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Document 62008TN0409
Case T-409/08: Action brought on 24 September 2008 — El Fatmi v Council
Causa T-409/08: Ricorso proposto il 24 settembre 2008 — El Fatmi/Consiglio
Causa T-409/08: Ricorso proposto il 24 settembre 2008 — El Fatmi/Consiglio
GU C 301 del 22.11.2008, p. 54–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/54 |
Ricorso proposto il 24 settembre 2008 — El Fatmi/Consiglio
(Causa T-409/08)
(2008/C 301/90)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Nouriddin El Fatmi (Vught, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. G. Pulles)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
dichiarare inapplicabile il regolamento (CE) n. 2580/2001 e/o annullare la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, sempre nei limiti in cui detti provvedimenti risultano applicabili al ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare l'inapplicabilità nei suoi confronti del regolamento (CE) n. 2580/2001 (1) e annullare la decisione 2008/583/CE (2) laddove detta decisione si riferisce al ricorrente stesso.
In primo luogo il ricorrente afferma che il Consiglio ha operato in contrasto con quanto disposto all'art. 5 CE. Secondo il ricorrente il Consiglio non era competente dal momento che manca qualsiasi nesso con un paese terzo o con il mercato comune.
In secondo luogo il ricorrente asserisce che gli artt. 60, 301 e 308 CE non conferiscono alcuna competenza per adottare il regolamento contestato.
In terzo luogo il ricorrente sostiene che il Consiglio ha operato in contrasto con l'art. 1, n. 4, della posizione comune 27 dicembre 2001, 2001/931 (3) e abbia violato disposizioni procedurali essenziali e principi di diritto comunitario, fra cui l'obbligo di motivazione. A parere del ricorrente le decisioni nazionali sulle quali, fra l'altro, si fonda il Consiglio, da un lato, non sono, decisioni prese da un'autorità competente ai sensi dell'art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, e, dall'altro, sono decisioni riformate in secondo grado dinanzi al giudice nazionale.
In quarto luogo il ricorrente deduce che il Consiglio ha violato i diritti fondamentali del ricorrente medesimo ed in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ed il diritto di proprietà.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).
(2) Decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21).
(3) Posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).