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Document 62009CC0213

    Conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak del 24 giugno 2010.
    Barsoum Chabo contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania.
    Unione doganale - Regolamento (CE) n. 1719/2005 - Tariffa doganale comune - Riscossione di dazi doganali all’importazione - Importazione di prodotti alimentari trasformati - Conserve di funghi - Sottovoce NC 2003 10 30 - Percezione di un importo supplementare - Principio di proporzionalità.
    Causa C-213/09.

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-12109

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:372

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    VERICA TRSTENJAK

    presentate il 24 giugno 2010 1(1)

    Causa C‑213/09

    Barsoum Chabo

    contro

    Hauptzollamt Hamburg-Hafen

    [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo (Germania)]

    «Regolamento (CE) n. 1719/2005 – Tariffa doganale comune – Dazio specifico – Conserve di funghi del genere Agaricus (Champignon) – Proporzionalità – Criterio di valutazione in presenza di ampio potere discrezionale – Obiettivi di politica agricola – Obiettivi di politica commerciale – Necessità – OMC – Accordo sull’agricoltura – Art. 4 – Tariffazione – Inammissibilità di prelievi variabili»





    1.        Con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta ai sensi dell’art. 234 CE (2), il Finanzgericht Hamburg (Sezione tributaria del Tribunale di Amburgo; in prosieguo: il «giudice remittente») intende accertare se sia compatibile con il principio di proporzionalità la riscossione di un dazio specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato sulle conserve di funghi del genere Agaricus, vale a dire champignon (in prosieguo: le «conserve di champignon») importate dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità al di là di un contingente stabilito.

    2.        In passato, la Corte ha già avuto occasione di esprimersi sulla compatibilità con il principio di proporzionalità degli importi supplementari sull’importazione di conserve di champignon da Stati terzi (3). Tuttavia, nel caso di tali importi supplementari, si trattava di autonomi prelievi agricoli della Comunità. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame solleva la questione se i criteri che la Corte ha applicato nella valutazione di autonomi prelievi agricoli possano essere applicati anche ad un dazio specifico, che è subentrato agli importi supplementari in questione e il cui importo corrisponde all’aliquota massima del dazio, negoziata e concordata nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l’«OMC»).

    I –    Normativa applicabile

    A –    Diritto del commercio internazionale

    3.        Con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (4) la Comunità ha aderito all’Accordo OMC [Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio] e ad una serie di accordi multilaterali e plurilaterali. Fra gli accordi multilaterali rientrano, tra l’altro, l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (5) (in prosieguo: il «GATT 1994») e l’Accordo sull’agricoltura (6) (in prosieguo: l’«accordo sull’agricoltura»).

    4.        Il GATT 1994 comprende anche le disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1947 (in prosieguo: il «GATT 1947»), delle quali fa parte, in particolare, la clausola della nazione più favorita di cui all’art. I, n. 1 del GATT 1947. In base alla clausola della nazione più favorita qualsiasi vantaggio, favore, privilegio o immunità concesso da una parte contraente ad un prodotto originario di un altro paese o ad esso destinato, sarà esteso immediatamente ed incondizionatamente ad ogni prodotto similare originario del territorio di qualsiasi altra parte contraente o ad esso destinato.

    5.        L’art. II del GATT 1947 disciplina le liste di concessioni dei Membri dell’OMC. Il n. 1, lett. a) di tale articolo stabilisce:

    «Ogni parte contraente concederà alle altre parti contraenti, nell’ambito commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello previsto nella parte relativa della lista corrispondente allegata al presente accordo».

    6.        L’art. 4 dell’accordo sull’agricoltura regola l’accesso al mercato e stabilisce:

    «1. Le concessioni in materia di accesso al mercato contenute negli elenchi riguardano consolidamenti e riduzioni delle tariffe, nonché altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati.

    2. I membri non mantengono, adottano, né ripristinano nessuna misura del tipo di quelle di cui sia stata disposta la trasformazione in dazi doganali ordinari (1), salvo diversa disposizione dell’articolo 5 e dell’allegato 5».

    7.        La nota 1, relativa alla nozione di «misure» di cui all’art. 4 dell’accordo sull’agricoltura, così recita:

    «Le misure in questione comprendono restrizioni quantitative all’importazione, prelievi variabili all’importazione, prezzi minimi all’importazione, licenze di importazione discrezionali, misure non tariffarie mantenute tramite imprese commerciali di Stato, autolimitazione delle esportazioni e misure analoghe alla frontiera eccetto i dazi doganali ordinari (…)».

    8.        L’art. 5 dell’accordo sull’agricoltura prevede una clausola di salvaguardia speciale in relazione all’importazione di prodotti agricoli. Una condizione per avvalersi di tale clausola di salvaguardia speciale è il fatto che i prodotti interessati siano designati negli elenchi degli impegni con il simbolo «SGS». Negli elenchi degli impegni della Comunità, i prodotti della sottovoce 2003 10 30 non sono designati con tale simbolo.

    9.        Nell’ambito dell’Uruguay Round, la Comunità si è obbligata a riscuotere sui prodotti della sottovoce 2003 10 30, nei limiti di un contingente di 62 660 t, un dazio ad valorem non superiore al 23%. Inoltre, essa si è obbligata a riscuotere, al di là di tale contingente, un dazio ad valorem non superiore al 18,4% e un dazio specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato. Tali obblighi sono indicati negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC. Dal 1° dicembre 2001, la Repubblica popolare cinese è membro dell’OMC. Con efficacia dal 1° gennaio 2007, la Comunità ha elevato a 23 750 t il valore del contingente per i prodotti della sottovoce 2003 10 30 provenienti dalla Repubblica popolare cinese (7).

    B –    Normativa comunitaria (8)

    10.      In base all’art. 33, n. 1, CE, costituisce finalità della politica agricola comune:

    «a)      incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;

    b)      assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura;

    c)      stabilizzare i mercati;

    d)      garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

    e)      assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori».

    11.      In base all’art. 1, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (9), nella versione modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 31 gennaio 2000, n. 254, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 (10) (in prosieguo: la «versione modificata del regolamento n. 2658/87») la Commissione istituisce una nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»). In base all’art. 1, n. 3, primo periodo, della versione modificata del regolamento n. 2658/87 la NC è ripresa nell’allegato I del regolamento medesimo. In base al secondo periodo di tale numero, nell’allegato de quo sono fissate, in particolare, le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune (in prosieguo: la «TDC»).

    12.      L’art. 12, n. 1, della versione modificata del regolamento n. 2658/87, così stabilisce:

    «La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle aliquote dei dazi ai sensi dell’articolo 1, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo».

    13.      Ai sensi dell’art. 9, n. 2, primo trattino, della versione modificata del regolamento n. 2658/87, ciò non può condurre ad alcuna modifica delle aliquote dei dazi.

    14.      L’allegato I della versione modificata del regolamento n. 2658/87 è stato sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dal regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (11).

    15.      La parte I dell’allegato I del regolamento n. 1719/2005 contiene disposizioni preliminari che comprendono un elenco dei segni e delle abbreviazioni impiegati. Secondo tale elenco, l’abbreviazione «kg/net eda» significa «Chilogrammo, peso netto sgocciolato».

    16.      La parte II di tale allegato contiene la TDC applicabile, ratione temporis, al caso di specie. Il capitolo 20 della TDC concerne le preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante. In tale capitolo si trovano le seguenti posizioni:

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    1

    2

    3

    4

    2003

    Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico:

       

    2003 10

    - Funghi del genere Agaricus

       

    2003 10 20

    --conservati temporaneamente, completamente cotti

    18,4 + 191 €/100 kg/net eda(1)

    kg/net eda

    2003 10 30

    -- altri

    18,4 + 222 €/100 kg/net eda (1)

    kg/net eda


    17.      La nota 1 così recita:

    «L’importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato».

    18.      Il regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 2004, n. 1864, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi (12) disciplina i contingenti nei cui limiti viene garantito il più conveniente accesso al mercato. Il primo, il settimo e il decimo ‘considerando’ di tale regolamento, nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 7 dicembre 2005, n. 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1864/2004 (13) (in prosieguo: la «versione modificata del regolamento n. 1864/2004») hanno il seguente tenore:

    «(1) Nell’ambito dell’accordo sull’agricoltura (…) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a determinate condizioni, a decorrere dal 1° luglio 1995, contingenti tariffari comunitari per le conserve di funghi del genere Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30.

    (…)

    (7) Fatto salvo l’esito dei negoziati condotti a norma dell’articolo XXIV.6 del GATT (1994) e per mantenere le correnti di scambio tradizionali e garantire nel contempo che il mercato comunitario rimanga aperto a nuovi paesi terzi fornitori, è opportuno che il quantitativo di conserve di funghi del genere Agaricus da importare nella Comunità nell’ambito dei contingenti tariffari tenga conto delle preferenze previste dagli accordi europei con la Bulgaria e la Romania. (…)

    (…)

    (10) È opportuno garantire la continuità e l’adeguatezza dell’approvvigionamento del mercato comunitario in conserve di funghi a prezzi stabili, evitando turbative non necessarie del mercato sotto forma di forti oscillazioni di prezzi e ripercussioni negative per i produttori comunitari. A tal fine è opportuno incoraggiare una maggiore competitività tra gli importatori e ridurre gli oneri amministrativi a loro carico».

    19.      L’art. 1, n. 1, di tale regolamento prevede, tra l’altro, contingenti tariffari per l’importazione di conserve di champignon dei codici NC 2003 10 30. In conformità all’art. 1, n. 2, primo comma di tale regolamento, il dazio ad valorem per i prodotti del codice NC 2003 10 30 è pari al 23%.

    20.      Il regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2005, n. 980 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (14) prevede, in base all’art. 1, n. 1, un sistema di preferenze tariffarie generalizzate. Ai sensi del n. 2 di detta disposizione, il sistema in questione comprende un regime generale nonché regimi speciali. In base all’art. 2 di tale regolamento, i Paesi beneficiari sono elencati nell’allegato I. Nell’allegato I la Cina è elencata come Paese per il quale vale il regime generale. In forza dell’art. 4 di tale regolamento, i prodotti rispetto ai quali trova applicazione il regime generale sono elencati nell’allegato II. Dell’allegato II fa parte il capitolo 20 della TDC, al quale appartiene anche la sottovoce 2003 10 30.

    21.      L’art. 7, nn. 2, primo periodo, e 5 di tale regolamento stabilisce quanto segue:

    «(2) i dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali.

