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Document 62008TJ0085

    Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 luglio 2010.
    Exalation Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
    Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Vektor-Lycopin - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009].
    Causa T-85/08.

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 II-03837

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:303

    Causa T‑85/08

    Exalation Ltd

    contro

    Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

    «Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Vektor‑Lycopin — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

    Massime della sentenza

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

    È descrittivo dei prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dal punto di vista del pubblico di riferimento, che include l’insieme dei produttori e dei consumatori di detti prodotti, vale a dire sia determinati professionisti sia il grande pubblico, il segno denominativo Vector‑Lycopin, la cui registrazione è richiesta per «Prodotti farmaceutici e veterinari per uso medico; prodotti sanitari per uso medico; prodotti dietetici per uso medico; alimenti per neonati», «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili» e «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca; sago, succedanei del caffè; farina e prodotti a base di cereali; pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); ghiaccio», che rientrano rispettivamente nelle classi 5, 29 e 30 dell’Accordo di Nizza.

    Occorre dunque ritenere che il pubblico di riferimento conosca il significato del termine «lycopin» o che, quanto meno, si possa ragionevolmente presumere che ne verrà a conoscenza in futuro. In primo luogo, tale termine tecnico indica un integratore alimentare necessariamente conosciuto da una parte del pubblico di riferimento, in particolare dai professionisti dei preparati di prodotti dietetici, farmaceutici e veterinari. In secondo luogo, il significato del termine «lycopin» è facilmente conoscibile da parte dei consumatori dell’insieme dei prodotti oggetto della domanda di registrazione. Infatti, il significato del termine «lycopin» figura nei dizionari e su siti internet. È quindi verosimile che la sostanza a cui esso fa riferimento sia altresì nota ad una parte dei consumatori dell’insieme dei prodotti in questione. In terzo luogo, i consumatori di prodotti farmaceutici, veterinari, dietetici e sanitari per uso medico che ignorano il significato del termine «lycopin» saranno spesso portati a farsi consigliare dalla parte esperta del pubblico di riferimento, vale a dire i medici, i farmacisti, i dietologi e gli altri commercianti dei prodotti in questione. Così, attraverso i consigli ricevuti dai soggetti che prescrivono tali prodotti o le informazioni diffuse da vari mezzi di comunicazione, il significato del termine «lycopin» può divenire noto alla parte meno informata del pubblico di riferimento.

    Agli occhi del pubblico di riferimento, la combinazione Vektor‑Lycopin, associata ai prodotti alimentari, dietetici, sanitari, veterinari e farmaceutici di cui alla domanda di registrazione, evocherà la loro proprietà di trasmettitori di licopene. Infatti, se il pubblico di riferimento fosse posto di fronte all’associazione del segno di cui si chiede la registrazione con i prodotti oggetto della relativa domanda, sarebbe indotto a ritenere che i prodotti in questione contengano licopene e permettano a chi li consuma di assimilare tale sostanza.

    Inoltre, la combinazione dei termini «vektor» e «lycopin», così come realizzata nel segno Vektor‑Lycopin, costituirà, agli occhi del pubblico di riferimento, un’indicazione delle proprietà dei prodotti in questione.

    (v. punti 36, 40‑43, 56‑58)







    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    9 luglio 2010 (*)

    «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo Vektor‑Lycopin – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

    Nella causa T‑85/08,

    Exalation Ltd, con sede in Ilford, Essex (Regno Unito), rappresentata dall’avv. K. Zingsheim,

    ricorrente,

    contro

    Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. S. Schäffner, in qualità di agente,

    convenuto,

    avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 dicembre 2007 (procedimento R 1037/2007‑4), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo Vektor-Lycopin,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

    composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

    cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

    visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2008,

    visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2008,

    in seguito all’udienza del 2 marzo 2010,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

     Fatti

    1        In data 6 gennaio 2006, la ricorrente, Exalation Ltd, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

    2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Vektor‑Lycopin.

