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Art. 6, n. 1 - Nozione di "lavoratore"- Esercizio di un’attività lavorativa subordinata minore - Condizione relativa alla perdita dei diritti acquisiti.
Causa C-14/09.

Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-00931

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:57

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

4 febbraio 2010 ( *1 )

«Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Art. 6, n. 1 — Nozione di “lavoratore” — Esercizio di un’attività lavorativa subordinata minore — Condizione relativa alla perdita dei diritti acquisiti»

Nel procedimento C-14/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) con decisione 10 dicembre 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Hava Genc

contro

Land Berlin,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti;

per il governo danese, dai sigg. J. Liisberg e R. Holdgaard, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, dai sigg. V. Kreuschitz e G. Rozet, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione CEE/Turchia (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio di associazione è stato istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e della Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione del Consiglio , 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«Accordo di associazione CEE-Turchia»).

2

Detta domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Genc, cittadina turca, e il Land Berlin in merito al diniego di proroga di un permesso di soggiorno in Germania.

Contesto normativo

3

L’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 è formulato come segue:

«1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di sua scelta, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività dipendente di sua scelta, dopo quattro anni di regolare impiego».

4

L’art. 7 della stessa decisione stabilisce:

«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:

hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;

beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.

I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori eserciti legalmente un’attività lavorativa nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d’impiego in tale Stato membro».

5

L’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 così recita:

«Le disposizioni della presente sezione vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche».

Causa principale e questioni pregiudiziali

6

La sig.ra Genc, nata nel 1966, è entrata in Germania il 7 luglio 2000 con un visto finalizzato al ricongiungimento familiare con il coniuge, cittadino turco, che viveva già in tale Stato membro.

7

Negli anni successivi, ha ottenuto un permesso di soggiorno e un permesso di lavoro a tempo indeterminato. Il marito era in un primo momento occupato come lavoratore dipendente e, il 5 maggio 2003, ha avviato un’attività autonoma.

8

I coniugi, registrati insieme presso l’anagrafe sino al 12 gennaio 2004, si sono separati in una data non ben conosciuta. Il 1o agosto 2005 è stato concesso per l’ultima volta alla sig.ra Genc un permesso di soggiorno con una validità di due anni nel contesto del ricongiungimento familiare, sulla base dell’art. 30 dell’Aufenthaltsgesetz (legge in materia di soggiorno degli stranieri, BGBl. 2004 I, pag. 1950).

9

La sig.ra Genc dal 18 giugno 2004 è occupata come addetta alle pulizie presso la ditta L. Glas- und Gebäudereinigungsservice GmbH. Secondo il contratto di lavoro — redatto per iscritto il — l’orario di lavoro settimanale è di 5,5 ore con una retribuzione oraria di EUR 7,87. Tale contratto prevede il diritto a 28 giorni di ferie retribuite e la continuità della retribuzione in caso di malattia. Inoltre detto contratto è assoggettato al contratto collettivo vigente. La sig.ra Genc percepisce per questo rapporto di lavoro una retribuzione mensile media di circa 1 EUR 175.

10

Il 7 agosto 2007 la sig.ra Genc ha chiesto un’ulteriore proroga del suo permesso di soggiorno. All’epoca, accanto al suo reddito da lavoro, essa ha continuato a percepire prestazioni sociali in base al libro II del Sozialgesetzbuch II (codice tedesco della previdenza sociale). Tali prestazioni sono state interrotte nel maggio 2008 sulla base di una domanda della sig.ra Genc.

11

Con decisione 4 febbraio 2008, il Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin ha rifiutato la proroga del permesso di soggiorno e ha minacciato la sig.ra Genc di espulsione. Secondo detta autorità amministrativa, la sig.ra Genc non poteva avvalersi della decisione n. 1/80, in quanto non soddisfaceva i requisiti previsti dall’art. 6 di detta decisione. Infatti, in considerazione del numero estremamente ridotto di ore di lavoro svolte per la ditta L. Glas- und Gebäudereinigungsservice GmbH, l’attività professionale della sig.ra Genc non potrebbe essere considerata come un impiego regolare, né essa avrebbe acquisito diritti ai sensi dell’art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80, poiché il coniuge, in quanto lavoratore autonomo, non era più inserito nel mercato del lavoro come lavoratore dipendente dal maggio 2003. Infine, non sussistevano interessi meritevoli di tutela per giustificare un’ulteriore permanenza della ricorrente nella causa principale nel territorio della Repubblica federale di Germania.