    (…)

    (5) Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti».

    22.      In base all’allegato II, i prodotti compresi nel capitolo 20 della TDC sono classificati come sensibili.

    II – Fatti

    23.      Il 6 marzo 2006 l’impresa, il cui titolare era Barsoum Chabo (in prosieguo: il «ricorrente nella causa principale»), chiedeva l’immissione in libera pratica di 1 000 cartoni di conserve di funghi provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La merce veniva dichiarata come «funghi, in salamoia, conservati senza aceto» rientranti nella sottovoce 2003 90 00 (altri funghi, non del genere Agaricus). L’immissione avveniva conformemente alla dichiarazione, con applicazione di un dazio ad valorem del 14,9%.

    24.      Prima del 6 marzo 2006, l’impresa del ricorrente nella causa principale aveva già importato merci con una dichiarazione identica quanto alle caratteristiche dei prodotti. In relazione ad una precedente importazione, era stata avviata un’ispezione doganale. Da una perizia sulla classificazione, che era stata redatta nel contesto di tale ispezione, era emerso che, nel caso di tale precedente importazione, non si era trattato di prodotti rientranti nella sottovoce 2003 90 00. Secondo la perizia sulla classificazione, si sarebbe trattato, piuttosto, di conserve di champignon di cui alla sottovoce 2003 10 30.

    25.      Con decisione 27 febbraio 2007, lo Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Ufficio doganale centrale di Amburgo; in prosieguo: il «resistente nella causa principale») imponeva al ricorrente nella causa principale dazi all’importazione, per un importo complessivo pari ad EUR 27 507,13 per l’importazione del 6 marzo 2006. Contemporaneamente, il resistente nella causa principale, sulla scorta della perizia sulla classificazione, classificava le conserve di funghi nella sottovoce 2003 10 30 e applicava un dazio ad valorem del 14,9 % oltre ad un dazio specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato. Il 5 marzo 2007, il ricorrente nella causa principale presentava un reclamo avverso tale decisione, che veniva rigettato il 7 dicembre 2007.

    III – Procedimento dinanzi al giudice remittente

    26.      Il 9 gennaio 2008 il ricorrente nella causa principale ha proposto un ricorso dinanzi al giudice remittente. Esso ha chiesto l’annullamento della decisione 21 febbraio 2007 nella versione della decisione di rigetto del reclamo 7 dicembre 2007. In tale contesto, esso ha dedotto, tra l’altro, quale motivo di ricorso il fatto che il dazio specifico del valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato era sproporzionato, poiché esso avrebbe avuto gli stessi effetti di un divieto all’importazione. Il resistente nella causa principale chiede il rigetto del ricorso. Per quanto concerne il dazio specifico, non si tratterebbe di una misura di salvaguardia, bensì di un dazio regolare. Tale dazio non equivarrebbe, inoltre, ad un divieto all’importazione.

    27.      In base agli accertamenti del giudice remittente, le conserve di funghi importate sono da classificare nella sottovoce 2003 10 30. Per tale ragione, sarebbe pertinente il dazio valido per tale sottovoce. Il giudice remittente nutre dubbi, tuttavia, circa la validità dell’aliquota dei dazi che consegue a tale collocazione. Egli si domanda se il dazio specifico del valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato possa essere considerato proporzionato. A tale proposito, il giudice remittente fa riferimento alle sentenze della Corte nella causa C‑26/90, Wünsche (15), e nella causa C‑296/94, Pietsch(16). In tali sentenze, la Corte avrebbe dichiarato che gli importi supplementari riscossi sulle conserve di champignon provenienti da Stati terzi per evitare perturbazioni del mercato comunitario erano sproporzionati a causa del loro eccessivo valore.

    28.      Ci si domanda se tale giurisprudenza possa essere trasposta al dazio specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato. A favore di una trasposizione depone il fatto che, sia nel caso del dazio specifico sia nel caso degli importi supplementari, si tratterebbe di una misura di salvaguardia a favore dei produttori comunitari. Il dazio specifico, che consegue all’importazione di conserve di champignon al di là del contingente aperto dal regolamento n. 1864/2004, dovrebbe compensare i vantaggi a livello di costi delle conserve di champignon provenienti dalla Repubblica popolare cinese. L’aliquota di dazio specifica raggiungerebbe anche un valore molto superiore al valore che sarebbe necessario affinché le misure di salvaguardia siano efficaci. L’aliquota di dazio specifica equivarrebbe, dunque, ad un divieto de facto all’importazione e ad un sanzionamento economico per gli importatori. Ciò varrebbe anche qualora venissero tenute in considerazione oscillazioni di prezzo dovute a differenze qualitative.

    29.      A tale riguardo, il giudice remittente precisa che il prezzo d’acquisto che i commercianti di conserve di champignon provenienti dalla Repubblica popolare cinese avrebbero dovuto pagare nel periodo di riferimento sarebbe stato pari a EUR 0,93 per kg. Il prezzo delle conserve di champignon provenienti dalla Francia, di prima scelta, nel giugno 2007 sarebbe stato pari a EUR 2,70 per kg. Il prezzo delle conserve di champignon tagliati di provenienza comunitaria, di seconda scelta, nel giugno 2006 sarebbe stato pari a EUR 2,70 per kg. Il dazio specifico ammonterebbe a EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, equivalente a EUR 2,22 per kg.

    30.      Il giudice remittente rileva che il dazio specifico ammonta a più del 200% del prezzo d’importazione delle conserve di champignon provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Inoltre, detto prezzo supererebbe regolarmente la differenza di valore tra il prezzo di produzione nella Comunità e il prezzo d’importazione dalla Repubblica popolare cinese. Infine, il dazio specifico non opererebbe nemmeno una distinzione sulla base delle diverse categorie.

    IV – Questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

    31.      A fronte dei propri dubbi circa la compatibilità del dazio specifico con il principio di proporzionalità, con ordinanza di rinvio 13 maggio 2009, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 15 giugno 2099, il giudice remittente ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’importo supplementare di EUR 222 per 100 kg di peso netto del prodotto, riscosso per l’importazione di funghi conservati del genere Agaricus (sottovoce NC 2003 10 30), riservata a paesi terzi e derivante dalla tariffa preferenziale, non sia nullo per violazione del principio di proporzionalità».

    32.      Il ricorrente nella causa principale, il Consiglio e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte entro il termine indicato nell’art. 23 dello Statuto della Corte.

    33.      All’udienza tenutasi il 29 aprile 2010 hanno preso parte i rappresentanti processuali del ricorrente nella causa principale, del governo italiano, del Consiglio e della Commissione.

    V –    Argomenti principali delle parti

    34.      Il ricorrente nella causa principale ritiene che il dazio specifico, per prodotti della sottovoce 2003 10 30, pari a EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, sia sproporzionato.

    35.      In primo luogo, un dazio di tale valore impedirebbe la vendita, nella Comunità, di champignon provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Dal punto di vista dei consumatori, gli champignon cinesi presenterebbero una qualità decisamente inferiore rispetto agli champignon provenienti dalla Comunità. Gli champignon cinesi potrebbero essere venduti nella Comunità solo se i loro prezzi si mantenessero decisamente al di sotto dei prezzi degli champignon provenienti dalla Comunità. La fissazione di tale prezzo non sarebbe possibile in caso di riscossione di un dazio specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato. Risulterebbe inoltre abbastanza agevole distinguere le conserve di champignon in categorie secondo le classi merceologiche. A ciò si aggiunge che si dovrebbe considerare, quale mezzo meno restrittivo, la concessione di sovvenzioni ai produttori comunitari per abbassare il prezzo dei funghi prodotti nella Comunità. La riscossione di un dazio inferiore sarebbe anche conforme all’obiettivo della politica agricola comune di tenere conto degli approvvigionamenti dei consumatori a prezzi ragionevoli.

    36.      Dai dati presentati dalla Commissione risulterebbe che il dazio specifico, unitamente al dazio ad valorem e alla quota del contingente, avrebbe già assolto il proprio compito. Non si dovrebbe più temere una seria perturbazione del mercato per gli champignon all’interno della Comunità. Inoltre, la riscossione del dazio contraddirebbe all’obiettivo della politica agricola comune di incrementare la produttività e l’impiego migliore possibile dei fattori di produzione.

    37.      Ad avviso del governo italiano il dazio specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, per prodotti della sottovoce 2003 10 30, è compatibile con il principio di proporzionalità.

    38.      L’obiettivo del dazio specifico sarebbe la tutela dei produttori comunitari di champignon. La sua riscossione impedirebbe un abbassamento eccessivo dei prezzi per gli champignon all’interno della Comunità a causa delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese. Esso sarebbe idoneo, dunque, al conseguimento dell’obiettivo. La riscossione del dazio specifico sarebbe anche necessaria. Una suddivisione degli champignon in categorie non sarebbe possibile. Poiché i prodotti in questione, dal punto di vista degli acquirenti, sarebbero conserve di champignon, essi dovrebbero essere collocati al prezzo della categoria più alta. Prezzi ridotti per categorie inferiori indurrebbero, infatti, i consumatori a rivolgersi verso tali prodotti. Il dazio specifico non rappresenterebbe, inoltre, un divieto de facto all’importazione. In primo luogo, il dazio specifico sarebbe proprio finalizzato ad impedire importazioni eccessive da Stati terzi. In secondo luogo, andrebbe comunque rilevato che gli champignon provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono stati importati nella Comunità anche al di là del contingente previsto. Il dazio specifico, dunque, non avrebbe avuto, di fatto, l’efficacia di un divieto all’importazione.

    39.      Secondo il Consiglio, il dazio specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato per prodotti della sottovoce 2003 10 30 é compatibile con il principio di proporzionalità.

    40.      Le sentenze richiamate dal ricorrente nella causa principale avrebbero avuto ad oggetto autonomi prelievi agricoli. Si sarebbe trattato di misure unilaterali di salvaguardia della Comunità, intese a stabilizzare i prezzi dei prodotti comunitari. In ragione di tale obiettivo, nel caso di autonomi prelievi agricoli, sarebbe stato possibile e anche necessario stabilire, in modo mirato, il valore degli importi supplementari, alla luce dei prezzi praticati nello Stato terzo e delle diverse categorie.

