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Document 62008TJ0223

    Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 3 dicembre 2009.
    Iranian Tobacco Co. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
    Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Marchio comunitario figurativo Bahman - Insussistenza del requisito dell’interesse ad agire - Art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 56, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009].
    Causa T-223/08.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 II-00229*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2009:481





    Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 3 dicembre 2009 – Iranian Tobacco / UAMI – AD Bulgartabac (Bahman)

    (causa T‑223/08)

    «Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario figurativo Bahman – Insussistenza del requisito dell’interesse ad agire – Art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 56, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

    Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di decadenza – Ricevibilità – Presupposti – Interesse ad agire [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 55, n. 1, lett. a)] (v. punti 18‑23)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 aprile 2008 (procedimento R 709/2007‑1) relativa ad una procedura di decadenza tra la AD Bulgartabac Holding Sofia e la Iranian Tobacco Co.

    Dati della causa

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza:

    Marchio figurativo Bahman per prodotti della classe 34 (marchio comunitario n. 427 336)

    Titolare del marchio comunitario:

    Iranian Tobacco Co.

    Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario:

    AD Bulgartabac Holding Sofia

    Decisione della divisione di annullamento:

    Dichiarazione di decadenza del marchio comunitario interessato

    Decisione della commissione di ricorso:

    Rigetto del ricorso della ricorrente


    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Iranian Tobacco Co. è condannata alle spese.

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