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Document 62008TN0383
Case T-383/08: Action brought on 11 September 2008 — New Europe v Commission
Causa T-383/08: Ricorso proposto l' 11 settembre 2008 — New Europe/Commissione
Causa T-383/08: Ricorso proposto l' 11 settembre 2008 — New Europe/Commissione
GU C 301 del 22.11.2008, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/47 |
Ricorso proposto l'11 settembre 2008 — New Europe/Commissione
(Causa T-383/08)
(2008/C 301/81)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: New Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. A.-M. Alamanou)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullamento della decisione della Commissione in forma di lettera datata 2 luglio 2008, ricevuta dalla ricorrente lo stesso giorno, che negava a quest'ultimo l'accesso ai nomi delle società e degli individui citati nei documenti divulgati dalla Commissione; e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente contesta la decisione della Commissione notificatale con lettera datata 2 luglio 2008 con la quale la Commissione ha rifiutato di divulgare i nomi delle società e degli individui coinvolti nel cosiddetto caso «Eximo», nomi citati nei documenti a cui la ricorrente ha avuto accesso in seguito alla risposta della Commissione alla richiesta da essa inizialmente presentata.
La ricorrente chiede che la decisione sia annullata per i seguenti motivi.
In primo luogo, secondo la ricorrente, la decisione impugnata è viziata da un evidente errore di diritto nei limiti in cui la Commissione avrebbe erroneamente interpretato le eccezioni previste dagli artt. 4, n. 1, lett. b), e 4, n. 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) e si sarebbe basata su queste ultime senza compiere un accertamento dei fatti o senza esporre le ragioni del suo diniego. Inoltre, la ricorrente rileva che la Commissione ha commesso un errore di valutazione nel ritenere che la divulgazione dei nomi avrebbe seriamente pregiudicato gli interessi commerciali delle società interessate nonché la privacy e l'integrità degli individui coinvolti. Oltretutto, la ricorrente sostiene che, optando per un'interpretazione estensiva del termine «tutela degli interessi commerciali» e «tutela della privacy e dell'integrità dell'individuo», la Commissione ha violato il principio dell'accesso più ampio possibile ai documenti previsto dall'art. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1049/2001.
In secondo luogo, la ricorrente rileva che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto la Commissione le ha negato il pieno accesso ad un documento che era già accessibile al pubblico.
In terzo luogo, la ricorrente rileva che la Commissione, non informando la ricorrente dei motivi su cui ha basato la sua decisione e limitandosi a far riferimento alle eccezioni previste dall'art. 4, n. 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001, ha violato l'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 253 CE.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).