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Document 62008TN0557

Causa T-557/08: Ricorso proposto il 18 dicembre 2008 — mPAY24/UAMI — Ultra (MPAY)

GU C 55 del 7.3.2009, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/35


Ricorso proposto il 18 dicembre 2008 — mPAY24/UAMI — Ultra (MPAY)

(Causa T-557/08)

(2009/C 55/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: mPAY24 GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: avv. H. Z. Zeiner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (Zagorje ob Savi, Slovenia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2008 (procedimento: R 221/2007-1), nei limiti in cui respinge l'opposizione presentata dalla ricorrente; e

Condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MPAY», per prodotti rientranti nelle classi 9, 35, 36, 37, 38 e 42 (domanda n. 3 587 869).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario «MPAY24», n. di registrazione 2 061 656, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36 e 38; il marchio denominativo austriaco «MPAY24», n. di registrazione 200 373, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36 e 38.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto della richiesta di registrazione nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione tra i marchi interessati.


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