    3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 5, 29 e 30 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono in particolare, per ciascuna di dette classi, alla seguente descrizione:

    –        classe 5: «Prodotti farmaceutici e veterinari per uso medico; prodotti sanitari per uso medico; prodotti dietetici per uso medico; alimenti per neonati»;

    –        classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili»;

    –        classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca; sago, succedanei del caffè; farina e prodotti a base di cereali; pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); ghiaccio».

    4        Con decisione 4 maggio 2007 (in prosieguo: la «decisione dell’esaminatore»), l’esaminatore ha respinto, ai sensi dell’art. 38 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 37 del regolamento n. 207/2009), la domanda di marchio per i prodotti menzionati al precedente punto 3, in quanto il marchio Vektor‑Lycopin era descrittivo e privo di carattere distintivo per il pubblico germanofono ed anglofono della Comunità europea ed in quanto non poteva essere registrato in base all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 2, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 2, del regolamento n. 207/2009].

    5        Il 3 luglio 2007 la ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009).

    6        Con decisione 17 dicembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione dell’esaminatore.

    7        Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato che nelle parti germanofone ed anglofone della Comunità erano applicabili gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. Tali disposizioni, in combinato disposto con quelle dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, osterebbero pertanto alla registrazione del marchio Vektor‑Lycopin.

    8        Con riguardo all’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione previsto all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha confermato le valutazioni dell’esaminatore secondo le quali, in primo luogo, il termine tedesco «Vektor» (vettore) è utilizzato in ingegneria genetica per indicare molecole di acido desossiribonucleico (DNA) che servono a introdurre DNA esogeno in una cellula ospite e, in secondo luogo, il termine «vettore», in medicina e nel settore della protezione fitosanitaria, si riferisce ad organismi che trasmettono malattie (punto 18 della decisione impugnata).

    9        La commissione di ricorso ha poi condiviso le osservazioni dell’esaminatore secondo cui il termine tedesco «Lycopyn» (licopene) indica un carotenoide dalle proprietà antiossidanti (punto 18 della decisione impugnata).

    10      La commissione di ricorso ha rilevato, inoltre, che gli elementi «vektor» e «lycopin» erano uniti da un trattino, conformemente alle regole linguistiche tedesche ed inglesi (punto 18 della decisione impugnata).

    11      La commissione di ricorso ha fatto proprie, infine, le affermazioni dell’esaminatore secondo le quali il segno richiesto, considerato globalmente, aveva un concreto significato descrittivo dei prodotti oggetto della domanda di registrazione. Si tratterebbe, infatti, di un integratore alimentare il cui principio attivo potrebbe far parte della composizione di prodotti farmaceutici, o di prodotti dietetici per uso medico, o ancora di alimenti per neonati, nonché di tutti i prodotti alimentari rientranti nelle classi 29 e 30 menzionati al precedente punto 3 (punti 19‑21 della decisione impugnata).

    12      Peraltro, per determinare il pubblico di riferimento, occorrerebbe includere non solo i consumatori, ma anche i produttori ed i commercianti dei prodotti di cui alla domanda di registrazione (punto 23 della decisione impugnata).

     Conclusioni delle parti

    13      Nell’atto introduttivo, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    –        annullare la decisione impugnata;

    –        annullare la decisione dell’esaminatore;

    –        ordinare all’UAMI di registrare il marchio Vektor‑Lycopin;

    –        condannare l’UAMI alle spese.

    14      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

    –        respingere il ricorso;

    –        condannare la ricorrente alle spese.

    15      Nel corso dell’udienza, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al secondo e al terzo capo delle proprie conclusioni, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale dell’udienza.

     In diritto

    16      A sostegno della propria domanda di annullamento della decisione impugnata, la ricorrente deduce due motivi, il primo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 ed il secondo riguardante la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Occorre anzitutto esaminare il primo motivo.