12

Il 22 febbraio 2008, la sig.ra Genc ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin. Essa ha peraltro introdotto una domanda di provvedimenti provvisori, che è stata accolta.

13

Successivamente, la sig.ra Genc ha presentato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, datato 30 aprile 2008, con decorrenza dal , in qualità di aiutante d’ufficio per 25 ore settimanali con una retribuzione mensile netta di EUR 422.

14

Considerando che, in tale contesto, la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente richiede l’interpretazione del diritto dell’Unione, il Verwaltungsgericht Berlin ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se un cittadino turco, che è inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e svolge in maniera duratura per un terzo e secondo le direttive di quest’ultimo prestazioni che hanno un determinato valore economico e in corrispettivo delle quali percepisce una retribuzione, sia un lavoratore ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 (…), anche quando l’ambito temporale dell’attività costituisce solo il 14% circa dell’orario di lavoro contrattuale di una persona occupata a tempo pieno (nella fattispecie 5,5 ore su un orario di lavoro di 39 ore settimanali) e l’unico reddito derivato da questa attività copre solo circa il 25% del minimo stabilito dal diritto nazionale dello Stato membro di cui trattasi per assicurare il proprio mantenimento (nella fattispecie circa EUR 175 su circa EUR 715).

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

2)

Se un cittadino turco possa far riferimento alla libera circolazione derivante dall’Accordo di associazione CEE-Turchia in qualità di lavoratore ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, anche se lo scopo del soggiorno che aveva al momento dell’ingresso è venuto meno (nella fattispecie il ricongiungimento coniugale), non sussiste alcun altro interesse meritevole di tutela per una permanenza nel territorio dello Stato membro e la possibilità di una prosecuzione di un’attività professionale minore in detto Stato non può essere considerata un motivo sufficiente per giustificare la sua permanenza nel territorio dello Stato membro medesimo, poiché in particolare mancano seri sforzi per un’integrazione economica stabile senza far ricorso a prestazioni sociali per assicurare il proprio mantenimento».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

15

Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un cittadino turco che è inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e che svolge in maniera duratura per un terzo e secondo le direttive di quest’ultimo prestazioni in corrispettivo delle quali percepisce una retribuzione, sia un lavoratore ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, nonostante il fatto che l’ambito temporale dell’attività professionale costituisca circa il 14% dell’orario di lavoro contrattuale di una persona occupata a tempo pieno e il reddito derivato da questa attività corrisponda al 25% del minimo stabilito dal diritto nazionale dello Stato membro di cui trattasi per assicurare il proprio mantenimento.

16

Conformemente all’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, i cittadini turchi che intendano avvalersi, nello Stato membro ospitante, dei diritti previsti da detta disposizione devono soddisfare tre condizioni, vale a dire lo status di lavoratore, l’inserimento nel regolare mercato del lavoro e la sussistenza di un impiego regolare.

17

Una giurisprudenza costante ha desunto dal tenore letterale degli artt. 12 dell’Accordo di associazione CEE-Turchia e 36 del protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970, allegato a detto accordo e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio , n. 2760 (GU L 293, pag. 1), nonché dall’obiettivo della decisione n. 1/80, che i principi sanciti nell’ambito degli artt. 48 e 49 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 40 CE) e 50 del Trattato CE (divenuto art. 41 CE) devono essere trasposti, nei limiti del possibile, ai cittadini turchi che fruiscono dei diritti conferiti dalla decisione medesima (v., in tal senso, in particolare, sentenze , causa C-434/93, Bozkurt, Racc. pag. I-1475, punti 14, 19 e 20, nonché , causa C-275/02, Ayaz, Racc. pag. I-8765, punto 44).

18

Per verificare se sia soddisfatto il primo requisito di cui all’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, occorre, conseguentemente, far riferimento all’interpretazione della nozione di lavoratore nel diritto dell’Unione.

