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Document 62008TJ0169(01)

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 dicembre 2016.
    Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) contro Commissione europea.
    Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati greci della fornitura di lignite e dell’elettricità all’ingrosso – Decisione che constata una violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE – Concessione o mantenimento dei diritti di sfruttamento dei giacimenti pubblici di lignite a favore di un’impresa pubblica – Delimitazione dei mercati di cui trattasi – Esistenza di una disparità di opportunità – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Sviamento di potere – Proporzionalità.
    Causa T-169/08 RENV.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2016:733

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    15 dicembre 2016 ( *1 )

    «Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercati greci della fornitura di lignite e dell’elettricità all’ingrosso — Decisione che constata una violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE — Concessione o mantenimento dei diritti di sfruttamento dei giacimenti pubblici di lignite a favore di un’impresa pubblica — Delimitazione dei mercati di cui trattasi — Esistenza di una disparità di opportunità — Obbligo di motivazione — Legittimo affidamento — Sviamento di potere — Proporzionalità»

    Nella causa T‑169/08 RENV,

    Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), con sede in Atene (Grecia), rappresentata da P. Anestis, avvocato,

    ricorrente,

    sostenuta da

    Repubblica ellenica, rappresentata da P. Mylonopoulos e K. Boskovits, in qualità di agenti,

    interveniente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da T. Christoforou, in qualità di agente, assistito da A. Oikonomou, avvocato,

    convenuta,

    sostenuta da

    Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE (Elpedison Energeiaki), già Energeiaki Thessalonikis AE, con sede in Marousi (Grecia),

    e

    Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & D SA), con sede in Kifissia (Grecia),

    rappresentate da P. Skouris e E. Trova, avvocati,

    e da

    Mytilinaios AE, con sede in Atene,

    Protergia AE, con sede in Atene,

    e

    Alouminion tis Ellados VEAE, già Alouminion AE, con sede in Atene,

    rappresentate da N. Korogiannakis, I. Zarzoura, D. Diakopoulos e E. Chrisafis, avvocati,

    intervenienti

    avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2008) 824 definitivo della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa alla concessione o al mantenimento, da parte della Repubblica ellenica, di diritti a favore della DEI per l’estrazione di lignite,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

    composto da H. Kanninen (relatore), presidente, I. Pelikánová e E. Buttigieg, giudici,

    cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 marzo 2016,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti

    1. Sulla ricorrente

    1

    La ricorrente, la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), è stata costituita con la legge greca n. 1468, del 2 e 7 agosto 1950 (FEK A’ 169), sotto forma di impresa pubblica di proprietà esclusiva della Repubblica ellenica. Tale impresa è stata trasformata in società per azioni in forza della legge greca n. 2414/1996, relativa alla modernizzazione delle imprese pubbliche (FEK A’ 135), anche se la Repubblica ellenica è rimasta suo azionista unico.

    2

    La ricorrente ha beneficiato del diritto esclusivo di produrre, di trasportare e di fornire energia elettrica in Grecia sino all’adozione delle prime misure di liberalizzazione del mercato greco dell’energia elettrica, adottate in forza della legge greca n. 2773/1999, relativa alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica (FEK A’ 286), che ha trasposto, in particolare, la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20). Conformemente a tale legge, nonché al decreto presidenziale greco n. 333/2000 (FEK A’ 278), a decorrere dal 1o gennaio 2001, la ricorrente è stata trasformata in società per azioni, alla quale la Repubblica ellenica non può partecipare con una quota inferiore, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, della legge n. 2773/1999, al 51% delle azioni con diritto di voto. Tale partecipazione era del 51,12% al momento dell’adozione della decisione della Commissione europea oggetto del ricorso in esame.

    2. Sul mercato della lignite in Grecia

    3

    La lignite è un carbon fossile, utilizzato essenzialmente come combustibile a fini di produzione dell’energia elettrica, di cui la Grecia, con riserve note di circa 4500 milioni di tonnellate al 1o gennaio 2005, era, al momento dell’adozione della decisione della Commissione oggetto del presente ricorso, il quinto produttore al mondo e il secondo nell’Unione europea.

    4

    Prima della seconda guerra mondiale sono stati concessi, in Grecia, diritti di prospezione e di sfruttamento ad entità diverse dalla ricorrente per miniere di lignite di piccole e medie dimensioni, denominate Achlada, Vevi e Amynteon/Vegora, che rappresentavano, al 1o gennaio 2007, riserve totali pari a 210,5 milioni di tonnellate.

    5

    In applicazione dell’articolo 22 del decreto legislativo greco n. 4029/1959 del 12 e 13 novembre 1959 (FEK A’ 250), la ricorrente detiene i diritti esclusivi di sfruttamento della lignite nella regione Arcadia, le cui riserve ammontano a circa 250 milioni di tonnellate. Tali diritti, rinnovati nel 1976, scadranno il 5 marzo 2026 e potrebbero essere rinnovati per una durata di 25 anni.

    6

    Con il decreto legislativo greco n. 210/1973 (FEK A’ 277), è stato introdotto in Grecia un codice minerario, successivamente modificato con la legge greca n. 274/1976 (FEK A’ 50) (in prosieguo: il «codice minerario»). Gli articoli 143 e 144 di tale codice prevedono che i diritti di prospezione e di sfruttamento su giacimenti pubblici siano concessi contemporaneamente, al termine di una procedura di gara o mediante attribuzione diretta nei casi urgenti e per motivi di interesse pubblico.

    7

    L’articolo 3, paragrafo 3, della legge n. 134/1975, del 23 e 29 agosto 1975 (FEK A’ 180), dispone che «in forza di una decisione del Ministro dell’Industria [greco], è possibile definire (…) le zone (…) in cui [la ricorrente] ha il diritto esclusivo di ricercare e di sfruttare combustibili minerali solidi». In forza di varie decisioni ministeriali adottate in base a tale disposizione, alla ricorrente sono stati concessi diritti di prospezione e di sfruttamento dei giacimenti di lignite, da un lato, nelle regioni Amynteon, Prosilion‑Trigonikon e Komnina, sino al 2018, corrispondenti a 378 milioni di tonnellate di riserve e, dall’altro, nella regione Flórina, sino al 2024, che rappresentano circa 140 milioni di tonnellate di riserve.

    8

    Con la legge n. 134/1975, che ha consentito la fusione dell’impresa Liptol AE con la ricorrente, quest’ultima ha acquisito anche la totalità dei diritti di prospezione e di sfruttamento della lignite della Liptol nella regione Ptolemaïs. Tali diritti, che riguardano riserve di circa 1500 milioni di tonnellate, sono stati rinnovati nel 1976 sino al 5 marzo 2026 e potrebbero essere rinnovati per un’ulteriore durata di 25 anni.

    9

    Con decisioni ministeriali del 1985 e del 1994, adottate in forza della legge n. 134/1975, sono stati concessi alla ricorrente soltanto diritti di prospezione riguardanti i giacimenti di lignite di Dráma e di Elassona, che rappresentano circa 1000 milioni di tonnellate di riserve. Tali diritti sono scaduti nel 2005.

    10

    Dopo il 1985 sono stati concessi diritti di prospezione e di sfruttamento anche ad imprese diverse dalla ricorrente per sette giacimenti di lignite di piccole dimensioni.

    11

    Pertanto, all’epoca dei fatti, su circa 4500 milioni di tonnellate di riserve di lignite in Grecia, i diritti di prospezione e di sfruttamento concessi alla ricorrente ammontavano a circa 2200 milioni di tonnellate; 85 milioni di tonnellate appartenevano a terzi e circa 220 milioni di tonnellate riguardavano giacimenti pubblici esplorati e sfruttati da terzi, ma che rifornivano in parte le centrali della ricorrente. Per circa 2000 milioni di tonnellate di riserve di lignite non era stato ancora attribuito alcun diritto di sfruttamento.

    3. Sul mercato dell’energia elettrica in Grecia

    Licenze di produzione di energia elettrica e di costruzione di centrali elettriche

    12

    Il mercato greco dell’energia elettrica è stato parzialmente aperto alla concorrenza in forza della legge n. 2773/1999 (v. punto 2 supra), la quale ha istituito, da un lato, un’autorizzazione preliminare per la costruzione di centrali e per la produzione di energia elettrica, concessa con decisione del Ministro per lo Sviluppo greco, previo parere della Rythimistiki Archi Energias (RAE, autorità garante dell’energia, Grecia) e, dall’altro, un ente gestore delle reti di trasporto di energia elettrica, denominato Hellenic Transmission System Operator SA (HTSO).

    13

    L’articolo 15, paragrafo 4, della legge n. 2773/1999, modificato dall’articolo 23, paragrafo 9, della legge n. 3175/2003, ha autorizzato l’HTSO ad avviare procedure di gara, ad alcune delle quali la ricorrente non era autorizzata a partecipare, per la costruzione e il funzionamento, mediante sovvenzione, di centrali volte a garantire il mantenimento di una capacità di produzione di energia elettrica sufficiente.

    14

    Conformemente all’articolo 42 della legge n. 2773/1999, alla ricorrente è stata concessa una licenza unica per tutte le centrali elettriche ad essa appartenenti, costruite o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore di detta legge. In forza del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 5, della legge greca n. 2941/2001 (FEK A’ 201) e dell’articolo 24 della legge greca n. 3377/2005 (FEK A’ 202), la validità di tale licenza è stata prorogata sino al 31 dicembre 2008.

    15

    Inoltre, conformemente all’articolo 23, paragrafo 12, della legge n. 3175/2003, la ricorrente ha ottenuto una licenza per la sostituzione di vecchie centrali, senza che fossero precisate le tecnologie da impiegare, per un totale di 1600 megawatt (MW). La Repubblica ellenica rileva che tale sostituzione riguarda 1200 MW prodotti da centrali a gas e soltanto 400 MW prodotti da centrali a lignite. Nel novembre 2007 la ricorrente avrebbe annunciato che stava per chiedere licenze per due centrali di 450 MW alimentate a lignite, denominate Florina II e Ptolemaïda V.

    16

    Per quanto riguarda le centrali funzionanti a lignite, tutte le centrali esistenti sono di proprietà della ricorrente. Tre domande di imprese terze volte alla costruzione di siffatte centrali sono state respinte, in quanto la RAE ha ritenuto che la capacità finanziaria dei richiedenti e i quantitativi di lignite previsti fossero insufficienti o non sufficientemente dimostrati. Una quarta domanda, depositata dalla EFT Hellas AE, era, all’epoca dei fatti, sempre in corso di esame. Infine, una quinta domanda, per una centrale di 460 MW, era stata depositata dalla Heron AE il 26 marzo 2007.

    17

    Per quanto riguarda le centrali elettriche diverse da quelle funzionanti a lignite, la ricorrente ha ottenuto, il 16 luglio 2003, una licenza di produzione di energia elettrica per una centrale a ciclo combinato, alimentata a gas, di capacità pari a 400 MW à Lavrion e, il 4 novembre 2003, una licenza per una centrale a turbine a gas di 120 MW sino alla messa in esercizio della centrale summenzionata di Lavrion.

    18

    Undici concorrenti della ricorrente hanno ottenuto licenze per centrali a gas, per una capacità totale di 4114 MW, in seguito a una gara d’appalto indetta dalla RAE nel 2001 che escludeva, in particolare, le centrali a lignite. Dal 2001 sono state concesse anche altre licenze per centrali a ciclo combinato alimentate a gas nonché per una turbina a gas a circuito aperto. Nel complesso, nel marzo 2006, erano state concesse 21 licenze, che rappresentavano una capacità totale di 5930 MW, ad imprese diverse dalla ricorrente per centrali non funzionanti a lignite. Tuttavia, una sola centrale era stata effettivamente costruita.

    19

    Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione e le centrali funzionanti a partire da fonti di energia rinnovabili, la legge n. 2773/1999 ha consentito loro di beneficiare di una posizione prioritaria in materia di distribuzione nel caso in cui la loro capacità fosse inferiore a 50 MW, di un prezzo di vendita dell’energia elettrica regolamentato e dell’esenzione, per i piccoli progetti, dall’obbligo di licenza. Inoltre, al fine di agevolare lo sviluppo di tali centrali, la legge greca n. 3468/2006 (FEK A’ 129) ha abolito il limite massimo di 50 MW, ha reso il prezzo di vendita più appetibile, ha razionalizzato il processo di concessione delle licenze e ha aumentato le soglie al di sotto delle quali non era richiesta una licenza.

    Importazione dell’energia elettrica

    20

    La rete interconnessa greca di trasporto dell’energia elettrica (in prosieguo: la «RIG»), che copre il territorio continentale greco nonché talune isole connesse a tale rete, era, all’epoca dei fatti, collegata alla rete elettrica italiana, con una capacità di interconnessione massima di 500 MW, e a quella dei paesi a nord della Grecia, ossia l’Albania, la Bulgaria e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (in prosieguo: i «paesi del nord»), con una capacità di interconnessione di 600 MW. La capacità totale di interconnessione con altre reti ammontava quindi a 1100 MW. Un nuovo dispositivo di interconnessione destinato a collegare la RIG alla rete elettrica turca, di circa 200 MW, doveva essere operativo nel 2008.

    21

    Poiché, da un lato, una parte sostanziale della capacità di interconnessione con i paesi del nord era riservata alla ricorrente sino al 1o luglio 2007 e, dall’altro, una parte della capacità di interconnessione con l’Italia era gestita dall’ente gestore della rete elettrica italiana, un massimo di 500 MW (200 MW provenienti dai paesi del nord e 300 MW provenienti dall’Italia) poteva essere teoricamente importato, all’epoca dei fatti, dai concorrenti della ricorrente, i quali dovevano aver accesso a 900 MW in un futuro prossimo, il che rappresentava il 7,5% della capacità interna totale installata e il 6,9% della somma della capacità interna totale e della capacità di importazione.

    Mercato giornaliero obbligatorio

    22

    La legge n. 3175/2003 ha previsto l’attuazione, a decorrere dal maggio 2005, di un mercato giornaliero obbligatorio per tutti i venditori e gli acquirenti di energia elettrica nella RIG. Su tale mercato, i produttori e gli importatori di energia elettrica presentano offerte (comprendenti l’indicazione di un prezzo e di un quantitativo di elettricità) alla vigilia di ciascun giorno, mentre i fornitori e i clienti presentano previsioni di carico per coprire il fabbisogno dei loro clienti. Tenuto conto di tali elementi, l’HTSO elabora il programma orario di carico delle centrali per l’indomani. A tal riguardo, esso prende in considerazione, in via preliminare, la previsione delle immissioni di energia elettrica prodotta a partire da energie rinnovabili, da impianti di cogenerazione e da centrali idroelettriche, che beneficiano di una posizione prioritaria. Esso prende in considerazione, successivamente, l’elettricità offerta dalle centrali termiche, tra cui quelle alimentate a lignite, a gas e a petrolio. Per queste ultime, le tariffe orarie offerte dai produttori devono essere almeno pari al costo variabile della centrale. Le offerte delle centrali elettriche aventi il costo variabile più basso sono quindi le prime ad essere considerate. Il prezzo offerto dalla centrale di produzione più cara, che finisce per essere inserito nel programma di distribuzione al fine di soddisfare la domanda, denominato «prezzo massimo del sistema» (in prosieguo: il «PMS»), è il prezzo versato alla fine a tutti i produttori e importatori le cui offerte sono state prese in considerazione.

