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Document 62009CC0283

    Conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 2 settembre 2010.
    Artur Weryński contro Mediatel 4B spółka z o.o..
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia - Polonia.
    Cooperazione giudiziaria in materia civile - Assunzione delle prove - Audizione di un testimone da parte dell’autorità giudiziaria richiesta su domanda dell’autorità giudiziaria richiedente - Indennità per i testimoni.
    Causa C-283/09.

    Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00601

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:490

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    JULIANE KOKOTT

    presentate il 2 settembre 2010 (1)

    Causa C‑283/09

    Artur Weryński

    contro

    Mediatel 4B Spółka

    [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, (Polonia)]

    «Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove – Regolamento (CE) n. 1206/2001 – Assunzione transfrontaliera delle prove – Audizione di testimoni da parte dell’autorità giudiziaria richiesta – Indennità per i testimoni – Obbligo di versamento di un anticipo»





    I –    Premessa

    1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (2). In sostanza si tratta della questione se l’autorità giudiziaria richiesta possa subordinare l’audizione di un testimone al versamento di un’indennità da parte dell’autorità giudiziaria richiedente. Anzitutto occorre chiarire, però, se la richiesta sia ricevibile, in quanto il giudice remittente, al momento della presentazione della domanda, poteva non essere legittimato ad adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia.

    II – Contesto normativo

    A –    Diritto dell’Unione

    2.        Il sedicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1206/2001 stabilisce quanto segue:

    «Per l’esecuzione delle richieste ai sensi dell’articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese. Tuttavia, se l’autorità giudiziaria richiesta chiede il rimborso, i compensi versati ai periti e agli interpreti e le spese risultanti dall’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3 e 4, dovrebbero essere sostenute da detta autorità. In tal caso l’autorità giudiziaria richiedente deve adottare le misure necessarie per vigilare a che si proceda senza indugio al rimborso. Se è richiesto il parere di un perito, l’autorità giudiziaria richiesta può, prima di dare esecuzione alla richiesta, chiedere all’autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste».

    3.        L’art. 10 del regolamento, contenente le disposizioni generali sull’esecuzione delle richieste, così dispone:

    «1. L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.

    2. L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro.

    (…)».

    4.        L’art. 14 del regolamento così recita:

    «1. Una richiesta di audizione di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre in base

    a)      alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta, o

    b)      alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se del caso, attestati dall’autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell’autorità giudiziaria richiesta.

    2. In aggiunta ai motivi di cui al paragrafo 1, l’esecuzione di una richiesta può essere rifiutata soltanto se:

    (…)

    d)      un deposito o un anticipo chiesto a norma dell’articolo 18, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di tale deposito o anticipo.

    (…)».

    5.        L’art. 18 del regolamento recita come segue:

    «1. Per l’esecuzione delle richieste ai sensi dell’articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese.

    2. Tuttavia, se l’autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l’autorità giudiziaria richiedente vigila a che si proceda senza indugio al rimborso.

    –        dei compensi versati ai periti o agli interpreti e

    –        delle spese risultanti dall’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4.

    L’obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

    3. Nei casi in cui è richiesto il parere di un perito, l’autorità giudiziaria richiesta può, prima di dare esecuzione alla richiesta, chiedere all’autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste. In tutti gli altri casi, il deposito o l’anticipo non è una condizione per l’esecuzione di una richiesta.

    Il deposito o l’anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente».

    B –    Convenzioni internazionali

    6.        La Convenzione sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile o commerciale, conclusa all’Aia il 18 marzo 1970 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia»), non vigeva tra tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Il regolamento n. 1206/2001 dovrebbe creare una disciplina applicabile a tutti gli Stati membri (3) e sostituire, in tal modo, la Convenzione dell’Aia alla quale fa riferimento anche il sesto ‘considerando’ del regolamento.

    7.        La Convenzione dell’Aia dispone, all’art. 14, quanto segue:

    «L’esecuzione di una rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o spese qualunque sia la loro natura.

    Tuttavia, lo Stato richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate ai periti ed agli interpreti nonché delle spese risultanti dall’applicazione di una particolare procedura richiesta dallo Stato richiedente, conformemente all’art. 9, secondo comma.

    L’autorità richiesta, la cui legislazione lasci alle parti la cura di raccogliere le prove e che non sia in grado di eseguire essa stessa la rogatoria, può incaricare una persona abilitata a tal fine, previo il consenso dell’autorità richiedente. Nel richiedere tale consenso, l’autorità richiesta indica l’ammontare approssimativo delle spese che deriveranno da tale intervento. Il consenso implica l’obbligo di rimborsare le spese da parte dell’autorità. In mancanza di esso, l’autorità richiedente non è tenuta a pagare dette spese».