    41.      Il dazio specifico avrebbe una natura diversa, sarebbe soggetto ad altre condizioni generali e perseguirebbe altri obiettivi. Conseguentemente, la giurisprudenza relativa ad autonome misure di salvaguardia non potrebbe essere trasposta al dazio specifico. Mediante il dazio specifico verrebbero perseguiti non soltanto obiettivi di politica agricola, bensì anche obiettivi di politica commerciale. Sotto il profilo della politica agricola, il dazio dovrebbe garantire ai produttori comunitari di poter vendere i propri prodotti a prezzi che consentano loro un adeguato standard di vita. Dovrebbe essere garantito, allo stesso tempo, un sufficiente approvvigionamento, assicurando un accesso controllato e adeguato ai prodotti provenienti da Stati terzi. Se fosse stata perseguita solamente la tutela dei produttori comunitari, sarebbe stato possibile adottare anche misure più incisive. Con il dazio specifico, la Comunità perseguirebbe certo anche obiettivi di politica commerciale. Con riguardo a tali obiettivi di politica commerciale, essa avrebbe limitato notevolmente il proprio campo di azione. Prelievi agricoli variabili sarebbero stati intenzionalmente aboliti a causa della loro natura non trasparente. Inoltre, non potrebbero più essere riscossi dazi superiori alle aliquote massime previste negli elenchi degli impegni della Comunità.

    42.      Il dazio specifico per le conserve di champignon sarebbe stato concordato ad un livello de facto equivalente ad uno status quo determinato dal Consiglio all’inizio degli anni 80, mantenutosi fino a quel momento. Benché il livello sia effettivamente alto, il dazio specifico non sarebbe sproporzionato. In primo luogo, si dovrebbe tenere in considerazione il fatto che il Consiglio non era tenuto né a trattare nello stesso modo i produttori comunitari e i produttori provenienti da Stati terzi, né tanto meno a garantire ai produttori provenienti da Stati terzi un accesso al mercato comunitario a condizioni tali da consentire loro di concorrere con i produttori comunitari. Inoltre, i produttori provenienti da Stati terzi non sarebbero nemmeno svantaggiati oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi di politica agricola e commerciale. Il valore del dazio specifico dovrebbe avere un effetto dissuasivo. Inoltre, dovrebbe essere tenuta in considerazione la logica che ispira il sistema dei negoziati all’interno dell’OMC e che sarebbe improntata al principio del do ut des per quanto riguarda l’accesso al mercato reciprocamente garantito. Non si potrebbero superare le aliquote massime del dazio concordate, valide per le importazioni da tutti gli Stati membri dell’OMC a tempo indeterminato. Una nuova negoziazione delle aliquote dei dazi concordate sarebbe dispendiosa e costosa. I prezzi oscillerebbero in modo molto consistente e, conseguentemente, oscillerebbero anche le differenze tra i prezzi per i prodotti comunitari e i prezzi per i prodotti provenienti dalla Repubblica popolare cinese. In ragione di ciò, sarebbe stato negoziato un dazio specifico ad un valore tale che dovrebbe garantire che la sua efficacia non venga neutralizzata dalle oscillazioni dei prezzi già a distanza di poco tempo.

    43.      Nel complesso, andrebbe rilevato che il sistema globale per l’importazione di conserve di champignon avrebbe conseguito il proprio obiettivo. A questo proposito, non si potrebbe trascurare l’esistenza di un contingente tariffario per cui é consentito un accesso facilitato al mercato. Quanto al (pur rallentato) calo della produzione comunitaria ci si potrebbe perfino domandare se l’aliquota massima concordata per il dazio specifico non sia eccessivamente bassa sotto il profilo degli obiettivi di politica agricola.

    44.      Il dazio specifico non sarebbe sproporzionato neanche sotto l’aspetto della mancanza di una distinzione tra diverse categorie. Tra categorie diverse esisterebbero, invero, effetti sostitutivi. Nel caso di distinzione in categorie si presenterebbe il rischio, inoltre, di una violazione dei principi della certezza del diritto e dell’applicazione uniforme del diritto comunitario. Una tale distinzione, finalizzata a neutralizzare in modo mirato le differenze di prezzo, sarebbe anche incompatibile con gli impegni a carico della Comunità in forza del diritto commerciale internazionale. In ogni caso, una distinzione in categorie comporterebbe un aggravio eccessivo per le autorità doganali e per gli interessati.

    45.      Infine, il Consiglio sottolinea che la posizione della Comunità nell’ambito dell’OMC risulterebbe indebolita da una dichiarazione da parte della Corte nel senso che il dazio specifico viola il principio di proporzionalità. Le aliquote dei dazi indicate negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC si fondano su negoziati e, quindi, su reciproche concessioni multilaterali degli Stati membri dell’OMC. Se la Comunità chiedesse di concedere unilateralmente condizioni più favorevoli per l’accesso al mercato comunitario di conserve di champignon provenienti da Stati terzi rispetto alle condizioni concordate multilateralmente nei negoziati, essa riuscirebbe difficilmente a negoziare una compensazione corrispondente per l’accesso dei produttori comunitari al mercato degli Stati terzi interessati.

    46.      Anche ad avviso della Commissione il dazio specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, per prodotti della sottovoce 2003 10 30, è compatibile con il principio di proporzionalità.

    47.      La Commissione afferma, in primo luogo, che la giurisprudenza richiamata dal giudice remittente avrebbe fatto riferimento ad autonome misure di salvaguardia della Comunità precedenti alla costituzione dell’OMC e all’entrata in vigore dell’accordo sull’agricoltura. Prima dell’entrata in vigore dell’accordo sull’agricoltura, la Comunità sarebbe stata legittimata ad adeguare i dazi a fini di tutela dell’industria comunitaria e ad emanare anche misure non tariffarie. Tuttavia, tale giurisprudenza non potrebbe essere trasposta al dazio specifico.

    48.      Il dazio specifico sarebbe solo un elemento di un sistema globale per la regolamentazione dell’importazione di conserve di champignon da Stati terzi. Con tale sistema globale verrebbero perseguiti, da un lato, obiettivi di politica agricola, che sarebbero connessi con la relativa organizzazione comune del mercato. Costituirebbe un obiettivo di politica agricola assicurare un’adeguata offerta di conserve di champignon sul mercato comunitario mediante l’apertura di un contingente. Un ulteriore obiettivo di politica agricola sarebbe quello di orientare tale offerta adeguata alle esigenze del mercato comunitario in termini di domanda e offerta. Infine, verrebbe perseguito l’obiettivo di politica agricola di impedire le conseguenze negative sulla produzione comunitaria che potrebbero derivare dall’importazione nella Comunità di conserve di champignon provenienti da Stati terzi al di là del contingente stabilito.

    49.      D’altro lato, verrebbero perseguiti anche obiettivi di politica commerciale. Nell’ambito dell’Urugay-Round sarebbero stati aboliti i prelievi agricoli e sarebbero stati concordati dazi vincolati per prodotti agricoli. Inoltre, sarebbe stato perseguito l’obiettivo di ridurre le imposte sui prodotti agricoli. Mediante l’organizzazione del sistema globale, la Comunità avrebbe onorato anche tali impegni.

    50.      La Commissione adduce, inoltre, che nei settori della politica agricola comune e della politica commerciale comune gli organi comunitari dovrebbero adottare decisioni di carattere politico, economico e sociale. In tali settori essi disporrebbero, pertanto, di un ampio potere discrezionale. Per questo motivo, nel valutare la proporzionalità del dazio specifico, si dovrebbe soltanto esaminare se quest’ultimo sia manifestamente inidoneo a conseguire gli obiettivi perseguiti. Una tale limitazione del controllo giudiziario sarebbe necessaria anche in ragione del fatto che il legislatore comunitario, nell’attuazione degli obiettivi fissati, dovrebbe raggiungere un equilibrio tra gli obiettivi di politica agricola e di politica commerciale.

    51.      La riscossione del dazio specifico non sarebbe manifestamente inidonea al conseguimento degli obiettivi citati. Il dazio specifico ridurrebbe, infatti, l’interesse economico all’importazione di conserve di champignon al di là del contingente previsto. Al di là del contingente consentito, l’importazione sarebbe economicamente interessante solo nel caso in cui la domanda all’interno della Comunità fosse tanto elevata da consentire agli importatori di conseguire un sufficiente margine di profitto nonostante l’aggravio fiscale.

    52.      Durante i negoziati dell’Uruguay Round, che avrebbero condotto, infine, all’aliquota massima del dazio concordata, la Commissione si sarebbe basata sull’importo di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1796, relativo alle misure applicabili all’importazione di conserve di funghi coltivati (17). Tale importo sarebbe stato calcolato sostituendo al peso netto il peso netto sgocciolato come termine di riferimento, ottenendo un risultato di EUR 278 per 100 kg di peso netto sgocciolato. Per effetto dell’accordo secondo il quale i dazi esistenti dovevano essere ridotti del 20% entro un periodo di cinque anni, sarebbe risultato, in definitiva, un importo di EUR 222 Euro per 100 kg di peso netto sgocciolato. Al momento della negoziazione sull’importo del dazio specifico, la Commissione avrebbe preso in considerazione le possibili importazioni da tutti gli Stati membri dell’OMC. In tale contesto, si dovrebbe tener conto anzitutto del fatto che l’aliquota di dazio specifica vale per le importazioni da tutti gli Stati membri dell’OMC. Si dovrebbe tenere presente, inoltre, che i prezzi per le conserve di champignon sarebbero soggetti a notevoli oscillazioni. Il dazio specifico sarebbe, però, fisso e, quindi, non potrebbe subire adeguamenti verso l’alto nel caso di fluttuazioni di prezzi.

    53.      Un’aliquota di dazio specifica di tale valore sarebbe anche necessaria. Essa dovrebbe impedire che la produzione comunitaria soffochi sotto la pressione delle importazioni cinesi. I dati sullo sviluppo del commercio delle conserve di champignon confermerebbero che la riscossione del dazio specifico non avrebbe avuto un effetto equivalente ad un divieto di importazione. Le importazioni di conserve di champignon dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità avrebbero superato costantemente il valore del contingente previsto. La riscossione del dazio specifico nella misura di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato non comporterebbe, dunque, che agli operatori economici venga impedita l’importazione di conserve di champignon al di là del contingente previsto. Conseguentemente, non si potrebbe ritenere che la riscossione del dazio specifico ne renda l’importazione, di regola, non attraente dal punto di vista economico.

