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Document 62008TN0202

    Causa T-202/08: Ricorso proposto il 5 giugno 2008 — CLL Centres de langues/Commissione

    GU C 183 del 19.7.2008, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 183/29


    Ricorso proposto il 5 giugno 2008 — CLL Centres de langues/Commissione

    (Causa T-202/08)

    (2008/C 183/55)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Centre de langues à Louvain-la-neuve et -en-Woluwe (CLL Centres de langues) (Lovanio la Nuova, Belgio) (rappresentanti: F. Tulkens e V. Ost, avvocati)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    annullare la decisione di rigetto;

    condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dal CLL.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente contesta la decisione della Commissione di respingere la propria domanda di partecipazione al bando di gara ADMIN/D1/PR/2008/004 relativo alle formazioni linguistiche per il personale delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione europea (UE) ubicati a Bruxelles (GU 2008, S 44 060121), per il fatto che la domanda è stata presentata posteriormente al termine indicato nel bando di gara.

    A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata si basa su un errato presupposto secondo il quale l'amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rifiutare ogni domanda di partecipazione tardiva. Il ricorrente ritiene, per contro, che l'amministrazione aggiudicatrice disponga di un potere discrezionale a tale riguardo.

    Inoltre, il ricorrente rileva che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in quanto la Commissione non ha spiegato per quale motivo non ha utilizzato il proprio potere discrezionale.

    Infine, il ricorrente deduce un motivo relativo, da un lato, alla violazione dell'art. 123 delle modalità d'esecuzione (1), secondo cui il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza reale, e, dall'altro, al carattere sproporzionato del rigetto della candidatura del ricorrente.


    (1)  Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).


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