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Document 62008TN0557
Case T-557/08: Action brought on 18 December 2008 — mPAY24 v OHIM — Ultra (MPAY)
Causa T-557/08: Ricorso proposto il 18 dicembre 2008 — mPAY24/UAMI — Ultra (MPAY)
Causa T-557/08: Ricorso proposto il 18 dicembre 2008 — mPAY24/UAMI — Ultra (MPAY)
GU C 55 del 7.3.2009, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/35 |
Ricorso proposto il 18 dicembre 2008 — mPAY24/UAMI — Ultra (MPAY)
(Causa T-557/08)
(2009/C 55/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: mPAY24 GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: avv. H. Z. Zeiner)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (Zagorje ob Savi, Slovenia)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2008 (procedimento: R 221/2007-1), nei limiti in cui respinge l'opposizione presentata dalla ricorrente; e |
— |
Condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MPAY», per prodotti rientranti nelle classi 9, 35, 36, 37, 38 e 42 (domanda n. 3 587 869).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario «MPAY24», n. di registrazione 2 061 656, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36 e 38; il marchio denominativo austriaco «MPAY24», n. di registrazione 200 373, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36 e 38.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto della richiesta di registrazione nella sua interezza.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione tra i marchi interessati.