    54.      I dati sullo sviluppo del commercio delle conserve di champignon rivelerebbero anche che il dazio specifico, del valore di EUR 222per 100 kg di peso netto sgocciolato, quale uno degli elementi del sistema globale per l’importazione delle conserve di champignon, avrebbe conseguito gli obiettivi di una certa stabilizzazione dei prezzi e di un rallentamento della tendenza ad una riduzione della produzione comunitaria, senza che fosse messa a rischio un’adeguata offerta di conserve di champignon provenienti dal mercato comunitario. Si evidenzierebbe una relazione tra le oscillazioni dei prezzi e lo sviluppo dei quantitativi importati, che, tuttavia, viene cronologicamente piuttosto ritardata a causa delle distanze di trasporto. Dal momento che il dazio specifico verrebbe riscosso su importazioni di conserve di champignon al di là del contingente, verrebbe raggiunto un adeguamento dell’offerta e, dunque, indirettamente, una certa stabilità dei prezzi all’interno della Comunità. Infine, il ricorrente nella causa principale avrebbe avuto la possibilità di procurarsi una licenza all’importazione. Il contingente per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sarebbe stato aumentato a decorrere dal 2007.

    55.      La Commissione afferma, inoltre, che, per il conseguimento degli obiettivi perseguiti, sarebbero giustificate anche misure che comportino notevoli svantaggi economici per determinati operatori economici. In linea di principio, la Comunità disporrebbe di mezzi notevolmente drastici, ad esempio, l’aumento del dazio specifico, la riduzione del valore del contingente o il suo annullamento o, persino, l’emanazione di un divieto di importazione. Tuttavia, l’accordo sull’agricoltura limiterebbe ai dazi i mezzi della Comunità per la regolazione dell’accesso al mercato comunitario. Dal punto di vista del diritto internazionale del commercio sarebbe, però, ammissibile, in caso di superamento del contingente previsto, la riscossione di un dazio specifico il cui valore sarebbe previsto negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC. Il fatto che i dazi applicati e i valori del contingente coincidano con le aliquote dei dazi indicate negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC dipenderebbe dal fatto che lo sviluppo del commercio di conserve di champignon sarebbe in linea con gli obiettivi che la Comunità avrebbe perseguito negoziando tali aliquote dei dazi.

    56.      Infine, in ragione dell’obbligo incombente sulla Comunità, in forza del diritto internazionale, di mantenere un’aliquota di dazio fissa, non sarebbe possibile effettuare distinzioni in categorie nell’ambito dei relativi codici NC.

    VI – Valutazione giuridica

    57.      Il giudice remittente nutre dubbi in merito alla proporzionalità del dazio specifico del valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, che, in base alla TDC, viene riscosso su prodotti della sottovoce 2003 10 30, vale a dire conserve di champignon, qualora tali prodotti vengano importati nella Comunità al di là del contingente aperto dalla versione modificata del regolamento n. 1864/2004. Poiché il giudice remittente si richiama alla giurisprudenza della Corte relativa alla proporzionalità dei prelievi agricoli, mi soffermerò, in primo luogo, su di essa (A). Esaminerò poi se, alla luce di tale giurisprudenza, il dazio specifico del valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato possa essere considerato compatibile con il principio di proporzionalità (B).

    A –    Sulla giurisprudenza della Corte in materia di prelievi agricoli

    58.      In una serie di sentenze (18), la Corte ha esaminato la validità dei regolamenti della Commissione e del Consiglio con i quali tali istituzioni avevano adottato misure, limitate nel tempo o durature, a tutela dei produttori comunitari di champignon. In base a tali regolamenti, è stato riscosso un importo supplementare sull’importazione di conserve di champignon da determinati Stati terzi, nei limiti in cui tali prodotti erano importati al di là di un contingente stabilito.

    59.      In tali sentenze la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che la riscossione di un importo supplementare per impedire perturbazioni del mercato comunitario è fondamentalmente necessaria (19). Essa ha affermato altresì che, in considerazione di tale obiettivo, un importo supplementare può essere fissato ad un valore tale da rendere economicamente non attraenti le importazioni da Paesi terzi (20).

    60.      Tuttavia, in tali casi la Corte ha giudicato non necessario, con riferimento all’obiettivo perseguito, il valore dell’importo supplementare. Essa ha dichiarato che la riscossione dell’importo supplementare, a causa del suo valore eccessivo, si era risolta, di fatto, in una sanzione economica. Poiché non era obiettivo della misura di salvaguardia infliggere un divieto all’importazione accompagnato da sanzioni economiche, il valore dell’importo supplementare aveva superato la misura necessaria (21). La Corte ha già riconosciuto l’effetto, de facto, di un sanzionamento economico in un caso nel quale l’importo supplementare riscosso era stato pari a circa i due terzi del prezzo di produzione di champignon di prima categoria nella Comunità (22).

    61.      Secondo la giurisprudenza della Corte, nel valutare la compatibilità del valore di un prelievo agricolo con il principio di proporzionalità sono distinguibili, dunque, due soglie.

    62.      La prima soglia è raggiunta quando l’importo supplementare è talmente elevato che esso rende economicamente non attraente un’importazione di conserve di champignon da Stati terzi al di là del contingente stabilito. La riscossione di un importo supplementare di tale valore può essere considerata necessaria per il conseguimento dell’obiettivo di impedire perturbazioni del mercato comunitario. Nel valutare il raggiungimento di tale soglia, la Corte riconosce agli organi della Comunità un ampio potere discrezionale (23).

    63.      Una seconda soglia è, tuttavia, raggiunta quando l’importo supplementare è talmente elevato che esso non solo rende economicamente non attraente l’importazione di conserve di champignon, ma si risolve anche, di fatto, in un sanzionamento economico. La Corte ha dichiarato un importo supplementare di tale valore non più necessario. Tale valutazione è ispirata dall’idea che, per impedire perturbazioni del mercato comunitario dovute ad importazioni da Stati terzi, è sufficiente rendere economicamente non attraenti le importazioni. Non è, tuttavia, assolutamente necessario vietare le importazioni e sanzionare le violazioni di tale divieto d’importazione. La Corte ha dichiarato che esiste un sanzionamento se viene riscosso un importo supplementare talmente elevato da risolversi, de facto, in una sanzione economica. La riscossione di un importo supplementare in misura eccessiva ha invero, di fatto, lo stesso effetto di un divieto all’importazione accompagnato da sanzioni economiche.

    64.      Prima di passare alla valutazione del dazio specifico e alla questione se la giurisprudenza summenzionata possa essere trasposta ad esso, vorrei, anzitutto, richiamare l’attenzione su due punti importanti in relazione agli importi supplementari, che tali sentenze hanno avuto ad oggetto. In primo luogo, nel caso degli importi supplementari, la controversia verteva su provvedimenti della Comunità mediante i quali quest’ultima ha perseguito, innanzitutto, l’obiettivo di politica agricola di impedire, al fine di tutelare i produttori comunitari, le perturbazioni del mercato comunitario che sarebbero sorte, o rischiavano di sorgere, in conseguenza di un’eccessiva importazione nella Comunità di conserve di champignon da Stati terzi. Si discuteva, inoltre, di misure che sono state emanate prima della costituzione dell’OMC e, quindi, prima dell’entrata in vigore dell’accordo sull’agricoltura, nonché dell’ingresso della Repubblica popolare cinese nell’OMC.

    B –    Sulla proporzionalità del dazio specifico

    65.      Il giudice remittente sottopone alla Corte la questione se la riscossione di un dazio specifico del valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, su conserve di champignon provenienti dalla Repubblica popolare cinese, possa essere considerata proporzionata, alla luce della disciplina risultante dalla summenzionata giurisprudenza in materia di importi supplementari.

    66.      Secondo costante giurisprudenza, provvedimenti mediante i quali vengono imposti oneri finanziari agli operatori economici sono proporzionati solo allorquando essi siano idonei e necessari al conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa in questione, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere a quella meno restrittiva, e che gli oneri imposti non devono essere sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti (24).

    67.      Come correttamente rilevato dal governo italiano, l’esame della questione se la riscossione del dazio specifico del valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato sia compatibile con il principio di proporzionalità inizia con l’individuazione degli obiettivi perseguiti da tale misura (1). Poiché si tratta di obiettivi inerenti i settori della politica agricola comune e della politica commerciale comune e, in tali settori, gli organi della Comunità dispongono di un ampio potere discrezionale, si pone la questione di quale criterio di valutazione si debba applicare nel caso in cui esista un ampio potere discrezionale (2). Poiché ritengo che, anche in presenza di un ampio potere discrezionale degli organi della Comunità, la struttura dell’analisi della proporzionalità non venga influenzata, bensì, semplicemente, venga ridotta l’intensità della relativa analisi secondo il parametro del carattere manifesto, mi accingo ad esaminare se gli obiettivi perseguiti mediante il dazio specifico siano manifestamente inammissibili (3) e se, tenuto conto degli obiettivi perseguiti, la riscossione di tale dazio sia manifestamente inidonea (4), manifestamente non necessaria (5) o manifestamente sproporzionata (6).

    1.      Gli obiettivi perseguiti con il provvedimento

    68.      La Commissione ricorda giustamente che il dazio specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, per prodotti che rientrano nella sottovoce 2003 10 30, è semplicemente un elemento di un sistema globale, mediante il quale viene regolamentata l’importazione di conserve di champignon provenienti da Stati terzi. La stretta relazione tra il dazio specifico e gli ulteriori elementi di tale regolamentazione globale deve essere tenuta in considerazione in sede di accertamento degli obiettivi in tal modo perseguiti.

    69.      Il sistema globale applicabile ratione temporis al caso di specie è composto, sostanzialmente,

    –        dai dazi previsti nella TDC per l’importazione di prodotti appartenenti alla sottovoce 2003 10 30

    –        dalla versione modificata del regolamento n. 1864/2004, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti di funghi

    –        e dal sistema di preferenze generalizzate della Comunità di cui al regolamento n. 980/2005.

