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Document 62008TN0128

    Causa T-128/08: Ricorso proposto il 25 marzo 2008 — CBI e Abisp/Commissione

    GU C 142 del 7.6.2008, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 142/30


    Ricorso proposto il 25 marzo 2008 — CBI e Abisp/Commissione

    (Causa T-128/08)

    (2008/C 142/55)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Coordination Bruxelloise d'Institutions sociales et de santé (CBI) e Association Bruxelloise des Institutions des Soins Privée (Abisp) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Waelbroek, avvocato, e D. Slater, solicitor)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni dei ricorrenti

    annullare la decisione della Commissione;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    I ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 10 gennaio 2008, con cui è stata respinta la loro denuncia presentata il 7 settembre e il 17 ottobre 2005 avverso gli aiuti di Stato accordati dal Regno del Belgio agli ospedali pubblici della rete Iris della Regione di Bruxelles-Capitale ed è stata rifiutata l'apertura del procedimento formale di indagine sugli aiuti in questione ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.

    I ricorrenti sostengono, innanzitutto, che la decisione impugnata è inficiata da vizi procedurali, in quanto essa avrebbe dovuto essere adottata collegialmente dalla Commissione, indirizzata allo Stato membro destinatario e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Nel merito, i ricorrenti fanno valere che la Commissione ha commesso manifesti errori di valutazione ed è venuta meno ai suoi obblighi di motivazione ritenendo che le misure in questione fossero compatibili con l'art. 86, n. 2, CE e che non occorresse avviare il procedimento formale d'indagine ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.

    I ricorrenti sostengono che le condizioni di applicazione dell'art. 86, n. 2, CE non ricorrono nel caso di specie, in quanto:

    la missione di servizio pubblico degli ospedali beneficiari dell'aiuto non è chiaramente definita;

    i criteri di compensazione non sono stati preliminarmente stabiliti;

    la compensazione eccede i costi sostenuti; e

    non è stata effettuata una comparazione tra gli ospedali beneficiari degli aiuti e gli analoghi ospedali privati.

    I ricorrenti fanno, inoltre, valere che la direttiva relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (1) non è stata rispettata nel caso di specie.


    (1)  Direttiva della Commissione 16 novembre 2006, 2006/111/CE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318, pag. 17).


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