    Procedimento amministrativo

    23

    Nel 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale la Repubblica ellenica aveva concesso alla ricorrente una licenza esclusiva di prospezione e di sfruttamento della lignite in Grecia, in violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE.

    24

    Il 1o aprile 2004 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica ellenica riguardante, in particolare, la concessione alla ricorrente dei diritti esclusivi di sfruttamento dei giacimenti di lignite, il che le avrebbe consentito di mantenere o di estendere la sua posizione dominante nel mercato all’ingrosso di energia elettrica. Si tratterebbe di una violazione dell’articolo 86 CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE. Il 3 maggio 2004 la Commissione ha inviato una copia di tale lettera alla ricorrente offrendole la possibilità di formulare le sue osservazioni. La Repubblica ellenica e la ricorrente hanno risposto con lettere del 5 luglio 2004.

    25

    Con lettera del 21 settembre 2005, la Commissione ha chiesto talune precisazioni alla Repubblica ellenica, la quale ha risposto con lettere del 22 e 28 novembre 2005 e del 19 giugno 2006.

    26

    Il 18 ottobre 2006 la Commissione ha inviato una lettera di diffida integrativa alla Repubblica ellenica, nella quale precisava che i nuovi elementi di informazione comunicati con tale lettera non modificavano le censure esposte nella prima lettera di diffida.

    27

    La ricorrente e la Repubblica ellenica hanno presentato le loro osservazioni sulla lettera di diffida integrativa, rispettivamente, il 19 e il 24 gennaio 2007.

    28

    L’8 febbraio 2008 la ricorrente ha fornito alla Commissione dati relativi al mercato greco dell’energia elettrica aggiornati al periodo 2006‑2007.

    29

    Il 5 marzo 2008 la Commissione ha adottato la decisione C(2008) 824 definitivo, relativa alla concessione o al mantenimento, da parte della Repubblica ellenica, di diritti a favore della ricorrente per l’estrazione di lignite (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    Decisione impugnata

    30

    Nella decisione impugnata la Commissione ha esaminato l’impatto di talune misure adottate dalla Repubblica ellenica su due mercati distinti, ossia, da un lato, quello della fornitura di lignite in Grecia (in prosieguo: il «mercato a monte») e, dall’altro, quello all’ingrosso di energia elettrica nella RIG (in prosieguo: il «mercato a valle»). La Commissione ha precisato che quest’ultimo doveva essere liberalizzato, conformemente alla direttiva 96/92, a decorrere dal 19 febbraio 2001 e comprendeva la fornitura ai clienti autorizzati dell’energia elettrica prodotta a livello nazionale e importata (punti 60, 150 e da 158 a 172 della decisione impugnata).

    31

    La Commissione ha ritenuto che la ricorrente detenesse una posizione dominante nel mercato a monte, in quanto, dal 2000, la sua quota di mercato era superiore al 97%. Essa deterrebbe una posizione dominante anche nel mercato a valle, dato che, in primo luogo, la sua quota di mercato sarebbe superiore all’85%, in secondo luogo, non sussisterebbe alcuna prospettiva di un nuovo ingresso significativo da parte di un concorrente e, in terzo luogo, le importazioni, che rappresentano il 7% del consumo totale, non costituirebbero un reale vincolo concorrenziale. Inoltre, il mercato a valle, che rappresenterebbe più del 90% del consumo totale di energia elettrica della Grecia, costituirebbe una quota sostanziale del mercato interno (punti 177 e 179 della decisione impugnata).

    32

    Quanto alle misure adottate dalla Repubblica ellenica, la Commissione ha constatato che quest’ultima, da un lato, in forza del decreto legislativo n. 4029/1959 e della legge n. 134/1975, aveva concesso alla ricorrente diritti di sfruttamento per il 91% dei giacimenti pubblici di lignite per i quali erano stati concessi diritti e, dall’altro, non aveva concesso, nonostante le possibilità offerte dal codice minerario, un diritto su un giacimento significativo ad alcuno dei suoi concorrenti. La Commissione ha precisato che, grazie al mantenimento di diritti di sfruttamento della lignite quasi monopolistici a favore della ricorrente, la Repubblica ellenica aveva mantenuto o rafforzato la sua posizione dominante nel mercato a valle, in quanto le centrali funzionanti a lignite erano le meno costose nel mercato e, pertanto, quelle maggiormente utilizzate (punti da 185 a 188 e 238 della decisione impugnata).

    33

    Infine, la Commissione ha constatato che la Repubblica ellenica non aveva invocato l’articolo 86, paragrafo 2, CE per giustificare l’adozione delle misure in questione e ha ritenuto che tali misure incidessero sugli scambi interstatali (punti da 239 a 244 della decisione impugnata).

    34

    L’articolo 1 della decisione impugnata è redatto come segue:

    «L’articolo 1 e l’articolo 22, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 4029/1959, l’articolo 3, paragrafo 1, della legge n. 134/1975 e le decisioni del Ministro greco dell’Industria, dell’Energia e delle Tecnologie del 1976 (FEK B’ 282), del 1988 (FEK B’ 596) e del 1994 (FEK B’ 633) sono in contrasto con l’articolo 86, paragrafo 1, CE, letto in combinato disposto con l’articolo 82 CE, nella misura in cui concedono e mantengono diritti privilegiati a favore [della ricorrente] per lo sfruttamento di lignite in Grecia, creando in tal modo una situazione di disparità delle opportunità tra gli operatori economici per quanto riguarda l’accesso ai combustibili primari ai fini della produzione di energia elettrica e consentendo [alla ricorrente] di mantenere o di rafforzare la sua posizione dominante sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica della Grecia escludendo o ostacolando qualsiasi ingresso sul mercato di nuovi concorrenti».

    35

    Occorre rilevare che l’articolo 1 della decisione impugnata contiene un errore materiale, in quanto fa riferimento all’articolo 3, paragrafo 1, della legge n. 134/1975, mentre dal fascicolo risulta che la disposizione contemplata è, in realtà, l’articolo 3, paragrafo 3, di detta legge.

    36

    L’articolo 2 della decisione impugnata precisa, da un lato, che la Repubblica ellenica deve informare la Commissione, entro due mesi, delle misure che intende adottare per correggere gli effetti anticoncorrenziali dei provvedimenti statali di cui all’articolo 1 della medesima decisione e, dall’altro, che tali misure devono essere adottate e attuate entro otto mesi a decorrere dalla notifica della suddetta decisione.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte

    37

    Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 maggio 2008, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la condanna della Commissione alle spese.

    38

    Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 5 settembre 2008, la Repubblica ellenica ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

    39

    Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 9 settembre 2008, la Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE [(Elpedison Energeiaki), già Energeiaki Thessalonikis AE] e la Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA), imprese operanti nel settore della produzione di energia elettrica in Grecia (in prosieguo: le «imprese intervenienti»), hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Conformemente all’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, tali domande sono state notificate alle parti.

    40

    La Commissione ha depositato un controricorso presso la cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2008, con il quale ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

    41

    La Commissione ha poi depositato le sue osservazioni sulle domande di intervento delle imprese intervenienti il 23 ottobre 2008. Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 7 e il 10 novembre 2008, la ricorrente ha sollevato obiezioni nei confronti di ciascuna delle due domande di intervento.

    42

    Con ordinanza del 3 dicembre 2008, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso la domanda di intervento della Repubblica ellenica.

    43

    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2008, la ricorrente ha chiesto, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, che il Tribunale ordinasse, nell’ipotesi in cui la Commissione non avesse accettato di modificare il controricorso di propria iniziativa, la sostituzione di una certa formulazione ivi contenuta.

    44

    Nelle osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale in data 23 gennaio 2009 sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento della ricorrente, la Commissione ha accettato, come proposto dalla ricorrente, di modificare una certa formulazione del controricorso.

    45

    Il 18 febbraio 2009 la Repubblica ellenica ha depositato presso la cancelleria del Tribunale la sua memoria di intervento.

    46

    Con ordinanze del 18 settembre 2009, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento delle imprese intervenienti. Queste ultime hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale la loro memoria di intervento il 13 novembre 2009.

    47

    La Commissione, con lettere del 23 ottobre 2008, del 19 febbraio e del 16 marzo 2009, e la ricorrente, con lettere del 7 e del 10 novembre 2008, dell’8 gennaio e del 23 giugno 2009 e del 28 gennaio 2010, hanno chiesto che taluni elementi riservati contenuti nel ricorso, nel controricorso, nella replica, nella controreplica, nelle osservazioni sulle memorie di intervento della Repubblica ellenica e nelle osservazioni sulla memoria di intervento delle imprese intervenienti fossero esclusi dalla comunicazione a queste ultime. La comunicazione alle imprese intervenienti dei suddetti atti del procedimento è stata limitata alla versione non riservata, il che non è stato da esse contestato.

    48

    Con sentenza del 20 settembre 2012, DEI/Commissione (T‑169/08, EU:T:2012:448), il Tribunale ha annullato la decisione impugnata e ha condannato la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. La Repubblica ellenica e le imprese intervenienti sono state condannate a sopportare le proprie spese.

    49

    Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 30 novembre 2012, la Commissione ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, in forza dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

    50

    Con atti depositati presso la cancelleria della Corte il 25 marzo 2013, le imprese operanti nel settore dell’energia elettrica in Grecia, Mytilinaios AE, Protergia AE e Alouminion AE (in prosieguo: le «intervenienti in sede di impugnazione») hanno chiesto di intervenire nel procedimento di impugnazione menzionato al punto 49 supra a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza dell’11 luglio 2013 il vicepresidente della Corte ha accolto tale domanda.

    51

    Con sentenza del 17 luglio 2014, Commissione/DEI (C‑553/12 P; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione», EU:C:2014:2083), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, ha respinto la seconda e la quarta parte del primo motivo, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo statuisse sulle questioni che essa non aveva definito e ha riservato le spese.

    Procedimento e conclusioni che fanno seguito a un rinvio

    52

    In seguito alla sentenza sull’impugnazione e conformemente all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, la causa è stata attribuita alla Prima Sezione, con decisione del presidente del Tribunale del 3 settembre 2014. Conformemente all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, la ricorrente, la Commissione, la Repubblica ellenica, la Elpedison Energeiaki e le intervenienti in sede di impugnazione hanno depositato memorie contenenti osservazioni scritte presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 3 ottobre 2014, il 27 novembre 2014, il 30 marzo 2015, il 2 aprile 2015 e il 17 aprile 2015.

    53

    Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e, il 26 gennaio 2016, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti, richiesta alla quale esse hanno ottemperato nel termine impartito.

    54

    All’udienza dell’8 marzo 2016 le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

    55

    La ricorrente, sostenuta dalla Repubblica ellenica, chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    condannare la Commissione alle spese.

    56

    La Commissione, sostenuta dalle imprese intervenienti e dalle intervenienti in sede di impugnazione, chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare la ricorrente alle spese.

    In diritto

    57

    A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, in primo luogo, su un errore di diritto nell’applicazione del combinato disposto dell’articolo 86, paragrafo 1, CE e dell’articolo 82 CE, nonché su un errore manifesto di valutazione; in secondo luogo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione; in terzo luogo, da un lato, sulla violazione dei principi della certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di tutela della proprietà privata e, dall’altro, sull’esistenza di uno sviamento di potere; in quarto luogo, sulla violazione del principio di proporzionalità.

    1. Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione del combinato disposto dell’articolo 86, paragrafo 1, CE e dell’articolo 82 CE, nonché su un errore manifesto di valutazione

    58

    Tale motivo si articola in cinque parti, relative:

    sotto un primo profilo, a un errore manifesto di valutazione nella definizione dei mercati di cui trattasi;

    sotto un secondo profilo, all’assenza di estensione della posizione dominante nel mercato a monte al mercato a valle, per quanto riguarda l’interpretazione della condizione relativa all’esistenza di diritti esclusivi o speciali per la violazione del combinato disposto dell’articolo 86, paragrafo 1, CE e dell’articolo 82 CE;

    sotto un terzo profilo, all’assenza di una disparità di opportunità a danno dei concorrenti della ricorrente;

    sotto un quarto profilo, all’assenza di estensione della posizione dominante nel mercato a monte al mercato a valle, per quanto riguarda l’asserito accesso privilegiato ad un combustibile primario;

    e, sotto un quinto profilo, a un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione non avrebbe preso in considerazione l’evoluzione del mercato a valle.

    59

    Poiché nella sentenza sull’impugnazione la Corte ha respinto la seconda e la quarta parte, occorre esaminare soltanto la prima, la terza e la quinta parte.

    Sulla prima parte, vertente su un errore manifesto di valutazione nella definizione dei mercati di cui trattasi

    Osservazioni preliminari

    60

    Prima di poter stabilire se un’impresa, come la ricorrente, detenga una posizione dominante ai sensi dell’articolo 82 CE, occorre delimitare il mercato di cui trattasi, sia sotto il profilo del prodotto o del servizio considerato sia sotto il profilo geografico (sentenza del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, 27/76, EU:C:1978:22, punto 10). Tale delimitazione viene effettuata al fine di stabilire l’ambito entro il quale si deve valutare se un’impresa sia in grado di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Commissione, 322/81, EU:C:1983:313, punto 37).

    61

    Per delimitare il mercato di cui trattasi ai fini dell’applicazione dell’articolo 82 CE, le possibilità di concorrenza vanno valutate nell’ambito del mercato comprendente tutti i prodotti o i servizi che, in ragione delle loro caratteristiche, sono particolarmente idonei a soddisfare esigenze costanti e non sono facilmente intercambiabili con altri prodotti o servizi, possibilità di concorrenza che devono essere valutate anche alla luce delle condizioni di concorrenza e della struttura della domanda e dell’offerta (sentenze del 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Commissione, 322/81, EU:C:1983:313, punto 37, e del 17 dicembre 2003, British Airways/Commissione, T‑219/99, EU:T:2003:343, punto 91). Come emerge in particolare dal punto 7 della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5), il mercato di cui trattasi comprende quindi tutti i prodotti o i servizi che sono considerati sostituibili dai consumatori, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati.

    62

    Quanto al mercato geografico rilevante, questo può essere definito come il territorio nel quale tutti gli operatori economici si trovano in condizioni di concorrenza analoghe, con riferimento ai prodotti o servizi considerati. In tale ottica non è necessario che le condizioni obiettive di concorrenza tra gli operatori economici siano perfettamente omogenee. È sufficiente che esse siano analoghe o sufficientemente omogenee (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, 27/76, EU:C:1978:22, punti 4453). Inoltre, tale mercato può essere limitato a un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Commissione, 322/81, EU:C:1983:313, punto 28, e del 1o luglio 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 34).

