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Document 62008TN0292
Case T-292/08: Action brought on 23 July 2008 — Inditex v OHIM
Causa T-292/08: Ricorso proposto il 23 luglio 2008 — Inditex/UAMI — Marín Díaz de Cerio (marchio denominativo OFTEN)
Causa T-292/08: Ricorso proposto il 23 luglio 2008 — Inditex/UAMI — Marín Díaz de Cerio (marchio denominativo OFTEN)
GU C 236 del 13.9.2008, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/16 |
Ricorso proposto il 23 luglio 2008 — Inditex/UAMI — Marín Díaz de Cerio (marchio denominativo OFTEN)
(Causa T-292/08)
(2008/C 236/28)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: avv.ti. E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio (Logroño, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare ricevibile il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 aprile 2008 e, previa l'opportuna trattazione processuale, pronunciare sentenza di annullamento della citata decisione con riferimento a tutti o a parte dei prodotti di cui trattasi. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «OFTEN» (domanda di registrazione n. 2.798.270), per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 25 e 35.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi spagnoli denominativo e figurativo «OLTEN» e marchio spagnolo figurativo «OLTENWATCH», per prodotti della classe 14
Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: In via principale, violazione degli artt. 61, n. 1 e 62, n. 1, del regolamento (CEE) n. 40/94 sul marchio comunitario e, in subordine, violazione degli artt. 43, n. 2, e 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.