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Document 62008TN0300
Case T-300/08: Action brought on 1 August 2008 — Hoo Hing v OHIM — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)
Causa T-300/08: Ricorso proposto il 1 o agosto 2008 — Hoo Hing/UAMI — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)
Causa T-300/08: Ricorso proposto il 1 o agosto 2008 — Hoo Hing/UAMI — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)
GU C 247 del 27.9.2008, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 247/21 |
Ricorso proposto il 1o agosto 2008 — Hoo Hing/UAMI — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)
(Causa T-300/08)
(2008/C 247/41)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tresplain Investments Ltd (Hong Kong, Cina)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1, in quanto constata l'irricevibilità del motivo relativo alla causa di nullità prevista dall'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94; |
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in via subordinata, modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1 dichiarando che il motivo relativo alla causa di nullità prevista dall'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 è ricevibile e fondato; |
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modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1 dichiarando che il motivo relativo alla causa di nullità prevista dall'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 è ricevibile e fondato; |
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posto che la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1 sia modificata nel senso richiesto, modificarla ulteriormente nel senso di dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 241 810 sulla base di uno o dell'altro dei suddetti motivi o di entrambi; |
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condannare l'UAMI o la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. In via subordinata, condannare in solido alle spese l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «Golden Elephant Brand» per prodotti della classe 30 (marchio comunitario n. 241 810).
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio figurativo non registrato «GOLDEN ELEPHANT», utilizzato nel Regno Unito.
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento.
Motivi dedotti: la commissione di ricorso è incorsa in errore dichiarando irricevibile il motivo fondato sull'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, nonché omettendo di dichiarare la ricevibilità e la fondatezza dell'opposizione alla registrazione basata sull'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.