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Document 62008TN0054
Case T-54/08: Action brought on 4 February 2008 — Republic of Cyprus v Commission
Causa T-54/08: Ricorso proposto il 4 febbraio 2008 — Repubblica di Cipro/Commissione
Causa T-54/08: Ricorso proposto il 4 febbraio 2008 — Repubblica di Cipro/Commissione
GU C 79 del 29.3.2008, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/34 |
Ricorso proposto il 4 febbraio 2008 — Repubblica di Cipro/Commissione
(Causa T-54/08)
(2008/C 79/65)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentante: avv. P. Kliridis)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare il bando di gara EuropeAid/125051/D/SUP/CY per l'aggiudicazione dell'appalto intitolato «Upgrading the Management of the Energy Sector — Energy Metering and Reactive Power compensation» e che è stato pubblicato solo in lingua inglese sul sito http://ec.europa.eu/europaid/tender/data/ il 24 novembre 2007 o all'incirca a tale data e annullare gli artt. 5 e 23 del bando; |
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condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che il bando contestato è illegittimo per i seguenti motivi:
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in primo luogo, perché la Commissione ha indetto il bando incorrendo in eccesso di potere e/o in violazione del suo fondamento normativo, in particolare del regolamento (CE) del Consiglio 27 febbraio 2006, n. 389, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (1); |
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in secondo luogo, perché il bando in questione è contrario e/o non è conforme all'art. 229 CE, come modificato dall'art. 19 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in prosieguo: l'«Atto di adesione del 2003») nonché dal Protocollo 10 su Cipro dell'atto di adesione del 2003; e |
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in terzo luogo, perché è contrario o non è conforme agli obblighi derivanti dalle norme imperative di diritto internazionale e alle Risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(1) GU L 65, pag. 5.