    8.        L’art. 26 della Convenzione dell’Aia così recita:

    «Ogni Stato contraente che vi sia tenuto per motivi di diritto costituzionale, può invitare lo Stato richiedente a rimborsare le spese di esecuzione dell’atto rogatorio e relative alla notifica o all’intimazione a comparire, le indennità dovute alla persona che fa la deposizione e per la redazione del processo verbale dell’atto di istruttoria.

    Quando uno Stato ha fatto uso delle disposizioni del precedente paragrafo, ogni altro Stato contraente può invitare tale Stato a rimborsare le spese corrispondenti».

    III – Fatti e questione pregiudiziale

    9.        La domanda di pronuncia pregiudiziale trae origine da una controversia tra il sig. Artur Weryński e la Mediatel 4B spólka z o.o. avente ad oggetto il risarcimento dei danni relativo ad un patto di non concorrenza. Nell’ambito di tale procedimento, il Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (il giudice polacco remittente) richiedeva, in data 6 gennaio 2009, ai sensi del regolamento n. 1206/2001, l’audizione di un testimone al giudice irlandese, la Dublin Metropolitan District Court. L’autorità giudiziaria richiesta subordinava, tuttavia, l’audizione al pagamento di un anticipo dell’importo di EUR 40 relativo alle spese da versare al testimone in base al diritto irlandese e invitava, con lettera del 12 gennaio 2009, l’autorità giudiziaria polacca al pagamento di questa somma.

    10.      Con ordinanza 17 luglio 2009 il giudice remittente ha quindi sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

    «Se, a norma del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, l’autorità giudiziaria richiesta possa chiedere all’autorità giudiziaria richiedente un anticipo per l’indennità o il rimborso dell’indennità per il testimone interrogato ovvero, meglio, se tale indennità debba essere coperta con risorse finanziarie proprie».

    11.      Nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte ed orali i governi irlandese e polacco, nonché la Commissione. Inoltre, i governi tedesco, finlandese e ceco hanno preso parte alla fase scritta.

    IV – Analisi giuridica

    A –    Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

    12.      Occorre chiarire, anzitutto, se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile.

    1.      Competenza della Corte di giustizia

    13.      La domanda di pronuncia pregiudiziale concerne il regolamento n. 1206/2001, emanato sulla base degli artt. 61, lett. c) e 67, n. 1, CE, compresi nel titolo IV della parte terza del trattato CE (visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, i.a. cooperazione giudiziaria in materia civile). Ai sensi dell’art. 68, n. 1, CE, in relazione agli atti giuridici basati su questo titolo, possono adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia solo quelle autorità giudiziarie avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona l’art. 68 CE è venuto meno, cosicché la detta restrizione della legittimazione al rinvio non è più attuale (4).

    14.      La domanda è pervenuta alla Corte di giustizia prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (23 luglio 2009). In base all’art. 68 CE, vigente fino a tale data, occorrerebbe, quindi, chiarire se il giudice remittente costituisca un organo giurisdizionale di ultimo grado.

    15.      Il Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (giudice del Rayon) è un organo giurisdizionale di primo grado, avverso le cui decisioni è possibile proporre ricorso dinanzi al Sąd Okręgowy (giudice distrettuale). La qualificazione di organo giurisdizionale di ultimo grado si fonda tuttavia, nel contesto dell’art. 68, n. 1, CE, come pure con riguardo all’art. 234, n. 3, CE, su una valutazione concreta: anche giudici di grado inferiore, le cui decisioni non siano impugnabili nello specifico procedimento, costituiscono organi giurisdizionali di ultimo grado a termini della detta norma (5).

    16.      Come ho già avuto modo di esporre nelle mie conclusioni nella causa Tedesco occorre, d’altronde, tener conto del fatto che, proprio in relazione con il regolamento n. 1206/2001, l’accertamento dei fatti costituisce un’attività tipicamente di competenza dei giudici di grado inferiore, e non di quelli di ultima istanza (6). Per consentire, anzitutto, l’interpretazione del regolamento n. 1206/2001 da parte della Corte, la nozione di giudice di ultima istanza di cui all’art. 68, n. 1, CE non dev’essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo. In particolare non è ammesso ritenere che soltanto gli organi giurisdizionali superiori siano autorizzati a disporre un rinvio pregiudiziale.

    17.      Il governo polacco ha fatto presente che la legge polacca non prevede impugnazioni avverso la decisione del giudice remittente relativa alle spese per l’audizione di testimoni.

    18.      Vero è che un giudice non assume la veste di giudice di ultima istanza ai sensi dell’art. 68, n. 1, CE in relazione ad ogni misura processuale che esso disponga con ordinanza non impugnabile. Piuttosto, occorre che la sua decisione interlocutoria non impugnabile concluda un procedimento autonomo o una fase separata di un procedimento e che la questione pregiudiziale riguardi proprio quel procedimento o quella specifica fase (7).

    19.      È dubbio se le ordinanze del giudice remittente di cui trattasi, aventi ad oggetto l’audizione di testimoni ovvero i costi da sostenere a tal riguardo, soddisfino il detto criterio dell’autonoma fase procedimentale.

