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Document 62008TJ0187

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 aprile 2010.
    Rodd & Gunn Australia Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
    Marchio comunitario - Marchio comunitario figurativo che rappresenta un cane - Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione - Domanda di rinnovo del marchio - Richiesta di restitutio in integrum - Art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009).
    Causa T-187/08.

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 II-00058*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:150





    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 20 aprile 2010 – Rodd & Gunn Australia / UAMI (Raffigurazione di un cane)

    (causa T‑187/08)

    «Marchio comunitario – Marchio comunitario figurativo che raffigura un cane – Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione – Domanda di rinnovo del marchio – Richiesta di restitutio in integrum – Art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009)]»

    Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 78, n. 1) (v. punto 29)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 marzo 2008, nel procedimento R 1245/2007-4, relativa ad una richiesta di restitutio in integrum.

    Dati della causa

    Marchio comunitario di cui trattasi:

    Marchio figurativo consistente nella raffigurazione di un cane per prodotti delle classi 16, 18 e 25 - marchio comunitario n. 339 218.

    Decisione del Dipartimento Marchi e registro:

    Rifiuto della domanda volta alla restitutio in integrum.

    Decisione della commissione di ricorso:

    Rigetto del ricorso


    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Rodd & Gunn Australia Ltd è condannata alle spese.

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