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Document 62008TN0040

    Causa T-40/08: Ricorso proposto il 26 gennaio 2008 — EREF/Commissione

    GU C 107 del 26.4.2008, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 107/26


    Ricorso proposto il 26 gennaio 2008 — EREF/Commissione

    (Causa T-40/08)

    (2008/C 107/45)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. D. Fouquet)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 25 settembre 2007, C(2007) 4323 def.;

    dichiarare lo strumento finanziario di cui trattasi, nella sua forma e struttura attuale, quale aiuto di Stato illegittimo;

    condannare la Commissione delle Comunità europee a pagare tutte le spese del procedimento, ivi incluse quelle sostenute dal denunciante.

    Motivi e principali argomenti

    Nel 2004 la ricorrente sporgeva denuncia presso la Commissione rilevando che vari aspetti del finanziamento di una nuova centrale in costruzione in Finlandia costituivano aiuti di Stato non notificati. Gli aspetti della denuncia relativi agli aiuti di Stato erano registrati dalla Commissione con il numero di ruolo CP 238/04 e nel corso del 2006 la Commissione suddivideva la pratica in due procedimenti separati recanti i numeri di ruolo NN 62/A/06 e NN 62/B/06.

    Nella specie, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 25 settembre 2007 C(2007) 4323 def., attinente alla pratica NN 62/A/06, notificata il 14 novembre 2007, nell'ambito della quale la Commissione ha accertato che la garanzia d'esportazione concessa dall'agenzia francese di assicurazioni sul credito all'esportazione («COFACE»), accordando un credito per il finanziamento dell'unità «Olkiluoto 3» di una nuova centrale, acquistata dalla compagnia finlandese di generazione di energia elettrica Teollisuuden Voima Oy («TVO»), non costituiva un aiuto di Stato illegittimo e, pertanto, decideva di concludere l'inchiesta.

    La ricorrente afferma che la garanzia d'esportazione o l'assicurazione sul credito di EUR 570 000 concessa dalla COFACE alla TVO costituisce un aiuto intercomunitario illegittimo per via del suo impatto finanziario sul pacchetto finanziario generale del progetto interessato. La ricorrente sostiene che la garanzia costituisce un aiuto di Stato illegittimo, in quanto concessa dalla COFACE, in veste di agenzia pubblica operante per conto della Francia, che si assumeva la responsabilità di assicurare il rimborso del credito al consorzio bancario nel caso in cui la TVO fosse stata incapace di pagare e in quanto attribuiva un ingiusto vantaggio economico alla TVO, agevolando il suo accesso al mercato e assicurando il suo futuro potenziale finanziario. Per di più, la ricorrente sostiene che tale prestito garantito permetterà alla TVO di produrre elettricità a costi notevolmente più bassi.

    Inoltre, si afferma che la suddivisione della pratica in due procedimenti separati vìola forme sostanziali e conduce a un errore di valutazione.


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