    20.      In ultima analisi, può tuttavia tralasciarsi la questione se il giudice remittente debba essere qualificato come un organo giurisdizionale di ultimo grado e, pertanto, fosse già autorizzato ai sensi dell’art. 68, n. 1, CE ad adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia. Infatti, dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona la domanda di pronuncia pregiudiziale è divenuta, comunque, a posteriori ricevibile.

    21.      Con il Trattato di Lisbona la precedente limitazione del diritto di disporre il rinvio di cui all’art. 68, n. 1, CE è venuta meno, senza essere sostituita. Per le domande di pronuncia pregiudiziale relative all’interpretazione di atti giuridici nel settore visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone e, dunque, anche del regolamento n. 1206/2001 si applica ormai la disciplina generale stabilita dall’art. 267 TFUE. Quindi, anche in questo settore gli organi giurisdizionali non di ultimo grado sono legittimati al rinvio.

    22.      Sebbene il Trattato di Lisbona sia entrato in vigore solo dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale presso la Corte di giustizia, la disciplina del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea è applicabile anche ratione temporis alla presente domanda. Ai fini della questione della legittimazione al rinvio pregiudiziale dovrebbe essere decisivo, infatti, non il momento della ricezione della domanda, ma quello della decisione sulla medesima.

    23.      Secondo la costante giurisprudenza, le norme di procedura si applicano a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che non riguardano, in linea di principio, situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore (8). Può tralasciarsi la questione se tale giurisprudenza sia applicabile alle disposizioni sulla legittimazione al rinvio pregiudiziale delle autorità giudiziarie nazionali. Dalla ratio della precedente limitazione della legittimazione a proporre il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 68 CE consegue, infatti, ad ogni modo, che una domanda originariamente non ricevibile lo divenga successivamente. Con tale restrizione veniva perseguito, da un lato, l’obiettivo di sollevare la Corte di giustizia da un possibile sovraccarico di lavoro dovuto ad un numero imprevedibile di domande di pronuncia pregiudiziale (9). Dall’altro, si voleva impedire che i rinvii pregiudiziali da parte dei giudici di primo e di secondo grado rallentassero indebitamente i procedimenti nazionali.

    24.      Il venir meno della limitazione della legittimazione al rinvio pregiudiziale per effetto del Trattato di Lisbona dimostra che gli Stati membri non avvertono più la presenza di questi rischi e, al contrario, intendono proprio consentire a tutte le autorità giudiziarie la possibilità del rinvio anche per i procedimenti di cui al precedente titolo IV del trattato CE come nelle altre ipotesi di procedimento pregiudiziale. Al fine di evitare rallentamenti procedimentali nei casi che ricadono in tale settore, caratterizzati da particolare urgenza di pronta soluzione, è stato, infine, introdotto nel 2008 il nuovo procedimento pregiudiziale d’urgenza (10). Questo cambio di prospettiva depone a favore della ricevibilità di una domanda pregiudiziale presentata prima dell’entrata in vigore, ma non ancora decisa.

    25.      Infine, motivi di opportunità ed il principio dell’economia processuale inducono a ritenere ricevibili i rinvii pregiudiziali dei giudici di grado inferiore pervenuti, nel corso del periodo transitorio, nel periodo immediatamente precedente l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed esaminati dalla Corte di giustizia solo dopo la sua entrata in vigore. Una declaratoria di irricevibilità porterebbe, in ultima analisi, a una situazione in cui l’autorità giudiziaria, medio tempore legittimata al rinvio, potrebbe presentare nuovamente la medesima questione pregiudiziale (11), il che determinerebbe rilevanti oneri amministrativi supplementari e un protrarsi non necessario dei tempi di definizione delle cause principali.

    26.      Il giudice remittente è, per questi motivi, legittimato al rinvio.

    2.      Pertinenza della questione pregiudiziale

    27.      Occorre quindi verificare se le questioni poste dal giudice remittente siano pertinenti.

    28.      Secondo una costante giurisprudenza relativa all’art. 234 CE, applicabile parimenti all’art. 267 TFUE, nell’ambito della collaborazione tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini dell’emanazione della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte di giustizia. Di conseguenza, quando le questioni pregiudiziali sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (12) e sussiste così una presunzione di pertinenza (13) che inerisce alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali.

    29.      Questa presunzione di pertinenza può tuttavia essere esclusa in casi eccezionali, vale a dire qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione europea considerate in tali questioni non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte di giustizia non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte. Fatte salve tali ipotesi, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire sulle questioni ad essa sottoposte vertenti sull’interpretazione degli atti giuridici (14).

    30.      Con la questione pregiudiziale il giudice remittente chiede, in sostanza, se l’autorità giudiziaria richiesta, vale a dire la Metropolitan District Court irlandese, abbia il diritto di chiedere un anticipo ovvero un rimborso per l’audizione di testimoni ovvero se l’autorità giudiziaria richiesta sia, piuttosto, tenuta a sostenere in proprio queste spese.

