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Document 62009CA0127

Causa C-127/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Nürnberg — Germania) — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG [Diritto dei marchi — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 13, n. 1 — Direttiva 89/104/CEE — Art. 7, n. 1 — Esaurimento dei diritti del titolare del marchio — Nozione di «prodotti immessi in commercio» — Consenso del titolare — Flaconi di profumo detti «tester» , messi dal titolare di un marchio a disposizione di un depositario appartenente ad un sistema di distribuzione selettiva]

GU C 209 del 31.7.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Nürnberg — Germania) — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG

(Causa C-127/09) (1)

(Diritto dei marchi - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 13, n. 1 - Direttiva 89/104/CEE - Art. 7, n. 1 - Esaurimento dei diritti del titolare del marchio - Nozione di «prodotti immessi in commercio» - Consenso del titolare - Flaconi di profumo detti «tester», messi dal titolare di un marchio a disposizione di un depositario appartenente ad un sistema di distribuzione selettiva)

2010/C 209/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Convenuta: Simex Trading AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Nürnberg — Interpretazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1) e dell’art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU L 40, pag. 1) — Esaurimento del diritto conferito dal marchio — Interpretazione della nozione di «prodotto immesso in commercio» — Campioni di profumo la cui confezione reca l’indicazione secondo cui il prodotto è destinato a fini pubblicitari e non alla vendita, messi a disposizione dei distributori contrattuali fino a nuovo ordine e senza trasferimento della proprietà

Dispositivo

In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, l’art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, e l’art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, come modificato dall’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, vanno interpretati nel senso che l’esaurimento dei diritti conferiti dal marchio ha luogo solo se, in base alla valutazione di competenza del giudice del rinvio, possa escludersi il consenso espresso o implicito del titolare del marchio ad un’immissione nel commercio nella Comunità europea o nello Spazio economico europeo dei prodotti per i quali tale esaurimento viene invocato.

In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, in cui la consegna di «tester di profumo» a rivenditori intermediari contrattualmente vincolati al titolare del marchio affinché i clienti di questi ultimi ne possano provare il contenuto avviene senza trasferimento di proprietà e con divieto di vendita, il titolare del marchio può in qualsiasi momento ritirare tale merce e la presentazione del prodotto di cui trattasi si distingue chiaramente da quella dei flaconi di profumo normalmente messi a disposizione di detti intermediari da parte del titolare del marchio, il fatto che detti tester siano flaconi di profumo recanti le menzioni «campione» e «vendita vietata» osta a che sia implicitamente riconosciuto il consenso del titolare del marchio alla loro immissione in commercio, in assenza di ogni contrario elemento probatorio, la cui valutazione compete al giudice del rinvio.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


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