    70.      In base alla versione modificata del regolamento n. 1864/2004, sulle conserve di champignon, che vengono importate entro il contingente aperto dal regolamento stesso, viene riscosso un dazio ad valorem pari al 23 %. Sulle conserve di champignon che vengono importate al di là di tale contingente, viene riscosso, invece, un dazio ad valorem del 18,4 %, che, nel caso di specie, viene ridotto al 14,9% in base al sistema di preferenze generalizzate della Comunità(25), nonché, inoltre, l’aliquota di dazio specifica di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato. Con tale sistema globale vengono perseguiti non solo obiettivi di politica agricola (a), bensì anche obiettivi di politica commerciale (b).

    a)      Obiettivi di politica agricola

    71.      Dal punto di vista della politica agricola, viene perseguito, da un lato, l’obiettivo di limitare le perturbazioni del mercato comunitario. La riscossione del dazio specifico dovrebbe frenare l’importazione di conserve di champignon da Stati terzi. In tal modo, dovrebbero essere evitate oscillazioni dei prezzi, dovrebbe essere arginata una caduta dei prezzi sul mercato comunitario e dovrebbe essere garantito ai produttori comunitari un reddito sufficiente. Poiché, tuttavia, deve sussistere, sul mercato comunitario, anche un’adeguata offerta di conserve di funghi a prezzi stabili, viene garantito alle conserve di champignon provenienti da Stati terzi, entro il contingente concesso in base alla versione modificata del regolamento n. 1864/2004, un accesso al mercato a condizioni vantaggiose. Su tali importazioni non viene riscosso il dazio specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato(26).

    b)      Obiettivi di politica commerciale

    72.      Con il sistema globale vengono perseguiti, però, anche obiettivi di politica commerciale. Il valore delle aliquote dei dazi e l’organizzazione giuridica del sistema dipendono, infatti, dalle norme del diritto commerciale internazionale e, in particolare, dagli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC e dall’accordo sull’agricoltura.

    73.      Prima della stipulazione dell’accordo sull’agricoltura, il commercio mondiale di prodotti agricoli era influenzato da una molteplicità di ostacoli commerciali, di natura tariffaria e non. In considerazione delle sue ripercussioni sul commercio mondiale, veniva valutato criticamente, tra l’altro, lo strumento dei prelievi variabili sulle importazioni, che la Comunità impiegava a tutela dei produttori comunitari. Dal punto di vista degli esportatori negli Stati terzi, tale strumento comportava un difetto di trasparenza e di prevedibilità(27).

    74.      L’obiettivo dell’accordo sull’agricoltura è il miglioramento dell’accesso ai mercati agricoli dei membri dell’OMC. Come mezzo per il conseguimento di tale obiettivo, i membri dell’OMC, all’art. 4, n. 1, dell’accordo sull’agricoltura, hanno concordato di tariffare completamente gli impedimenti al commercio nel settore agricolo, vale a dire di sostituire con dazi tutti gli impedimenti al commercio non tariffari. Le aliquote massime per tali dazi sono state fissate negli elenchi degli impegni dei membri nell’ambito dell’OMC. In base all’art. 4, n. 2, dell’accordo sull’agricoltura, i membri dell’OMC non possono più adottare alcuna misura di natura non tariffaria. Dalla nota a piè di pagina n. 1 di tale disposizione risulta che fanno parte di tali misure vietate anche i prelievi variabili all’importazione.

    75.      Un obiettivo di politica commerciale perseguito direttamente con l’art. 4 dell’accordo sull’agricoltura è, dunque, un’organizzazione dell’accesso ai mercati agricoli più trasparente e più prevedibile, dal momento che è stato vietato agli Stati membri dell’OMC introdurre ostacoli al commercio diversi da dazi. Un ulteriore vantaggio, sotto il profilo della politica commerciale, derivante dall’impiego esclusivo di dazi, è il fatto che è tecnicamente più facile negoziare una riduzione di dazi rispetto alla riduzione di ostacoli al commercio non tariffari (28). Tuttavia, devono essere tenuti in considerazione anche gli obiettivi di politica commerciale che la Comunità ha indirettamente perseguito mediante l’apertura del proprio mercato agricolo. Infatti, agevolando l’accesso al proprio mercato agricolo, la Comunità persegue, in particolare, anche l’obiettivo di politica commerciale che, come contropartita, agli operatori economici provenienti dalla Comunità venga garantito un accesso più agevole ai loro mercati da parte dei restanti membri dell’OMC. Come correttamente chiarito dal Consiglio, tale principio del do ut des, che influenza i negoziati nell’ambito dell’OMC, deve essere tenuto in considerazione nella valutazione del dazio specifico.

    2.      Sul criterio di valutazione applicabile

    76.      Secondo l’interpretazione della Commissione, nel caso di specie l’esame della proporzionalità va limitato alla questione se il dazio specifico sia manifestamente inidoneo al conseguimento degli obiettivi che esso persegue. Essa invoca il fatto che gli organi della Comunità disporrebbero di un ampio potere discrezionale nei settori della politica agricola e della politica commerciale e dovrebbero raggiungere un equilibrio tra interessi divergenti.

    77.      In primo luogo, si deve rilevare che, nei settori della politica commerciale comune e della politica agricola comune, gli organi della Comunità dispongono di un ampio potere discrezionale, poiché, in tali settori, essi devono adottare decisioni di natura politica, economica e sociale e operare verifiche complesse (29).

    78.      Ciò non comporta, tuttavia, che si debba esaminare solo una manifesta inidoneità del dazio specifico.

    79.      Certamente la Corte ha dichiarato, con giurisprudenza costante, benché non uniforme, che, nell’esaminare la proporzionalità di un provvedimento, in un settore nel quale l’organo comunitario interessato dispone di discrezionalità, non si tratta di verificare se la misura adottata fosse l’unica o la migliore misura possibile, bensì semplicemente di verificare se fosse manifestamente inidonea (30).

    80.      Come ho già spiegato in altre sedi (31), tale approccio non mi convince. Anche in settori nei quali gli organi della Comunità dispongono di un’ampia discrezionalità, deve costituire punto di partenza per l’applicazione del principio di proporzionalità il fatto che un controllo giudiziario di un loro provvedimento non venga escluso dall’esistenza di un ampio potere discrezionale. La circostanza che gli organi della Comunità dispongano di un ampio potere discrezionale in determinati settori non giustifica la riduzione dell’esame della proporzionalità di un provvedimento alla verifica che esso sia manifestamente inidoneo. Un tale approccio comporterebbe, infatti, che l’obiettivo perseguito dall’organo comunitario e i diritti del singolo coinvolti non sarebbero più «posti in relazione» e il principio di proporzionalità perderebbe la sua componente di tutela individuale. In tal modo, il principio di proporzionalità verrebbe ridotto ad un controllo oggettivo della discrezionalità. Un tale approccio non può essere giustificato nemmeno sostenendo che, in considerazione dell’orientamento accolto dalla Corte, esso risulterebbe necessariamente collocato nel margine di discrezionalità degli organi della Comunità. Tale necessario rispetto della posizione della Corte può attuarsi anche nell’ambito di una verifica della proporzionalità a tre livelli. Per questa ragione, è sufficiente che, innanzitutto, venga tenuta in considerazione la discrezionalità di un organo comunitario nella scelta e nella ponderazione degli obiettivi perseguiti e che, in secondo luogo, l’intensità dell’analisi dell’esame della proporzionalità venga ridotta alla verifica che la misura interessata sia manifestamente inidonea, manifestamente non necessaria e manifestamente inadeguata.

    81.      Ai fini del giudizio a quo basterebbe ricordare che, di regola, la Corte non si limita, comunque, all’esame della manifesta inidoneità di una misura, bensì considera anche le componenti della sua necessità e adeguatezza (32). A tale proposito, si può ricordare, inoltre, che, nelle sentenze citate, relative ai prelievi agricoli (33), la Corte non ha limitato il criterio di giudizio alla manifesta inidoneità delle autonome misure di salvaguardia.

    82.      Si dovrebbe, tuttavia, accogliere con favore, non da ultimo per ragioni di certezza del diritto, che la Corte chiarisse espressamente che, anche in presenza di un ampio potere discrezionale degli organi della Comunità, essa non si limita semplicemente a verificare se una misura sia manifestamente inidonea, bensì esamina, inoltre, anche la necessità e l’adeguatezza di una misura, anche se con un’intensità di giudizio nettamente ridotta.

    3.      Assenza di obiettivi manifestamente inammissibili

    83.      Come sopra esposto (34), si deve tenere conto dell’ampia discrezionalità degli organi della Comunità nei settori della politica agricola comune e della politica commerciale, in particolare nella scelta degli obiettivi perseguiti. Di conseguenza, in tali settori la scelta e la ponderazione degli obiettivi perseguiti soggiacciono solo ad un controllo molto limitato da parte della Corte. Ciò vale anche per la questione delle modalità di bilanciamento di obiettivi contrastanti.

    84.      Non va pertanto censurato sotto il profilo giuridico il fatto che il Consiglio e la Commissione, nell’organizzazione del sistema globale per la regolamentazione dell’importazione di conserve di champignon da Stati terzi, abbiano perseguito non solo obiettivi di politica agricola, bensì anche obiettivi di politica commerciale. Né, inoltre, va contestato il fatto che la Comunità, per il perseguimento dei citati obiettivi di politica commerciale (35), in forza del diritto internazionale, abbia limitato i propri strumenti di politica agricola mediante la conclusione dell’accordo sul commercio (36).

    4.      Assenza del carattere di manifesta inidoneità

    85.      Il dazio specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, per prodotti della sottovoce 2003 10 30, non è manifestamente inidoneo al conseguimento degli obiettivi di politica agricola e di politica commerciale che esso persegue.

    86.      Innanzitutto, la riscossione del dazio specifico non è manifestamente inidonea ai fini dell’obiettivo di politica agricola di rendere economicamente meno attraente l’importazione di conserve di funghi da Stati terzi al di là del contingente aperto dalla versione modificata del regolamento n. 1864/2004 e, quindi, di limitare perturbazioni del mercato derivanti da eccessive importazioni di conserve di funghi da Stati terzi.

    87.      In secondo luogo, l’adozione di tale misura a tutela dei produttori comunitari nella forma di un dazio specifico ad aliquota fissa è conforme al principio - inerente al diritto commerciale internazionale - della tariffazione, attraverso il quale l’accesso ai mercati agricoli deve essere reso più trasparente e più prevedibile. Essa, quindi, non può essere considerata manifestamente inidonea rispetto agli obiettivi di politica commerciale perseguiti mediante la tariffazione.

    5.      Assenza di carattere manifestamente non necessario

    88.      Si deve appurare, inoltre, se il dazio specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, per prodotti della sottovoce 2003 10 30, sia manifestamente non necessario. Sotto il profilo della necessità, si deve verificare se, oltre alla misura da analizzare, sussistano anche ulteriori misure adatte al conseguimento degli obiettivi perseguiti, meno restrittive per gli interessati, ma tali da conseguire con la stessa efficacia l’obiettivo perseguito. A causa dell’ampio potere discrezionale degli organi della Comunità, la verifica dell’eventuale disponibilità di una misura alternativa meno restrittiva deve essere limitata ad un’analisi del carattere manifesto (37).

