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Document 62008TN0445

Causa T-445/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — FIFA/UAMI — Ferrero (GERMANY 2006)

GU C 313 del 6.12.2008, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/50


Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — FIFA/UAMI — Ferrero (GERMANY 2006)

(Causa T-445/08)

(2008/C 313/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: D. Alexander QC, A. Barav, barrister, R. Buchel e C. Rassmann, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ferrero OHG mbH (Stadtallendorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare, in tutto o in parte, la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2008, procedimento R 1467/2005-1; e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «GERMANY 2006» per prodotti e servizi delle classi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 — domanda di registrazione n. 2 153 005.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento.

Motivi dedotti: 1) violazione degli artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha fondato la sua decisione sostanzialmente sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, una disposizione che non è stata richiamata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso né sulla quale si è basata la divisione di annullamento. 2) In subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato nel suo insieme, con l'occhio del consumatore medio, il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità e ha erroneamente applicato la norma pertinente relativa all'accertamento del carattere descrittivo dei prodotti e /o servizi per i quali è stata fatta la domanda di registrazione. 3) Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente valutato che il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità era privo del necessario carattere distintivo. 4) Violazione degli artt. 7, n. 3 e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente valutato che il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità non aveva acquisito carattere distintivo per i prodotti appartenenti alla classe 41 e per tutti i prodotti di merchandising.


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