    63

    Nella fattispecie, occorre ricordare che, al punto 158 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che le misure previste all’articolo 1 di tale decisione (in prosieguo: le «misure controverse») riguardavano due mercati distinti, il mercato a monte e il mercato a valle. Secondo la Commissione, dette misure, concedendo diritti di sfruttamento della lignite quasi esclusivamente alla ricorrente ed escludendo qualsiasi ingresso di nuovi concorrenti nel mercato a monte oppure ostacolando tale ingresso, consentivano alla ricorrente di mantenere o di rafforzare la sua posizione dominante nel mercato a valle. La ricorrente, sostenuta dalla Repubblica ellenica, contesta, in sostanza, la definizione dei mercati operata dalla Commissione. Essa suddivide i suoi argomenti in due sottoparti.

    Sulla prima sottoparte, relativa alla delimitazione del mercato a monte

    64

    La Commissione ha precisato, ai punti 161, 168 e 169 della decisione impugnata, che il mercato a monte era un mercato di prodotto distinto avente una dimensione geografica nazionale.

    65

    La ricorrente e la Repubblica ellenica rilevano che tale delimitazione del mercato a monte è errata, in quanto la Commissione non ha applicato i criteri che essa stessa aveva preso in considerazione nella comunicazione sulla definizione del mercato (v. punto 61 supra), ossia la sostituibilità, da un lato, della domanda e, dall’altro, dell’offerta nonché la concorrenza potenziale. Esse fanno valere quattro censure, che la Commissione contesta, dirette a confutare tale delimitazione.

    – Sulla prima censura

    66

    La ricorrente e la Repubblica ellenica sostengono che, poiché il mercato a valle, nel quale sarebbe commessa la presunta violazione dell’articolo 82 CE, è il mercato di fornitura all’ingrosso di energia elettrica nella RIG, il mercato a monte non può essere limitato alla fornitura di lignite, ma deve essere costituito da tutti i combustibili in base ai quali viene prodotta l’energia elettrica. Se il mercato a monte fosse definito come afferma la Commissione, anche il mercato a valle dovrebbe essere suddiviso in funzione del combustibile da cui proviene l’energia fornita. Esse aggiungono che i produttori di energia elettrica scelgono tra i combustibili in concorrenza quello con il quale operare in una determinata centrale, tenendo conto, segnatamente, in primo luogo, delle condizioni di «sottocapacità» nella RIG, in cui l’offerta è inferiore alla domanda, in secondo luogo, del costo di esercizio di una centrale, che include il costo del combustibile, il costo di funzionamento e di manutenzione e il costo ambientale e, in terzo luogo, degli investimenti e dei termini di costruzione necessari, che sarebbero inferiori per una centrale a gas piuttosto che per una centrale a lignite. La Commissione avrebbe quindi dovuto includere nella definizione del mercato a monte il carbone, il nucleare e il gas. Le centrali funzionanti a gas sarebbero, del resto, utilizzate su base continuativa e rappresenterebbero una capacità installata rilevante.

    67

    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente e della Repubblica ellenica.

    68

    Al riguardo, occorre rilevare che è certamente corretto che un produttore di energia elettrica, che decide di avviare la costruzione di una centrale, sia libero di progettarla in modo che sia alimentata con il combustibile di sua scelta, decisione adottata in base a vari parametri economici, tra cui, eventualmente, quelli previsti dalla ricorrente al punto 66 supra.

    69

    Orbene, la ricorrente non contesta la constatazione della Commissione, di cui al punto 13 della decisione impugnata, secondo la quale, da un lato, le centrali alimentate a lignite sono state progettate specificamente per funzionare a partire soltanto da tale combustibile e, dall’altro, gli adeguamenti necessari per trasformare tali centrali in centrali alimentate a carbone sono particolarmente onerose. Pertanto, se un produttore di energia elettrica decide di costruire una centrale alimentata a lignite, sarà tenuto in seguito a procurarsi soltanto tale combustibile per produrre energia elettrica in tale centrale per tutta la sua vita utile.

    70

    I fornitori di lignite non si trovano quindi in concorrenza con i fornitori di altri combustibili utilizzati a fini di produzione dell’energia elettrica quando si tratta delle vendite alle centrali elettriche alimentate a lignite, in quanto queste ultime costituiscono un mercato vincolato. Orbene, dal punto 12 della decisione impugnata risulta, senza che ciò sia contraddetto dalla ricorrente, che quasi tutta la lignite sfruttata in Grecia viene utilizzata a fini di produzione dell’energia elettrica. Le centrali che funzionano a partire da tale combustibile non rappresentano quindi una parte trascurabile dei clienti dei fornitori di lignite, bensì il loro mercato principale, se non addirittura esclusivo. Si tratta, peraltro, di un mercato di notevoli dimensioni, in quanto dalle tabelle n. 11 e n. 14 della decisione impugnata emerge, rispettivamente, che il 43% della capacità installata di produzione di energia elettrica nell’ambito della RIG e il 59,7% della produzione totale corrispondevano, nel 2006, a siffatte centrali.

    71

    Peraltro, dato che gli investimenti necessari per costruire una centrale alimentata a lignite sono, secondo la stessa ricorrente, piuttosto ingenti, è ragionevole ritenere che il funzionamento di siffatta centrale, una volta in attività, sia difficilmente abbandonato per ragioni connesse a un aumento, sia pure significativo, del prezzo della lignite, il che rafforza il potere di mercato dei fornitori di tale combustibile e la loro capacità di agire in modo relativamente indipendente dall’evoluzione del prezzo degli altri combustibili utilizzati a fini di produzione dell’energia elettrica.

    72

    L’argomento della ricorrente e della Repubblica ellenica secondo il quale tutti gli altri combustibili menzionati dovrebbero rientrare nel mercato a monte non può quindi rimettere in discussione la delimitazione di detto mercato cui è giunta la Commissione. Infatti, la concorrenza tra l’elettricità prodotta a partire da qualsiasi altro combustibile e l’elettricità prodotta a partire dalla lignite si manifesta piuttosto nel mercato a valle. Detta delimitazione riguarda quindi questioni relative a tale mercato, come sarà esaminato di seguito.

    73

    La presente censura deve essere pertanto respinta.

    – Sulla seconda censura

    74

    La ricorrente fa valere che, nella sua delimitazione del mercato a monte, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la pressione concorrenziale esercitata dall’energia elettrica importata.

    75

    La Commissione contesta l’argomento della ricorrente.

    76

    Al riguardo, è sufficiente rilevare che, nonostante la possibilità di importare energia elettrica proveniente dall’Italia o dai paesi del nord, i gestori delle centrali funzionanti a lignite restano, in pratica, obbligati a procurarsi il combustibile necessario per garantire il funzionamento di tali centrali presso i fornitori di lignite.

    77

    Pertanto, il fatto che l’importazione di energia elettrica sia possibile non consente di ritenere che la delimitazione del mercato a monte effettuata dalla Commissione sia errata, indipendentemente dalla questione se tale fatto possa esercitare una pressione concorrenziale significativa nel mercato a valle.

    78

    La presente censura deve essere, pertanto, respinta.

    – Sulla terza censura

    79

    La ricorrente e la Repubblica ellenica rilevano che la Commissione è incorsa in un errore nel definire la lignite come «combustibile primario», il che avrebbe avuto un impatto sulla delimitazione del mercato a monte. Se tale nozione riguardasse un combustibile utilizzato per la produzione di elettricità nelle «centrali destinate ad assicurare il carico di base», che immettono elettricità nella rete in modo permanente, il mercato a monte dovrebbe includere il carbone e il gas, che possono essere utilizzati anch’essi come combustibili per le «centrali destinate ad assicurare il carico di base».

    80

    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente e della Repubblica ellenica.

    81

    Su tale punto, occorre ricordare che, al punto 189 e all’articolo 1 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che il mantenimento dei diritti di sfruttamento della lignite a favore della ricorrente creerebbe una situazione di disparità delle opportunità tra gli operatori economici per quanto riguarda l’accesso ai «combustibili primari» ai fini della produzione di energia elettrica (v. punto 34 supra). Orbene, con l’utilizzo dell’espressione «combustibili primari», che risulta priva di qualsiasi accezione tecnica nel contesto della decisione impugnata, la Commissione ha solo tentato di richiamare l’importanza e il ruolo essenziale della lignite nel mercato a valle, e non già di delimitare il mercato a monte.

    82

    Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’utilizzo, nella decisione impugnata, dell’espressione «centrali destinate ad assicurare il carico di base». Se queste ultime sono, come afferma la ricorrente, le centrali che immettono elettricità nella rete in modo permanente, dalla decisione impugnata emerge che la Commissione ha analizzato tutte le fonti di produzione di energia elettrica, nonché tutti i tipi di tecnologia utilizzati, per concludere che l’accesso alla lignite restava, in Grecia, essenziale al fine di consentire una concorrenza effettiva o potenziale nel mercato a valle ed essa non ha ritenuto che il mercato a monte fosse quello della lignite per il motivo che potrebbe essere utilizzato solo questo combustibile per alimentare le centrali che immettono elettricità nella rete in modo permanente.

    83

    Occorre pertanto respingere la censura in esame.

    – Sulla quarta censura

    84

    La ricorrente fa valere che la delimitazione del mercato a monte è errata in quanto, sul piano geografico, tale mercato non dovrebbe essere limitato alla lignite prodotta in Grecia, ma dovrebbe comprendere altresì la lignite proveniente da giacimenti situati in taluni paesi e territori limitrofi. La Repubblica ellenica aggiunge che la previsione della Commissione sull’improbabilità di importazioni di lignite è errata, poiché, all’inizio del 2009, essa ha rilasciato un’autorizzazione per la produzione di energia elettrica a partire dalla lignite a un concorrente della ricorrente, il quale poteva garantire un’alimentazione a lungo termine utilizzando lignite importata.

    85

    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

    86

    Occorre rilevare che la Commissione ha precisato, al punto 13 della decisione impugnata, che, per il fatto che la lignite ha il potere calorico più basso fra tutte le categorie di carbone, la stessa non può essere trasportata su lunghe distanze, e il commercio di lignite è quasi inesistente al di fuori delle forniture dirette tra giacimenti situati in prossimità delle centrali elettriche destinate al consumo e dette centrali. La Commissione ha altresì precisato, senza essere contraddetta dalla ricorrente o dalla Repubblica ellenica, da un lato, che tutte le centrali funzionanti a lignite nell’Unione si trovano in prossimità dei giacimenti di lignite e, dall’altro, che il consumo di lignite importata era dello 0,1% nella totalità degli Stati membri e inesistente in Grecia.

    87

    Peraltro, per quanto riguarda la lignite proveniente dai territori limitrofi alla Grecia, la Commissione ha osservato, al punto 16 della decisione impugnata, che i giacimenti esistenti in tali territori, da un lato, erano a più di 100 km dalla frontiera greca e, quindi, troppo lontani per poter rappresentare una fonte potenziale di approvvigionamento per le centrali a lignite situate nella RIG e, dall’altro, erano già sfruttati da imprese locali per produrre energia elettrica sulle reti elettriche locali. Per questo motivo, pur ammettendo, al punto 161 della decisione impugnata, la possibilità teorica che la fornitura di lignite possa essere effettuata, al fine di alimentare le centrali situate nella RIG, a partire dai giacimenti esistenti in tali territori, al punto 169 della decisione impugnata, la Commissione ha escluso che tale possibilità possa costituire un’alternativa realistica alla lignite greca.

    88

    La ricorrente fa valere, tuttavia, che le difficoltà e il costo del trasporto della lignite sono notevolmente attenuati per quanto riguarda le offerte di lignite provenienti da taluni territori limitrofi alla Grecia, in ragione del valore calorico elevato del prodotto e del suo prezzo. Per suffragare tale affermazione, la ricorrente rinvia a un messaggio di posta elettronica inviato alla Commissione l’8 febbraio 2008. Orbene, tale messaggio non contiene alcuna analisi relativa alla redditività economica dell’importazione della lignite proveniente da tali territori. Infatti, in detto messaggio, la ricorrente si limita ad affermare che il mercato a monte è di dimensioni maggiori di quelle considerate dalla Commissione nella decisione impugnata e presenta, come prova di tale affermazione, tre offerte che la stessa aveva ricevuto da tre imprese, relative alla fornitura di lignite proveniente dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e dal Kosovo.

    89

    In primo luogo, per quanto riguarda le prime due offerte, relative alla fornitura, da un lato, di 300000 tonnellate di lignite all’anno provenienti dal Kosovo, che presentavano un potere calorico di 1800 kcal/kg, nonché di 600000 tonnellate all’anno provenienti dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, che presentavano un potere calorico compreso tra 2800 e 3000 kcal/kg, e, dall’altro, di 1000000 di tonnellate provenienti dal Kosovo, il cui potere calorico non è precisato, da fornire nel 2007, occorre rilevare che il prezzo da versare per tali quantitativi di lignite non risulta dal fascicolo. L’esistenza di tali offerte non è quindi sufficiente per provare che l’importazione di tale lignite sarebbe economicamente redditizia.

    90

    Quanto alla terza offerta, relativa a un quantitativo di xilite proveniente dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia di 300000 tonnellate all’anno, da fornire a due centrali situate in prossimità della frontiera con tale paese, che presentavano un potere calorico di 2700 kcal/kg, essa indica con precisione il prezzo che la ricorrente avrebbe dovuto pagare, ossia EUR 37,5 per tonnellata, prezzo che poteva variare a seconda della qualità del prodotto fornito in ultimo secondo un criterio predeterminato. Tuttavia, la ricorrente non spiega se, tenuto conto di tale prezzo, l’importazione della xilite, ammesso che sia utilizzabile in centrali funzionanti a lignite, sia in effetti redditizia. Peraltro, occorre segnalare che la lettera contenente questa terza offerta accenna alle difficoltà che l’importazione di tali quantitativi avrebbe posto alla frontiera, in quanto, essendo necessario un transito di 60 camion al giorno, tale importazione avrebbe esaurito la capacità di sdoganamento della dogana più vicina alle centrali servite.

    91

    In secondo luogo, va osservato che le imprese da cui provengono le offerte ricevute dalla ricorrente non si sono impegnate, in tali offerte, a garantire una consegna di combustibile di lunga durata. Orbene, la ricorrente non contesta l’osservazione formulata dalla Commissione al punto 203 della decisione impugnata secondo la quale il quantitativo di lignite necessario per una centrale funzionante a partire da tale combustibile per tutta la durata del suo ciclo di vita, ossia da 40 a 45 anni, è di diversi milioni di tonnellate. La Commissione ha precisato, ad esempio, che il giacimento di Vevi, che presenta riserve di 90 milioni di tonnellate, era ritenuto in grado di alimentare una centrale di 400 MW per la durata del suo ciclo di vita, nella misura di circa 2000000 di tonnellate all’anno.

    92

    Non è quindi realistico ritenere che un investitore mediamente avveduto si impegni ad effettuare le spese gravose che, secondo la stessa ricorrente, sono collegate alla costruzione di una centrale alimentata a lignite per produrre energia elettrica nella RIG senza che gli venga assicurata una fornitura di lunga durata.

