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Document 62008CO0488

    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 dicembre 2009.
    Matthias Rath contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
    Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n.º40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchi denominativi Epican e Epican Forte - Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario EPIGRAN - Rischio di confusione - Diniego parziale di registrazione - Impugnazioni manifestamente irricevibili.
    Cause riunite C-488/08 P e C-489/08 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-00208*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:754





    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 4 dicembre 2009 – Rath / UAMI

    (cause riunite C‑488/08 P e C‑489/08 P)

    «Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n.°40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Marchi denominativi Epican e Epican Forte – Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario EPIGRAN – Rischio di confusione – Diniego parziale di registrazione – Impugnazioni manifestamente irricevibili»

    1.                     Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 37‑38)

    2.                     Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità – Rigetto [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punto 44)

    Oggetto

    Impugnazioni proposte avverso le ordinanze del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008, causa T‑373/06, Rath/UAMI e Grandel, e causa T‑374/06, Rath/UAMI e Grandel, con le quali il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente infondati in diritto i ricorsi per annullamento contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 ottobre 2006, recanti parziale rigetto dei ricorsi avverso le decisioni della divisione di opposizione che, accogliendo l’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario anteriore «EPIGRAN», ha negato le registrazioni dei marchi denominativi «EPICAN» e «EPICAN FORTE» per prodotti e servizi della classe 5 – Rischio di confusione fra i due marchi.

    Dispositivo

    1)

    Le impugnazioni sono respinte.

    2)

    Il sig. Rath è condannato alle spese.

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