     Sul motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

     Argomenti delle parti

    17      In primo luogo, la ricorrente deduce che il segno Vektor‑Lycopin è composto da due elementi la cui combinazione è insolita ed inedita. Il segno Vekrot‑Lycopin non sarebbe attestato né nei dizionari, né nella lingua orale, né in quella scritta. Non sarebbe conosciuto o utilizzato correntemente né in medicina, né in biologia, né in fisica, né in matematica. Il segno Vektor‑Lycopin costituirebbe quindi un neologismo che soddisfa il criterio giurisprudenziale secondo cui l’accostamento di due termini descrittivi non è descrittivo se, a motivo del carattere inusuale della combinazione, il segno in questione crea un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dal significato dei termini che lo compongono, in modo che detto segno, complessivamente considerato, prevale sulla somma degli elementi da cui è costituito. Essendo completamente nuovo, il segno Vektor‑Lycopin sarebbe sconosciuto al pubblico specializzato in medicina, in biologia, in farmacia o in fisica, così come al consumatore finale.

    18      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’elemento «vektor» non sarebbe univoco. La commissione di ricorso avrebbe unicamente tenuto conto del significato di tale termine nel campo dell’ingegneria genetica. Orbene, detto termine assumerebbe numerosi altri significati in differenti settori, come nella fisica. La restrizione semantica effettuata dalla commissione di ricorso sarebbe censurabile, in quanto immotivatamente sfavorevole alla ricorrente. Inoltre, il significato specifico del termine tedesco «Vektor» nel campo dell’ingegneria genetica non sarebbe conosciuto né dal pubblico specializzato costituito da biologi, fisici, medici, farmacisti, matematici o altri specialisti, né a maggior ragione dal consumatore finale medio dei prodotti contemplati nella domanda di registrazione. Così, il pubblico di riferimento potrebbe solamente dedurre che il segno Vektor‑Lycopin descrive una miscela di estratti di liquirizia e pomodoro. A sostegno delle proprie affermazioni, la ricorrente propone di sottoporre al Tribunale numerosi risultati di sondaggi.

    19      In terzo luogo, la ricorrente afferma che, se l’elemento «vektor» fosse descrittivo, come sostiene la commissione di ricorso, non potrebbe essere registrato alcun marchio contenente tale termine. Orbene, esisterebbero numerosi marchi comunitari, nazionali o internazionali contenenti la parola «vektor». La posizione adottata dalla commissione di ricorso dovrebbe dunque condurre, secondo la ricorrente, alla cancellazione, in applicazione dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], di tutti i marchi comunitari contenenti il termine «vektor».

    20      Infine, la ricorrente deduce che l’argomentazione da essa sviluppata, tanto a sostegno della propria domanda di marchio quanto durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, è integralmente mantenuta e che essa costituisce parte integrante del presente ricorso.

    21      L’UAMI contesta tutti gli argomenti della ricorrente.

     Giudizio del Tribunale

    22      Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Inoltre, l’art. 7, n. 2, dello stesso regolamento enuncia che il n. 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

    23      Infatti, ai sensi del regolamento n. 40/94, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi di cui sia chiesta la registrazione sono considerati inidonei, per loro stessa natura, ad assolvere alla funzione di indicatore di origine esercitata dal marchio, fatta salva la possibilità di acquisizione di carattere distintivo per effetto dell’uso, prevista dall’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009) (sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C‑191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I‑12447, punto 30).

    24      Secondo una costante giurisprudenza, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti [sentenza UAMI/Wrigley, punto 23 supra, punto 31, e sentenza del Tribunale 7 giugno 2005, causa T‑316/03, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/UAMI (MunichFinancialServices), Racc. pag. II‑1951, punto 25].

    25      Perché un diniego di registrazione fondato sull’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sia giustificato, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio in questione siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero delle caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tali fini. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza UAMI/Wrigley, punto 23 supra, punto 32).

    26      L’UAMI pertanto, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, deve valutare se un marchio di cui si chiede la registrazione costituisca, per gli ambienti interessati, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione, ovvero se si possa ragionevolmente presumere che così avvenga in futuro. Se, in esito a tale verifica, la commissione di ricorso perviene alla conclusione che è effettivamente così, essa deve rifiutarsi di procedere alla registrazione del marchio sulla base della citata disposizione (v., per analogia, sentenza della Corte 12 febbraio 2004, causa C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I‑1619, punto 56).

