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Document 62008TN0056

    Causa T-56/08: Ricorso proposto il 5 febbraio 2008 — IEA e altri/Commissione

    GU C 107 del 26.4.2008, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 107/29


    Ricorso proposto il 5 febbraio 2008 — IEA e altri/Commissione

    (Causa T-56/08)

    (2008/C 107/49)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Stichting IEA Secretariaat Nederland (IEA) (Amsterdam, Paesi Bassi), Educational Testing Service Global BV (ETS-Europe) (Amsterdam, Paesi Bassi), Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) (Francoforte sul Meno, Germania), Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) (Berlino, Germania) (rappresentanti: E. Morgan de Rivery e S. Thibault-Liger, avvocati)

    Convenuta: Commissione delle comunità europee

    Conclusioni dei ricorrenti

    Annullare in toto la decisione 23 novembre 2007 con cui la Commissione respinge l'offerta dei ricorrenti in risposta al bando di gara n. EAC/21/2007 «Indagine europea sulle competenze linguistiche», in quanto viola la legislazione UE e si basa su manifesti errori di valutazione;

    annullare in toto la decisione con cui la Commissione ha aggiudicato l'appalto relativo a tale bando di gara al SurveyLang Consortium, in quanto viola la legislazione UE e si basa su manifesti errori di valutazione; e

    condannare la Commissione, a norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, al pagamento delle spese del ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    I ricorrenti hanno presentato un'offerta in risposta al bando di gara della convenuta relativo all''Indagine europea sulle competenze linguistiche (GU 2007/S 61-074161), come rettificato (GU 2007/S 109-133727). I ricorrenti impugnano la decisione 23 novembre 2007 con cui la convenuta ha respinto la loro offerta e ha aggiudicato l'appalto ad un altro offerente.

    A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola il principio di parità di trattamento, l'art. 100, n. 1, del regolamento finanziario (1) e il capitolato d'appalto.

    Inoltre, i ricorrenti affermano che la Commissione è incorsa un errore manifesto di valutazione dei criteri qualitativi enunciati nel capitolato d'appalto, che a sua volta ha comportato un errore manifesto di valutazione nell'attribuzione dei rispettivi punteggi agli offerenti.

    Infine, i ricorrenti ritengono che la Commissione abbia violato il principio di buona amministrazione omettendo di esercitare la dovuta vigilanza durante la procedura di aggiudicazione.


    (1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002 L 248, pag. 1), come rettificato (GU 2003 L 25, pag. 43).


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