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Document 62008TN0067

    Causa T-67/08: Ricorso proposto l' 11 febbraio 2008 — Hedgefund Intelligence/UAMI — Hedge Invest (InvestHedge)

    GU C 107 del 26.4.2008, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 107/30


    Ricorso proposto l'11 febbraio 2008 — Hedgefund Intelligence/UAMI — Hedge Invest (InvestHedge)

    (Causa T-67/08)

    (2008/C 107/50)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Hedgefund Intelligence Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Reed, Barrister, e G. Crofton Martin, Solicitor)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Hedge Invest SGR P.A. (Milano)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 28 novembre 2007 (procedimento R 148/2007-2) che ha respinto il ricorso;

    respingere l'opposizione;

    condannare l'UAMI e la controinteressata a sopportare le proprie spese e condannare la controinteressata alle spese della ricorrente nei procedimenti dinnanzi alla divisione di opposizione, alla commissione di ricorso e a questa Corte.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: Hedgefund Intelligence

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «InvestHedge» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 36 e 41 — domanda n. 3081081

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Hedge Invest SGR P.A.

    Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario figurativo «HEDGE INVEST» per servizi della classe 36

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i controversi servizi nelle classi 36 e 41; domanda di marchio comunitario accolta per i non controversi prodotti delle classi 9 e 16

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: La ricorrente sostiene che nel determinare la somiglianza visiva dei rispettivi marchi agli occhi di consumatori non anglofoni, la commissione di ricorso ha a torto preso in considerazione l'«impressione commerciale» e considerato che l'impressione commerciale dei marchi in conflitto era la stessa.

    Valutando la somiglianza fonetica dei marchi in conflitto alle orecchie di consumatori non anglofoni, la commissione di ricorso ha impropriamente posto a carico della ricorrente l'onere della prova.

    Infine, la commissione di ricorso non ha applicato, tempestivamente, la conclusione incontestata secondo la quale c'era solo un livello di somiglianza molto limitato e/o scarso tra i servizi delle classi 36 e 41.


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