    93

    In terzo luogo, occorre rilevare che la ricorrente non indica quale offerta ha accettato tra quelle ricevute, il che costituisce piuttosto un indizio del fatto che tali offerte non erano state ritenute, all’epoca, sufficientemente competitive. Un forte indizio supplementare in tal senso è la mancanza di importazioni di lignite in Grecia (v. punto 86 supra). Infatti, poiché la lignite è il combustibile più utilizzato per generare elettricità nella RIG, tale mancanza sarebbe difficilmente spiegabile se, come afferma in sostanza la ricorrente, il trasporto della lignite proveniente dai territori limitrofi alla Grecia fosse economicamente redditizio.

    94

    Pertanto, sebbene non si possa escludere che l’importazione di lignite proveniente da alcuni territori limitrofi alla Grecia e destinata alle centrali situate in prossimità della frontiera tra quest’ultima e i paesi del nord possa aver luogo occasionalmente, si deve ritenere che la ricorrente non sia riuscita a dimostrare che siffatta importazione costituiva una fonte di approvvigionamento alternativa concreta ai giacimenti di lignite esistenti nella RIG.

    95

    Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento della Repubblica ellenica relativo al fatto che, il 7 gennaio 2009, alla Heron è stata concessa la licenza per la costruzione di una centrale alimentata a lignite, richiesta il 26 marzo 2007 (v. punto 16 supra), sebbene tale impresa abbia indicato come fonti di combustibile giacimenti situati al di fuori della Grecia.

    96

    Infatti, come ha sostenuto correttamente la Commissione, la licenza concessa alla Heron il 7 gennaio 2009 non spiega in modo dettagliato il modo in cui tale impresa doveva rifornirsi di lignite. Come sottolineato dalla Commissione, una spiegazione più approfondita compare nel parere reso dalla RAE nel corso del procedimento sfociato nella concessione di tale licenza. Orbene, da tale parere emerge che la Heron aveva presentato come fonte principale di lignite della centrale progettata due giacimenti situati all’interno della RIG, di cui uno, quello di Vevi, localizzato a 20 km dall’ubicazione prevista della centrale. La RAE ha precisato che la Heron era l’impresa che aveva presentato l’offerta più elevata nel procedimento di attribuzione dei diritti di sfruttamento del giacimento in questione e ha menzionato la costruzione di una linea ferroviaria fra tale giacimento e la nuova centrale. L’importazione di un quantitativo di 3000000 di tonnellate, proveniente dal territorio del Kosovo, è certamente menzionata quale fonte alternativa di lignite per la centrale progettata, ma ciò non consente di ritenere che la Heron abbia chiesto e ottenuto una licenza di costruzione di una centrale funzionante a lignite senza avere prospettive fondate di rifornirsi da un giacimento situato nelle vicinanze, come quello di Vevi.

    97

    Peraltro, nella risposta ai quesiti posti dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento del 26 gennaio 2016 nonché in udienza, la Repubblica ellenica ha confermato che la Heron non era tenuta a osservare un obbligo giuridico di costruzione della centrale progettata. L’unica conseguenza possibile di un’eventuale decisione di tale impresa di rinunciare al suo progetto era la revoca della licenza di costruzione. Pertanto, il semplice ottenimento, da parte della Heron, di tale licenza non dimostra che essa ritenesse che la costruzione della centrale progettata fosse possibile nel caso in cui non avesse ottenuto i diritti di sfruttamento del giacimento di Vevi.

    98

    L’esistenza della licenza concessa alla Heron non è quindi sufficiente per dimostrare che la costruzione di una centrale funzionante a lignite nella RIG sia economicamente redditizia senza avere accesso ai giacimenti di lignite esistenti in detto territorio. Il fatto che l’unico caso contenuto nel fascicolo nel quale un’impresa ha menzionato la lignite importata come possibile fonte di approvvigionamento per una centrale da costruire sia quello in cui la medesima impresa aveva chiesto l’attribuzione dei diritti di sfruttamento di un giacimento situato a 20 km da tale centrale e che la stessa avesse presentato l’offerta più elevata nel procedimento di attribuzione in questione è piuttosto un indizio della necessità economica dell’esistenza di giacimenti situati in prossimità delle centrali funzionanti a lignite. Un indizio supplementare è costituito dal fatto che, come ha rilevato la Commissione in udienza senza essere contraddetta dalla ricorrente o dalla Repubblica ellenica, la Heron, alla quale non sono stati attribuiti, alla fine, diritti di sfruttamento per i giacimenti di Vevi, non ha avviato, a tutt’oggi, la costruzione della centrale progettata.

    99

    Infine, da un lato, come rileva la Commissione, non vi sono indicazioni nella licenza concessa alla Heron o nel parere della RAE, relativo a tale licenza, che i quantitativi di lignite che possono essere importati sarebbero garantiti per tutta la vita utile della centrale progettata e, dall’altro, la Repubblica ellenica non fornisce alcun elemento relativo al prezzo della lignite da importare da parte della Heron che consenta di confrontare la sua redditività, a fini di produzione dell’energia elettrica nella RIG, con la lignite esistente nei giacimenti greci.

    100

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la presente censura deve essere respinta.

    101

    Si deve quindi concludere che la ricorrente non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un errore nella delimitazione del mercato a monte, effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata. Pertanto, la prima sottoparte è infondata.

    Sulla seconda sottoparte, relativa alla delimitazione del mercato a valle

    102

    Occorre ricordare che la Commissione, al punto 162 della decisione impugnata, ha delimitato il mercato a valle quale mercato di produzione di energia elettrica nelle centrali elettriche della RIG e di importazione di energia elettrica attraverso dispositivi di interconnessione a fini di rivendita.

    103

    Per contestare tale delimitazione del mercato a valle, la ricorrente deduce in sostanza due censure, che la Commissione contesta.

    – Sulla prima censura

    104

    La ricorrente afferma che la Commissione, per delimitare il mercato a valle, si è basata, erroneamente, su dati precedenti alla creazione del sistema giornaliero obbligatorio e che la stessa non ha preso in considerazione il grado di liberalizzazione di tale mercato.

    105

    La Commissione contesta l’affermazione della ricorrente.

    106

    Occorre rilevare, anzitutto, che, anche supponendo che tale affermazione sia dimostrata, ciò non consentirebbe di ritenere che la delimitazione del mercato a valle effettuata dalla Commissione fosse errata. La stessa ricorrente non precisa che, se si fosse basata su dati più pertinenti, la Commissione avrebbe delimitato tale mercato in modo diverso.

    107

    In ogni caso, dalla decisione impugnata, letta nella sua integralità, risulta che la Commissione ha basato la sua analisi del mercato a valle su tutti gli elementi che le erano stati trasmessi sino all’adozione di detta decisione. Da quest’ultima non emerge in alcun modo, come viene confermato infra ai punti da 201 a 203, che la Commissione abbia limitato la sua valutazione alla presa in considerazione degli elementi che le erano pervenuti sino al 18 ottobre 2006. Anzi, la Commissione, ai punti da 103 a 106 della decisione impugnata, ha descritto le norme che disciplinano tale mercato, che essa ha altresì esaminato ai punti da 164 a 166 di tale decisione, e, al punto 222 di detta decisione, ha tenuto conto di talune particolarità del mercato in questione per constatare che la lignite era il combustibile più vantaggioso per produrre energia elettrica nella RIG.

    108

    La presente censura deve essere pertanto respinta.

    – Sulla seconda censura

    109

    La ricorrente fa valere che la Commissione, nella decisione impugnata, ha omesso di distinguere, erroneamente, la pressione concorrenziale esercitata dall’energia elettrica importata in base ai diversi tipi di combustibile. A titolo esemplificativo, l’energia elettrica importata dalle centrali idroelettriche e nucleari sarebbe decisamente meno costosa di quella prodotta in Grecia ed entrerebbe nel sistema prima di quest’ultima, estromettendo altre centrali di produzione, tra cui quelle funzionanti a lignite.

    110

    Tale argomento, contestato dalla Commissione, è infondato in punto di fatto. Infatti, la Commissione ha incluso l’energia elettrica importata nel mercato a valle, come risulta dalla definizione di tale mercato indicata al punto 162 della decisione impugnata e riportata al punto 102 supra. Orbene, la Commissione ha constatato che la capacità concreta di importazione rappresentava, all’epoca dei fatti, soltanto il 7% circa della capacità installata nel mercato a valle, circostanza che la ricorrente non ha contestato. La Commissione non ha quindi omesso di prendere in considerazione la pressione concorrenziale esercitata dall’energia elettrica importata, tuttavia, tenuto conto del quantitativo relativamente ridotto di tale elettricità rispetto alla capacità di produzione totale installata nella RIG e al consumo, essa ha ritenuto che, all’epoca dei fatti, la lignite restasse un combustibile particolarmente appetibile per produrre energia elettrica in tale mercato.

    111

    La seconda censura va quindi respinta.

    112

    Si deve quindi concludere che la ricorrente non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un errore nella delimitazione del mercato a valle, effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata. Pertanto, la seconda sottoparte è infondata.

    113

    Dato che non è stato constatato alcun errore quanto alla delimitazione dei mercati esaminati nella decisione impugnata, la prima parte del primo motivo deve essere respinta.

    Sulla terza parte del primo motivo, vertente sulla mancanza di una situazione di disparità delle opportunità a danno dei nuovi concorrenti

    114

    Secondo la giurisprudenza della Corte, un sistema di concorrenza non falsata può essere garantito solo se sono garantite pari opportunità tra i vari operatori economici. Ne deriva che, se la disparità di opportunità tra tali operatori, e quindi la concorrenza falsata, è dovuta a un provvedimento statale, quest’ultimo costituisce una violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE (v. sentenza sull’impugnazione, punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata).

    115

    Occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che le misure controverse potessero creare una disparità di opportunità a favore della ricorrente per il motivo che tali misure concedevano a quest’ultima un accesso quasi esclusivo alla lignite utilizzabile per produrre energia elettrica nella RIG, allorché si tratterebbe del combustibile più vantaggioso a tal fine.

    116

    La ricorrente deduce, in sostanza, cinque censure per confutare tale conclusione.

    117

    Tali censure sono contestate dalla Commissione.

    Sulla prima censura

    118

    La ricorrente rileva che i diritti di sfruttamento per circa 2000 milioni di tonnellate di riserve di lignite, di cui 1230 milioni di tonnellate di riserve sfruttabili a fini di produzione dell’energia elettrica, non erano stati ancora concessi all’epoca dei fatti. I suoi concorrenti potevano quindi procurarsi lignite chiedendo la concessione di tali diritti. Le norme applicabili al riguardo sarebbero de facto le stesse per qualsiasi impresa dal 1994, data in cui la ricorrente ha beneficiato dell’ultima concessione. Infatti, una procedura di gara sarebbe stata avviata e quasi conclusa per il giacimento di Vevi.

    119

    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

    120

    In primo luogo, occorre rilevare che dai precedenti punti da 5 a 12 emerge che alla ricorrente sono stati concessi diritti di prospezione e di sfruttamento su quasi tutti i giacimenti pubblici di lignite per i quali siffatti diritti erano stati concessi, in Grecia, all’epoca dei fatti. In concreto, i diritti concessi alla ricorrente corrispondevano a circa 2200 milioni di tonnellate al 1o gennaio 2007 e rappresentavano il 91% delle riserve dei giacimenti pubblici per i quali siffatti diritti erano stati concessi.

    121

    Dal punto 11 supra emerge altresì che, su circa 4500 milioni di tonnellate di riserve di lignite in Grecia, i diritti di prospezione e di sfruttamento concessi a terzi e che potevano essere utilizzati per la produzione di energia elettrica in centrali funzionanti a lignite, non appartenenti alla ricorrente, ammontavano a circa 85 milioni di tonnellate.

    122

    La maggior parte delle attribuzioni di diritti di sfruttamento di cui la ricorrente ha beneficiato ha avuto luogo in forza di decisioni ministeriali adottate in conformità all’articolo 36, paragrafo 3, della legge n. 3734/2009 o di un atto legislativo specifico come la legge n. 134/1975, di cui non potevano beneficiare i concorrenti della ricorrente.

    123

    È certamente vero che l’articolo 36, paragrafo 3, della legge n. 3734/2009 ha abrogato l’articolo 3, paragrafo 3, della legge n. 134/1975, che veniva rimesso in discussione all’articolo 1 della decisione impugnata. Tuttavia, tale abrogazione è avvenuta dopo l’adozione della decisione impugnata e rappresenta una semplice misura di adeguamento a quest’ultima. Essa non può quindi dimostrare che l’analisi effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata fosse errata.

    124

    Peraltro, e in ogni caso, come riconosciuto dalla ricorrente e dalla Repubblica ellenica, gli ultimi diritti di sfruttamento dei giacimenti pubblici di lignite in Grecia sono stati concessi, in base alla legge n. 134/1975, nel 1994, e ciò, direttamente, alla ricorrente, con decisione ministeriale. Pertanto, sebbene il codice minerario non escluda formalmente la possibilità di attribuire a imprese interessate, diverse dalla ricorrente, diritti su giacimenti pubblici di lignite non ancora attribuiti, al momento dell’adozione della decisione impugnata non era stato concesso a tali imprese alcun giacimento importante, nonostante l’interesse manifestato da queste ultime. La ricorrente era, di fatto, l’unica impresa che poteva sfruttare una quantità significativa di lignite nel mercato a monte.

    125

    La semplice abrogazione della legge n. 134/1975 non è quindi sufficiente a porre rimedio alla situazione di disparità delle opportunità nel mercato all’ingrosso di energia elettrica, causata dal mantenimento dell’accesso privilegiato della ricorrente ai diritti di sfruttamento della lignite.

    126

    Al riguardo, occorre aggiungere che la Repubblica ellenica non ha dedotto, né durante il procedimento amministrativo né dinanzi al Tribunale, alcun argomento che potesse giustificare la mancata concessione di diritti di sfruttamento su giacimenti non attribuiti e, in particolare, su giacimenti importanti come quelli di Dráma e di Elassona.

    127

    Peraltro, il codice minerario non impedisce neppure alla ricorrente di chiedere e di ottenere la concessione dei diritti di sfruttamento su giacimenti non ancora attribuiti. Pertanto, anche se la Repubblica ellenica decidesse di concedere diritti di sfruttamento su tali giacimenti, secondo il procedimento previsto dal codice minerario, ciò non consentirebbe, di per sé, di assicurare che ai concorrenti della ricorrente nel mercato a valle sia garantito un accesso sufficiente alla lignite quale combustibile a fini di produzione dell’energia elettrica. Infatti, la ricorrente potrebbe, al termine di tale procedimento, acquisire tali diritti e aumentare di conseguenza il suo portafoglio.

    128

    In secondo luogo, occorre rilevare che la Repubblica ellenica non ha adottato alcuna misura alternativa alla concessione di diritti di sfruttamento che possa garantire ai concorrenti della ricorrente un accesso sufficiente alla lignite quale combustibile a fini di produzione dell’energia elettrica oppure che possa eliminare gli eventuali vantaggi che la ricorrente trae dal suo accesso quasi esclusivo a tale combustibile.