19

Come la Corte ha ripetutamente affermato, la nozione di «lavoratore» ai sensi dell’art. 39 CE ha portata autonoma ai sensi del diritto dell’Unione e non dev’essere interpretata restrittivamente. Per essere qualificato come «lavoratore», un soggetto deve svolgere attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali e accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che una persona fornisca per un certo periodo di tempo, in favore di un terzo e sotto la sua direzione, prestazioni in corrispettivo delle quali percepisce una retribuzione (v., in particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punti 16 e 17, nonché , causa C-228/07, Petersen, Racc., pag. I-6989, punto 45).

20

Né il livello limitato della retribuzione stessa né l’origine delle risorse per quest’ultima, né il fatto che la persona in questione cerchi di integrare tali proventi con altri mezzi di sussistenza, come un aiuto finanziario a carico dello Stato di residenza, possono avere alcuna conseguenza sulla qualità di «lavoratore» ai sensi del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze 3 giugno 1986, causa 139/85, Kempf, Racc. pag. 1741, punto 14, , causa 344/87, Bettray, Racc. pag. 1621, punto 15, nonché , causa C-10/05, Mattern e Cikotic, Racc. pag. I-3145, punto 22).

21

Avendo accertato che la sig.ra Genc fornisce, in favore di un datore di lavoro e sotto la sua direzione, prestazioni in corrispettivo delle quali percepisce una retribuzione, il giudice del rinvio ha in tal modo constatato l’esistenza degli elementi costitutivi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, vale a dire il rapporto di subordinazione e il versamento di una retribuzione in corrispettivo delle prestazioni fornite (v., in tal senso, sentenza 7 settembre 2004, causa C-456/02, Trojani, Racc. pag. I-7573, punto 22).

22

Il giudice nazionale si interroga, tuttavia, sulla questione se, in considerazione del numero estremamente ridotto di ore di lavoro svolte dall’interessata e della retribuzione che copre solo parzialmente quanto necessario al suo mantenimento, un’attività professionale minore come quella esercitata dalla sig.ra Genc potrebbe attribuirle lo status di lavoratore ai sensi della giurisprudenza della Corte.

23

Al riguardo si deve ricordare che, nella sentenza 14 dicembre 1995, causa C-444/93, Megner e Scheffel (Racc. pag. I-4741), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, in particolare, sull’appartenenza alla popolazione attiva, ai sensi della direttiva del Consiglio , 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), di due cittadine dell’Unione impiegate in Germania come addette alle pulizie, il cui orario di lavoro era di dieci ora settimanali e la cui retribuzione mensile non oltrepassava un settimo della base mensile di riferimento.

24

In detta sentenza, la Corte ha respinto l’argomento del governo tedesco secondo il quale le persone che svolgono un lavoro minore non appartengono alla popolazione attiva, perché il limitato reddito che ricavano da tale attività non consente loro di provvedere alle proprie necessità (sentenza Megner e Scheffel, cit., punti 17 e 18).

25

La Corte ha affermato che il fatto che il reddito del lavoratore non sia sufficiente per soddisfare tutte le sue necessità non può privare l’interessato della qualifica di persona attiva e che un’attività dipendente che produca un reddito inferiore al minimo vitale o la cui durata normale non superi nemmeno le dieci ore settimanali non impedisce di qualificare chi la svolge come lavoratore ai sensi dell’art. 39 CE (v., in tal senso, sentenze 18 luglio 2007, causa C-213/05, Geven, Racc. pag. I-6347, punto 27, nonché Megner e Scheffel, cit., punto 18).

26

Se è pur vero che la circostanza che una persona nell’ambito di un rapporto di lavoro effettui solo un numero assai esiguo di ore può costituire un indice del fatto che le attività esercitate sono meramente marginali ed accessorie (sentenza 26 febbraio 1992, causa C-357/89, Raulin, Racc. pag. I-1027, punto 14), ciò nondimeno, indipendentemente dal livello limitato della retribuzione ottenuta da un’attività professionale e dal numero di ore ad essa dedicate, non si può escludere che detta attività, alla luce di una valutazione complessiva del rapporto di lavoro in questione, possa essere considerata dalle autorità nazionali come reale ed effettiva e, quindi, idonea a conferire a chi la esercita lo status di «lavoratore» ai sensi dell’art. 39 CE.