    31.      Con questa formulazione la questione pregiudiziale riguarda solo gli atti e gli obblighi dell’autorità giudiziaria richiesta. In tal modo, la soluzione della questione non riguarderebbe direttamente il giudice remittente. In caso di dubbio circa gli obblighi dell’autorità giudiziaria richiesta spetterebbe a questo giudice chiedere eventualmente alla Corte di giustizia l’interpretazione del regolamento n. 1206/2001. Se ci si attenesse al tenore letterale della questione, essa non sarebbe pertinente ai fini della decisione della controversia da parte del giudice remittente.

    32.      Tuttavia, la questione propriamente posta dal giudice remittente attiene al suo eventuale obbligo al versamento di un siffatto anticipo ovvero di un rimborso delle spese. Non si tratta, pertanto, di una questione concernente i diritti e gli obblighi di un’altra autorità giudiziaria. I diritti e gli obblighi dell’autorità giudiziaria richiesta, che costituiscono l’oggetto della questione pregiudiziale, corrispondono piuttosto specularmente a quelli dell’autorità giudiziaria remittente e richiedente. Per questo motivo, ritengo ragionevole riformulare la questione nei termini seguenti: se l’autorità giudiziaria richiedente sia tenuta a pagare un anticipo all’autorità giudiziaria richiesta ovvero a rimborsare successivamente le spese da essa sostenute.

    33.      Tuttavia, anche così riformulata la questione, resta il problema della pertinenza dell’interpretazione del regolamento n. 1206/2001 in questo caso specifico. Infatti, un eventuale obbligo di rimborso delle spese sostenute dai testimoni riguarda, di per sé, solo il rapporto tra autorità giudiziaria richiesta e autorità giudiziaria richiedente. Esso non ha alcun effetto immediato sull’esito della causa principale vertente su una domanda di risarcimento dei danni.

    34.      Anche la Commissione ha sottolineato che la questione pregiudiziale appare, prima facie, irricevibile, in quanto essa riguarda esclusivamente la cooperazione tra autorità giudiziarie e, pertanto, l’attività amministrativa, e non quella giurisdizionale, del giudice remittente.

    35.      Ad ogni modo, nella misura in cui si discute della questione se l’autorità giudiziaria richiedente sia tenuta al pagamento di un anticipo dell’indennità spettante al testimone affinché l’autorità giudiziaria richiesta esegua la sua audizione, si deve ritenere che la questione sia pertinente. Laddove l’autorità giudiziaria irlandese richiesta dovesse subordinare quest’attività al pagamento dell’anticipo, all’autorità giudiziaria polacca richiedente non resterebbe altro che la possibilità di rinunciare all’assunzione della prova oppure di pagare un anticipo sulle spese che potrebbe, ai sensi del regolamento n. 1206/2001, non essere obbligata a sostenere. In caso di mancato pagamento, la conseguente mancata audizione del testimone potrebbe produrre nel merito effetti immediati sulla decisione della causa principale. Infatti, il giudice potrebbe ad esempio – per assenza di ulteriori mezzi di prova – decidere sulla base dell’onere della prova a sfavore della parte che aveva indicato il testimone all’estero.

    36.      Più complesso è valutare la pertinenza della questione relativa al rimborso successivo delle spese sostenute dai testimoni. Dato che in quest’ipotesi l’autorità giudiziaria richiesta ha eseguito l’audizione dei testimoni, l’autorità giudiziaria richiedente può utilizzarla ai fini della sua decisione nella causa principale. La questione del rimborso delle spese rileva, però, comunque ai fini della decisione sulle spese della causa principale, cosicché essa non è, ad ogni modo, manifestamente irrilevante per la decisione di tale causa. Occorre inoltre ricordare che la maggior parte delle questioni interpretative del regolamento n. 1206/2001 concernenti l’assunzione delle prove riguarderà solo indirettamente il merito della controversia. Se si fissassero requisiti troppo elevati per la valutazione di pertinenza, risulterebbe impedita, in molti casi, l’interpretazione del regolamento a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale.

    37.      Nell’udienza dinanzi alla Corte è rimasto dubbio se il giudice nazionale abbia forse già concesso l’indennità per il testimone richiesta dal giudice irlandese. Il giudice del rinvio non ha detto nulla al riguardo. Anche dopo un pagamento (15) la questione pregiudiziale non sarebbe tuttavia manifestamente irrilevante. Se il regolamento n. 1206/2001 osta al pagamento, per il giudice richiedente si porrebbe la questione della restituzione. Inoltre, nell’ambito della decisione sulle spese, sarebbe poi rilevante la questione della legittimità della richiesta delle spese da parte del giudice richiesto.