    89.      La misura da esaminare è la riscossione di un dazio specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato. Tale valore corrisponde all’importo concordato negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC. Si pone, quindi, in primo luogo, la questione se gli obiettivi di politica agricola e commerciale perseguiti avrebbero potuto essere conseguiti in modo ugualmente efficace concordando un importo inferiore (a). Inoltre, si deve esaminare se non possa costituire un mezzo meno restrittivo per il conseguimento degli obiettivi di politica agricola e commerciale della Comunità il fatto che la Comunità stessa stabilisca unilateralmente, nella TDC, un dazio specifico inferiore all’aliquota massima concordata negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC (b). Si deve verificare, poi, se un adeguamento del valore del dazio specifico a diverse categorie rappresenterebbe una misura meno restrittiva (c). Infine, ci si deve occupare della tesi del ricorrente nella causa principale, in base alla quale una maggiore sovvenzione dei produttori comunitari costituirebbe una misura meno restrittiva (d).

    a)      Negoziazione di un’aliquota di dazio inferiore a EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC

    90.      Si pone, innanzitutto, la questione se la Comunità avrebbe potuto conseguire i propri obiettivi di politica agricola ed economica in modo ugualmente efficace, qualora essa avesse concordato, nei propri elenchi degli impegni nell’ambito dell’OMC, un’aliquota di dazio di valore inferiore a EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato.

    91.      A mio parere, si deve dare soluzione negativa a tale questione.

    92.      Innanzitutto, si deve ricordare che la riscossione di un dazio specifico in una misura che rende economicamente non attraente l’importazione di conserve di champignon da Stati terzi al di là di un contingente previsto è da ritenere necessaria, in considerazione dell’obiettivo di politica economica di limitare perturbazioni del mercato comunitario dovute a importazioni eccessive da Stati terzi (38).

    93.      In secondo luogo, si deve considerare che la determinazione del dazio specifico, a causa del quale le importazioni da Stati terzi divengono economicamente non attraenti, presuppone un esame complesso. Per questo motivo, a tal riguardo, si deve concedere agli organi della Comunità un ampio potere discrezionale (39). Ciò deve valere, più che mai, allorché si tratti non di fissare un dazio specifico, bensì di concordare un’aliquota massima del dazio negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC. Una tale aliquota massima del dazio, infatti, non può essere superata dalla Comunità, ha carattere permanente (40) e, in base al principio della nazione più favorita, in conformità all’art. 1 del GATT 1947, vale per importazioni da tutti gli Stati membri dell’OMC. Per questa ragione, i competenti organi della Comunità, nella negoziazione di una tale aliquota massima del dazio devono considerare ex ante in che modo un dazio specifico, che può raggiungere, al massimo, il valore dell’aliquota massima del dazio concordata, sia adatta, anche in caso di oscillazioni dei prezzi, ad arginare l’importazione di conserve di champignon nella Comunità al di là del contingente previsto.

    94.      In terzo luogo, si deve ricordare che la Corte considera non più necessario anche un prelievo variabile dal momento in cui esso è così elevato da avere non solo l’effetto di rendere economicamente non attraenti le importazioni di conserve di champignon nella Comunità, bensì da operare, inoltre, de facto, come un divieto all’importazione affiancato da una sanzione economica (41).

    95.      Anche qualora tale principio dovesse essere trasposto al valore dell’aliquota massima dei dazi concordata, i criteri che la Corte ha applicato ai prelievi agricoli variabili non potrebbero senz’altro essere applicati a un’aliquota massima dei dazi concordata contrattualmente nell’ambito dell’OMC. In particolare, un’aliquota massima dei dazi concordata, a causa della sua validità generale e duratura, non può essere considerata non necessaria per il solo fatto che essa non ha tenuto sufficientemente conto delle differenze che sussistono, in un determinato momento, tra i prezzi per i prodotti comunitari e i prezzi per le importazioni da un determinato Stato membro dell’OMC. Invece, considerando le finalità di politica agricola, l’accordo su un tale dazio massimo viene considerato come manifestamente non necessario solo allorché tale dazio massimo, anche in considerazione delle possibili importazioni da tutti gli Stati membri dell’OMC e in considerazione delle possibili oscillazioni dei prezzi, superi di gran lunga ciò che sarebbe necessario per arginare le importazioni da Stati terzi al di là del contingente previsto, a tutela dell’industria comunitaria.

    96.      Alla luce di tali rilievi, non vedo alcuna ragione, nel caso di specie, per la quale risulterebbe manifestamente non necessario l’accordo su un dazio massimo di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, all’interno degli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC. La Commissione e il Consiglio affermano che essi avrebbero dovuto considerare le oscillazioni, talvolta considerevoli, dei prezzi di conserve di champignon sia all’interno sia all’esterno della Comunità. Essi affermano, inoltre, che l’accordo su un dazio massimo del valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato sarebbe stato necessario per impedire che la produzione comunitaria soffocasse sotto la pressione delle importazioni da Stati terzi. Dagli atti di causa non posso dedurre alcun indizio nel senso che tale valutazione fosse manifestamente erronea all’epoca dei negoziati dell’Uruguay-Round.

    97.      Tale valutazione degli organi della Comunità è stata invece confermata ex post. Ciò emerge dai dati di mercato prodotti dalla Commissione. Così, dallo schema sull’andamento dei prezzi, che la Commissione ha accluso alle proprie memorie, nell’allegato 3, si può dedurre che, nel corso del 2004 e anche del 2005, la differenza tra i prezzi medi per le conserve di champignon importate dalla Repubblica popolare cinese e i prezzi medi per le conserve di champignon provenienti dalla Comunità era, a volte, talmente elevata che l’importazione di conserve di champignon dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità non era economicamente priva di interesse anche con la riscossione di un dazio specifico del valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato.

    98.      Ciò è confermato dai dati contenuti nell’allegato 4 della memoria della Commissione, in base ai quali le conserve di champignon provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono state importate nella Comunità non solo nei limiti del contingente previsto dalla versione modificata del regolamento n. 1864/2004, bensì in quantità considerevole anche al di là di tale contingente. In base a tali dati, il dazio specifico del valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato non era, almeno in taluni casi, abbastanza elevato da rendere economicamente non attraente l’importazione di conserve di funghi dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità al di là del contingente previsto. In presenza di tali circostanze, a fortiori non si può ritenere che il valore del dazio specifico abbia già raggiunto la soglia a partire dalla quale esso potrebbe avere gli effetti di un divieto all’importazione accompagnato da una sanzione economica.

    99.      Anche se, per valutare la legittimità di un provvedimento, deve tenersi conto del momento in cui esso è stato adottato, lo sviluppo del mercato delle conserve di champignon induce a ritenere che gli organi della Comunità, nel contesto dell’accordo sull’aliquota massima dei dazi della Comunità pari a EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, nell’ambito dell’OMC, non siano andati oltre il loro ampio potere discrezionale. L’accordo su un’aliquota massima dei dazi di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC non può essere considerato, quindi, manifestamente non necessario, in considerazione delle finalità di politica agricola, perseguite per suo tramite, di tutelare i produttori comunitari da importazioni eccessive di conserve di champignon provenienti da Stati terzi.

    b)      Applicazione di un dazio specifico di valore inferiore all’aliquota massima dei dazi concordata negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC

    100. All’udienza, il Consiglio e la Commissione hanno confermato che il dazio specifico è stato fissato nella TDC in un valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, poiché ciò corrisponde all’aliquota di dazio concordata negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC. Non sarebbero stati tenuti in considerazione altri criteri.

    101. Si pone, quindi, la questione se la fissazione di un dazio specifico fisso del valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato debba essere considerata manifestamente non necessaria, in ragione del fatto che gli organi della Comunità – in considerazione delle differenze di prezzo esistenti tra le conserve di champignon provenienti dalla Repubblica popolare cinese e quelle provenienti dalla Comunità – non hanno limitato il dazio specifico alla misura necessaria per conseguire l’obiettivo di politica agricola di limitare le perturbazioni del mercato comunitario provocate da eccessive importazioni da Stati terzi.

    102. Certamente la necessità di un dazio specifico del valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato non può essere giustificata dal fatto che la Comunità, applicando un dazio specifico di tale valore, avrebbe semplicemente adempiuto i propri impegni nell’ambito dell’OMC. Nel caso delle aliquote dei dazi concordate negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC, infatti, si tratta semplicemente di aliquote massime dei dazi. In base all’art. 2, n. 1, lett. a) del GATT 1947, la Comunità può derogare a tale dazio certamente non verso l’alto, bensì verso il basso(42).

    103. Inoltre, la necessità di un dazio di tale valore non può essere giustificata neppure mediante il richiamo alla circostanza che i membri dell’OMC, nell’ambito dell’Uruguay Round, non vi si sarebbero opposti. Tale circostanza non può, infatti, avere di per sé alcuna incidenza sulla compatibilità del valore dell’aliquota di dazio specifica con il principio di proporzionalità stabilito dal diritto comunitario(43).

    104. Né si può invocare con successo, quale argomento a favore della necessità di un dazio specifico di tale valore, il fatto che, in base all’art. 9, n. 2 del regolamento n. 2658/87, la Commissione non è autorizzata a modificare autonomamente la tariffa dei dazi. Il principio di proporzionalità deve essere rispettato, infatti, anche dal legislatore comunitario, che deve eventualmente prevedere poteri adeguati degli organi della Comunità.

    105. Un approccio fondato semplicemente sul valore massimo del dazio specifico necessario con riferimento agli obiettivi di politica agricola – e quindi sensibile alle differenze di prezzo esistenti tra le conserve di champignon provenienti dalla Repubblica popolare cinese e quelle provenienti dalla Comunità - non terrebbe in sufficiente considerazione il fatto che, con il dazio specifico, vengono perseguite anche finalità di politica commerciale. Per questo motivo, il dazio specifico può essere considerato non necessario solo allorché anche tutti gli obiettivi di politica commerciale potrebbero essere conseguiti, in modo parimenti efficace, mediante misure alternative (44). Con una riduzione unilaterale dell’aliquota massima concordata negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC, la Comunità potrebbe perseguire le proprie finalità di politica commerciale, ma non con pari efficacia.