    –       Sui mezzi di prova presentati dalla ricorrente

    27      A sostegno dei propri argomenti diretti a contestare la conoscenza, da parte del pubblico di riferimento, del significato attribuito dalla commissione di ricorso al termine tedesco «Vektor», da un lato, ed ai termini «Vektor‑Lycopin», dall’altro, la ricorrente propone di sottoporre al Tribunale vari sondaggi.

    28      Occorre ricordare che la legittimità di un atto dell’Unione dev’essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. Pertanto, la legittimità di una decisione della commissione di ricorso potrebbe essere messa in discussione sollevando fatti nuovi dinanzi al Tribunale solo se fosse dimostrato che la commissione di ricorso avrebbe dovuto, d’ufficio, prendere in considerazione tali fatti durante il procedimento amministrativo, prima di adottare qualsiasi decisione nel caso di specie. Infatti, ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, l’UAMI può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile. Di conseguenza, il Tribunale non può prendere in considerazione, nell’ambito di un ricorso di annullamento, elementi di fatto di cui l’UAMI non ha potuto prendere conoscenza nel corso del procedimento amministrativo [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 26 novembre 2003, causa T‑222/02, HERON Robotunits/UAMI (ROBOTUNITS), Racc. pag. II‑4995, punti 50 e 51 nonché la giurisprudenza ivi citata].

    29      Nel caso di specie, si deve rilevare che i sondaggi che la ricorrente propone di fornire al Tribunale non sono stati presentati né all’esaminatore né alla commissione di ricorso durante il procedimento amministrativo. Peraltro, la ricorrente non adduce che tali sondaggi fossero disponibili al momento dell’adozione della decisione impugnata. Orbene, anche ipotizzando che i risultati di siffatti sondaggi fossero stati disponibili in tale momento, essi non costituiscono fatti notori che l’UAMI doveva esaminare d’ufficio, vale a dire fatti conoscibili da qualsiasi persona o che, quantomeno, possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili [sentenze del Tribunale 22 giugno 2004, causa T‑185/02, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), Racc. pag. II‑1739, punto 29, e 20 aprile 2005, causa T‑318/03, Atomic Austria/UAMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), Racc. pag. II‑1319, punto 35]. Ne consegue che la ricorrente non può pretendere di contestare la legittimità della decisione impugnata sulla base di elementi di prova che essa propone di presentare per la prima volta al Tribunale, quale che sia il loro valore probatorio.

    30      Pertanto, i mezzi di prova presentati dalla ricorrente devono essere respinti.

    –       Sul riferimento della ricorrente all’argomentazione sviluppata nella sua domanda di marchio e nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

    31      La ricorrente indica, nel ricorso, che l’argomentazione da essa sviluppata nel presentare la propria domanda di registrazione e durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è integralmente mantenuta e che essa costituisce altresì parte integrante del presente ricorso.

    32      In base all’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile in materia di proprietà intellettuale ai sensi dell’art. 130, n. 1, e dell’art. 132, n. 1, di detto regolamento, il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

    33      Tale indicazione deve emergere dal testo stesso del ricorso ed essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punti 94 e 100, e 18 luglio 2006, causa C‑214/05 P, Rossi/UAMI, Racc. pag. I‑7057, punto 37).

    34      Il Tribunale ha inoltre dichiarato che, pur se il contenuto del ricorso può essere avvalorato da rinvii a determinati passaggi della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dello stesso [v. sentenza del Tribunale 1° marzo 2005, causa T‑169/03, Sergio Rossi/UAMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), Racc. pag. II‑685, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata].

    35      Ne deriva che il ricorso, nella parte in cui rinvia ai documenti depositati dalla ricorrente dinanzi all’UAMI, è irricevibile in quanto il rinvio complessivo in esso contenuto non è collegabile ai motivi e agli argomenti dedotti nel medesimo (v., in tal senso, sentenza SISSI ROSSI, punto 34 supra, punto 31).

    –       Sulla determinazione del pubblico di riferimento

    36      Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che il pubblico di riferimento includeva l’insieme dei produttori e dei consumatori dei prodotti farmaceutici, veterinari e dietetici, degli alimenti per neonati e degli altri prodotti alimentari menzionati al punto 3 supra, vale a dire sia determinati professionisti sia il grande pubblico. Tale definizione, non contestata né dalla ricorrente né dall’UAMI, deve essere condivisa.