    38.      Sono pertanto dell’avviso che la questione proposta, tanto in riferimento all’obbligo di versamento di un anticipo, quanto all’obbligo di rimborso delle spese, incombenti sull’autorità giudiziaria richiedente, sia pertinente e, quindi, ricevibile.

    B –    Sulla questione pregiudiziale

    39.      Le questioni pregiudiziali poste dal giudice polacco sono essenzialmente volte ad accertare se egli sia tenuto ad indennizzare il testimone interrogato dall’autorità giudiziaria richiesta, sia nella forma di un anticipo sia in quella di un successivo rimborso delle spese.

    40.      Occorre anzitutto osservare che la fattispecie in esame rientra, ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 1206/2001, nel suo ambito di applicazione. Infatti, è un giudice di uno Stato membro che richiede un’assunzione di prove in materia civile al giudice competente di un altro Stato membro. L’audizione di un testimone è indicata esplicitamente nell’art. 4, n. 1, lett. e) come oggetto di una richiesta.

    41.      In forza dell’art. 10, n. 2, del regolamento l’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro. In base al diritto irlandese un testimone è obbligato a comparire dinanzi ad un’autorità giudiziaria solo se gli venga versata una previa indennità per le spese (ad esempio le spese di viaggio). Le parti concordano sul fatto che non possa essere negata al testimone l’indennità spettantegli. Resta incerto solo se questa debba essere pagata da parte dell’autorità giudiziaria richiedente.

    1.      Anticipo delle indennità per i testimoni

    42.      Occorre quindi passare, anzitutto, all’esame della questione se l’autorità giudiziaria richiedente possa essere obbligata a pagare un anticipo dell’indennità per i testimoni all’autorità giudiziaria richiesta affinché questa esegua l’audizione di testimoni, in altre parole, se l’autorità giudiziaria richiesta possa rifiutarsi di procedere all’audizione di testimoni fino a quando l’autorità giudiziaria richiedente non abbia versato un anticipo dell’indennità per i testimoni.

    43.      Il governo irlandese sostiene che, poiché l’esecuzione della richiesta si svolgerebbe in base alla legge irlandese, subordinare lo svolgimento dell’audizione di testimoni al previo pagamento dell’indennità per i testimoni da parte dell’autorità giudiziaria richiedente sarebbe compatibile con il regolamento. Infatti, secondo il diritto irlandese, il testimone sarebbe obbligato a deporre in giudizio solo previo versamento di un’indennità.

    44.      L’art. 14 del regolamento n. 1206/2001 indica i motivi per il rifiuto di una richiesta. Il n. 1 riguarda il rifiuto di esecuzione di una richiesta, nel caso in cui sussista un diritto o un obbligo della persona interessata di astenersi dal deporre. Nel n. 2 sono indicati ulteriori motivi per i quali l’esecuzione di una richiesta può essere rifiutata. Alla lett. d) è esposto il caso in cui non venga costituito un deposito o un anticipo richiesto a norma dell’art. 18, n. 3. In base a questa prescrizione può essere chiesto un anticipo per il parere di un perito. Non è invece ivi prevista la richiesta di un anticipo per l’audizione di un testimone.

    45.      Subordinare l’esecuzione di una richiesta al pagamento di un’indennità per i testimoni non sarebbe in contrasto con l’art. 14 del regolamento solo se i motivi di rifiuto ivi indicati venissero considerati non in senso tassativo, ma solo esemplificativo. Contro una siffatta interpretazione della norma depone già il tenore letterale dell’art. 14, n. 2. Si legge, infatti, che, in aggiunta ai motivi di cui al n. 1, l’esecuzione di una richiesta [può] essere rifiutata soltanto se (…) (16). Infine, anche l’undicesimo ‘considerando’ del regolamento sottolinea che – per garantire l’efficacia del regolamento – la facoltà di rifiutare l’esecuzione di una richiesta dovrebbe essere limitata a ben definite situazioni eccezionali. Ne consegue che i motivi di rifiuto di una richiesta elencati nell’art. 14 sono tassativi.

    46.      L’autorità giudiziaria richiesta non ha dunque il diritto di subordinare lo svolgimento di un’audizione di testimoni al previo pagamento di un anticipo dell’indennità per i testimoni. L’autorità giudiziaria richiedente non è, di conseguenza, tenuta a pagare un siffatto anticipo.

    2.      Rimborso di indennità per i testimoni

    47.      Occorre ancora verificare se l’autorità giudiziaria richiesta possa pretendere che l’autorità giudiziaria richiedente rimborsi le indennità per i testimoni successivamente.

    48.      L’art. 18, n. 1, del regolamento dispone che per l’esecuzione di una richiesta non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese. È determinante, pertanto, accertare se anche le indennità per i testimoni possano essere qualificate come tasse o spese ai sensi della detta norma.