    106. In primo luogo, un metodo alternativo, in base al quale il valore del dazio specifico si adatterebbe in modo variabile alle differenze di prezzo tra le conserve di champingnon provenienti dalla Comunità e quelle provenienti dalla Repubblica Popolare cinese, sarebbe già incompatibile con l’art. 4, n. 2, dell’accordo sull’agricoltura, al pari di un prelievo variabile. Esso si sottrarrebbe all’obiettivo di politica commerciale di rendere le condizioni di accesso al mercato più trasparenti e più prevedibili mediante il divieto di prelievi variabili (45).

    107. Tuttavia, sarebbe certamente ipotizzabile un sistema alternativo, secondo cui il dazio specifico abbia, in linea di principio, un valore fisso, ma venga modificato periodicamente in considerazione della differenza tra i prezzi delle conserve di champignon provenienti dalla Comunità e di quelle provenienti da Stati terzi. Può, infine, essere lasciata irrisolta la questione se un tale approccio sia compatibile con l’art. 4, n. 2 dell’accordo sull’agricoltura (46). Infatti, con un approccio di questo tipo gli obiettivi di politica commerciale della Comunità non potrebbero essere conseguiti con analoga efficacia.

    108. Innanzitutto, un tale approccio potrebbe risultare ben oneroso, poiché esso presupporrebbe che gli organi della Comunità raffrontino i prezzi all’interno della Comunità con i prezzi delle importazioni da tutti i membri dell’OMC, dai quali potrebbero essere probabilmente importate conserve di funghi nella Comunità. In base al principio della nazione più favorita, di cui all’art. 1 del GATT 1947, non sarebbe, inoltre, ammissibile stabilire l’aliquota di dazio specifica nei confronti di singoli membri dell’OMC, di valore ogni volta diverso (47). Per questo motivo, non può essere seguito a priori alcun approccio in base al quale il valore dell’aliquota di dazio specifica tenga in considerazione, in modo mirato, le differenze di prezzo in determinati membri dell’OMC.

    109. In secondo luogo, una riduzione unilaterale del dazio massimo concordato negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC comporterebbe la concessione, da parte della Comunità, agli operatori economici provenienti da altri membri dell’OMC, dell’accesso al mercato agricolo della Comunità, senza alcuna garanzia che agli operatori economici della Comunità venga assicurato, in cambio, l’ingresso ai mercati degli altri membri dell’OMC. Come il Consiglio e la Commissione correttamente rilevano, potrebbe risultare difficile per la Comunità, come contropartita per una riduzione unilaterale dei dazi massimi concordati, effettuata al di fuori di un round di negoziati, concordare in seguito un trattamento equivalente. Una riduzione unilaterale metterebbe in pericolo, dunque, l’obiettivo di politica commerciale della Comunità di concordare, sulla base di un do ut des, vantaggi per gli operatori economici comunitari con riguardo all’accesso ai mercati degli altri membri dell’OMC.

    110. Contro tale timore si potrebbe certo obiettare che, nel caso di specie, non si pretende di concedere ad operatori economici di altri membri dell’OMC un accesso al mercato agricolo della Comunità mediante la riduzione del valore del dazio specifico. Il principio di proporzionalità esigerebbe, piuttosto, solo che non venga riscosso un dazio specifico in una misura ampiamente al di là di quanto necessario per escludere l’attrattività economica delle importazioni.

    111. Tale obiezione, di carattere teorico-astratto, non riesce, tuttavia, a convincere. Come è stato esposto sopra, il mercato delle conserve di champignon è caratterizzato da notevoli oscillazioni dei prezzi (48). Ne deriva che il dazio specifico del valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato produce conseguenze diverse a seconda dell’entità delle differenze di prezzo. Così, in determinate condizioni, il dazio può raggiungere il valore necessario per rendere non attraenti le importazioni nella Comunità o andare, addirittura, oltre; esso, però, può anche rimanere al di sotto di tale soglia e, quindi, rendere economicamente attraente l’accesso al mercato. A causa delle elevate oscillazioni dei prezzi, non può si conseguentemente escludere che la fissazione di un dazio specifico, che, per un determinato periodo, risulti unilateralmente al di sotto del valore dell’aliquota dei dazi massima concordata di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, renda attraente l’accesso al mercato per gli operatori economici provenienti da altri membri dell’OMC, senza che venga garantito che gli operatori economici della Comunità ricevano, in cambio, un equivalente accesso al mercato degli altri membri dell’OMC.

    112. In conclusione si deve rilevare, dunque, che l’applicazione unilaterale di un dazio specifico di valore inferiore rispetto all’aliquota massima dei dazi concordata negli elenchi degli impegni della Comunità nell’ambito dell’OMC non può essere presa in considerazione come mezzo meno restrittivo. Essa non sarebbe adatta a conseguire con analoga efficacia gli obiettivi di politica commerciale della Comunità.

    c)      Adeguamento del valore del dazio specifico in base alle categorie

    113. Infine, il giudice remittente ricorda che, in base all’aliquota dei dazi specifica, non viene effettuata alcuna distinzione in base alle diverse categorie di champignon. Detto giudice si pone, quindi, la questione se il dazio specifico del valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato debba essere considerato manifestamente non necessario in ragione del fatto che esso non distingue le conserve di champignon in base a singole categorie.

    114. A mio parere, tale questione deve parimenti essere risolta in senso negativo.

    115. In primo luogo, si deve ricordare che un’aliquota di dazio specifica non è sproporzionata già per il fatto che viene prevista un’aliquota fissa per diverse categorie dello stesso prodotto. La questione se un’aliquota fissa sia necessaria dipende da una serie di circostanze, fra le quali il fatto se essa sia idonea a conseguire efficacemente gli obiettivi (49).

    116. Nel caso di specie, l’applicazione di un’aliquota fissa non appare manifestamente non necessaria.

    117. Innanzitutto, il Consiglio ricorda che esistono effetti sostitutivi tra singole categorie di conserve di funghi. Se la Comunità riscuotesse ogni volta un dazio diverso a seconda della categoria di conserve di champignon, gli importatori sarebbero indotti a dichiarare, in occasione dell’importazione, una categoria inferiore a quella reale, per godere di un’aliquota di dazio inferiore; a ciò potrebbe contrapporsi un potenziamento dei controlli, che graverebbe in modo più pesante sulle autorità doganali.

    118. In secondo luogo, una distinzione unilaterale tra diverse categorie di beni per le conserve di champignon da parte della Comunità non risulterebbe altrettanto idonea al perseguimento dei suoi obiettivi di politica commerciale. Come già illustrato supra (50), a causa delle rilevanti oscillazioni dei prezzi delle conserve di funghi, non si può escludere che l’applicazione di un dazio inferiore per le conserve di champignon di un livello qualitativo inferiore non solo riduca il dazio specifico al livello a partire dal quale l’importazione di conserve di champignon diventa non attraente, bensì vada anche oltre detto livello. In questo caso esso renderebbe l’importazione di conserve di champignon nella Comunità economicamente non attraente e, quindi, migliorerebbe l’accesso al mercato comunitario. Potrebbe risultare, tuttavia, molto difficile per la Comunità concordare un trattamento equivalente a quello degli altri membri dell’OMC, per un tale miglioramento dell’accesso al mercato, che viene garantito unilateralmente e al di fuori di un round di negoziati.

    119. Una graduazione in base alle categorie non può essere quindi evidentemente considerata quale mezzo meno restrittivo per il conseguimento degli obiettivi di politica commerciale della Comunità.

    d)      Maggiore sovvenzione degli operatori economici comunitari

    120. Infine, deve essere respinta anche la tesi del ricorrente nella causa principale, secondo la quale sarebbe ipotizzabile, quale mezzo meno restrittivo, una maggiore sovvenzione dei produttori comunitari. Indipendentemente dalla questione della compatibilità di una tale misura con l’accordo sull’agricoltura, si deve ricordare che una misura alternativa tale da comportare notevoli oneri finanziari per la Comunità non può senz’altro essere considerata quale misura meno restrittiva.

    e)      Conclusione

    121. In conclusione, si deve constatare che, nel caso di specie, oltre all’applicazione di un dazio specifico del valore di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, non si ravvisa alcun mezzo manifestamente meno restrittivo per il perseguimento di obiettivi di politica agricola e commerciale.

    6.      Assenza di manifesta inadeguatezza

    122. Infine, la riscossione di un dazio specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato non può essere neppure considerata manifestamente inadeguata. Piuttosto, l’applicazione di tale dazio può comportare notevoli oneri per un importatore. Tuttavia, in un caso come quello di specie, non può essere considerato manifestamente inadeguato il fatto che venga concessa la precedenza agli obiettivi di politica commerciale della Comunità. Da un lato, infatti, devono essere tenuti in considerazione i significativi vantaggi di politica commerciale che sono stati conseguiti mediante la tariffazione degli ostacoli commerciali. D’altro lato, non può essere trascurato il fatto che un importatore prudente importerà comunque merci nella Comunità solo qualora ciò risulti per lui economicamente interessante. Per questa ragione saranno interessati, in prima linea, solo quegli importatori che abbiano reso intenzionalmente false informazioni circa le merci importate o che abbiano commesso errori. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un’azione intenzionale o di un errore, non mi pare manifestamente inadeguato concedere la priorità, in un caso simile, agli obiettivi di politica commerciale della Comunità.

    C –    Conclusioni riassuntive

    123. L’analisi non ha offerto alcun indizio sul fatto che la riscossione di un’aliquota dei dazi specifica di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, su conserve di champignon importate nella Comunità al di là del contingente aperto dalla versione modificata del regolamento n. 1864/2004, violi il principio di proporzionalità.

    124. Si deve inoltre ricordare che il valore del dazio ad valorem non è pari, come supposto dal giudice remittente, al 18,4 %, bensì al 14,9 %(51).

    VII – Conclusione

    125. Tutto ciò premesso, suggerisco alla Corte di risolvere la questione sollevata del giudice remittente nei termini che seguono:

    L’analisi dell’aliquota di dazio specifica di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, vigente in base al regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, riscosso per importazioni di funghi conservati del genere Agaricus (sottovoce NC 2003 10 30), al di là del contingente aperto dal regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 2004, n. 1864 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi, nella sua versione successiva al regolamento (CE) della Commissione 7 dicembre 2005, n. 1995, che modifica il regolamento n. 1864/2004, non ha evidenziato alcun elemento tale da mettere in discussione la sua validità sotto il profilo del principio di proporzionalità.


    1 – Lingua originale: il tedesco.


    2 – Il procedimento pregiudiziale è ora disciplinato dall’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, conformemente al Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (GU C 306, pag. 1).