    129

    In terzo luogo, dal punto 80 della decisione impugnata emerge che la Repubblica ellenica ha adottato talune misure asimmetriche a danno della ricorrente in seguito alla liberalizzazione del mercato a valle. Orbene, poiché consistono, in sostanza, nell’organizzazione di procedure di gara, ad esclusione della ricorrente, per la costruzione di centrali funzionanti con combustibili diversi dalla lignite, tali misure non possono garantire ai concorrenti della ricorrente un accesso sufficiente alla lignite quale combustibile per la produzione di energia elettrica.

    130

    Dalle considerazioni che precedono emerge che la ricorrente beneficiava di fatto, al momento dell’adozione della decisione impugnata, di un accesso privilegiato alla lignite quale combustibile a fini di produzione dell’energia elettrica, nonostante la possibilità formale di concedere diritti di sfruttamento per i giacimenti non ancora attribuiti ai suoi concorrenti.

    131

    La presente censura deve essere pertanto respinta.

    Sulla seconda censura

    132

    La ricorrente, sostenuta dalla Repubblica ellenica, osserva che la stessa Commissione ammette che, nel mercato a valle, qualsiasi impresa può chiedere e ottenere una licenza di produzione di energia elettrica e che un numero considerevole di imprese aveva già ottenuto siffatte licenze al momento dell’adozione della decisione impugnata. La circostanza che, alla data di adozione di tale decisione, dette licenze non erano state ancora ottenute per la costruzione di centrali funzionanti a lignite non deriverebbe da una disparità di opportunità, ma da ragioni obiettive, come l’impossibilità di garantire un approvvigionamento sufficiente di combustibile o la capacità finanziaria richiesta. L’arrivo in Grecia di importanti imprese europee, particolarmente intenso dopo l’adozione della decisione impugnata, dimostrerebbe l’apertura del mercato a valle a nuovi produttori, il che non giustificherebbe più l’esistenza delle procedure di gara sovvenzionate.

    133

    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

    134

    Da un lato, occorre rilevare che il fatto che i concorrenti della ricorrente, tra cui le grandi imprese, abbiano potuto ottenere licenze di produzione di energia elettrica nella RIG non dimostra la mancanza di una disparità di opportunità in tale mercato a loro danno. Ciò dimostra unicamente che le barriere all’ingresso non sono tali da escludere qualsiasi concorrenza.

    135

    Peraltro, dalle tabelle n. 12 e n. 14 della decisione impugnata emerge che, nel 2006, e quindi cinque anni dopo la liberalizzazione parziale del mercato a valle, la ricorrente, da un lato, disponeva del 90% della capacità di produzione installata nella RIG e, dall’altro, produceva il 93,6% dell’elettricità totale distribuita. Il grado di penetrazione dei concorrenti della ricorrente in tale mercato all’epoca dei fatti era quindi tale da dimostrare, piuttosto, la persistenza di una situazione di disparità tra la ricorrente e i suoi concorrenti, e ciò tanto più che la RIG si trovava, secondo la stessa ricorrente, in una situazione di sottocapacità che, in via di principio, avrebbe potuto essere corretta, in particolare, dall’arrivo di nuovi concorrenti.

    136

    D’altro lato, dai punti 77 e 211 della decisione impugnata emerge, senza che ciò sia stato contestato dalla ricorrente o dalla Repubblica ellenica, che tutte le domande di licenza di costruzione di centrali funzionanti a lignite, presentate dai concorrenti della ricorrente prima dell’adozione della decisione impugnata, sono state respinte. La stessa ricorrente riconosce che uno dei motivi principali di tali rifiuti è stata l’impossibilità per i richiedenti di assicurarsi un approvvigionamento sufficiente di lignite, circostanza parimenti constatata dalla Commissione al punto 211 della decisione impugnata. Ciò prova, più che smentire, le difficoltà incontrate dagli altri operatori per costruire centrali a lignite, dato che essi non hanno accesso ai grandi giacimenti.

    137

    La presente censura va pertanto respinta.

    Sulla terza censura

    138

    La ricorrente fa valere che i suoi concorrenti sono in grado di procurarsi un accesso sufficiente alla lignite quale combustibile a fini di produzione dell’energia elettrica acquistando la lignite o collaborando con imprese che già dispongono dei diritti di sfruttamento della lignite in Grecia. Tuttavia, nessuna impresa avrebbe mai chiesto alla ricorrente di fornirle lignite.

    139

    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

    140

    Per quanto riguarda i giacimenti sfruttati da imprese diverse dalla ricorrente, occorre rilevare che la Commissione ha precisato, al punto 203 della decisione impugnata, senza che ciò sia stato contestato dalla ricorrente o dalla Repubblica ellenica, che giacimenti di dimensioni assai ridotte e diffusi sul territorio greco non possono costituire una vera fonte di combustibile per centrali di produzione di energia elettrica. La Commissione ha osservato, al riguardo, che sarebbero eccessivi i costi logistici associati all’alimentazione di una centrale funzionante a lignite, il cui consumo durante il suo ciclo di vita utile, da 40 a 45 anni, è di varie decine di milioni di tonnellate, a partire da una molteplicità di giacimenti disseminati sul territorio.

    141

    Orbene, dal punto 51 della decisione impugnata emerge che i giacimenti privati di lignite detenuti da imprese diverse dalla ricorrente sono di piccole dimensioni, rappresentando in media 9 milioni di tonnellate di riserve, e che tutti questi giacimenti, con una sola eccezione, non erano più sfruttati nel 2003.

    142

    Quanto ai giacimenti pubblici di lignite detenuti da imprese diverse dalla ricorrente, dal punto 52 della decisione impugnata emerge che, tra i dieci giacimenti di questo tipo, esistenti nel territorio greco, solo tre contenevano riserve non trascurabili e continuavano ad essere sfruttati nel 2001, e la ricorrente, peraltro, si era assicurata contrattualmente la fornitura della maggior parte della lignite consumata da una delle sue centrali a partire da due di questi giacimenti. Dal punto 52 della decisione impugnata emerge altresì che i titolari di due dei giacimenti oggetto di sfruttamento nel 2001 hanno perso i loro diritti di sfruttamento nel 2003.

    143

    Pertanto, tenuto conto della scarsa quantità di riserve detenute da imprese diverse dalla ricorrente e che possono essere utilizzate dai suoi concorrenti quale fonte di combustibile nel mercato a valle, la possibilità teorica di procurarsi lignite presso tali imprese non poteva eliminare la disparità di opportunità constatata dalla Commissione tra la ricorrente e i suoi concorrenti.

    144

    Per quanto riguarda la possibilità di acquistare lignite dalla ricorrente, dalla lettera inviata dalla Repubblica ellenica alla Commissione il 5 luglio 2004 emerge che tutta la produzione di lignite della ricorrente, all’epoca dei fatti, era utilizzata per le proprie centrali elettriche e che essa non operava, né concretamente né potenzialmente, come venditrice nel mercato a monte. Pertanto, nessun imprenditore mediamente avveduto assumerebbe il costo di investimenti a lungo termine per la costruzione di una centrale prevedendo di procurarsi la lignite necessaria presso giacimenti della ricorrente.

    145

    Peraltro, se i concorrenti della ricorrente fossero tenuti a procurarsi presso la stessa il combustibile necessario per il funzionamento delle loro centrali, la ricorrente non avrebbe necessariamente un interesse economico a fornire loro la lignite richiesta a un prezzo concorrenziale, o a condizioni adeguate, in quanto ciò la esporrebbe a una concorrenza più intensa nel mercato a valle.

    146

    Neppure la possibilità di acquistare lignite dalla ricorrente può quindi eliminare la disparità di opportunità tra quest’ultima e i suoi concorrenti, quale è constatata dalla Commissione.

    147

    La presente censura deve essere pertanto respinta.

    Sulla quarta censura

    148

    La ricorrente rileva che la Commissione ha dedotto, erroneamente, l’esistenza di un ostacolo a nuovi ingressi nel mercato a valle unicamente dalla sua posizione dominante nel mercato a monte, la quale sarebbe dovuta a ragioni puramente storiche. La ricorrente e la Repubblica ellenica aggiungono che la Commissione doveva sapere che la liberalizzazione del mercato sarebbe stata progressiva e non poteva utilizzare la decisione impugnata per accelerare il ritmo al quale i concorrenti accedevano al mercato.

    149

    Tali argomenti, che la Commissione contesta, sono infondati in fatto. Da un lato, nella decisione impugnata, la Commissione non ha constatato l’esistenza di una qualsiasi barriera all’ingresso nel mercato a valle fondata sulla semplice esistenza di una posizione dominante della ricorrente nel mercato a monte. Come è stato rilevato al punto 34 supra, la Commissione ha constatato l’esistenza di una disparità di opportunità tra la ricorrente e i suoi concorrenti a causa dell’accesso privilegiato della ricorrente alla lignite quale combustibile a fini di produzione dell’energia elettrica. Il fatto che tale disparità di opportunità possa essere spiegata con ragioni storiche, ammesso che ciò sia dimostrato, non significa che tale disparità non sia reale.

    150

    D’altro lato, l’unico obiettivo perseguito dalla Commissione nella decisione impugnata è di eliminare la disparità di opportunità ivi constatata e non già di garantire ai concorrenti della ricorrente un determinato ritmo di inserimento nel mercato a valle o in una parte di tale mercato. Infatti, la decisione impugnata non prevede alcuna soglia di penetrazione del mercato che sia considerata accettabile. La ricorrente non può quindi contestare tale decisione sulla base del rilievo che essa sarebbe stata indebitamente utilizzata per accelerare l’accesso dei suoi concorrenti a tale mercato.

    151

    Occorre pertanto respingere la censura in esame.

    Sulla quinta censura

    152

    La ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un errore nel constatare, nella decisione impugnata, che la lignite era, all’epoca dei fatti, il combustibile più vantaggioso per produrre energia elettrica nella RIG e che essa era l’unica ad avervi accesso, affermazione che la Commissione contesta. La ricorrente non elabora tuttavia un’argomentazione, nell’ambito della presente parte, a sostegno di tale affermazione, ma si limita a rinviare a diversi passaggi dell’atto introduttivo del ricorso, i quali, a suo avviso, la confermerebbero.

    153

    Così, anzitutto, la ricorrente rinvia a un passaggio dell’atto introduttivo del ricorso nel quale essa precisa che la Repubblica ellenica, a partire dalla liberalizzazione del mercato a valle, aveva annunciato che l’attribuzione dei diritti di sfruttamento dei giacimenti di lignite sarebbe avvenuta ormai nell’ambito di una gara d’appalto con procedura aperta. Orbene, è già stato chiarito in sostanza ai punti da 120 a 129 supra che, nonostante tale possibilità teorica, la ricorrente beneficia di un accesso privilegiato ai giacimenti pubblici di lignite.

    154

    Peraltro, la ricorrente precisa che la Repubblica ellenica ha evitato di concederle nuovi diritti di sfruttamento, e ciò anche per giacimenti sui quali essa aveva già svolto attività di prospezione. Ciò è, di per sé, corretto. Tuttavia, la circostanza che alla ricorrente non siano stati attribuiti diritti di sfruttamento supplementari non può consentire ai suoi concorrenti di ottenere la lignite necessaria per il funzionamento di centrali e non limita l’accesso privilegiato alle riserve di lignite per le quali siffatti diritti le erano stati precedentemente concessi.

    155

    Inoltre, la ricorrente rinvia a un passaggio dell’atto introduttivo del ricorso nel quale essa rileva che la normativa greca non vieta ai produttori di energia elettrica la costruzione di nuove centrali che funzionano a lignite e precisa che i suoi concorrenti preferiscono la costruzione di centrali che utilizzano altri combustibili in quanto, sebbene la lignite sia poco costosa come combustibile, gli investimenti necessari per costruire una centrale a lignite sono due volte più ingenti di quelli necessari per costruire una centrale a gas.

    156

    In primo luogo, occorre rilevare che il fatto che le centrali elettriche funzionanti a lignite presentino un costo variabile relativamente basso, ma un costo fisso e di ammortamento più elevato di quello relativo alla costruzione di una centrale a gas è stato espressamente riconosciuto dalla Commissione al punto 222 della decisione impugnata nonché nelle sue memorie, presentate dinanzi al Tribunale.

    157

    Tuttavia, tenuto conto delle particolarità normative del mercato a valle, tale circostanza non consente di smentire il fatto che la lignite era, all’epoca dei fatti, il combustibile più vantaggioso per produrre energia elettrica nella RIG.

    158

    Infatti, come emerge dal punto 22 supra e dalle risposte delle parti alle misure di organizzazione del procedimento, nel mercato giornaliero obbligatorio, l’energia elettrica prodotta dalle centrali aventi un costo variabile basso, comprese quelle funzionanti a lignite, è inserita, nel programma elaborato dall’HTSO, prima di quella prodotta dalle centrali funzionanti a partire da combustibili con costi variabili più elevati, come il gas, l’olio combustibile e il gasolio.

    159

    In pratica, le centrali funzionanti a lignite, che offrono quasi sempre la loro elettricità a un prezzo inferiore al PMS, immettono energia elettrica nel mercato giornaliero obbligatorio in una percentuale assai elevata delle loro capacità e sono redditizie a tutte le ore del giorno e della notte. Durante gli orari notturni, in cui la domanda di energia elettrica è inferiore, l’elettricità venduta proviene dalla lignite, il che dimostra che essa può essere venduta nel mercato senza subire la concorrenza proveniente dall’elettricità prodotta a partire da altri combustibili. Solo durante le ore diurne, in cui la domanda è più elevata, oltre all’energia elettrica prodotta a partire dalla lignite, altre centrali che funzionano utilizzando combustibili di altra natura sono in grado di vendere la loro produzione nel mercato greco, in quanto il PMS è, in tali periodi, generalmente superiore al costo variabile di dette centrali.

    160

    Pertanto, come rileva la Commissione al punto 222 della decisione impugnata, il mercato giornaliero obbligatorio è concepito in modo tale che il PMS consente alle centrali che hanno costi variabili bassi e che presentano le offerte a un prezzo inferiore al PMS di vendere energia elettrica, nell’ambito del programma elaborato dall’HTSO, realizzando profitti e, quindi, di coprire i costi fissi.

    161

    In secondo luogo, dalle risposte delle parti ai quesiti posti dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento del 26 gennaio 2016 emerge che i costi menzionati nella tabella n. 15 della decisione impugnata per le diverse tecnologie di produzione dell’energia elettrica includevano, al contempo, i costi variabili e i costi fissi. Orbene, il costo medio di produzione dell’energia elettrica delle centrali funzionanti a lignite, indicato in detta tabella, è il più basso tra i diversi tipi di centrali termiche.

    162

    Si deve quindi ritenere che l’argomento della ricorrente, vertente sul fatto che le centrali elettriche funzionanti a lignite hanno costi fissi elevati, non consente di contestare la conclusione della Commissione secondo la quale la lignite era il combustibile più appetibile in Grecia per la produzione di energia elettrica al momento dell’adozione della decisione impugnata.