    49.      L’autorità giudiziaria richiesta ed il governo irlandese fanno rilevare che, in forza dell’art. 10, n. 2, del regolamento, l’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro. Secondo il diritto irlandese, i testimoni sarebbero tenuti a comparire per la deposizione dinanzi al giudice solo previo indennizzo delle loro spese. Il pagamento di quest’indennità spetterebbe non all’autorità giudiziaria, bensì alla parte che cita il testimone. Non si tratterebbe, in questo caso, di spese di giudizio ed esse non potrebbero essere a carico dell’autorità giudiziaria. Ciò sarebbe conforme al carattere contraddittorio del processo civile irlandese.

    50.      Il governo irlandese è dell’avviso che l’art. 18, n. 1, del regolamento n. 1206/2001 riguardi esclusivamente le spese di amministrazione, vale a dire quelle che l’autorità giudiziaria sostiene per la propria attività. Le spese relative ai testimoni non vi sarebbero comprese, trattandosi di spese che, secondo il diritto irlandese, devono essere sostenute dalle parti e non costituiscono spese di amministrazione. Essendo del tutto escluso che le spese dei testimoni ricadano nella sfera dell’art. 18, n. 1, il regolamento n. 1206/2001 non osterebbe alla richiesta di versamento delle spese dei testimoni da parte dell’autorità giudiziaria richiesta. Queste dovrebbero allora essere sostenute dall’autorità giudiziaria richiedente oppure da una delle parti della causa principale.

    51.      Occorre, anzitutto, sottolineare che la nozione di spese deve essere determinata autonomamente secondo il diritto dell’Unione e non può dipendere dalla definizione secondo i singoli diritti nazionali. Se la questione delle spese dipendesse di volta in volta dalla nozione nazionale di spese ciò contrasterebbe con la ratio del regolamento, che mira ad un’esecuzione rapida e semplice delle richieste di assunzione delle prove.

    52.      A mio avviso, sono comprese nella nozione di tasse e spese ai sensi dell’art. 18, n. 1, del regolamento n. 1206/2001 anche le indennità versate ad un testimone interrogato dall’autorità giudiziaria richiesta.

    53.      A favore di questa conclusione depone, da un lato, il tenore letterale della norma. L’art. 18, n. 1, cita le «tasse» e le «spese». Per «tasse» si intendono gli importi riscossi dall’autorità giudiziaria per la propria attività, dunque le spese istituzionali menzionate dal governo irlandese, mentre per «spese» si intendono quegli importi che l’autorità giudiziaria anticipa a terzi nel corso del procedimento, come a periti o testimoni. Anche le altre versioni linguistiche non avvalorano la tesi secondo cui le indennità per i testimoni non potrebbero essere disciplinate dall’art. 18, n. 1 (17), in quanto queste possono essere ugualmente comprese nelle nozioni di volta in volta utilizzate.

    54.      Anche l’interpretazione sistematica si oppone all’interpretazione del governo irlandese. Se l’art. 18, n. 1, riguardasse effettivamente solo le spese istituzionali, allora non sarebbe necessario prevedere nell’art. 18, n. 2, come eccezione a questo principio, il rimborso delle spese per i periti, che pure, nella prospettiva del governo irlandese, dovrebbero essere spese non istituzionali. Queste sarebbero allora piuttosto direttamente escluse dalle spese di cui all’art. 18, n. 1.

    55.      La ratio del regolamento depone altresì a favore di un’interpretazione estensiva della nozione di spese ai sensi dell’art. 18, n. 1, con la conseguenza di includervi parimenti le indennità per i testimoni.

    56.      L’obiettivo del regolamento n. 1206/2001 è, secondo quanto risulta dai suoi ‘considerando’ (18), il semplice, efficiente e rapido svolgimento delle assunzioni transfrontaliere delle prove. L’assunzione delle prove in un altro Stato membro non deve generare un rallentamento dei procedimenti nazionali per cui venne adottata, con il regolamento n. 1206/2001, una disciplina vincolante per tutti gli Stati membri (19), al fine di rimuovere gli ostacoli che possono sussistere in questo settore.

    57.      Gli obblighi di anticipare e rimborsare le indennità per i testimoni rendono difficile e rallentano un’audizione transfrontaliera di testimoni. D’altro lato esse rappresentano anche un onere finanziario per lo Stato membro richiesto. Sul punto bisogna però osservare – cosa che ha fatto anche il governo finlandese – che ogni Stato membro può trovarsi, di volta in volta, nella posizione sia di richiesto sia di richiedente, cosicché le spese sostenute in ultima analisi si neutralizzano. Non si tratta naturalmente di una compensazione esatta. Né tale risultato è voluto, essendo stato infatti messo in conto, con riguardo agli obiettivi del regolamento, che uno squilibrio di tipo finanziario potesse emergere. Al fine di evitare eccessivi svantaggi, le spese particolarmente consistenti, come quelle per i periti e gli interpreti, sono state pertanto considerate esplicitamente suscettibili di rimborso.

    58.      In tanto può, dunque, configurarsi un obbligo di versamento dell’indennità in capo al giudice remittente, in quanto sia applicabile una delle eccezioni di cui all’art. 18, n. 2, del regolamento n. 1206/2001.