    37      Occorre dunque domandarsi se, attraverso gli argomenti da essa dedotti, la ricorrente riesca a dimostrare che il segno Vektor‑Lycopin non costituisce, per il pubblico di riferimento definito al precedente punto 36, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti in questione e che non si può ragionevolmente presumere che così avvenga in futuro (v. punti 25 e 26 supra).

    –       Sulla contestazione da parte della ricorrente del carattere descrittivo del termine «lycopin»

    38      Al punto 18 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che la ricorrente non aveva presentato alcun elemento comprovato in grado di invalidare le osservazioni dell’esaminatore secondo cui l’elemento «lycopin» (licopene) indicava un carotenoide dalle proprietà antiossidanti.

    39      La ricorrente ha contestato per la prima volta durante l’udienza la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale il termine «lycopin» presenta carattere descrittivo. Senza che sia necessario interrogarsi sulla possibilità di presentare un simile argomento in questa fase del procedimento, occorre osservare che la ricorrente non ha fornito alcuna precisazione a sostegno delle proprie deduzioni. In particolare, la ricorrente non ha presentato alcun argomento in grado di contestare il significato che la commissione di ricorso ha dato al termine «lycopin». Si deve pertanto dichiarare che la ricorrente non è riuscita a mettere in discussione il significato attribuito dall’esaminatore e dalla commissione di ricorso all’elemento «lycopin».

    40      Orbene, in primo luogo, tale termine tecnico indica un integratore alimentare necessariamente conosciuto da una parte del pubblico di riferimento, in particolare dai professionisti dei preparati di prodotti dietetici, farmaceutici e veterinari.

    41      In secondo luogo, la commissione di ricorso ha dimostrato, nella decisione impugnata, che il significato del termine «lycopin» era facilmente conoscibile da parte dei consumatori dei prodotti di cui alla domanda di registrazione. Infatti, il significato di detto termine figura nei dizionari e su siti internet. È quindi verosimile che la sostanza a cui esso fa riferimento sia altresì nota ad una parte dei consumatori dei vari prodotti menzionati al precedente punto 3.

    42      In terzo luogo, i consumatori di prodotti farmaceutici, veterinari, dietetici e sanitari per uso medico che ignorano il significato del termine «lycopin» saranno spesso portati a farsi consigliare dalla parte esperta del pubblico di riferimento, vale a dire i medici, i farmacisti, i dietologi e gli altri commercianti dei prodotti in questione. Così, attraverso i consigli ricevuti dai soggetti che prescrivono tali prodotti o le informazioni diffuse da vari mezzi di comunicazione, il significato del termine «lycopin» può divenire noto alla parte meno informata del pubblico di riferimento.

    43      Occorre dunque ritenere che il pubblico di riferimento conosca il significato del termine «lycopin» o che, quanto meno, si possa ragionevolmente presumere che ne verrà a conoscenza in futuro (v. punti 25 e 26 supra).

    44      Si deve inoltre rammentare che, con riguardo all’insieme dei prodotti oggetto della domanda di registrazione, non è affatto escluso che nella loro preparazione possa essere utilizzato licopene. Orbene, dal momento che la ricorrente non ha limitato la propria domanda di registrazione a prodotti che non contengono e non possono contenere licopene, occorre rilevare che sussiste o che può ragionevolmente presumersi che sussisterà in futuro un nesso sufficientemente diretto e concreto, agli occhi del pubblico di riferimento, tra l’elemento «lycopin» e la composizione dei prodotti menzionati al punto 3 supra [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 novembre 2007, causa T‑458/05, Tegometall International/UAMI – Wuppermann (TEK), Racc. pag. II‑4721, punto 94 e la giurisprudenza ivi citata].

    45      Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso errori nell’affermare che l’elemento «lycopin», che compone il marchio di cui è chiesta la registrazione, presentava carattere descrittivo dei prodotti menzionati al precedente punto 3.

