EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0348

Causa C-348/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — P. I./Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid (Libera circolazione delle persone — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) — Decisione di allontanamento — Condanna penale — Motivi imperativi di pubblica sicurezza)

GU C 200 del 7.7.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — P. I./Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

(Causa C-348/09) (1)

(Libera circolazione delle persone - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) - Decisione di allontanamento - Condanna penale - Motivi imperativi di pubblica sicurezza)

2012/C 200/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: P. I.

Convenuto: Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht del Land Nordrhein-Westfalen, Münster — Interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Decisione di allontanamento adottata per gravi motivi di sicurezza pubblica nei confronti di un cittadino europeo che è stato residente nei precedenti dieci anni nello Stato membro ospitante ed è stato condannato ad una pena detentiva — Nozione di «gravi motivi di sicurezza pubblica»

Dispositivo

L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono considerare che reati come quelli di cui all’articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione, e, pertanto, possono rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» atti a giustificare un provvedimento di allontanamento in forza di detto articolo 28, paragrafo 3, a condizione che le modalità con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della fattispecie su cui esso è chiamato a pronunciarsi.

Qualsiasi provvedimento di allontanamento è subordinato alla circostanza che il comportamento della persona di cui trattasi rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della società o dello Stato membro ospitante, accertamento che implica, in generale, in capo all’interessato, l’esistenza di una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento. Prima di adottare una decisione di allontanamento, lo Stato membro ospitante deve tenere conto, in particolare, della durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in tale Stato e dell’importanza dei suoi legami con il paese d’origine.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


Top