    59.      In quest’articolo è prevista la possibilità di rimborso dei compensi versati ai periti o agli interpreti e delle spese risultanti dall’applicazione dell’art. 10, nn. 3 e 4. L’art. 10, nn. 3 e 4, riguarda, da un lato, il caso che la richiesta venga eseguita in una determinata forma a domanda dell’autorità giudiziaria richiedente, mentre il n. 4 disciplina l’assunzione delle prove tramite il ricorso alle tecnologie della comunicazione. Le indennità per i testimoni non sono ivi menzionate. Un obbligo di rimborso delle indennità per i testimoni sarebbe compatibile con il regolamento solo se questo elenco di eccezioni alla libertà di rimborso di cui al n. 2 fosse meramente esemplificativo. Ma la ratio del regolamento è contraria a questa conclusione. Esso mira a semplificare ed accelerare le assunzioni transfrontaliere delle prove. Pertanto, le eccezioni di cui al n. 2 devono essere considerate tassative.

    60.      Infine, anche i lavori preparatori del regolamento confermano che le indennità per i testimoni non possono dar luogo a rifusione. In base a quanto risulta dal sesto ‘considerando’ e dall’art. 21, n. 1, del regolamento n. 1206/2001, questo mira a sostituire la Convenzione sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile o commerciale, conclusa all’Aia il 18 marzo 1970, per cui ai fini interpretativi può essere fatto riferimento anche alle disposizioni applicabili della Convenzione dell’Aia.

    61.      L’art. 18 del regolamento corrisponde nel contenuto all’art. 14 della Convenzione dell’Aia, il cui primo comma dispone che l’esecuzione di una rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse e spese. L’art. 14, secondo comma, della Convenzione dell’Aia riconosce allo Stato richiesto il diritto di esigere dallo Stato richiedente solo il rimborso delle indennità pagate agli esperti ed agli interpreti nonché delle spese risultanti dall’applicazione di una particolare procedura richiesta dallo Stato richiedente, in conformità dell’art. 9, secondo comma (20). Nella Convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile era altresì espressamente previsto (21) che le indennità per i testimoni dovevano essere, in linea di massima, rimborsate. Dalla relazione illustrativa della Convenzione dell’Aia risulta che i casi in cui le spese potevano essere rimborsate erano stati intenzionalmente ridotti rispetto alla Convenzione del 1954, per cui il rimborso delle spese dei testimoni – proprio in considerazione del loro importo normalmente basso – è venuto meno intenzionalmente (22). Solo la riserva costituzionale è stata riprodotta nell’art. 26 della Convenzione dell’Aia, secondo il quale uno Stato contraente può chiedere dallo Stato richiedente, inter alia, il rimborso delle spese risultanti dall’indennità dovuta alla persona che rende la deposizione nell’ambito dell’esecuzione di una richiesta solo se ciò sia imposto dal suo diritto costituzionale.

    62.      Il fatto che il regolamento n. 1206/2001 abbia riprodotto alla lettera il testo dell’art. 14 della Convenzione dell’Aia, senza tuttavia riprendere l’eccezione costituzionale di cui al successivo art. 26 della medesima convenzione depone a favore del fatto che le indennità per i testimoni non dovrebbero essere, in linea di massima, rimborsabili. Esse, dunque, non devono essere rimborsate, in linea di principio, a norma dell’art. 18, n. 1, del regolamento n. 1206/2001.

    63.      L’ultimo aspetto della questione proposta dal giudice remittente, vale a dire se l’autorità giudiziaria richiesta debba provvedere, in ultima analisi, all’indennità con risorse finanziarie proprie, non ha alcun rilievo ai fini della soluzione della questione pregiudiziale. La richiesta viene eseguita, ai sensi dell’art. 10, n. 2, applicando la legge degli Stati membri. Essa disciplina anche come e da chi i testimoni vengano indennizzati. Poiché questa questione costituisce una mera sintesi delle prime due parti della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia non è tenuta a rispondervi separatamente.

    V –    Conclusione

    64.      Per questi motivi, propongo di risolvere la questione pregiudiziale del Sąd Rejonowy come segue:

    Gli artt. 14 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria richiedente non sia tenuta a pagare all’autorità giudiziaria richiesta un anticipo dell’indennità per un testimone oppure a rimborsare successivamente l’indennità versata al testimone interrogato.


    1 – Lingua originale: il tedesco.


    2 – GU L 174, pag. 1 (in prosieguo: il «regolamento n. 1206/2001»). A norma dell’art. 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati membri hanno notificato che intendono partecipare all’adozione ed applicazione del presente regolamento (ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1206/2001).


    3 – Ad eccezione della Danimarca, v. art. 1, n. 3, del regolamento.