    –       Sull’argomento della ricorrente relativo alla polisemia dell’elemento «vektor»

    46      Al punto 18 della decisione impugnata, facendo riferimento a un estratto di dizionario che l’UAMI ha prodotto in allegato al controricorso, la commissione di ricorso ha indicato che, nel campo dell’ingegneria genetica, della biologia, della medicina e della protezione fitosanitaria, l’elemento «vektor» (vettore) aveva il significato di agente che trasmette una molecola, una sostanza o una malattia.

    47      Pur senza contestare il significato attribuito dalla commissione di ricorso, la ricorrente deduce che, nel campo della matematica e della fisica, il termine tedesco «Vektor» assume altri significati.

    48      Orbene, è sufficiente che il segno di cui è richiesta la registrazione abbia carattere descrittivo in almeno uno dei suoi significati per determinare l’impossibilità di registrare il segno in questione. Infatti, un segno denominativo dev’essere escluso dalla registrazione, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza UAMI/Wrigley, punto 23 supra, punto 32).

    49      Si deve osservare che, nel segno di cui si chiede la registrazione, l’elemento «vektor» è combinato all’elemento «lycopin», il quale, come correttamente affermato dalla commissione di ricorso, indica una sostanza che può far parte della composizione dei prodotti menzionati al precedente punto 3 (v. punto 44 supra). Pertanto, nel significato attribuito dalla commissione di ricorso, l’elemento «vektor» richiamerà alla mente del pubblico di riferimento una proprietà dei prodotti oggetto della domanda di registrazione, consistente nella capacità di trasmettere una sostanza o un principio attivo che può far parte della composizione di questi ultimi.

    50      Ne deriva che, nel significato considerato dalla commissione di ricorso, il termine tedesco «Vektor» presenta carattere descrittivo dei prodotti menzionati al punto 3 supra e che, di conseguenza, non giova alla ricorrente sostenere che lo stesso termine può assumere altri significati in determinati settori specialistici, come la matematica o la fisica.

    –       Sull’argomento della ricorrente secondo cui il segno Vektor‑Lycopin crea un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla somma degli elementi che lo compongono

    51      Da quanto sopra affermato risulta che l’elemento «vektor» e l’elemento «lycopin» presentano entrambi carattere descrittivo dei prodotti oggetto della domanda di registrazione (v. punti 45 e 50 supra).

    52      Tuttavia, la ricorrente sostiene che nel segno Vektor‑Lycopin l’abbinamento dei termini «vektor» e «lycopin» è insolito ed inedito, dato che detto segno non è attestato né nei dizionari, né nella lingua orale, né in quella scritta. Secondo la ricorrente, il segno Vektor‑Lycopin crea quindi un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dal significato dei termini che lo compongono, in modo che detto segno, complessivamente considerato, prevale sulla somma degli elementi da cui è costituito.

    53      Risulta infatti da una giurisprudenza costante che l’accostamento di due termini descrittivi può non essere descrittivo se, a causa del carattere insolito della combinazione, il segno in questione crea un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dal significato dei termini che lo compongono, in modo che detto segno, complessivamente considerato, prevale sulla somma degli elementi da cui è costituito. A tale proposito assume rilievo, in particolare, l’analisi del termine in questione alla luce delle regole lessicali e grammaticali appropriate [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 giugno 2007, causa T‑207/06, Europig/UAMI (EUROPIG), Racc. pag. II‑1961, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, per analogia, sentenza Koninklijke KPN Nederland, punto 26 supra, punti 98 e 100].

    54      Nel segno di cui si chiede la registrazione nel caso di specie, i due termini «vektor» e «lycopin» sono uniti da un trattino. Questo modo di combinare le parole, come ha indicato la commissione di ricorso senza essere contraddetta dalla ricorrente, è consueto sia in tedesco che in inglese.

    55      Si aggiunga che, del resto, ai fini della valutazione del carattere descrittivo di un segno, è indifferente che quest’ultimo sia o meno attestato nei dizionari [v. sentenza del Tribunale 23 ottobre 2007, causa T‑405/04, Borco‑Marken‑Import Matthiesen/UAMI (Caipi), non pubblicata nella Raccolta, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata].

