Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0247

Causa T-247/08: Ricorso proposto il 20 giugno 2008 — C-Content/Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

GU C 209 del 15.8.2008, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/62


Ricorso proposto il 20 giugno 2008 — C-Content/Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

(Causa T-247/08)

(2008/C 209/111)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: C-Content BV ('s Hertogenbosch, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. M. Meulenbelt)

Convenuto: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (Ufficio delle pubblicazioni) ha violato il diritto comunitario relativamente alle gare d'appalto e ai contratti indicati nel presente ricorso;

condannare l'Ufficio delle pubblicazioni a risarcire la ricorrente dei costi sopportati e dei danni subiti, come indicati nel presente ricorso;

condannare l'Ufficio delle pubblicazioni alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel caso di specie la ricorrente propone un'azione di responsabilità extracontrattuale in ragione del pregiudizio che essa sostiene di aver subito per via delle irregolarità che l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (Ufficio delle pubblicazioni) avrebbe commesso nell'ambito di alcune procedure d'appalto relative ai servizi di pubblicazione elettronica.

La ricorrente deduce vari motivi idonei a far sorgere la responsabilità per ogni procedura d'appalto contestata.

La ricorrente sostiene che l'Ufficio delle pubblicazioni ha violato il principio di buona amministrazione e di diligenza nonché i principi di parità di trattamento, di trasparenza e di tutela del legittimo affidamento:

1.

In merito alla gara d'appalto n. 2034 relativa alla produzione e duplicazione di CD-ROM contenenti le serie L e C della Gazzetta Ufficiale: attribuendo l'appalto a un concorrente della ricorrente nonostante quest'ultima avesse presentato l'offerta più vantaggiosa sul piano economico; modificando le specificazioni chiave e abbassando i requisiti della gara nel corso della procedura o dopo che l'aggiudicatario sia stato selezionato senza informare gli altri concorrenti; rifiutando di effettuare un controllo appropriato dei risultati della gara nonostante siano state portate all'attenzione dell'Ufficio delle pubblicazioni obiezioni sull'esito di quest'ultima; non organizzando una nuova gara d'appalto invece di proseguire la procedura n. 2034 sulla base di criteri sostanzialmente inferiori.

2.

In merito alla gara d'appalto n. 6019 riguardante la fornitura di servizi relativi a pubblicazioni elettroniche, in particolare il supplemento (S) della Gazzetta Ufficiale dopo l'adesione di 10 nuovi Stati membri: annullando le gare d'appalto sul fondamento dell'art. 101 del regolamento 1605/2002 (1) per motivi legati alla divulgazione di informazioni riservate; la ricorrente sostiene che tale divulgazione non avrebbe potuto influenzare i risultati della gara d'appalto poiché le informazioni erano già conosciute dal pubblico e le offerte erano state già presentate. D'altronde, la ricorrente sostiene che l'Ufficio delle pubblicazioni non ha fornito una giustificazione pertinente. Essa rileva infine che l'annullamento le ha causato un grave pregiudizio e che essa aveva presentato l'offerta più vantaggiosa tra le due restanti nell'ambito della gara d'appalto annullata.

3.

In merito alla gara d'appalto n. 1695 riguardante la fornitura di servizi relativi a pubblicazioni elettroniche, in particolare il supplemento (S) della Gazzetta Ufficiale: utilizzando l'estensione del contratto n. 1695 per modificarlo. La ricorrente sostiene che l'Ufficio delle pubblicazioni non disponeva di nessun fondamento giuridico per operare o autorizzare l'estensione del contratto e, di conseguenza, per modificarlo cambiando il contraente. La ricorrente sostiene che l'Ufficio delle pubblicazioni non ha condotto trattative serie né ha esaminato la possibilità di mantenere la ricorrente come contraente principale per il periodo restante.

La ricorrente rileva che le violazioni succitate hanno direttamente determinato la perdita della sua posizione di fornitore di programmi dell'Ufficio delle pubblicazioni e le hanno cagionato spese, un pregiudizio e un lucro cessante considerevole, e ritiene che l'Ufficio delle pubblicazioni sia tenuto a risarcire il danno.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 48, pag. 1).


Top