    163

    Infine, la ricorrente rinvia a taluni passaggi dell’atto introduttivo del ricorso secondo i quali i costi fissi elevati delle centrali funzionanti a lignite e i numerosi progetti di costruzione di centrali funzionanti a partire dal carbone e dal gas dimostrerebbero che questi ultimi combustibili erano competitivi quanto la lignite.

    164

    Sotto un primo profilo, occorre rilevare che gli argomenti della ricorrente vertenti sul carattere meno vantaggioso della lignite quale combustibile a fini di produzione dell’energia elettrica a causa dei costi fissi elevati delle centrali funzionanti a lignite sono stati esaminati e respinti ai punti da 156 a 160 supra.

    165

    Sotto un secondo profilo, l’esistenza di taluni progetti e domande di costruzione di centrali funzionanti a gas va considerata in relazione al fatto che, sebbene abbiano anche mostrato interesse per l’installazione di centrali funzionanti a lignite e abbiano presentato domande di licenza, nonostante la liberalizzazione del mercato a valle dal 2001, i concorrenti della ricorrente non hanno ottenuto diritti di sfruttamento su giacimenti di lignite sufficientemente importanti per alimentare una centrale elettrica per la durata media del suo ciclo di vita, circostanza che li obbliga, di fatto, a fare ricorso ad altri combustibili, anche meno competitivi, qualora intendano essere presenti nel mercato a valle.

    166

    Peraltro, se combustibili diversi dalla lignite fossero sufficientemente competitivi rispetto a quest’ultima, sarebbe difficile spiegare la situazione di sottocapacità del mercato a valle, la cui esistenza è stata sottolineata dalla stessa ricorrente, di fronte alla quale la Repubblica ellenica è stata costretta a ricorrere ad appalti sovvenzionati per incentivare la costruzione di nuove centrali al fine di garantire la certezza dell’approvvigionamento.

    167

    Sarebbe anche difficile spiegare il motivo per cui, per le centrali alimentate a lignite, la percentuale di produzione effettiva di energia elettrica sia stata, fra il 2004 e il 2006, di gran lunga superiore nella RIG rispetto alla percentuale della capacità installata, come risulta dal confronto tra le tabelle n. 11 e n. 14 della decisione impugnata, circostanza che la Commissione ha constatato, correttamente, al punto 86 di tale decisione.

    168

    Parimenti, la ricorrente non ha fornito elementi di prova convincenti che possano spiegare il motivo per cui essa stessa non aveva colto l’occasione per diversificare le sue fonti di approvvigionamento di combustibile sostituendo centrali a lignite, al termine della loro vita utile, con centrali alimentate con altri combustibili, il che sarebbe ragionevole se tali combustibili fossero realmente competitivi rispetto alla lignite, anziché, come ha constatato la Commissione al punto 79 della decisione impugnata, chiedere e ottenere licenze per la sostituzione delle sue centrali a lignite con altre centrali funzionanti sempre a lignite.

    169

    Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda più in particolare il carbone, la Commissione ha precisato nelle sue memorie presentate dinanzi al Tribunale, senza che ciò sia stato contestato, che, sino alla data di adozione della decisione impugnata, non era stata concessa in Grecia alcuna autorizzazione per centrali elettriche funzionanti a carbone.

    170

    Sotto un quarto profilo, per quanto attiene al fatto che alla Heron è stata concessa la licenza per la costruzione di una centrale alimentata a lignite, richiesta il 26 marzo 2007 (v. punto 16 supra), occorre rilevare che il fatto stesso che sia stata concessa una sola licenza nonostante i vantaggi della lignite quale combustibile a fini di produzione dell’energia elettrica in Grecia indica piuttosto che i concorrenti della ricorrente affrontano difficoltà concrete a causa dell’accesso limitato alla lignite. Tali difficoltà risultano ancor più plausibili se si considera che, come hanno sostenuto le parti principali in udienza, la centrale progettata dalla Heron non è stata costruita.

    171

    Da tutte le considerazioni che precedono emerge che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione era incorsa in un errore nel ritenere che la lignite era il combustibile più appetibile per produrre energia elettrica nella RIG.

    172

    La presente censura deve essere pertanto respinta.

    173

    Poiché nessuna censura dedotta a sostegno della terza parte del primo motivo è fondata, anche detta parte deve essere respinta.

    Sulla quinta parte del primo motivo, vertente su un presunto errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione non avrebbe preso in considerazione l’evoluzione del mercato a valle

    174

    La ricorrente fa valere che la Commissione, nella decisione impugnata, si è basta sulla situazione esistente all’inizio della sua indagine, epoca in cui il mercato a valle era stato appena aperto, in parte, alla concorrenza. Orbene, tra tale momento e la data di adozione della decisione impugnata, il mercato a valle avrebbe subito evoluzioni fondamentali, che la Commissione avrebbe erroneamente omesso di prendere in considerazione. Ciò costituirebbe un errore manifesto di valutazione che dovrebbe portare all’annullamento della decisione impugnata.

    175

    A sostegno della presente parte, che la Commissione contesta, la ricorrente deduce due censure.

    Sulla prima censura

    176

    La ricorrente fa valere che la Commissione, nella decisione impugnata, rinvia spesso a dati e a valutazioni superati, che non riflettevano più il mercato a valle, nonostante il fatto che essa aveva ricevuto informazioni importanti relative all’evoluzione di tale mercato sul piano legislativo e concorrenziale. In particolare, essa avrebbe trascurato, in primo luogo, l’importanza crescente del gas, che avrebbe consentito a un’impresa di fare concorrenza alla ricorrente in orari in cui la domanda era scarsa, nonché l’attivazione di nuove centrali, in secondo luogo, il fatto che le ore di punta, durante le quali la ricorrente è in concorrenza con tutte le centrali, occupano la maggior parte della giornata, tenuto conto della condizione di sottocapacità del mercato a valle, in terzo luogo, l’importanza crescente del carbone e, in quarto luogo, i costi sostenuti dalle centrali a lignite a causa delle loro emissioni inquinanti che renderebbero tale combustibile sempre meno appetibile.

    177

    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

    178

    In primo luogo, occorre rilevare, per la parte in cui contesta alla Commissione di essersi basata, nella decisione impugnata, su dati e valutazioni superati, che la ricorrente non individua alcun elemento di fatto, constatato in tale decisione, che sia divenuto obsoleto alla data della sua adozione.

    179

    In secondo luogo, per quanto riguarda l’importanza del gas e l’attivazione di nuove centrali nel mercato a valle, occorre rilevare che, al punto 67 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che, alla fine del 2006, il 90% della capacità di produzione di energia elettrica installata nella RIG apparteneva alla ricorrente, senza che ciò sia stato contestato da quest’ultima, e i suoi concorrenti disponevano soltanto di due centrali a gas e di un determinato numero di piccoli impianti di cogenerazione e di centrali funzionanti a partire da fonti di energia rinnovabili.

    180

    Al punto 68 della decisione impugnata, la Commissione ha anche constatato, senza essere contraddetta dalla Repubblica ellenica o dalla ricorrente, che quest’ultima aveva deciso, nel novembre 2007, di chiedere licenze per la costruzione di nuove centrali, di cui due alimentate a lignite, e che essa riteneva di poter continuare a disporre, nel 2011, di oltre il 75% della capacità installata nel sistema interconnesso.

    181

    La Commissione ha altresì constatato, al punto 76 della decisione impugnata, che, in base alle disposizioni legislative applicabili alla procedura di ottenimento di una licenza di produzione di energia elettrica dopo la liberalizzazione del mercato, la ricorrente e undici operatori avevano chiesto e ottenuto siffatte licenze per la costruzione di nuove centrali a gas, in seguito a un invito a presentare proposte, lanciato dalla RAE nel 2001, che escludeva in particolare le centrali funzionanti a lignite. La Commissione ha altresì precisato che dal 2001 erano state rilasciate altre licenze per la costruzione di centrali funzionanti a ciclo combinato.

    182

    La Commissione ha parimenti constatato, al punto 77 della decisione impugnata, che concorrenti della ricorrente avevano depositato tre domande per la costruzione di centrali funzionanti a lignite, che erano state tutte respinte. Nel medesimo punto la Commissione ha precisato che la Heron aveva chiesto, nel 2007, una licenza per una centrale alimentata a lignite e a biomassa e la concessione dei diritti di sfruttamento sul giacimento di Vevi, ma al momento dell’adozione della decisione impugnata non era stata ancora adottata alcuna decisione. La Commissione ha ritenuto che ciò dimostrasse, da un lato, l’interesse dei concorrenti della ricorrente per la costruzione di centrali a lignite e, dall’altro, che, a causa delle caratteristiche tecniche di queste ultime, della durata del loro ciclo di vita e della portata degli investimenti, la loro costruzione sarebbe stata autorizzata solo quando fossero stati messi a disposizione di detti concorrenti giacimenti importanti, e gli stessi erano quindi costretti a ricorrere principalmente al gas per poter operare nel mercato a valle.

    183

    Pertanto, si deve ritenere che la Commissione abbia esaminato il mercato a valle alla luce, da un lato, degli eventi verificatisi in tale mercato nel periodo immediatamente precedente all’adozione della decisione impugnata, compresa, in particolare, l’esistenza di talune centrali a gas la cui produzione poteva fare concorrenza a quella della ricorrente, e, dall’altro, delle previsioni di apertura di nuove centrali che utilizzavano diverse tecnologie. Il fatto che la Commissione abbia considerato, nella decisione impugnata, che la lignite era il combustibile più appetibile per produrre energia elettrica nel mercato a valle e che l’accesso quasi esclusivo della ricorrente a tale combustibile poteva rafforzare la sua posizione dominante in detto mercato non è quindi dovuto a una presa in considerazione insufficiente del ruolo di talune centrali in funzione o che potevano essere costruite, ma a una valutazione dei diversi elementi di fatto constatati nella decisione impugnata, che differisce da quella proposta dalla ricorrente. Orbene, quest’ultima non spiega come la valutazione esposta nella decisione impugnata sarebbe errata.

    184

    In terzo luogo, per quanto riguarda la presunta circostanza che le ore di punta occupino la maggior parte della giornata, occorre rilevare, anzitutto, che si tratta di un’affermazione priva di qualsiasi riscontro. Infatti, la ricorrente correda la sua affermazione di un rinvio ad atti del fascicolo i quali indicano che la domanda di energia elettrica è aumentata in media, tra il 1997 e il 2000, a un ritmo annuo del 5,4%, ma non dimostrano che le ore di punta siano in maggior numero. Orbene, anche supponendo che sia dimostrata, tale affermazione non sarebbe sufficiente per ritenere che la lignite non fosse, nel periodo immediatamente precedente all’adozione della decisione impugnata, il combustibile più vantaggioso per produrre energia elettrica nel mercato a valle, in quanto la ricorrente non contesta il fatto che esistono ore non di punta durante le quali le centrali funzionanti a lignite operano ad esclusione delle altre centrali termiche, il che può spiegare il fatto che la percentuale di energia elettrica prodotta nel mercato a valle in centrali a lignite è ampiamente superiore alla percentuale della capacità installata riguardante dette centrali (v. punti 70 e 167 supra).

    185

    In quarto luogo, per quanto riguarda l’importanza crescente del carbone, è sufficiente ricordare che, alla data di adozione della decisione impugnata, non era stata concessa alcuna autorizzazione per centrali funzionanti a partire da tale combustibile (v. punto 169 supra).

    186

    Infine, e in quinto luogo, per quanto riguarda i costi sostenuti dalle centrali a lignite a causa delle loro emissioni inquinanti, occorre rilevare che la ricorrente non spiega l’effettiva rilevanza di tali costi e non chiarisce come essi renderebbero la lignite un combustibile poco interessante ai fini della produzione di energia elettrica. Orbene, quale impresa produttrice di energia elettrica a partire da centrali che utilizzano tecnologie assai diverse, la ricorrente si trova nella posizione ideale per fornire al Tribunale dati da cui risulterebbe che la produzione di energia elettrica a partire dalla lignite non è, nella RIG, più appetibile, da un punto di vista economico, della produzione a partire da altri combustibili.

    187

    La prima censura deve essere, quindi, respinta.

    Sulla seconda censura

    188

    La ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione non tenendo conto, nella decisione impugnata, delle misure adottate dalla Repubblica ellenica per limitare la sua quota di mercato, quota che si è ridotta senza interruzioni dal 2001.

    189

    La Commissione contesta le affermazioni della ricorrente.

    190

    Occorre ricordare che le misure adottate per limitare la quota di mercato della ricorrente nel mercato a valle consistono essenzialmente nell’esclusione di quest’ultima da talune gare d’appalto relative alla costruzione di centrali sovvenzionate volte a garantire energia di riserva (v. punto 13 supra). Se è certamente vero che gli aggiudicatari designati al termine di tali gare d’appalto potranno quindi esercitare una certa concorrenza nei confronti della ricorrente nel mercato a valle, occorre rilevare che tali misure non danno accesso alle centrali elettriche funzionanti a lignite e non possono quindi eliminare la disparità di opportunità esistente tra la ricorrente e i suoi concorrenti.

    191

    Peraltro, occorre ricordare che, sebbene la quota di mercato della ricorrente si riduca nel mercato a valle, tale riduzione non incide sulla sua posizione dominante, in quanto la stessa ricorrente riconosce che tale quota rappresenterà circa il 70% della capacità installata di produzione di energia elettrica in Grecia sino al 2011 (v. punto 180 supra).

    192

    Inoltre, la normativa greca non fissa alcun limite all’ampiezza del portafoglio globale della ricorrente, cosicché la concessione di nuove licenze alla ricorrente è sempre possibile.

    193

    La presente censura va pertanto respinta.

    194

    In tali circostanze, si deve respingere la quinta parte del primo motivo e, pertanto, il primo motivo nella sua integralità.

    2. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

    195

    Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione deve essere valutata in relazione alle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 4 luglio 2006, Hoek Loos/Commissione, T‑304/02, EU:T:2006:184, punto 58). La Commissione non è obbligata a pronunciarsi, nella motivazione delle decisioni che emana per garantire l’applicazione delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda, ma è sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell’economia della decisione (sentenze del 29 giugno 1993, Asia Motor France e a./Commissione, T‑7/92, EU:T:1993:52, punto 31, e del 27 novembre 1997, Tremblay e a./Commissione, T‑224/95, EU:T:1997:187, punto 57).

