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Document 62008TN0210

Causa T-210/08: Ricorso proposto il 4 giugno 2008 — Verhuizingen Coppens/Commissione

GU C 197 del 2.8.2008, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 197/30


Ricorso proposto il 4 giugno 2008 — Verhuizingen Coppens/Commissione

(Causa T-210/08)

(2008/C 197/53)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Verhuizingen Coppens NV (Bierbeek, Belgio) (rappresentanti: J. Stuyck, avvocato, I. Buelens, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 11 marzo 2008 nel caso COMP/38.543 per quanto attiene alla ricorrente;

annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 11 marzo 2008 nel caso COMP/38.543 per quanto attiene alla ricorrente;

in subordine, ridurre notevolmente l'ammenda e fissarla ad un importo del, al massimo, 10 % del fatturato della ricorrente sul mercato rilevante dei servizi di traslochi internazionali;

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese per quanto attiene alla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente con i suoi primi due motivi chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa ad una procedura a norma dell'art. 81 CE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali).

La ricorrente deduce in primo luogo una violazione dell'art. 81, n. 1, CE. La ricorrente è stata condannata a causa della sua partecipazione ad un cartello complesso, sebbene secondo il fascicolo della Commissione essa si distinguerebbe dagli altri partecipanti in quanto è stata accertata una partecipazione soltanto ad una piccola componente del cartello. Inoltre, l'asserita partecipazione della ricorrente alla violazione attinente al cartello sarebbe stata più breve di quanto è stato accertato dalla Commissione e la Commissione stessa avrebbe omesso di valutare il peso specifico della partecipazione della ricorrente alla violazione attinente al cartello.

In secondo luogo, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 (1), in quanto la Commissione avrebbe stabilito erratamente tanto la durata quanto il carattere duraturo della violazione.

In subordine, la ricorrente chiede di annullare l'ammenda inflitta, o quanto meno di ridurla notevolmente, tenuto conto del fatto che l'importo base dell'ammenda è stato fissato erratamente, e considerato che in occasione dell'accertamento dell'ammenda il principio di proporzionalità è stato manifestamente violato.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


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