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Document 62008TN0106
Case T-106/08: Action brought on 27 February 2008 — CPEM v Commission
Causa T-106/08: Ricorso proposto il 27 febbraio 2008 — CPEM/Commissione
Causa T-106/08: Ricorso proposto il 27 febbraio 2008 — CPEM/Commissione
GU C 107 del 26.4.2008, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/39 |
Ricorso proposto il 27 febbraio 2008 — CPEM/Commissione
(Causa T-106/08)
(2008/C 107/67)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marsiglia, Francia) (rappresentante: avv. C. Bonnefoi)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullamento della nota di addebito; |
— |
riconoscimento del diritto ad un risarcimento per lesione pubblica all'immagine di un ente che agisce nell'ambito di una missione di interesse generale (danno stimato in EUR 100 000); |
— |
rimborso delle spese per onorari d'avvocato e assistenza legale resesi necessarie, per le quali potrà essere prodotta una documentazione giustificativa. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione contenuta nella nota di addebito n. 3240912189 del 17 dicembre 2007, relativa alla decisione della Commissione 4 ottobre 2007, C(2007) 4645, recante soppressione, in seguito alla relazione dell'OLAF, del contributo concesso dal Fondo Sociale Europeo per il finanziamento sotto forma di una sovvenzione globale di un progetto pilota eseguito dal ricorrente (1), il cui annullamento è domandato dal ricorrente nell'ambito della causa T-444/07, CPME/Commissione (2).
A sostegno del ricorso, il ricorrente sostiene, in via principale, che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto e un eccesso di potere in quanto la nota di addebito contestata non sarebbe stata indirizzata al debitore effettivo. Invocando la violazione dell'art. 135 del regolamento finanziario n. 1605/2002 (3), il ricorrente afferma che la nota di addebito avrebbe dovuto essere indirizzata all'entità che ha svolto il ruolo di responsabile finanziario nell'ambito del progetto in questione, che avrebbe effettivamente ricevuto le sovvenzioni del Fondo Sociale Europeo.
Inoltre, il ricorrente ritiene che il fatto che gli sia sta indirizzata la nota di addebito nuoccia alla sua immagine e alla sua credibilità nei confronti dei partner finanziari, tenuto conto della missione di interesse generale da esso esercitata.
(1) Decisione della Commissione 17 agosto 1999, C(1999) 2645, modificata dalla decisione 18 settembre 2001, C(2001) 2144.
(3) Regolamento (CE, Euratom del Consiglio), 25 giugno 2002, n. 1605, del che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 pag. 1).