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Document 62008FJ0085

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 9 luglio 2009.
Pietro Notarnicola contro Corte dei conti delle Comunità europee.
Pubblico impiego - Motivazione.
Causa F-85/08.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2009 I-A-1-00263; II-A-1-01429

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:94

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

9 luglio 2009

Causa F‑85/08

Pietro Notarnicola

contro

Corte dei conti delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agente contrattuale – Rapporto di fine periodo di prova – Termini – Licenziamento dopo la fine del periodo di prova – Motivazione – Errore manifesto di valutazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Notarnicola chiede l’annullamento della decisione del segretario generale della Corte dei conti del 16 luglio 2008, recante conferma della decisione di licenziarlo, adottata il 5 marzo 2008 dal direttore delle risorse umane, dell’informatica e delle telecomunicazioni.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alla totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova

(Statuto dei funzionari, art. 34; Regime applicabile agli altri agenti, art. 84)

2.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 84)

3.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Decisione di licenziamento alla fine del periodo di prova

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 84)

1.      L’obiettivo dell’art. 34 dello Statuto è quello di garantire all’interessato il diritto di sottoporre le sue eventuali osservazioni all’autorità che ha il potere di nomina e di garantire che tali osservazioni saranno prese in considerazione da tale autorità. Un siffatto obiettivo dev’essere assegnato anche all’art. 84 del Regime applicabile agli altri agenti.

Qualora l’agente contrattuale in prova sia stato messo in grado di far valere presso l’amministrazione il suo punto di vista sulle valutazioni del valutatore, il ritardo nella redazione del rapporto di fine periodo di prova, pur costituendo un’irregolarità alla luce delle esigenze espresse dal Regime applicabile agli altri agenti, non può, per quanto increscioso esso sia, essere tale da mettere in discussione la validità del rapporto o, se del caso, della decisione di licenziamento.

Il termine previsto dall’art. 84, n. 3, del Regime applicabile agli altri agenti, che prevede la consegna da parte del valutatore all’agente in prova del rapporto sul periodo di prova almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, non costituisce un termine di preavviso, ma mira a garantire che l’agente possa far valere le sue osservazioni prima che l’istituzione prenda una decisione relativa al mantenimento in servizio o meno dell’interessato ad una data coincidente, per quanto possibile, con quella di scadenza del periodo di prova.

(v. punti 31-33)

Riferimento:

Corte: 12 luglio 1973, cause riunite 10/72 e 47/72, Di Pillo/Commissione (Racc. pag. 763, punto 16); 8 ottobre 1981, causa 175/80, Tither/Commissione (Racc. pag. 2345, punto 13), e 25 marzo 1982, causa 98/81, Munk/Commissione (Racc. pag. 1155, punto 8)

Tribunale di primo grado: 1° aprile 1992, causa T‑26/91, Kupka-Floridi/CES (Racc. pag. II‑1615, punto 20); 5 marzo 1997, causa T‑96/95, Rozand‑Lambiotte/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑35 e II‑97, punto 68), e 21 settembre 1999, causa T‑98/98, Trigari-Venturin/Centro di traduzione (Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑821, punto 57)

Tribunale della funzione pubblica: 18 ottobre 2007, causa F‑112/06, Krcova/Corte di giustizia (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑0000 e II‑A‑1‑0000, punti 33 e 35)

2.      Anche se l’art. 84 del Regime applicabile agli altri agenti non prevede, a decorrere dalla comunicazione delle osservazioni scritte dell’agente in prova sulla valutazione del valutatore quanto alle sue qualità per essere mantenuto o meno nel suo impiego, nessun termine imperativo entro il quale l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione deve adottare la sua decisione di mantenerlo nel suo impiego o di licenziarlo, la decisione della detta autorità relativa al mantenimento in servizio dell’interessato deve intervenire in una data coincidente, per quanto possibile, con la data di scadenza del periodo di prova.

(v. punti 43 e 44)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Trigari-Venturin/Centro di traduzione, cit., punto 74

3.      Una decisione di non nomina in ruolo di un funzionario in prova si distingue per sua natura dal «licenziamento» in senso proprio di una persona che ha beneficiato di una nomina in quanto funzionario di ruolo. Mentre, in quest’ultimo caso, è necessario un esame minuzioso dei motivi che giustificano la cessazione di un rapporto di impiego in essere, nelle decisioni relative alla nomina in ruolo dei funzionari in prova, l’esame dev’essere globale e vertere sull’esistenza o meno di un complesso di elementi positivi rilevati nel corso del periodo di prova dai quali la nomina in ruolo del funzionario in prova risulti conforme all’interesse del servizio.

Lo stesso vale in ordine all’art. 84 del Regime applicabile agli altri agenti in quanto la decisione di non mantenere nel suo impiego un agente contrattuale in esito al periodo di prova (o durante il periodo di prova) si distingue anch’essa per sua natura dal licenziamento di un agente che sia stato previamente confermato nel suo impiego sulla base di un rapporto sul periodo di prova positivo. Infatti, analogamente a quanto avviene a proposito della decisione di nomina in ruolo o meno, quella relativa al mantenimento o meno di un agente nel suo impiego richiede un esame globale vertente sul periodo di prova e che consenta di rilevare l’esistenza, o meno, di un complesso si elementi positivi dai quali il mantenimento in servizio dell’agente risulti conforme all’interesse del servizio.

Inoltre, l’amministrazione dispone di un ampio margine discrezionale quanto alla valutazione delle attitudini e delle prestazioni di un funzionario o di un agente in prova secondo l’interesse del servizio. Non spetta dunque al Tribunale della funzione pubblica sostituire la sua valutazione a quella delle istituzioni per quanto riguarda l’esito di un periodo di prova e le attitudini di un candidato ad una nomina definitiva o alla conferma del suo contratto nella funzione pubblica comunitaria, e il suo sindacato si limita all’accertamento della mancanza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere.

(v. punti 70-72)

Riferimento:

Corte: Munk/Commissione, cit., punto 16; 17 novembre 1983, causa 290/82, Tréfois/Corte di giustizia (Racc. pag. 3751, punti 24, 25 e 29); 5 aprile 1984, causa 347/82, Alvarez/Parlamento (Racc. pag. 1847, punto 16), e 15 maggio 1985, causa 3/84, Patrinos/CES (Racc. pag. 1421, punti 13 e 25)

Tribunale di primo grado: Kupka-Floridi/CES, cit., punto 52; Rozand-Lambiotte/Commissione, cit., punti 112 e 113, e 27 giugno 2002, cause riunite T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 e T‑69/01, Tralli/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑97 e II‑453, punto 76)

Tribunale della funzione pubblica: Krcova/Corte di giustizia, cit., punto 62

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