27

La valutazione globale del rapporto di lavoro della sig.ra Genc implica che siano presi in considerazione elementi relativi non solo alla durata del lavoro ed al livello della retribuzione, ma anche al diritto a 28 giorni di ferie retribuite, alla continuità della retribuzione in caso di malattia, al fatto che il contratto di lavoro sia assoggettato al contratto collettivo vigente, nonché alla circostanza che il suo rapporto contrattuale con la medesima impresa sia stato prorogato per quasi quattro anni.

28

Questi ultimi elementi sono tali da costituire un indice del carattere reale ed effettivo dell’attività professionale di cui trattasi.

29

Il giudice nazionale rileva tuttavia che la giurisprudenza della Corte in materia di interpretazione della nozione di lavoratore non contiene alcun limite determinato in funzione dell’orario di lavoro e del livello della retribuzione, al di sotto del quale un’attività andrebbe considerata come marginale e accessoria, e che ciò contribuirebbe alla mancanza di precisione della nozione di attività marginale ed accessoria.

30

Al riguardo, occorre ricordare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all’art. 234 CE istituisce una stretta collaborazione, basata sulla ripartizione dei compiti, tra i giudici nazionali e la Corte e costituisce uno strumento per mezzo del quale la Corte fornisce ai giudici nazionali gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere (sentenze 7 novembre 2002, cause riunite da C-260/00 a C-263/00, Lohmann e Medi Bayreuth, Racc. pag. I-10045, punto 27, nonché , causa C-259/05, Omni Metal Service, Racc. pag. I-4945, punto 16).

31

Una delle caratteristiche essenziali del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’art. 234 CE implica che la Corte risponda in termini piuttosto astratti e generali a una questione di interpretazione del diritto dell’Unione ad essa sottoposta, mentre spetta al giudice del rinvio risolvere la controversia della quale è investito tenendo conto della pronuncia della Corte (sentenza 15 novembre 2007, causa C-162/06, International Mail Spain, Racc. pag. I-9911, punto 24).

32

L’analisi delle conseguenze che l’insieme degli elementi che caratterizzano un rapporto di lavoro, segnatamente quelli esposti al precedente punto 27, può avere nell’accertamento del carattere reale ed effettivo dell’attività di lavoro dipendente esercitata dalla sig.ra Genc e, pertanto, del suo status di lavoratore ricade nella competenza del giudice nazionale, che, infatti, è l’unico ad avere conoscenza diretta dei fatti in causa e, pertanto, è nella situazione più idonea per procedere alle verifiche necessarie.

33

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che una persona che si trovi in una situazione come quella della ricorrente nella causa principale è un lavoratore ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 nella misura in cui l’attività subordinata in questione presenti un carattere reale ed effettivo. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se ciò si verifichi nella causa di cui è investito.

Sulla seconda questione

34

Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un lavoratore turco, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, possa far valere la libera circolazione derivante dall’Accordo di associazione CEE-Turchia anche se lo scopo per il quale è entrato nello Stato membro ospitante è venuto meno, non sussiste alcun altro interesse meritevole di tutela per una sua permanenza nel territorio di detto Stato e la possibilità di una prosecuzione di un’attività professionale minore in detto Stato non può essere considerata un motivo sufficiente per giustificare la sua permanenza nel territorio dello Stato medesimo.

35

In limine, occorre rilevare che, avendo formulato la seconda questione con riferimento a «un lavoratore turco, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80», il giudice del rinvio ha fondato la questione medesima sulla premessa che, nel caso di specie, la sig.ra Genc soddisfa le condizioni previste da tale disposizione, vale a dire che, oltre a possedere lo status di lavoratore, è inserita nel regolare mercato del lavoro e dispone di un impiego regolare.

36

Secondo consolidata giurisprudenza, sia dal primato del diritto dell’Unione rispetto al diritto interno degli Stati membri sia dall’effetto diretto di una disposizione come l’art. 6 della decisione n. 1/80 risulta che uno Stato membro non è autorizzato a modificare unilateralmente la portata del sistema di graduale integrazione dei cittadini turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante (v., segnatamente, sentenze 26 novembre 1998, causa C-1/97, Birden, Racc. pag. I-7747, punto 37, e , causa C-188/00, Kurz, Racc. pag. I-10691, punto 66).