    196

    La ricorrente fa valere che la Commissione non ha rispettato l’obbligo di motivazione nella decisione impugnata. In primo luogo, essa si sarebbe basata su dati precedenti alla creazione del sistema giornaliero obbligatorio e ad altre importanti evoluzioni nel mercato a valle. In secondo luogo, essa non avrebbe spiegato come i suoi diritti di sfruttamento della lignite potessero portare a un’estensione della sua posizione dominante nel mercato a valle. La ricorrente si interroga al riguardo sulla nozione di «combustibili primari» di cui all’articolo 1 della decisione impugnata e sul fatto che la Commissione abbia utilizzato «soltanto segmenti dei mercati che la stessa [ha definito]». In terzo luogo, la Commissione non spiegherebbe né la natura dell’abuso, attuale o potenziale, che la ricorrente avrebbe compiuto, né come la sua quota di mercato elevata nel mercato a monte, per il fatto che la lignite non sarebbe un fattore di produzione assolutamente necessario (essential facility) per la produzione di energia elettrica mentre i suoi concorrenti avrebbero un accesso sufficiente a tale mercato, possa comportare una violazione dell’articolo 82 CE, né, infine, in quale misura gli interessi dei consumatori siano lesi.

    197

    Senza dedicare una parte specifica della sua memoria di intervento all’esame della motivazione della decisione impugnata, la Repubblica ellenica presenta, dal canto suo, varie osservazioni relative a tale questione. Essa sostiene in particolare che l’articolo 1 della decisione impugnata è formulato in modo non corretto ed è contraddittorio riguardo alla nozione di «combustibili primari», nonché per quanto riguarda il riferimento all’articolo 3, paragrafo 3, della legge n. 134/1975, che non comparirebbe nel corpo della decisione impugnata, ad eccezione del punto 23. Parimenti, la Commissione non motiverebbe sufficientemente la sua affermazione generale riguardo all’importanza della lignite in Grecia e all’interesse che ne deriverebbe per i concorrenti della ricorrente, mentre l’avrebbe sviluppata più ampiamente in un articolo redatto da funzionari della sua direzione generale della concorrenza.

    198

    La Commissione contesta tali affermazioni.

    199

    In primo luogo, occorre rilevare che una parte degli argomenti sviluppati dalla ricorrente non riguarda un difetto o un’insufficienza di motivazione della decisione impugnata. Si tratta degli argomenti secondo i quali la Commissione si è basata su elementi precedenti alla creazione del sistema giornaliero obbligatorio.

    200

    Infatti, tali argomenti si confondono, in realtà, con la contestazione della fondatezza della decisione impugnata. Orbene, l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. La motivazione di una decisione consiste nell’esprimere espressamente le ragioni su cui essa si fonda. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi viziano la legittimità nel merito della decisione, ma non la sua motivazione, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 181 e giurisprudenza ivi citata). Va osservato peraltro che siffatti argomenti sono già stati dedotti, esaminati e respinti nell’ambito del primo motivo.

    201

    Anche supponendo che tali argomenti debbano essere intesi nel senso che la ricorrente contesta nel complesso alla Commissione di non aver sufficientemente motivato la sua decisione, in quanto non avrebbe menzionato dati successivi al 2005, siffatto addebito risulta privo di fondamento. Infatti, nella decisione impugnata, la Commissione cita numerosi dati risalenti al 2006 e al 2007, che le sono stati trasmessi per la maggior parte nell’ambito del procedimento amministrativo e che risultano dalle lettere della Repubblica ellenica del 19 giugno 2006 e del 24 gennaio 2007 nonché dalle lettere della ricorrente del 19 gennaio e del 4 aprile 2007.

    202

    Pertanto, ai punti 32 e 34 della decisione impugnata, la Commissione fa riferimento a nuovi elementi di cui essa è venuta a conoscenza, in particolare, attraverso tali lettere e che riguardano l’indizione di gare d’appalto per la concessione di diritti di sfruttamento per i giacimenti di Dráma, di Elassona, di Vevi e di Vegora. Ai punti 48 e 49 della decisione impugnata, la Commissione esamina l’impatto delle nuove regole del mercato a valle nonché le ultime informazioni ricevute riguardo all’attività di sfruttamento della lignite da parte della ricorrente. Ai punti 53 e 54 della decisione impugnata, la Commissione prende in considerazione l’evoluzione dell’utilizzo della lignite quale combustibile a fini di produzione dell’energia elettrica nel periodo immediatamente precedente all’adozione di tale decisione. Al punto 58 della decisone impugnata, la Commissione esamina l’evoluzione del consumo totale di energia elettrica, compresa la quota delle importazioni, nel mercato a valle alla luce delle ultime informazioni che le erano state comunicate. Ai punti 68, 76, 77, 80 e 81 della decisione impugnata, la Commissione esamina, alla luce di dette informazioni, la capacità di produzione di energia elettrica installata nella RIG nonché le licenze concesse per la produzione di energia elettrica e per la costruzione di nuove centrali. Infine, al punto 73 della decisione impugnata, la Commissione esamina la capacità di produzione di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili durante il periodo immediatamente precedente all’adozione di detta decisione.

    203

    Analogamente, la lettera della Repubblica ellenica del 24 gennaio 2007 è stata ripresa dalla Commissione al fine di redigere le tabelle n. 5 e n. 16 contenute nella decisione impugnata, che riproducono, rispettivamente, l’elenco dei giacimenti di lignite e l’elenco delle centrali funzionanti a lignite, presenti in Grecia. Inoltre, è pacifico che la Commissione ha tenuto conto della creazione del mercato giornaliero obbligatorio istituito nel 2005, che essa ha illustrato ai punti da 103 a 109 della decisione impugnata e al quale ha fatto riferimento nella sua valutazione, in particolare ai punti da 164 a 166 della decisione impugnata. Infine, ai punti da 191 a 237 di tale decisione, sono esaminati vari argomenti dedotti nel corso del procedimento amministrativo, rispettivamente, dalla ricorrente, nelle sue lettere del 19 gennaio e del 4 aprile 2007, e dalla Repubblica ellenica, nella sua lettera del 24 gennaio 2007.

    204

    In secondo luogo, riguardo agli argomenti, sviluppati dalla ricorrente, vertenti espressamente sull’insufficienza o sull’assenza di motivazione della decisione impugnata, essi vanno respinti in quanto infondati.

    205

    Infatti, sotto un primo profilo, la ricorrente non può sostenere che la Commissione non ha spiegato, nella decisione impugnata, come i diritti esistenti di sfruttamento della lignite potessero portare al mantenimento della sua posizione dominante nel mercato a valle. Infatti, la Commissione ha richiamato, anzitutto, al punto 157 della decisione impugnata, la giurisprudenza relativa alla violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE. Essa ha poi effettuato un’analisi completa della fattispecie ai punti da 158 a 188 di tale decisione. Infine, ai punti 189 e 190 di detta decisione, la Commissione ha applicato detta giurisprudenza al caso di specie. Essa ha quindi spiegato le ragioni per cui, mantenendo i diritti di prospezione e di sfruttamento della lignite in regime di quasi monopolio a favore della ricorrente, la Repubblica ellenica aveva consentito a quest’ultima, in posizione dominante nel mercato a monte, di mantenere la sua posizione dominante anche nel mercato a valle, in contrasto con le norme del Trattato in materia di concorrenza.

    206

    Sotto un secondo profilo, la ricorrente non può sostenere che la decisione impugnata non è motivata per quanto riguarda la nozione di «combustibili primari» di cui all’articolo 1 di detta decisione. Anzitutto, l’iter logico seguito dalla Commissione e la conclusione cui la stessa giunge al punto 238 della decisione impugnata consentono di comprendere agevolmente l’articolo in questione, in particolare il fatto che, nonostante l’uso del plurale, certamente censurabile, la Commissione si riferisce alla lignite quando utilizza l’espressione «combustibili primari». La Commissione, con l’uso di detti termini privi di accezioni tecniche, ha inteso infatti richiamare l’importanza e il ruolo essenziale della lignite nei mercati in questione (v. punto 81 supra).

    207

    Inoltre, sebbene il termine «combustibile» sia utilizzato puntualmente, nella decisione impugnata, con riferimento agli altri combustibili quali il petrolio o il gas, esso è associato in genere, nella suddetta decisione, alla lignite, in particolare per definirla, ad esempio ai punti 12, 14, 41, 42, 88 e 161. Di conseguenza, l’argomento della ricorrente relativo alla mancanza di motivazione per quanto riguarda la nozione di «combustibili primari» deve essere respinto.

    208

    Sotto un terzo profilo, per quanto attiene alla presunta mancanza di motivazione, nella decisione impugnata, dell’utilizzo, da parte della Commissione, «soltanto [di] segmenti dei mercati che la stessa [ha definito] in [tale] decisione», occorre constatare che la ricorrente non fornisce alcuna spiegazione a sostegno di siffatta affermazione.

    209

    In ogni caso, ai punti da 162 a 166 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato che, sino alla creazione del mercato giornaliero obbligatorio, il segmento della produzione e della fornitura all’ingrosso di energia elettrica corrispondeva de facto a quello della fornitura ai clienti autorizzati dell’energia elettrica prodotta a livello nazionale e importata e che tale segmento era associato a quello della fornitura al dettaglio. Essa ha precisato che, per contro, a partire da tale creazione, era stata operata una distinzione, in quanto era stato istituito il mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, che corrispondeva unicamente al precedente mercato della produzione e della fornitura di energia elettrica ai clienti autorizzati.

    210

    Pertanto, attualizzando la sua analisi e facendo riferimento al mercato a valle, la Commissione ha ritenuto che l’analisi del mercato della produzione e della fornitura di energia elettrica ai clienti autorizzati, effettuata nelle lettere di diffida in base ai dati che le erano stati comunicati sino a quel momento dalla ricorrente e dalla Repubblica ellenica, portasse alle stesse conclusioni dell’analisi che sarebbe stata svolta riguardo al mercato a valle che, a quella data, era un mercato potenziale. Ne deriva che la Commissione ha fornito in ogni caso una motivazione sufficiente al riguardo.

    211

    Sotto un quarto profilo, l’argomento della ricorrente secondo il quale la decisione impugnata non conterrebbe alcuna motivazione relativa all’abuso, attuale o potenziale, al quale porterebbe la presunta estensione della posizione dominante deve essere anch’esso respinto in quanto infondato. Infatti, dai punti da 185 a 189 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha effettuato un’analisi delle misure controverse spiegando le ragioni per cui, nel concedere alla ricorrente un accesso privilegiato alla fonte di produzione più appetibile in Grecia, la Repubblica ellenica aveva consentito alla ricorrente di mantenere o di rafforzare la sua posizione dominante nel mercato a valle. La Commissione ha altresì spiegato che siffatte misure avevano come effetto di ostacolare nuovi ingressi nel mercato, di creare in tal modo una situazione di disparità delle opportunità tra gli operatori economici e pertanto di falsare la concorrenza, in violazione delle norme del Trattato. Peraltro, la Commissione ha completato la sua analisi ai punti 199, 223 e 238 della decisione impugnata. La Commissione ha quindi spiegato chiaramente la natura della violazione delle norme in materia di concorrenza rilevata nella fattispecie, ossia la violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE.

    212

    Sotto un quinto profilo, va respinto l’argomento della ricorrente in forza del quale la Commissione non spiega in modo sufficiente, nella decisione impugnata, come la sua quota di mercato elevata per quanto riguarda la lignite, che non è un fattore di produzione assolutamente necessario per l’energia elettrica e mentre i suoi concorrenti hanno un accesso sufficiente a tale mercato, possa comportare una violazione dell’articolo 82 CE né per quali motivi i suoi diritti riguardo alla lignite arrechino pregiudizio agli interessi dei consumatori.

    213

    Infatti, da un lato, la Commissione ha constatato nella decisione impugnata che, per i concorrenti della ricorrente nel mercato a valle, l’accesso a quantità significative di lignite non era garantito e che, per tale motivo, detti concorrenti e la ricorrente si trovavano in una situazione di disparità delle opportunità, tenuto conto del fatto che la lignite era il combustibile più appetibile per la produzione di energia elettrica nel mercato a valle. Il ragionamento della Commissione era quindi chiaro e poteva essere contestato dalla ricorrente, contestazione che essa non ha, del resto, omesso di effettuare.

    214

    D’altro lato, dalla giurisprudenza emerge che la Commissione, per constatare l’esistenza di una violazione del combinato disposto degli articoli 86, paragrafo 1, CE e 82 CE, non è tenuta a dimostrare l’impatto di tale violazione sugli interessi dei consumatori (sentenza sull’impugnazione, punto 68).

    215

    In terzo luogo, per quanto riguarda le osservazioni della Repubblica ellenica, va respinta, innanzi tutto, quella relativa alla nozione di «combustibili primari», riguardo alla quale è stata già fornita una risposta (v. punto 206 supra). Si deve altresì ritenere infondata quella relativa all’articolo 3, paragrafo 3, della legge n. 134/1975. Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica ellenica, il testo di tale articolo viene citato due volte, ai punti 21 e 39 della decisione impugnata. Peraltro, la Commissione si riferisce più volte espressamente a tali disposizioni, in particolare ai punti 18, 22, 23, 30, 38, 41, 42, 117, 131, 184 e 237 della decisione impugnata.

    216

    Inoltre, si deve ritenere che la decisione impugnata spieghi in modo sufficiente i motivi che consentono alla Commissione di concludere nel senso della rilevanza della lignite in Grecia, come emerge dalla nota a piè di pagina n. 255 e dai punti da 212 a 215 e da 221 a 223 di tale decisione. Infine, la circostanza che agenti della Commissione abbiano redatto, in una rivista giuridica, un articolo dedicato alla decisione impugnata, indipendentemente dal contenuto di tale articolo, non può essere presa in considerazione nell’ambito della valutazione della motivazione di tale decisione.

    217

    Tenuto conto di quanto precede, il secondo motivo deve essere respinto.

    3. Sul terzo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione dei principi della certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di tutela della proprietà privata e, dall’altro, su uno sviamento di potere

    218

    Il presente motivo è suddiviso in tre parti, vertenti, la prima, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, la seconda, sulla violazione del principio di tutela della proprietà privata e, la terza, su uno sviamento di potere.

    219

    Sebbene nel titolo del motivo sia menzionata anche l’esistenza di una violazione del principio della certezza del diritto, la ricorrente non presenta argomenti diretti a constatare specificamente l’esistenza di siffatta violazione. Pertanto, è sufficiente rispondere, al riguardo, agli argomenti riguardanti la presunta violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

    Sulla prima parte, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

    220

    La ricorrente, sostenuta dalla Repubblica ellenica, fa valere che la Commissione, nell’adottare la decisione impugnata, ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento, circostanza contestata dalla Commissione.

    221

    A sostegno della sua affermazione, in primo luogo, la ricorrente rileva che la Commissione ha censurato la concentrazione di diritti di sfruttamento della lignite nelle sue mani, per la prima volta, nella decisione impugnata. L’inerzia della Commissione per decenni avrebbe rassicurato la ricorrente riguardo alla legittimità della sua situazione.

    222

    Su tale punto, occorre rilevare che, poiché nessuno può invocare la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in assenza di precise assicurazioni che l’amministrazione gli abbia fornito (v. sentenza del 22 maggio 2007, Mebrom/Commissione, T‑216/05, EU:T:2007:148, punto 105 e giurisprudenza ivi citata), la ricorrente non può basare il suo legittimo affidamento sulla semplice inerzia della Commissione.