    56      Pertanto, si deve ritenere che, agli occhi del pubblico di riferimento, la combinazione Vektor‑Lycopin, associata ai prodotti alimentari, dietetici, sanitari, veterinari e farmaceutici di cui alla domanda di registrazione, evocherà la loro proprietà di trasmettitori di licopene. Infatti, se il pubblico di riferimento fosse posto di fronte all’associazione del segno di cui si chiede la registrazione con i prodotti oggetto della domanda di registrazione, sarebbe indotto a ritenere che i prodotti in questione contengano licopene e permettano a chi li consuma di assimilare tale sostanza.

    57      Inoltre, e senza che sia necessario pronunciarsi in ordine alla controversa capacità del pubblico di riferimento di comprendere che il segno Vektor‑Lycopin designa un integratore alimentare a base di estratti di pomodoro e di liquirizia prodotto dalla ricorrente, occorre osservare che la combinazione dei termini «vektor» e «lycopin», così come realizzata nel segno Vektor‑Lycopin, costituirà, agli occhi del pubblico di riferimento, un’indicazione delle proprietà dei prodotti menzionati al punto 3 supra.

    58      È dunque corretta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il marchio Vektor‑Lycopin era esclusivamente composto da termini che potevano servire, nel commercio, ad indicare caratteristiche dei prodotti menzionati al precedente punto 3 e doveva essere escluso dalla registrazione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

    –       Sull’argomento della ricorrente relativo alla registrazione di marchi contenenti i termini «vektor» o «vector»

    59      Pur senza produrre il minimo elemento di prova a sostegno delle proprie deduzioni, la ricorrente intende far valere la registrazione di numerosi marchi comunitari, nazionali o internazionali contenenti il termine «vektor». Durante l’udienza, la ricorrente ha altresì invocato la registrazione come marchio comunitario del segno Vector‑Lycopin. 

    60      Occorre in proposito ricordare che la registrabilità di un marchio comunitario deve essere valutata solo sulla base della pertinente normativa comunitaria, come interpretata dal giudice dell’Unione. Conseguentemente, la circostanza che, anche in sistemi giuridici che contengono norme analoghe, siano stati registrati marchi identici o simili a quello di cui è stata chiesta la registrazione può, al massimo, essere presa in considerazione a titolo informativo, ma non può presentare carattere vincolante per l’UAMI o per il giudice dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T‑24/00, Sunrider/UAMI (VITALITE), Racc. pag. II‑449, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata, e 3 dicembre 2003, causa T‑16/02, Audi/UAMI (TDI), Racc. pag. II‑5167, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata].

    61      Pertanto, ed anche ammettendo che sia esatto, l’argomento della ricorrente attinente all’esistenza di registrazioni comunitarie, nazionali ed internazionali di marchi contenenti il termine «vektor» e del marchio Vector‑Lycopin è inconferente e deve essere respinto.

    62      Inoltre, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata esclusivamente sulla base della normativa pertinente e non su quella della loro prassi decisionale [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T‑106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II‑723, punto 66].

    63      Di conseguenza, la ricorrente non può comunque correttamente sostenere che la conferma, da parte del Tribunale, della decisione adottata nel caso di specie dalla commissione di ricorso in merito alla registrazione del marchio Vektor‑Lycopin dovrebbe condurre alla cancellazione di asseriti marchi comunitari anteriori.

    64      Alla luce di tutto quel che precede, si deve affermare che la commissione di ricorso, confermando il diniego di registrazione opposto dall’esaminatore in applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non ha commesso errori.

     Sul motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

    65      Dalla formulazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 risulta che è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati in detta disposizione affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come marchio comunitario (sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C‑104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I‑7561, punto 29).

    66      Pertanto, il ricorso deve essere respinto integralmente, senza che sia necessario statuire sul secondo motivo, attinente ad una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

     Sulle spese

    67      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1)      Il ricorso è respinto.

    2)      L’Exalation Ltd è condannata alle spese.

    Azizi

    Cremona

    Frimodt Nielsen

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2010.

    Firme


    * Lingua processuale: il tedesco.

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