    4 – Ai sensi dell’art. 10, n. 1, del protocollo n. 36 al trattato di Lisbona (Sulle disposizioni transitorie), a titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariati i poteri limitati della Corte di giustizia. In base all’art. 10, n. 3, le dette misure transitorie di cui al n. 1 cessano di avere effetto in ogni caso cinque anni dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. A tal riguardo, potrà riproporsi anche in futuro la questione, rilevante nella specie, della perdita a posteriori della limitazione della legittimazione al rinvio pregiudiziale.


    5 – V. le mie conclusioni presentate il 18 luglio 2007 nella causa C‑175/06, Tedesco (Racc. pag. I‑7929, parr. 21 e segg.), nonché la sentenza 25 giugno 2009, causa C‑14/08, Roda Golf & Beach Resort (Racc. pag. I‑5439, punto 29) e le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo, presentate il 5 marzo 2009 nella detta causa (parr. 28 e segg.).


    6 – V. le mie conclusioni presentate nella causa Tedesco (cit. supra, nota 5, par. 22).


    7 – V. le mie conclusioni presentate nella causa Tedesco (cit. supra, nota 5, par. 26).


    8 – V., inter alia, sentenze 9 marzo 2006, causa C‑293/04, Beemsterboer Coldstore Services, (Racc. pag. I‑2263, punto 21) e 28 giugno 2007, causa C‑467/05, Dell’Orto (Racc. pag. I-5557, punti 48 e 49).


    9 – V. al riguardo anche le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo presentate nella causa Roda Golf & Beach Resort (cit. supra, nota 5, parr. 22 e segg.).


    10 – Decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; le modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia sono state adottate dalla Corte il 15 gennaio 2008 (GU L 24, pag. 39).


    11 – Così è avvenuto nella causa Martinez, in cui la Corte si è dichiarata incompetente con ordinanza 20 novembre 2009 – dunque prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona – a causa della limitazione della legittimazione al rinvio di cui all’art. 68 CE (causa C‑278/09, Racc. pag. I‑11099): il giudice remittente ha nuovamente presentato la domanda di pronuncia pregiudiziale il 6 aprile 2010 (causa C‑161/10).


    12 – V., inter alia, sentenze 15 dicembre 2005, causa C‑415/93, Bosman (Racc. pag. I‑4921, punto 59) e 13 luglio 2006, cause riunite C‑295/04-C‑298/04, Manfredi e a. (Racc. pag. I‑6619, punto 26).


    13 – Sentenze 16 giugno 2005, causa C‑105/03, Pupino (Racc. pag. I‑5285, punto 30), 9 ottobre 2008, causa C‑404/07, Katz (Racc. pag. I‑7607, punto 31), nonché 22 aprile 2010, causa C‑82/09, Dimos Agios Nikolaos (Racc. pag. I‑3649, punto 15).


    14 – V., tra l’altro, sentenze Bosman (cit. supra, nota 12, punto 61) e 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA (Racc. pag. I‑403, punto 24).


    15 – Dopo l’udienza il governo irlandese e il governo polacco hanno dichiarato per iscritto che il giudice del rinvio ha concesso un anticipo per il testimone di 40 euro.


    16 Il corsivo è mio.


    17 – V. nella versione francese «frais» ovvero «remboursement de taxes ou de frais»; in quella spagnola «gastos» ovvero «abono de tasas o gastos»; in quella inglese «costs» ovvero «reimbursement of taxes and costs»; in quella svedese «kostnader» ovvero «vgifter och kostnader»; in quella italiana «spese» ovvero «rimborso di tasse o spese».


    18 – V. i ‘considerando’ primo, secondo, ottavo, decimo e undicesimo del regolamento.


    19 – Ad eccezione della Danimarca, v. art. 1, n. 3, del regolamento.


    20 – Inoltre l’art. 14, terzo comma, prevede un ulteriore caso di assunzione delle spese. In base ad esso un’autorità che non può dare corso alla richiesta di assistenza giuridica può incaricare una persona abilitata al riguardo, dopo aver ottenuto il consenso dell’autorità richiedente. Nel richiedere tale consenso, l’autorità richiesta indica l’importo approssimativo delle spese che deriverebbero da tale intervento. Il consenso comporta per l’autorità richiedente l’obbligo di rimborsare queste spese.


    21 – V. art. 16 della Convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile: «L’esecuzione delle commissioni rogatorie non potrà giustificare il rimborso di tasse o di spese di qualsiasi natura. Tuttavia, salvo intesa contraria, lo Stato richiesto avrà diritto d’esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate ai testimoni o ai periti, come pure delle spese cagionate dall’intervento d’un usciere, reso necessario dalla mancata comparsa volontaria dei testimoni, o delle spese che risultano dall’applicazione eventuale dell’articolo 14, secondo capoverso».


    22 – V. la relazione esplicativa di Philip W. Amram, «Explanatory Report on the 1970 Hague Evidence Convention», lett. J), che si può trovare su: http://hcch.e-vision.nl/upload/expl20e.pdf

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