37

Ne consegue che gli Stati membri non possono applicare un provvedimento relativo al soggiorno nel loro territorio di un cittadino turco che possa ostacolare l’esercizio dei diritti espressamente conferiti dal diritto dell’Unione ad un tale cittadino.

38

Qualora il cittadino turco soddisfi le condizioni poste da una disposizione della decisione n. 1/80 e, perciò, sia già regolarmente integrato in uno Stato membro, quest’ultimo non dispone più della facoltà di restringere l’applicazione di tali diritti, a meno di privare detta decisione del suo effetto utile (v., in particolare, citate sentenze Birden, punto 37, e Kurz, punto 68).

39

Più in particolare, l’esercizio dei diritti che ai cittadini turchi derivano dalla decisione n. 1/80 non è subordinato ad alcuna condizione relativa al motivo per il quale il diritto di ingresso e di soggiorno è stato loro inizialmente accordato nello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenze 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus, Racc. pag. I-6781, punti 21 e 22, nonché , causa C-294/06, Payir e a., Racc. pag. I-203, punto 40).

40

Ciò premesso, l’art. 6 della decisione n. 1/80 non fa dipendere il riconoscimento del diritto di accesso al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e, correlativamente, il diritto di soggiorno in tale Stato di un lavoratore turco dalle circostanze in cui quest’ultimo ha ottenuto il diritto di ingresso e di soggiorno.

41

Il giudice nazionale sottolinea inoltre che nessun interesse meritevole di tutela né, del pari, la prosecuzione di un’attività economica minore giustificherebbero la proroga del soggiorno della sig.ra Genc in Germania.

42

È sufficiente ricordare, al riguardo, che i diritti che la decisione n. 1/80 riconosce ai cittadini turchi che soddisfano i requisiti enunciati da detta decisione possono essere limitati solamente in due circostanze: se la presenza del migrante turco nel territorio dello Stato membro ospitante costituisce, a causa del comportamento personale di costui, un pericolo reale e grave per l’ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubbliche, ai sensi dell’art. 14, n. 1, della stessa decisione, o se l’interessato ha lasciato il territorio del suddetto Stato per un periodo significativo e senza motivi legittimi (v., in tal senso, sentenza 25 settembre 2008, causa C-453/07, Er, Racc. pag. I-7299, punto 30).

43

Il carattere esaustivo delle limitazioni elencate al punto precedente sarebbe messo in discussione qualora le autorità nazionali fossero libere di assoggettare il diritto di soggiorno dell’interessato a condizioni supplementari relative all’esistenza di interessi tali da giustificare il soggiorno o alla natura dell’impiego (v., in tal senso, sentenza 18 dicembre 2008, causa C-337/07, Altun, Racc. pag. I-10323, punto 63).

44

Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda questione va risolta nel senso che un lavoratore turco, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, può far valere il diritto alla libera circolazione derivante dall’Accordo di associazione CEE-Turchia anche se lo scopo per il quale è entrato nello Stato membro ospitante è venuto meno. Quando un lavoratore soddisfa i requisiti previsti da detto art. 6, n. 1, il suo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante non può essere assoggettato a condizioni supplementari relative all’esistenza di interessi tali da giustificare il soggiorno o alla natura dell’impiego.

Sulle spese

45

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

Una persona che si trovi in una situazione come quella della ricorrente nella causa principale è un lavoratore ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nella misura in cui l’attività subordinata in questione presenti un carattere reale ed effettivo. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se ciò si verifichi nella causa di cui è investito.

 

2)

Un lavoratore turco, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, può far valere il diritto alla libera circolazione derivante dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia anche se lo scopo per il quale è entrato nello Stato membro ospitante è venuto meno. Quando un lavoratore soddisfa i requisiti previsti da detto art. 6, n. 1, il suo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante non può essere assoggettato a condizioni supplementari relative all’esistenza di interessi tali da giustificare il soggiorno o alla natura dell’impiego.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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