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Document 62008TN0300

    Causa T-300/08: Ricorso proposto il 1 o agosto 2008 — Hoo Hing/UAMI — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)

    GU C 247 del 27.9.2008, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.9.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 247/21


    Ricorso proposto il 1o agosto 2008 — Hoo Hing/UAMI — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)

    (Causa T-300/08)

    (2008/C 247/41)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tresplain Investments Ltd (Hong Kong, Cina)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1, in quanto constata l'irricevibilità del motivo relativo alla causa di nullità prevista dall'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94;

    in via subordinata, modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1 dichiarando che il motivo relativo alla causa di nullità prevista dall'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 è ricevibile e fondato;

    modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1 dichiarando che il motivo relativo alla causa di nullità prevista dall'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 è ricevibile e fondato;

    posto che la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1 sia modificata nel senso richiesto, modificarla ulteriormente nel senso di dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 241 810 sulla base di uno o dell'altro dei suddetti motivi o di entrambi;

    condannare l'UAMI o la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. In via subordinata, condannare in solido alle spese l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «Golden Elephant Brand» per prodotti della classe 30 (marchio comunitario n. 241 810).

    Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio figurativo non registrato «GOLDEN ELEPHANT», utilizzato nel Regno Unito.

    Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento.

    Motivi dedotti: la commissione di ricorso è incorsa in errore dichiarando irricevibile il motivo fondato sull'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, nonché omettendo di dichiarare la ricevibilità e la fondatezza dell'opposizione alla registrazione basata sull'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.


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