    223

    Ad abundantiam, occorre considerare, da un lato, che gli operatori economici non hanno fondati motivi per fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 14 febbraio 1990, Delacre e a./Commissione, C‑350/88, EU:C:1990:71, punto 33) e, dall’altro, che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale sull’opportunità di avviare un procedimento contro uno Stato membro che abbia violato le disposizioni dell’articolo 86, paragrafo 1, CE (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 1994, Ladbroke/Commissione, T‑32/93, EU:T:1994:261, punti 3738, e ordinanza del 23 gennaio 1995, Bilanzbuchhalter/Commissione, T‑84/94, EU:T:1995:9, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, anche supponendo che la Commissione non abbia avviato alcun procedimento a norma del combinato disposto degli articoli 86 e 82 CE per quanto riguarda le misure controverse, sebbene queste ultime le fossero note, ciò non sarebbe sufficiente a ingenerare nella ricorrente un legittimo affidamento riguardo al fatto che tale procedimento non sarebbe avviato in futuro.

    224

    In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione, nell’ambito della decisione C(2002) 3729 definitivo – Aiuto di Stato N. 133/2001 – Grecia, regime di compensazione del costo eccedentario in Grecia, ha approvato una sovvenzione concessa dalla Repubblica ellenica a suo favore ai fini della liberalizzazione del mercato a valle per tener conto dell’esistenza di taluni «costi non recuperabili». In tale contesto, la Commissione avrebbe ritenuto che la maggior parte degli investimenti effettuati nelle centrali funzionanti a lignite non comprendesse siffatti costi. La ricorrente avrebbe quindi potuto ritenere in buona fede di poter continuare a esercitare la sua attività in modo da ammortizzare interamente tali investimenti.

    225

    Al riguardo, occorre rilevare che l’approvazione, da parte della Commissione, della sovvenzione menzionata al punto 224 supra riguardava pagamenti di indennità effettuati dalla Repubblica ellenica a favore della ricorrente per compensare i suoi investimenti nelle centrali meno competitive della RIG, ossia centrali diverse da quelle funzionanti a lignite, oltre che per qualche centrale di piccole dimensioni. Del resto, la Commissione ha precisato, senza essere contraddetta su tale punto, che non le era stata notificata alcuna sovvenzione per quanto riguarda le centrali a lignite della ricorrente, cosicché la situazione relativa a tali centrali non era stata valutata. La legittimità delle misure controverse non è stata quindi esaminata formalmente e non ha costituito una condizione preliminare tacita per l’approvazione del progetto di versamento delle sovvenzioni in questione.

    226

    Ne consegue che l’adozione, da parte della Commissione, della decisione menzionata al punto 224 supra non poteva ingenerare nella ricorrente un affidamento legittimo riguardo al fatto che la Commissione non avrebbe invocato gli articoli 86 e 82 CE relativamente alle misure controverse.

    227

    In terzo luogo, la ricorrente ribadisce di non aver mai ricevuto alcuna domanda con la quale le veniva richiesto di fornire lignite a concorrenti e afferma che la sua attività non ha effetti negativi per il consumatore. Orbene, non vi è alcun motivo per ritenere che tali fatti, anche supponendo che siano dimostrati, possano aver ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento riguardo alla legittimità delle misure controverse.

    228

    In tali circostanze, la parte in esame deve essere respinta.

    Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio di tutela della proprietà privata

    229

    La ricorrente fa valere che la decisione impugnata obbliga la Repubblica ellenica a privarla dei suoi diritti di proprietà e costituisce quindi un’ingerenza in questi ultimi, pregiudicando la loro stessa esistenza, circostanza che la Commissione contesta.

    230

    Al riguardo, è sufficiente rilevare che la decisione impugnata non impone alla Repubblica ellenica l’adozione di misure concrete. Infatti, al punto 248 di tale decisione, la Commissione si limita a precisare che devono essere adottate misure volte a garantire ai concorrenti della ricorrente un accesso sufficiente alla lignite. La Commissione sottolinea che spetta alla Repubblica ellenica scegliere le misure da adottare al riguardo e che essa individua due esempi a titolo puramente indicativo. Tra questi, la Commissione cita naturalmente il trasferimento di diritti di sfruttamento di taluni giacimenti di lignite della ricorrente ai suoi concorrenti nonché il trasferimento delle centrali vicine a tali giacimenti. Tuttavia, la Commissione cita allo stesso titolo la concessione di diritti di sfruttamento di giacimenti non ancora attributi ai concorrenti della ricorrente. Orbene, tale misura non presupporrebbe alcun pregiudizio ai diritti di proprietà della ricorrente, anche se la Commissione ha precisato, al punto 250 della decisione impugnata, che essa dovrebbe essere accompagnata da misure transitorie che consentano di porre fine all’infrazione, in un periodo più breve di quello necessario, da un lato, per la messa in funzione di un giacimento non ancora attribuito e, dall’altro, per la costruzione di una centrale associata a tale giacimento.

    231

    Peraltro, anche supponendo che la Repubblica ellenica decida di adottare alla fine misure che potrebbero essere considerate pregiudizievoli per i diritti di proprietà della ricorrente, siffatta decisione non sarebbe necessariamente illegittima. Infatti, il diritto di proprietà, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, non costituisce una prerogativa assoluta, in quanto possono essere apportate restrizioni all’esercizio di tale diritto, purché tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa dei diritti così garantiti (sentenza del 23 ottobre 2003, Van den Bergh Foods/Commissione, T‑65/98, EU:T:2003:281, punto 170).

    232

    La parte in esame deve essere quindi respinta.

    Sulla terza parte, vertente su uno sviamento di potere

    233

    Secondo una giurisprudenza costante, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (v. sentenza del 6 aprile 1995, Ferriere Nord/Commissione, T‑143/89, EU:T:1995:64, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

    234

    La ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in siffatto sviamento di potere nel tentare di separare le sue attività di produzione di energia elettrica dalle altre sue attività, mentre le iniziative legislative della Commissione per giungere a tale risultato, per quanto riguarda i precedenti monopoli nel settore dell’elettricità, sarebbero fallite a causa dell’opposizione degli Stati membri. Per contro, la Commissione non avrebbe agito in tal modo riguardo ad altre situazioni analoghe in altri Stati membri.

    235

    L’argomento della ricorrente, che la Commissione contesta, è infondato in fatto.

    236

    Infatti, nella decisione impugnata, la Commissione non ha chiesto la separazione delle attività della ricorrente nei settori dello sfruttamento dei giacimenti di lignite e della produzione di energia elettrica. Essa ha semplicemente constatato l’esistenza di una disparità di opportunità a danno dei concorrenti della ricorrente nel mercato a valle a causa di una situazione di fatto creata dalla Repubblica ellenica e ha chiesto a quest’ultima di correggere tale situazione garantendo a detti concorrenti un accesso sufficiente ai giacimenti pubblici di lignite.

    237

    Quanto alla circostanza che, nel settore dell’energia, altri Stati membri verrebbero meno ai loro obblighi riguardo alle norme del Trattato in materia di concorrenza, essa non può esentare la Repubblica ellenica dal rispettare detti obblighi. In ogni caso, la presunta inerzia della Commissione nei confronti di tali Stati membri non può essere considerata un indizio del fatto che la decisione impugnata è stata adottata allo scopo di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati.

    238

    La parte in esame deve essere quindi respinta.

    239

    In tali circostanze, il terzo motivo deve essere interamente respinto.

    4. Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

    240

    In forza di una giurisprudenza costante, il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede che le misure in questione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per conseguire gli scopi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva (sentenze del 16 dicembre 1999, UDL, C‑101/98, EU:C:1999:615, punto 30, e del 12 marzo 2002, Omega Air e a., C‑27/00 e C‑122/00, EU:C:2002:161, punto 62).

    241

    La ricorrente sostiene che tale principio è stato violato dalla Commissione nel proporre l’adozione delle misure menzionate al punto 230 supra per correggere gli effetti anticoncorrenziali dell’infrazione constatata. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto tener conto delle misure sfavorevoli che essa già sopporta, quali l’obbligo di vendere l’energia elettrica a una tariffa regolamentata nel mercato al dettaglio o restrizioni per la costruzione di nuove centrali. La ricorrente precisa che non ha fatto valere le disposizioni dell’articolo 86, paragrafo 2, CE nel corso del procedimento amministrativo, in quanto ha ritenuto, e continua a ritenere, che non sussista alcuna violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE.

    242

    La Repubblica ellenica aggiunge, da un lato, che la Commissione propone la concessione del 40% delle riserve di giacimenti di lignite a concorrenti della ricorrente senza tener conto del fatto che taluni giacimenti di quest’ultima sono di dubbia redditività e, dall’altro, che le misure menzionate dalla Commissione sono un «regalo» ai concorrenti della ricorrente che sfocerebbero in una limitazione, se non addirittura nell’annullamento dei diritti patrimoniali di quest’ultima rendendo impossibile l’ammortamento dei suoi investimenti nella prospezione e nello sfruttamento dei giacimenti di lignite, combustibile, peraltro, non indispensabile per la produzione di energia elettrica.

    243

    La Commissione contesta le affermazioni della ricorrente e della Repubblica ellenica.

    244

    Al riguardo, occorre ricordare che la decisione impugnata non impone alla Repubblica ellenica l’adozione di misure concrete, in quanto le misure di cui al punto 248 di tale decisione sono menzionate a titolo indicativo (v. punto 230 supra). Tale decisione le impone, per contro, l’adozione di misure al fine di raggiungere un risultato, come emerge dalla lettura dell’articolo 2 di tale decisione, in forza del quale la Repubblica ellenica deve attuare misure che possano correggere gli effetti anticoncorrenziali delle misure controverse, interpretato alla luce delle osservazioni formulate ai punti 246 e 247 di tale decisione, secondo le quali tali misure devono garantire ai concorrenti della ricorrente nel mercato a valle un accesso sufficiente alla lignite esistente nel territorio greco, fermo restando che, con il termine sufficiente, la Commissione intende, in via di principio, una percentuale delle riserve sfruttabili non inferiore al 40%.

    245

    Anche supponendo che la cifra del 40%, menzionata ai punti 242 e 243 supra, fosse una cifra stabilita in via definitiva dalla Commissione nella decisione impugnata, si deve sottolineare che né la ricorrente né la Repubblica ellenica presentano un argomento diretto a dimostrare che l’accesso a una percentuale inferiore di tali riserve sfruttabili dai concorrenti della ricorrente possa garantire in modo sufficiente la correzione degli effetti anticoncorrenziali delle misure controverse. In particolare, esse non presentano alcun argomento diretto a contestare il ragionamento esposto dalla Commissione nella nota a piè di pagina n. 255 della decisione impugnata, in base al quale la stessa è riuscita a stabilire, in via preliminare, la necessità dell’accesso al 40% delle riserve.

    246

    Del pari, né la ricorrente né la Repubblica ellenica individuano misure alternative a quelle proposte dalla Commissione e meno rigorose di queste ultime, che possano essere sufficienti per correggere gli effetti anticoncorrenziali delle misure controverse.

    247

    In particolare, nessun elemento, negli argomenti della ricorrente, consente di ritenere che le misure sfavorevoli che essa ritiene di sopportare possano correggere la disparità di opportunità constatata dalla Commissione a danno dei suoi concorrenti nel mercato a valle.

    248

    Del pari, la Repubblica ellenica non spiega come la scarsa redditività di taluni giacimenti attribuiti alla ricorrente giustifichi la mancata adozione di misure destinate a correggere la disparità di opportunità constatata dalla decisione impugnata. Su tale punto, occorre precisare che la stessa Repubblica ellenica non afferma che nessuno dei giacimenti sfruttabili, che potrebbero essere attribuiti ai concorrenti della ricorrente, potrebbe rivelarsi dubbio sul piano della redditività. In ogni caso, la Repubblica ellenica non spiega le ragioni per cui l’attribuzione dei diritti di sfruttamento di detti giacimenti a tali concorrenti al termine di una procedura di gara debba essere considerato un «regalo» a favore di tali concorrenti o nel senso che impedisce alla ricorrente di ammortizzare i suoi investimenti.

    249

    Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, occorre constatare che non è stata dimostrata alcuna violazione del principio di proporzionalità.

    250

    Il presente motivo deve essere, pertanto, respinto.

    251

    Ne consegue che il ricorso deve essere respinto in toto.

    Sulle spese

    252

    Conformemente all’articolo 219 del regolamento di procedura, nelle decisioni del Tribunale pronunciate dopo l’annullamento e il rinvio, il medesimo provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

    253

    Peraltro, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, dalle imprese intervenienti e dalle intervenienti in sede di impugnazione, conformemente alla domanda di queste ultime, incluse le spese relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

    254

    In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Pertanto, la Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    La Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE (Elpedison Energeiaki), dalla Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & D SA), dalla Mytilinaios AE, dalla Protergia AE e dalla Alouminion tis Ellados VEAE.

     

    3)

    La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.

     

    Kanninen

    Pelikánová

    Buttigieg

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 dicembre 2016.

    Firme

    Indice

     

    Fatti

     

    1. Sulla ricorrente

     

    2. Sul mercato della lignite in Grecia

     

    3. Sul mercato dell’energia elettrica in Grecia

     

    Licenze di produzione di energia elettrica e di costruzione di centrali elettriche

     

    Importazione dell’energia elettrica

     

    Mercato giornaliero obbligatorio

     

    Procedimento amministrativo

     

    Decisione impugnata

     

    Procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte

     

    Procedimento e conclusioni che fanno seguito a un rinvio

     

    In diritto

     

    1. Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione del combinato disposto dell’articolo 86, paragrafo 1, CE e dell’articolo 82 CE, nonché su un errore manifesto di valutazione

     

    Sulla prima parte, vertente su un errore manifesto di valutazione nella definizione dei mercati di cui trattasi

     

    Osservazioni preliminari

     

    Sulla prima sottoparte, relativa alla delimitazione del mercato a monte

     

    – Sulla prima censura

     

    – Sulla seconda censura

     

    – Sulla terza censura

     

    – Sulla quarta censura

     

    Sulla seconda sottoparte, relativa alla delimitazione del mercato a valle

     

    – Sulla prima censura

     

    – Sulla seconda censura

     

    Sulla terza parte del primo motivo, vertente sulla mancanza di una situazione di disparità delle opportunità a danno dei nuovi concorrenti

     

    Sulla prima censura

     

    Sulla seconda censura

     

    Sulla terza censura

     

    Sulla quarta censura

     

    Sulla quinta censura

     

    Sulla quinta parte del primo motivo, vertente su un presunto errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione non avrebbe preso in considerazione l’evoluzione del mercato a valle

     

    Sulla prima censura

     

    Sulla seconda censura

     

    2. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

     

    3. Sul terzo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione dei principi della certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di tutela della proprietà privata e, dall’altro, su uno sviamento di potere

     

    Sulla prima parte, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

     

    Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio di tutela della proprietà privata

     

    Sulla terza parte, vertente su uno sviamento di potere

     

    4. Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

     

    Sulle spese


    ( *1 ) Lingua processuale: il greco.

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