    3 – V. sentenze 15 luglio 1982, causa 245/81, Edeka (Racc. pag. 2745); 12 aprile 1984, causa 345/82, Wünsche (Racc. pag. 1995); 16 ottobre 1991, causa C‑24/90, Werner Faust (Racc. pag. I‑4905); 16 ottobre 1991, causa C‑25/90, Wünsche, (Racc. pag. I‑4939); 16 ottobre 1991, causa C‑26/90, Wünsche (Racc. pag. I‑4961), 4 luglio 1996, causa C‑295/94, Hüpeden (Racc. pag. I‑3375) e 4 luglio 1996, causa C‑296/94, Pietsch (Racc. pag. I‑3409).


    4 – GU L 336, pag. 1.


    5 – Ibidem, pag. 20.


    6 – Ibidem, pag. 22.


    7 – V. decisione del Consiglio 20 marzo 2006, 2006/398/CE relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, (GU L 154, pag. 22).


    8 –     Nelle presenti conclusioni viene utilizzata l’espressione «normativa comunitaria» ogni volta che trova applicazione ratione temporis ancora la normativa comunitaria e non la normativa dell’Unione.


    9 – GU L 256, pag. 1.


    10 – GU L 28, pag. 16.


    11 – GU L 286, pag. 1.


    12 – GU L 325, pag. 30.


    13 – GU L 320, pag. 34.


    14 – GU L 169, pag. 1.


    15 – Cit. alla nota 3.


    16 – Cit. alla nota 3.


    17 – GU L 183, pag. 1.


    18 – Sentenze Wünsche (causa 345/82), Faust, Wünsche (causa C‑25/90), Wünsche (causa C‑26/90), Wünsche (causa C‑295/94), Hüpeden e Pietsch, tutte cit. alla nota 3.


    19 – Sentenze Faust (punto 19); causa C-25/90, Wünsche (punto 20); causa C‑26/90, Wünsche (punto 20); Hüpeden (punto 19), e Pietsch (punto 22), tutte cit. alla nota 3.


    20 – Sentenza Pietsch, cit. alla nota 3 (punti 26 e segg.).


    21 – Sentenze Faust (punti 23 e 28); causa C-25/90, Wünsche (punti 24 e 29); causa C‑26/90, Wünsche (punti 24 e 29); Hüpeden (punto 26) e Pietsch (punti 29 e 34), tutte cit. alla nota 3.


    22 – Sentenza Pietsch, cit. alla nota 3 (punto 34).


    23 – Sentenza Pietsch, cit. alla nota 3 (punto 29).


    24 – Sentenze 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder (Racc. pag. 2237, punto 21); Faust, cit. alla nota 3 (punto 12); causa C‑25/90, Wünsche, cit. alla nota 3 (punto 13); causa C‑26/90, Wünsche, cit. alla nota 3 (punto 13); Hüpeden, cit. alla nota 3 (punto 14) e Pietsch, cit. alla nota 3 (punto 15).


    25 – V. paragrafi 19‑22 delle presenti conclusioni.


    26 – V. settimo e decimo ‘considerando’ del regolamento n. 1864/2004 modificato.


    27 – Geboye Desta, M., The Law of International Trade in Agricultural Products, Kluwer Law International, 2002, pag. 9, esalta quale più significativa conquista dell’accordo sull’agricoltura l’attuale esistenza di un sufficiente grado di sicurezza, di prevedibilità e di affermazione del principio dello stato di diritto nei rapporti internazionali in ambito agricolo.


    28 – V. McMahon, J., The WTO Agreement on Agriculture, Oxford University Press, 2006, pag. 33, il quale osserva che la tariffazione rappresenta certamente l’aspetto più importante dell’intero accordo sull’agricoltura, poiché le misure tariffarie sono negoziabili in modo più trasparente e più semplice.


    29 – Sentenze 27 Settembre 2007, causa C‑351/04, Ikea Wholesale (Racc. pag. I‑7723, punto 40) e 14 maggio 2009, causa C‑34/08, Azienda Agricola Disarò Antonio e. a. (Racc. pag. I‑4023, punto 76).


    30 – Per la politica agricola comune v. sentenze 11 luglio 2009, causa C-33/08, Agrana Zucker (Racc. pag. I‑5035, punto 33); 7 settembre 2006, causa C‑310/04, Regno di Spagna/Consiglio dell’Unione Europea (Racc. pag. I‑7285, punto 99); 12 luglio 2001, causa C‑189/01, Jippes e a. (Racc. pag. I‑5689, punto 83). Per altri settori, v., in particolare, sentenze 8 giugno 2010, causa C‑58/08, Vodafone e a., Racc. pag. I‑4999, punto 52; 7 luglio 2009, causa C‑558/07, S.P.C.M. e a. (Racc. pag. I‑5783, punto 42), 12 luglio 2005, cause riunite C‑154/04 e C‑155/04, Alliance for Natural Health e a. (Racc. pag. I‑6451, punto 52); 14 dicembre 2004, causa C‑434/02, Arnold André (Racc. pag. I‑11825, punto 46); 14 dicembre 2004, causa C‑210/03, Swedish Match (Racc. pag. I‑11893, punto 48), e 10 dicembre 2002, causa C‑491/01, British American Tobacco (Investments) und Imperial Tobacco (Racc. pag. I‑11453, punto 123).


    31 – V. paragrafo 62 e segg. delle mie conclusioni nella causa Azienda Agricola Disarò Antonio (cit. alla nota 29) e i paragrafi 65‑72 delle mie conclusioni nella causa Agrana Zucker (sentenza 20 maggio 2010, causa C-365/08, Racc. pag. I‑4341). V. anche Mosbrucker, A.-L., «Contrôle du système des quotas laitiers, Europe», in Revue mensuelle NexisLexis Jurisclasseur, luglio 2009, pag. 16, che concorda con l’approccio a tre livelli proposto e critica la riduzione della verifica ad un’evidente inidoneità.


    32 – V. solo sentenze Vodafone, cit. supra alla nota 30 (punti 51 e segg.), in cui la Corte, ai punti 61-68, ha esaminato la necessità della misura e, al punto 69, la sua adeguatezza, nonché Agrana Zucker, cit. supra alla nota 30 (punto 42), British American Tobacco (Investments) ed Imperial Tabacco, cit. supra alla nota 30 (punti 126 e segg.). V. anche Koch, O., Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, Berlin, 2003, pag. 212, il quale sottolinea che pressoché tutte le sentenze nelle quali la Corte avrebbe apparentemente ridotto la verifica alla «inidoneità», conterrebbero una trattazione delle eventuali misure alternative e, in parte, dettagliate motivazioni sulla ragione per cui tali misure non sarebbero preferibili. Il concetto di «evidente inidoneità» sarebbe, quindi, da intendere semplicemente come sinonimo di una ridotta intensità di controllo nell’ambito della verifica, a più livelli, della proporzionalità. In tal senso anche Kischel, U., «Die Kontrolle der Verhältnismäßigkeit durch den Europäischen Gerichtshof», in Europarecht 2000, pagg. 380, 398 e segg., il quale sottolinea che la Corte non attribuisce alla formulazione da essa adottata - secondo cui i controlli di proporzionalità sarebbero da limitare, nei relativi settori, ad una verifica della evidente inidoneità - il significato che sembrerebbe avere a prima vista. Dalle decisioni interessate emergerebbe chiaramente, piuttosto, che la discrezionalità del legislatore comunitario non limiterebbe la proporzionalità alla chiara inidoneità, bensì limiterebbe il controllo della proporzionalità, globalmente, al controllo di errori palesi. V. anche Zatschler, C., «Finding facts», European Advocate, Spring 2010, pag. 11, 12, e segg., il quale sottolinea che il potere discrezionale può incidere esclusivamente sull’intensità del controllo, ma non sulla struttura del controllo di proporzionalità.


    33 – V. giurisprudenza riportata ai paragrafi 58‑64.


    34 – Vedi paragrafo 80 delle presenti conclusioni.


    35 – V. infra paragrafo 75.


    36 – Va tenuta distinta la questione se ciò sia giustificato, anche in considerazione degli oneri supplementari a ciò connessi, imposti agli operatori economici interessati. Tale questione deve essere analizzata, in particolare, nell’ambito dell’adeguatezza della misura. V., in proposito, paragrafo 122 di queste conclusioni.


    37 – V. paragrafi 66 e 80 delle presenti conclusioni.


    38 – V. paragrafo 59 delle presenti conclusioni.


    39 – V. paragrafo 62 delle presenti conclusioni.


    40 – Nel caso di specie non viene in rilievo, in particolare, alcun richiamo alla clausola di salvaguardia di cui all’art. 5 dell’accordo sull’agricoltura, poiché i prodotti della sottovoce 2003 10 30 non sono contrassegnati con il simbolo «SGS».


    41 – V. paragrafo 63 delle presenti conclusioni.


    42 – V. Geboye Deste, M., cit. alla nota 28 (pag. 21), il quale sottolinea che è ammessa, nel diritto commerciale internazionale, una riduzione unilaterale del dazio doganale convenuto.


    43 – Sentenza Hüpeden, cit. alla nota 3 (punto 36).


    44 – V. paragrafo 59 delle presenti conclusioni e la giurisprudenza ivi citata.


    45 – V. punti 232‑234 della Relazione della commissione d’appello (Appellate Body) dell’OMC 23 settembre 2002, Chile – Price Band System, WT/DS207/AB/R.


    46 – Al punto 232 della relazione richiamata viene sottolineato che la sola circostanza che i dazi vengano periodicamente adattati non comporta necessariamente che essi siano da qualificare quali prelievi all’importazione mobili nel senso della nota 1 all’art. 4, n. 2 dell’accordo sull’agricoltura. Anzi, al paragrafo 233 di tale relazione viene dato rilievo al fatto che l’aliquota dei dazi varia automaticamente conformemente ad uno schema o ad una formula.


    47 – V. Geboye Deste, M., cit. alla nota 28 (pag. 23), che richiama l’attenzione sul fatto che i vantaggi garantiti ad uno Stato membro vengono resi universali dal principio della nazione più favorita.


    48 – V. paragrafo 97 delle presenti conclusioni.


    49 – V. sentenza 11 febbraio 1988, causa 77/86, The National Dried Fruit Trade Association (Racc. pag. 757, punto 29).


    50 – V. supra, paragrafi 109‑112.


    51 – V., a tale riguardo, le norme illustrate nei paragrafi 19‑22 e 70 delle presenti conclusioni.

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